TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/12/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5527/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Roberta Parte_1 C.F._1
LA
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Massimo Murru CP_1 C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 4 Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio nella quale hanno esposto:
“ PREMESSO CHE
• Con sentenza parziale n. 2638/2013 depositata in data 13.09.2013 dall'Ill.mo Tribunale di
Cagliari, nel procedimento iscritto al n. RG 4584/2012 veniva emessa pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto in Cagliari trascritto nei registri dello Stato Civile
del Comune di Cagliari anno 1990, atto n. 317, parte I (doc.1).
• Con sentenza n. 1888/2014 pubblicata il 30.6.2014 nell'ambito del succitato giudizio di divorzio, il Tribunale, in punto di statuizioni economiche, sull'accordo delle parti, determinava in euro 700.00 l'importo dell'assegno divorzile, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione ISTAT a partire dall'anno successivo a quello di pubblicazione della sentenza (doc. 2).
• Il Signor si è reso inadempiente al pagamento della somma mensile prevista a CP_1
titolo di assegno divorzile. • La signora è creditrice della somma pari ad euro Pt_1
53.200,00. • Al fine di definire l'insorta vertenza, le parti, come sopra generalizzate, hanno inteso modificare le condizioni economiche del divorzio alle condizioni di seguito trascritte:
- A definizione di tutti i rapporti economici nascenti dalla sentenza n. n. 1888/2014 pubblicata il 30.6.2014, il signor si obbliga, contestualmente al deposito del presente ricorso, a CP_1
corrispondere alla Signora , che accetta, la somma pari ad euro 25.000,00 a mezzo Pt_1
assegno circolare alla medesima intestato a tacitazione di ogni pretesa, pregressa, attuale e futura.
- Le parti concordemente stabiliscono che l'assegno divorzile dovuto mensilmente dal signor di importo pari ad euro 700.00 sarà revocato ed ogni pregresso importo dovuto per la CP_1
Pag. 2 a 4 dedotta causale si intenderà regolato e definito con la corresponsione della somma di euro
25.000,00.
- Contestualmente al ricevimento della suddetta somma di euro 25.000,00 la Signora Pt_1
si obbliga a rimettere la querela sporta in danno del per il reato di cui all'art. 81 cpp e CP_1
570 comma 2) cp.
Tanto premesso e ritenuto, le parti come sopra rappresentate, difese ed elettivamente domiciliate, congiuntamente
Ricorrono
All' Ill.mo Tribunale adito Voglia, al fine di sentirsi accogliere le seguenti condizioni:
1) Sull'accordo delle parti: a parziale modifica della sentenza Tribunale Civile di Cagliari n.
1888/2014 pubblicata il 30.6.2014 nel procedimento RG 4584/2012 dichiarare cessato e per l'effetto revocare, con decorrenza dalla data di deposito della presente domanda, l'obbligo del signor di corrispondere alla sig.ra l'assegno divorzile CP_1 Parte_1
determinato nella misura mensile di euro 700.00 oltre alla rivalutazione ISTAT, avendo le parti definito ogni loro pendenza in relazione agli obblighi nascenti dal cessato vincolo di coniugio.
2) A definizione di tutti i rapporti economici nascenti dalla sentenza n. n. 1888/2014 pubblicata il 30.6.2014, il signor si obbliga, contestualmente al deposito del presente ricorso, a CP_1
corrispondere alla Signora , che accetta, la somma pari ad euro 25.000,00 a mezzo Pt_1
assegno circolare alla medesima intestato a tacitazione di ogni pretesa, pregressa, attuale e futura.
3) Contestualmente al ricevimento della suddetta somma di euro 25.000,00 la Signora Pt_1
si obbliga a rimettere la querela sporta in danno del per il reato di cui all'art. 81 cpp e CP_1
570 comma 2) cp.
4) Spese di lite compensate”.
Pag. 3 a 4 Con note scritte sostitutive dell'udienza, ha dichiarato che “nelle more e Parte_1
contestualmente al deposito del ricorso, il sig. ha corrisposto in favore della signora CP_1
, a mezzo assegno circolare, la somma di euro 25.000,00 a tacitazione di ogni pretesa, Pt_1
pregressa e futura derivante dal cessato vincolo coniugale. La ha rimesso la querela Pt_1
sporta in danno del . CP_1
Con rispettive note le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto delle dichiarazioni delle parti e dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra e Parte_1 CP_1
Il ricorso congiunto deve essere accolto, in quanto conforme agli interessi delle parti.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
a modifica di quanto disposto con sentenza n. 1888/2014 del Tribunale di Cagliari – Sezione
Civile pubblicata il 30.06.2014 nel procedimento RG 4584/2012,
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 15.12.2025
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
Pag. 4 a 4