CASS
Sentenza 31 marzo 2023
Sentenza 31 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/03/2023, n. 13759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13759 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI VELLETRI nel procedimento a carico di: IS DR nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del 29/03/2022 del TRIBUNALE di VELLETRI udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MA;
lette/sentite le conclusioni del PG e GL.42.cc;_t_t ; Lo_ czu 3-0 r_e)c r c c_ot,i~ttict-3 c_egv>„9 Penale Sent. Sez. 1 Num. 13759 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 22/11/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 29 marzo 2022 il Tribunale di Velletri - quale giudice della esecuzione - ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra più fatti di reato, oggetto di distinte sentenze emesse nei confronti di IS DR. Nel determinare la pena a seguito del riconoscimento del vincolo, il giudice dell'esecuzione perviene alla misura complessiva di anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il P.M. territoriale, deducendo erronea applicazione di legge in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio. Si evidenzia, in particolare, che la pena in concreto determinata risulta superiore alla somma algebrica delle pene inflitte con le sentenze di condanna prese in considerazione, in violazione della specifica previsione di legge di cui all'art. 671 comma 2 cod.proc.pen. . 3. Il ricorso è fondato. 3.1 La determinazione della pena a seguito del riconoscimento del medesimo disegno criminoso è ispirata al criterio del favor rei, in conformità alla ratio dell'istituto previsto dall'art. 81 comma 2 cod.pen. . Per tale ragione è espressamente previsto dalle disposizioni regolatrici (sia in cognizione che in esecuzione) che la pena in concreto determinata non può essere superiore a quella inflitta con ciascuna sentenza presa in considerazione. Da tale criterio, nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione si è discostato in modo visibile, avendo determinato la pena in misura più elevata (anni sette e mesi sei di reclusione) rispetto al risultato del cumulo materiale (anni cinque di reclusione). Non vi è peraltro l'esposizione della singola entità degli aumenti relativi ai reati- satellite. La decisione va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio, come da dispositivo.
P.Q.M.
2 Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Velletri. Così deciso il 22 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette/sentite le conclusioni del PG e GL.42.cc;_t_t ; Lo_ czu 3-0 r_e)c r c c_ot,i~ttict-3 c_egv>„9 Penale Sent. Sez. 1 Num. 13759 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: MA RAFFAELLO Data Udienza: 22/11/2022 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 29 marzo 2022 il Tribunale di Velletri - quale giudice della esecuzione - ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra più fatti di reato, oggetto di distinte sentenze emesse nei confronti di IS DR. Nel determinare la pena a seguito del riconoscimento del vincolo, il giudice dell'esecuzione perviene alla misura complessiva di anni sette e mesi sei di reclusione ed euro 3.000,00 di multa. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il P.M. territoriale, deducendo erronea applicazione di legge in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio. Si evidenzia, in particolare, che la pena in concreto determinata risulta superiore alla somma algebrica delle pene inflitte con le sentenze di condanna prese in considerazione, in violazione della specifica previsione di legge di cui all'art. 671 comma 2 cod.proc.pen. . 3. Il ricorso è fondato. 3.1 La determinazione della pena a seguito del riconoscimento del medesimo disegno criminoso è ispirata al criterio del favor rei, in conformità alla ratio dell'istituto previsto dall'art. 81 comma 2 cod.pen. . Per tale ragione è espressamente previsto dalle disposizioni regolatrici (sia in cognizione che in esecuzione) che la pena in concreto determinata non può essere superiore a quella inflitta con ciascuna sentenza presa in considerazione. Da tale criterio, nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione si è discostato in modo visibile, avendo determinato la pena in misura più elevata (anni sette e mesi sei di reclusione) rispetto al risultato del cumulo materiale (anni cinque di reclusione). Non vi è peraltro l'esposizione della singola entità degli aumenti relativi ai reati- satellite. La decisione va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio, come da dispositivo.
P.Q.M.
2 Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Velletri. Così deciso il 22 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente