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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 02/02/2026, n. 1489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1489 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1489/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
EO PE, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7922/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2025 00068345 84 000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1086/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: come indicate in atti e specificate infra.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 16.4.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti di AdER e Agenzia delle entrate – DP Roma 1 per l'annullamento della cartella di pagamento n.
097 2025 00068345 84 000, notificata a mezzo PEC il 7.3.2025, relativa al pagamento di euro 283,88 a titolo di imposta di registro del decreto ingiuntivo n. 13060/2022, emesso dal Giudice di Pace di Roma il
12.9.2022.
Il ricorrente deduceva la violazione ed elusione del giudicato in relazione alla sentenza n° 2926/2025 emessa da questa Corte il 4.3.2025, con la quale era stato annullato l'atto presupposto.
Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto impugnato.
In data 9.10.2025 si costituiva l'AdE che allegava un provvedimento di sgravio e chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
Con memoria depositata in data 12.1.2026 il ricorrente concordava sulla richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere, ma insisteva per la liquidazione a proprio favore delle spese del giudizio, che era stato cagionato da un comportamento degli Uffici.
All'udienza del 30 gennaio 2026 il giudizio veniva deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Infatti, come sopra evidenziato (e documentato in atti), l'amministrazione ha riconosciuto le ragioni del ricorrente e ha annullato l'atto impugnato.
Per quel che attiene alle spese, considerato che il ricorrente ha correttamente evidenziato che il presente giudizio non sarebbe stato avviato se gli Uffici convenuti avessero tempestivamente provveduto in autotutela, occorre condannare questi ultimi al pagamento, liquidando le spese in euro 400,00 (quattrocento/00), oltre
IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 400,00 (quattrocento/00), oltre IVA,
CPA e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Roma il 30 gennaio 2026
Il Presidente, in funzione di Giudice monocratico PP LE
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
EO PE, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7922/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2025 00068345 84 000 REGISTRO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1086/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti: come indicate in atti e specificate infra.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente in data 16.4.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti di AdER e Agenzia delle entrate – DP Roma 1 per l'annullamento della cartella di pagamento n.
097 2025 00068345 84 000, notificata a mezzo PEC il 7.3.2025, relativa al pagamento di euro 283,88 a titolo di imposta di registro del decreto ingiuntivo n. 13060/2022, emesso dal Giudice di Pace di Roma il
12.9.2022.
Il ricorrente deduceva la violazione ed elusione del giudicato in relazione alla sentenza n° 2926/2025 emessa da questa Corte il 4.3.2025, con la quale era stato annullato l'atto presupposto.
Chiedeva quindi l'annullamento dell'atto impugnato.
In data 9.10.2025 si costituiva l'AdE che allegava un provvedimento di sgravio e chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
Con memoria depositata in data 12.1.2026 il ricorrente concordava sulla richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere, ma insisteva per la liquidazione a proprio favore delle spese del giudizio, che era stato cagionato da un comportamento degli Uffici.
All'udienza del 30 gennaio 2026 il giudizio veniva deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Infatti, come sopra evidenziato (e documentato in atti), l'amministrazione ha riconosciuto le ragioni del ricorrente e ha annullato l'atto impugnato.
Per quel che attiene alle spese, considerato che il ricorrente ha correttamente evidenziato che il presente giudizio non sarebbe stato avviato se gli Uffici convenuti avessero tempestivamente provveduto in autotutela, occorre condannare questi ultimi al pagamento, liquidando le spese in euro 400,00 (quattrocento/00), oltre
IVA, CPA e rimborso del contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 400,00 (quattrocento/00), oltre IVA,
CPA e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Roma il 30 gennaio 2026
Il Presidente, in funzione di Giudice monocratico PP LE