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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/12/2025, n. 4980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4980 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa IN RA, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1834/2019 avente ad oggetto “azione di accertamento”
TRA
già (C.F. , in persona del legale rappr.te p.t., Parte_1 Pt_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Rossini e Raffaele Carrano, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimi in Battipaglia
(SA), Via Rosa Jemma n. 2;
- Attrice –
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, quale mandataria della , CP_2 rappresentata e difesa dagli avv.to Ciro Senatore, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to di quest'ultimo in Salerno, Via
SS Martiri Salernitani n. 66;
- Convenuta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 15.02.2019, la Controparte_3 adiva il Tribunale di Salerno al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: nel merito dichiarare la nullità, anche parziale, del contratto di conto corrente n. 1161905 nonché del collegato conto accessorio n. 1179927, intercorsi con la convenuta banca, in relazione all'anatocismo trimestrale, agli interessi ultralegali determinati unilateralmente, alle valute c.c.d.d. virtuali, alle cc.dd. commissioni di massimo scoperto, ex artt. 1283, 1284 u.c., 1325, 1346,1418 e 1419 c.c., e all'illegittimo addebito sul conto corrente principale di competenze di altri conti;
dichiarare conseguentemente dovuti, a seguito della ricostruzione secondo legge dei rapporti, dal correntista, senza alcuna capitalizzazione – ivi compresa quella conseguente all'addebito sul conto principale delle competenze dei conti tecnici -, i soli interessi passivi, e dalla gli interessi attivi, entrambi da determinarsi ex art. 117 Tub co. CP_2
7; accertare l'eventuale applicazione ai rapporti de quibus di tassi di interessi usuari ai sensi della L. 108/96 e conseguentemente dichiarare la nullità e/o inesigibilità da parte della degli interessi riscossi disapplicandoli per la loro;
accertare il saldo CP_2 legittimo del conto n. 1161905 e condannare la alla rettifica dell'eventuale CP_2 diverso saldo, oltre che al pagamento, in favore dell'attrice, delle somme di cui la banca dovesse risultare debitrice a seguito della ricostruzione secondo legittimità, il tutto oltre interessi dal dovuto al saldo e con anatocismo dalla domanda giudiziale;
con richiesta di ctu contabile;
vittoria di spese e competenze da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
Parte attrice premetteva di aver intrattenuto dal gennaio 2003, rapporti bancari con la in particolare il rapporto di conto corrente n. 1161905, su cui Controparte_2 venivano sistematicamente girocontate le competenze del conto anticipi n. 1179927 per un totale a oggi di € 69.417,94.
Eccepiva di aver formulato richiesta ex art. 119 tub a cui la non aveva dato CP_2 riscontro. Chiedeva la disapplicazione degli interessi unilateralmente determinati sostituendoli con quelli ex lege individuati;
la disapplicazione dell'anatocismo per tutto il periodo anche quello indiretto conseguente all'addebito sui conti principali delle competenze dei conti tecnici, la disapplicazione della commissione di massimo scoperto, e le ulteriori commissioni addebitate, i giorni valuta – ovvero la surrettizia maggiorazione degli interessi applicati ai clienti, giacché si postergava e si antergava di alcuni giorni la loro decorrenza rispettivamente sugli accrediti e sugli addebiti in conto, poiché non pattuite, così come le spese e ogni altro onere non negoziato;
eliminare dalla ricostruzione del conto principale l'addebito di interessi e competenze relativi a altri conti, quelli tecnici, perché assente l'autorizzazione della correntista al giroconto, ma soprattutto perché, in mancanza dei relativi contratti, indeterminati e indeterminabili i relativi interessi;
attesa l'assenza di validi contratti anche per i conti accessori, rideterminare secondo legittimità le loro competenze poi girocontate sui conti principali;
la disapplicazione degli interessi usurari.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.05.2019, si costituiva la er A. quale mandataria della Controparte_1 CP_2
., la quale nel chiedere il rigetto della domanda di parte attrice, chiedeva in via
[...] principale il rigetto della domanda poiché inammissibile ed improcedibile per nullità dell'atto di citazione, per indeterminatezza del petitum e della causa petendi oltre che per carenza di prova documentale e di allegazioni, oltre che per irreperibilità delle somme in costanza di rapporto;
dichiarare inammissibile ed improcedibile la domanda di ripetizione ovvero di rideterminazione del saldo attesa la mancata chiusura del conto corrente ancora in essere con saldo a debito, dichiarare decaduto dal diritto di richiedere qualsiasi pretesa verifica, anche ai soli fini di rideterminazione del saldo, dei versamenti aventi natura solutoria intervenuti nel decennio antecedente alla data di introduzione del giudizio e quindi fino a tutto il
15.02.2009; in via gradata nel merito, dichiarare l'attore decaduto dalla possibilità di richiedere alla il ricalcolo e la restituzione di qualsiasi somma derivanti dal CP_2 rapporto di conto corrente in seguito alla mancata contestazione degli estratti conto;
riconoscere la legittimità e validità delle condizioni ed i criteri economici richiamati nei contratti intercorsi, riconoscere la validità della capitalizzazione trimestrale applicata nel rispetto della normativa vigente perché sorta direttamente in regime di pari periodicità e riconoscere valide ed operanti tutte le condizioni concordate con il cliente e comunicate periodicamente ex art. 118 tub e mai contestate dal correntista;
riconoscere valide ed operanti e legittime le commissioni di massimo scoperto, e per tutte le condizioni, le spese concordate con il cliente e le valute delle operazioni;
accertare e confermare la corretta annotazione dei movimenti in estratti conto e per l'effetto confermare la corretta la validità delle scritture contabili trimestrali di chiusura come annotate dalla negli estratti conto depositati in atti;
in CP_2 considerazione del comportamento della controparte accertare e dichiarare che la stessa non aveva agito nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza contrattuale;
spese e competenze di lite.
Eccepiva: la nullità della citazione per indeterminatezza del petitum della causa petendi e l'inammissibilità della consulenza come mezzo di prova;
inammissibilità dell'azione di ripetizione relativa al rapporto in essere;
incompletezza della documentazione prodotta dall'attrice, in violazione dell'art.2697 c.c. e inammissibilità della ctu, prescrizione dei versamenti solutori;
opponibilità estratti c/c e mancata impugnazione e annotazione in bilancio delle passività; pattuizione scritta delle condizioni contrattuali di c/c; genericità ed infondatezza delle contestazioni sul superamento dei tassi soglia;
buona fede contrattuale del e CP_2 mala fede del correntista.
Istaurato il contradditorio, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ritenuto non necessario alcun approfondimento istruttorio, precisate le conclusioni all'udienza del 18.06.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con provvedimento del
17.07.2025 concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Sulla eccezione preliminare: nullità dell'atto di citazione
Parte convenuta ha eccepito in comparsa di costituzione la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi ai sensi degli artt.
163 e 164 c.p.c..
L'eccezione è infondata.
In proposito si deve premettere che per giurisprudenza consolidata la nullità della citazione comminata dall'art. 164 comma quarto c.p.c. si produce solo quando
'l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda', prescritta dall'art. 163 comma terzo n. 4 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese e che, analogamente, l'individuazione del petitum deve tener conto del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte.
In questo senso, salva ogni valutazione sulla fondatezza nel merito delle domande in questione, su cui si avrà modo di soffermarsi infra, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione risulta infondata, in quanto l'attrice ha indicato i fatti costitutivi della domanda, deducendo la nullità, anche parziale, del contratto di conto corrente n.
1161905 nonché del collegato conto accessorio n. 1179927 in relazione all'anatocismo trimestrale, agli interessi ultralegali determinati unilateralmente, alle valute c.c.d.d. virtuali, alle cc.dd. commissioni di massimo scoperto, ex artt. 1283, 1284 u.c., 1325,
1346,1418 e 1419 c.c., e all'illegittimo addebito sul conto corrente principale di competenze di altri conti, con accertamento del saldo legittimo del conto n. 1161905
e conseguente condanna della alla rettifica dell'eventuale saldo dovuto oltre il CP_2 pagamento, in favore dell'attrice, delle somme di cui la sarebbe risultata CP_2 debitrice.
Del resto, la la convenuta si è Controparte_1 ampiamente difesa nel merito su tutte le domande proposte dall'attrice.
Qualificazione della domanda
La domanda non è fondata e pertanto non può essere accolta. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del saldo effettivo del conto corrente n. 1161905, su cui venivano sistematicamente girocontate le competenze del conto anticipi n. 1179927, previa declaratoria di nullità del contratto de quo in relazione ad alcune clausole e la determinazione dell'esatto importo del saldo contabile dei rapporti in contestazione con condanna dell'istituto di credito convenuto alla restituzione di quanto illegittimamente percepito.
Reputa questo Giudice preliminare qualificare la domanda come azione di accertamento in quanto il conto corrente principale n. 1161905 dedotto risulta, in assenza di riscontri contrari, ancora aperto alla data di notifica dell'atto di citazione.
Quindi in relazione al rapporto ancora aperto è inammissibile la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. che presuppone che la dazione di denaro risulti priva di causa per mancanza originaria ovvero per mancanza sopravvenuta di una causa debendi. Nel caso in cui il conto corrente sia ancora in essere al momento della notificazione della citazione, è inammissibile qualsiasi domanda di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto della nullità di alcune delle clausole del contratto;
infatti l'annotazione in conto corrente di una posta, relativa a commissioni o ad interessi in ipotesi illegittimamente addebitati, comporta unicamente un incremento del debito del correntista o, nel caso di affidamento, una riduzione del credito in ipotesi disponibile, ma in alcun caso si risolve in un trasferimento patrimoniale ed in una rimessa solutoria e quindi in un pagamento, oggetto di possibile ripetizione. (Tribunale Roma, sez. XVI, 14/02/2018, n. 3325). Ciò però non esclude l'interesse del correntista ad ottenere, anche prima della chiusura del conto,
l'accertamento giudiziale della nullità della clausola anatocistica, l'esistenza di addebiti illegittimi, nonché l'entità del saldo parziale ricalcolato (Cassazione civile, sez. VI, 05/09/2018, n. 21646).
Fatta questa doverosa premessa le domande principali dell'attore, per come proposte utilmente in atto di citazione devono intendersi, sulla premessa della illegittimità degli interessi e delle commissioni applicati e della nullità delle clausole di determinazione degli interessi ultralegali e di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, come domande di accertamento.
Il merito
Parte attrice ha contestato all'istituto di credito l'applicazione di interessi ultra legali, la illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, l'applicazione di commissioni non previste, il superamento del tasso soglia.
Ciò premesso in punto di qualificazione della domanda, venendo al riparto dell'onere allegatorio e probatorio nel caso di domanda di accertamento negativo anche in ipotesi senza azione di ripetizione di indebito, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sul correntista in relazione all'intero periodo dedotto in giudizio (arg. ex Cass. 20693/2016, in tema di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. in caso di pattuizioni in ipotesi invalide, ma il principio è valido in generale anche per le azioni di accertamento: "Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi
l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data)"). Dunque, nel caso di accertamento, su domanda del correntista, del saldo del conto corrente ad una certa data, senza ovvero con domanda di ripetizione di indebito in caso di chiusura del conto, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sull'attore ex art. 2697 c.c., che appunto deve allegare analiticamente le voci di indebita appostazione in conto (c.d. onere di contestazione specifica, non essendo sufficiente riportare meri orientamenti dottrinari o giurisprudenziali) e deve produrre tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto (cfr. anche Cass. 21597/2013; Cass. 9201/2015; Cass.
24948/2017). Va pertanto ribadito che la rideterminazione in sede giudiziaria del saldo del conto corrente non può che avvenire attraverso la produzione, il cui onere grava su chi agisce, dei relativi estratti conto a partire dalla data dell'apertura del conto, così da avere dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate, a meno che non vi sia un saldo iniziale ritenuto incontestato dalle parti, situazione che certamente non ricorre nel caso di specie.
Parte attrice, nelle proprie richieste istruttorie, faceva espressa richiesta di nomina di un consulente per la ricostruzione dell'esatto dare avere tra le parti. La richiesta istruttoria così formulata, tuttavia, veniva disattesa in quanto - come stabilito da consolidata giurisprudenza sia di merito che di legittimità - la consulenza tecnica d'ufficio non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal Giudice qualora la parte tende a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. “L'esibizione ex art 210 cpc, non preclude il diritto ex art. 119 avendo questi carattere sostanziale e non può quindi essere tutelato ai sensi dell'art. 210 cpc;
difetterebbe il requisito della indispensabilità di tale mezzo di prova, essendo acquisibili gli estratti su iniziativa appunto del cliente ai sensi dell'art 119 TUB.; l'ordine di esibizione di documenti ex art 210 cpc deve essere tenuto distinto dalla produzione in giudizio dei documenti di cui la parte è direttamente onerata ex art. 2697 c.c., sicché esso non può essere considerato in funzione sostitutiva dell'onere probatorio, né l'istanza di parte, cui è subordinata la possibilità di emissione del provvedimento, può avere un effetto modificativo dell'incombenza legale derivante dall'applicazione del citato art. 2697 c.c.” (Tribunale Siena, 20/01/2020, n.76).
Nel caso in esame vi è prova dell'invio della richiesta stragiudiziale ai sensi dell'art. 119 TUB;
tuttavia la richiesta risulta inoltrata in data 14.12.2018 e il presente giudizio introdotto con atto di citazione notificato il 15.2.2019 mentre l'art. 119 TUB prevede che la banca ha 90 giorni di tempo per evadere la richiesta.
Inoltre, parte attrice lamentando la presenza di interessi anatocistici ne chiedeva l'espunzione.
Sul punto va detto che nel caso per cui è causa trattandosi di contratti stipulati in epoca successiva alla Delibera CICR 9/2/2000, la produzione di interessi sugli interessi (c.d. anatocismo) è divenuta legittima, per cui le clausole anatocistiche preventive contenute nei contratti di conto corrente (art. 2) e nei mutui (art.3) stipulati dal 22/4/2000 in poi, data di entrata in vigore di detta legge, sono valide ed efficaci purché: a) siano espressamente indicati la periodicità di capitalizzazione degli interessi ed il tasso di interesse applicato, anche sotto forma di TAE - tasso annuo effettivo che tenga conto dell'anatocismo b) nel singolo conto corrente sia stabilita la stessa periodicità del conteggio degli interessi creditori e debitori;
c) siano specificamente approvate per iscritto dal cliente, segnalando che sulla specificità dell'approvazione vale quanto elaborato dalla giurisprudenza per le clausole vessatorie di cui all'art. 1341 comma 2 c.c..
Pertanto, infondata è la relativa eccezione sul punto.
Infine, anche le eccezioni relative all'applicazione delle spere per cms e con riferimento all'usura sono dedotte in modo assolutamente generico, in particolare, quest'ultima viene dedotta senza indicazione dei trimestri in cui si sarebbe verificato il superamento del tasso soglia. Quanto alla rilevanza della CMS ai fini dell'usura, la sentenza Cass. 12965/2016 ha chiarito che l'art.
2-bis D.L. 185/2008 non ha natura di interpretazione autentica, ma innovativa, sicché l'inclusione della CMS nel calcolo del TEG ai fini della verifica del tasso soglia operasolo dal 1° gennaio 2010, dopo il periodo transitorio. Per i rapporti anteriori, la CMS non va sommata agli interessi per il raffronto con il tasso soglia, dovendo il giudice considerare elementi omogenei rispetto alla metodologia di rilevazione del TEGM. Nel caso in esame, il contratto di conto corrente risale al 2003 quindi è anteriore alla piena operatività della norma.
Infine l'applicazione di interessi usurari risulta genericamente formulata non avendo parte attrice specificato in che termini e in quale misura gli interessi sarebbero non dovuti e con riferimento all'usura non ha indicato i trimestri in cui il tasso soglia è stato superato, non ha indicato il tasso applicato in contratto e quello di riferimento per operazioni similari. Infatti costituisce principio generale quello per cui la parte non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. Proprio con riferimento ai contratti bancari, si è affermato che, qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato - unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari.
Nulla di tutto questo è stato dedotto e /o allegato.
Quindi, la ctu richiesta avrebbe avuto, ove disposta, un valore meramente esplorativo.
Ne consegue che la domanda deve essere rigettata.
Sull'eccezione di prescrizione
Parte convenuta ha eccepito la prescrizione di ogni eventuale diritto a ripetere tutte le somme addebitate a titolo di interessi debitori ultralegali, di interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto e spese di tenuta conto giacchè il conto corrente risulta ancora aperto alla data di introduzione del giudizio.
Quindi eccepiva la intervenuta prescrizione delle somme annotate sul c/c a titolo di interessi e/o di competenze e costi ritenuti indebiti sino a dieci anni prima della notifica della citazione.
Dal canto suo parte attrice replicava che nel caso in esame il conto corrente ha natura affidata .
Deve preliminarmente svolgersi una premessa di carattere metodologico.
La disciplina della prescrizione dell'azione di ripetizione (essendo imprescrittibile quella di nullità delle clausole) ha trovato una stabile ricostruzione nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24418 del 2 dicembre 2010, a mente della quale "L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens".
Con tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno distinto le rimesse aventi effetto estintivo di uno scoperto da quelle aventi al contrario un effetto puramente ripristinatorio della provvista: la prima ipotesi si riscontra nel conto corrente passivo privo di apertura di credito o di altra forma di fido oppure nel conto affidato con saldo passivo eccedente il limite massimo di affidamento, mentre la seconda ipotesi fa riferimento al conto corrente affidato con un saldo passivo rientrante nei limiti dell'affidamento.
Non risultano peraltro del tutto sopite alcune difformità interpretative, prima tra tutte quella attinente alla specificità dell'onere di allegazione, oggetto della specifica censura sollevata dall'appellante.
Partendo dalla premessa che quella di prescrizione è un'eccezione in senso stretto - che come tale va sollevata tempestivamente dal convenuto in ripetizione d'indebito - una tesi ritiene che la banca abbia l'obbligo di eccepire l'intervenuta prescrizione delle rimesse solutorie per decorso di dieci anni dai singoli addebiti, individuando le specifiche rimesse a cui si riferisca l'eccezione.
Ritiene questo Giudice di dover aderire all'orientamento ormai dominante che considera invece sufficiente la formulazione dell'eccezione di prescrizione, purché accompagnata dall'allegazione dell'esistenza di pagamenti solutori, e ciò sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prescrizione in generale, da ritenersi pienamente validi anche in materia di contenzioso bancario (cfr.
Cass. sez. un. n. 10955/02, Cass. sez.
6-3 n. 1064/14; v. in particolare Cass. sez. I civ. n.
11843/07, secondo la quale "l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, a nulla rilevando che chi la invochi abbia erroneamente individuato il termine applicabile, ovvero il momento iniziale o finale di esso: queste ultime infatti sono questioni di diritto, sulle quali il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte"). La banca convenuta ha pertanto assolto correttamente il proprio onere probatorio in relazione all'eccezione sollevata, avendo eccepito la prescrizione di tutte le rimesse - pertanto allegate come solutorie - annotate sul conto corrente dedotto in giudizio anteriormente al decennio, così individuando sia l'oggetto dell'eccezione (ogni singola rimessa annotata), sia il dies a quo di decorrenza.
Nel caso in esame non facendosi luogo a ripetizione per inammissibilità della domanda la relativa eccezione di prescrizione è altrettanto inammissibile .
Sul regime delle spese processuali
Le spese processuali meritano di essere compensate in considerazione della reciproca soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta dalla (già nei confronti di Parte_1 Pt_2 Controparte_1
quale mandataria della disattesa ogni contraria istanza, eccezione e CP_2
difesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta dalla (già . Parte_1 Pt_2
2) Dichiara inammissibile l'eccezione di prescrizione
3) Spese integralmente compensate
Salerno, 5.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa IN RA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa IN RA, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1834/2019 avente ad oggetto “azione di accertamento”
TRA
già (C.F. , in persona del legale rappr.te p.t., Parte_1 Pt_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Rossini e Raffaele Carrano, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimi in Battipaglia
(SA), Via Rosa Jemma n. 2;
- Attrice –
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, quale mandataria della , CP_2 rappresentata e difesa dagli avv.to Ciro Senatore, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to di quest'ultimo in Salerno, Via
SS Martiri Salernitani n. 66;
- Convenuta –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 15.02.2019, la Controparte_3 adiva il Tribunale di Salerno al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: nel merito dichiarare la nullità, anche parziale, del contratto di conto corrente n. 1161905 nonché del collegato conto accessorio n. 1179927, intercorsi con la convenuta banca, in relazione all'anatocismo trimestrale, agli interessi ultralegali determinati unilateralmente, alle valute c.c.d.d. virtuali, alle cc.dd. commissioni di massimo scoperto, ex artt. 1283, 1284 u.c., 1325, 1346,1418 e 1419 c.c., e all'illegittimo addebito sul conto corrente principale di competenze di altri conti;
dichiarare conseguentemente dovuti, a seguito della ricostruzione secondo legge dei rapporti, dal correntista, senza alcuna capitalizzazione – ivi compresa quella conseguente all'addebito sul conto principale delle competenze dei conti tecnici -, i soli interessi passivi, e dalla gli interessi attivi, entrambi da determinarsi ex art. 117 Tub co. CP_2
7; accertare l'eventuale applicazione ai rapporti de quibus di tassi di interessi usuari ai sensi della L. 108/96 e conseguentemente dichiarare la nullità e/o inesigibilità da parte della degli interessi riscossi disapplicandoli per la loro;
accertare il saldo CP_2 legittimo del conto n. 1161905 e condannare la alla rettifica dell'eventuale CP_2 diverso saldo, oltre che al pagamento, in favore dell'attrice, delle somme di cui la banca dovesse risultare debitrice a seguito della ricostruzione secondo legittimità, il tutto oltre interessi dal dovuto al saldo e con anatocismo dalla domanda giudiziale;
con richiesta di ctu contabile;
vittoria di spese e competenze da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
Parte attrice premetteva di aver intrattenuto dal gennaio 2003, rapporti bancari con la in particolare il rapporto di conto corrente n. 1161905, su cui Controparte_2 venivano sistematicamente girocontate le competenze del conto anticipi n. 1179927 per un totale a oggi di € 69.417,94.
Eccepiva di aver formulato richiesta ex art. 119 tub a cui la non aveva dato CP_2 riscontro. Chiedeva la disapplicazione degli interessi unilateralmente determinati sostituendoli con quelli ex lege individuati;
la disapplicazione dell'anatocismo per tutto il periodo anche quello indiretto conseguente all'addebito sui conti principali delle competenze dei conti tecnici, la disapplicazione della commissione di massimo scoperto, e le ulteriori commissioni addebitate, i giorni valuta – ovvero la surrettizia maggiorazione degli interessi applicati ai clienti, giacché si postergava e si antergava di alcuni giorni la loro decorrenza rispettivamente sugli accrediti e sugli addebiti in conto, poiché non pattuite, così come le spese e ogni altro onere non negoziato;
eliminare dalla ricostruzione del conto principale l'addebito di interessi e competenze relativi a altri conti, quelli tecnici, perché assente l'autorizzazione della correntista al giroconto, ma soprattutto perché, in mancanza dei relativi contratti, indeterminati e indeterminabili i relativi interessi;
attesa l'assenza di validi contratti anche per i conti accessori, rideterminare secondo legittimità le loro competenze poi girocontate sui conti principali;
la disapplicazione degli interessi usurari.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.05.2019, si costituiva la er A. quale mandataria della Controparte_1 CP_2
., la quale nel chiedere il rigetto della domanda di parte attrice, chiedeva in via
[...] principale il rigetto della domanda poiché inammissibile ed improcedibile per nullità dell'atto di citazione, per indeterminatezza del petitum e della causa petendi oltre che per carenza di prova documentale e di allegazioni, oltre che per irreperibilità delle somme in costanza di rapporto;
dichiarare inammissibile ed improcedibile la domanda di ripetizione ovvero di rideterminazione del saldo attesa la mancata chiusura del conto corrente ancora in essere con saldo a debito, dichiarare decaduto dal diritto di richiedere qualsiasi pretesa verifica, anche ai soli fini di rideterminazione del saldo, dei versamenti aventi natura solutoria intervenuti nel decennio antecedente alla data di introduzione del giudizio e quindi fino a tutto il
15.02.2009; in via gradata nel merito, dichiarare l'attore decaduto dalla possibilità di richiedere alla il ricalcolo e la restituzione di qualsiasi somma derivanti dal CP_2 rapporto di conto corrente in seguito alla mancata contestazione degli estratti conto;
riconoscere la legittimità e validità delle condizioni ed i criteri economici richiamati nei contratti intercorsi, riconoscere la validità della capitalizzazione trimestrale applicata nel rispetto della normativa vigente perché sorta direttamente in regime di pari periodicità e riconoscere valide ed operanti tutte le condizioni concordate con il cliente e comunicate periodicamente ex art. 118 tub e mai contestate dal correntista;
riconoscere valide ed operanti e legittime le commissioni di massimo scoperto, e per tutte le condizioni, le spese concordate con il cliente e le valute delle operazioni;
accertare e confermare la corretta annotazione dei movimenti in estratti conto e per l'effetto confermare la corretta la validità delle scritture contabili trimestrali di chiusura come annotate dalla negli estratti conto depositati in atti;
in CP_2 considerazione del comportamento della controparte accertare e dichiarare che la stessa non aveva agito nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza contrattuale;
spese e competenze di lite.
Eccepiva: la nullità della citazione per indeterminatezza del petitum della causa petendi e l'inammissibilità della consulenza come mezzo di prova;
inammissibilità dell'azione di ripetizione relativa al rapporto in essere;
incompletezza della documentazione prodotta dall'attrice, in violazione dell'art.2697 c.c. e inammissibilità della ctu, prescrizione dei versamenti solutori;
opponibilità estratti c/c e mancata impugnazione e annotazione in bilancio delle passività; pattuizione scritta delle condizioni contrattuali di c/c; genericità ed infondatezza delle contestazioni sul superamento dei tassi soglia;
buona fede contrattuale del e CP_2 mala fede del correntista.
Istaurato il contradditorio, concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., ritenuto non necessario alcun approfondimento istruttorio, precisate le conclusioni all'udienza del 18.06.2025, la causa veniva trattenuta in decisione con provvedimento del
17.07.2025 concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Sulla eccezione preliminare: nullità dell'atto di citazione
Parte convenuta ha eccepito in comparsa di costituzione la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi ai sensi degli artt.
163 e 164 c.p.c..
L'eccezione è infondata.
In proposito si deve premettere che per giurisprudenza consolidata la nullità della citazione comminata dall'art. 164 comma quarto c.p.c. si produce solo quando
'l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda', prescritta dall'art. 163 comma terzo n. 4 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese e che, analogamente, l'individuazione del petitum deve tener conto del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte.
In questo senso, salva ogni valutazione sulla fondatezza nel merito delle domande in questione, su cui si avrà modo di soffermarsi infra, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione risulta infondata, in quanto l'attrice ha indicato i fatti costitutivi della domanda, deducendo la nullità, anche parziale, del contratto di conto corrente n.
1161905 nonché del collegato conto accessorio n. 1179927 in relazione all'anatocismo trimestrale, agli interessi ultralegali determinati unilateralmente, alle valute c.c.d.d. virtuali, alle cc.dd. commissioni di massimo scoperto, ex artt. 1283, 1284 u.c., 1325,
1346,1418 e 1419 c.c., e all'illegittimo addebito sul conto corrente principale di competenze di altri conti, con accertamento del saldo legittimo del conto n. 1161905
e conseguente condanna della alla rettifica dell'eventuale saldo dovuto oltre il CP_2 pagamento, in favore dell'attrice, delle somme di cui la sarebbe risultata CP_2 debitrice.
Del resto, la la convenuta si è Controparte_1 ampiamente difesa nel merito su tutte le domande proposte dall'attrice.
Qualificazione della domanda
La domanda non è fondata e pertanto non può essere accolta. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del saldo effettivo del conto corrente n. 1161905, su cui venivano sistematicamente girocontate le competenze del conto anticipi n. 1179927, previa declaratoria di nullità del contratto de quo in relazione ad alcune clausole e la determinazione dell'esatto importo del saldo contabile dei rapporti in contestazione con condanna dell'istituto di credito convenuto alla restituzione di quanto illegittimamente percepito.
Reputa questo Giudice preliminare qualificare la domanda come azione di accertamento in quanto il conto corrente principale n. 1161905 dedotto risulta, in assenza di riscontri contrari, ancora aperto alla data di notifica dell'atto di citazione.
Quindi in relazione al rapporto ancora aperto è inammissibile la domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. che presuppone che la dazione di denaro risulti priva di causa per mancanza originaria ovvero per mancanza sopravvenuta di una causa debendi. Nel caso in cui il conto corrente sia ancora in essere al momento della notificazione della citazione, è inammissibile qualsiasi domanda di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto della nullità di alcune delle clausole del contratto;
infatti l'annotazione in conto corrente di una posta, relativa a commissioni o ad interessi in ipotesi illegittimamente addebitati, comporta unicamente un incremento del debito del correntista o, nel caso di affidamento, una riduzione del credito in ipotesi disponibile, ma in alcun caso si risolve in un trasferimento patrimoniale ed in una rimessa solutoria e quindi in un pagamento, oggetto di possibile ripetizione. (Tribunale Roma, sez. XVI, 14/02/2018, n. 3325). Ciò però non esclude l'interesse del correntista ad ottenere, anche prima della chiusura del conto,
l'accertamento giudiziale della nullità della clausola anatocistica, l'esistenza di addebiti illegittimi, nonché l'entità del saldo parziale ricalcolato (Cassazione civile, sez. VI, 05/09/2018, n. 21646).
Fatta questa doverosa premessa le domande principali dell'attore, per come proposte utilmente in atto di citazione devono intendersi, sulla premessa della illegittimità degli interessi e delle commissioni applicati e della nullità delle clausole di determinazione degli interessi ultralegali e di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, come domande di accertamento.
Il merito
Parte attrice ha contestato all'istituto di credito l'applicazione di interessi ultra legali, la illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, l'applicazione di commissioni non previste, il superamento del tasso soglia.
Ciò premesso in punto di qualificazione della domanda, venendo al riparto dell'onere allegatorio e probatorio nel caso di domanda di accertamento negativo anche in ipotesi senza azione di ripetizione di indebito, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sul correntista in relazione all'intero periodo dedotto in giudizio (arg. ex Cass. 20693/2016, in tema di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. in caso di pattuizioni in ipotesi invalide, ma il principio è valido in generale anche per le azioni di accertamento: "Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi
l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data)"). Dunque, nel caso di accertamento, su domanda del correntista, del saldo del conto corrente ad una certa data, senza ovvero con domanda di ripetizione di indebito in caso di chiusura del conto, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sull'attore ex art. 2697 c.c., che appunto deve allegare analiticamente le voci di indebita appostazione in conto (c.d. onere di contestazione specifica, non essendo sufficiente riportare meri orientamenti dottrinari o giurisprudenziali) e deve produrre tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto (cfr. anche Cass. 21597/2013; Cass. 9201/2015; Cass.
24948/2017). Va pertanto ribadito che la rideterminazione in sede giudiziaria del saldo del conto corrente non può che avvenire attraverso la produzione, il cui onere grava su chi agisce, dei relativi estratti conto a partire dalla data dell'apertura del conto, così da avere dati contabili certi in ordine alle operazioni registrate, a meno che non vi sia un saldo iniziale ritenuto incontestato dalle parti, situazione che certamente non ricorre nel caso di specie.
Parte attrice, nelle proprie richieste istruttorie, faceva espressa richiesta di nomina di un consulente per la ricostruzione dell'esatto dare avere tra le parti. La richiesta istruttoria così formulata, tuttavia, veniva disattesa in quanto - come stabilito da consolidata giurisprudenza sia di merito che di legittimità - la consulenza tecnica d'ufficio non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal Giudice qualora la parte tende a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. “L'esibizione ex art 210 cpc, non preclude il diritto ex art. 119 avendo questi carattere sostanziale e non può quindi essere tutelato ai sensi dell'art. 210 cpc;
difetterebbe il requisito della indispensabilità di tale mezzo di prova, essendo acquisibili gli estratti su iniziativa appunto del cliente ai sensi dell'art 119 TUB.; l'ordine di esibizione di documenti ex art 210 cpc deve essere tenuto distinto dalla produzione in giudizio dei documenti di cui la parte è direttamente onerata ex art. 2697 c.c., sicché esso non può essere considerato in funzione sostitutiva dell'onere probatorio, né l'istanza di parte, cui è subordinata la possibilità di emissione del provvedimento, può avere un effetto modificativo dell'incombenza legale derivante dall'applicazione del citato art. 2697 c.c.” (Tribunale Siena, 20/01/2020, n.76).
Nel caso in esame vi è prova dell'invio della richiesta stragiudiziale ai sensi dell'art. 119 TUB;
tuttavia la richiesta risulta inoltrata in data 14.12.2018 e il presente giudizio introdotto con atto di citazione notificato il 15.2.2019 mentre l'art. 119 TUB prevede che la banca ha 90 giorni di tempo per evadere la richiesta.
Inoltre, parte attrice lamentando la presenza di interessi anatocistici ne chiedeva l'espunzione.
Sul punto va detto che nel caso per cui è causa trattandosi di contratti stipulati in epoca successiva alla Delibera CICR 9/2/2000, la produzione di interessi sugli interessi (c.d. anatocismo) è divenuta legittima, per cui le clausole anatocistiche preventive contenute nei contratti di conto corrente (art. 2) e nei mutui (art.3) stipulati dal 22/4/2000 in poi, data di entrata in vigore di detta legge, sono valide ed efficaci purché: a) siano espressamente indicati la periodicità di capitalizzazione degli interessi ed il tasso di interesse applicato, anche sotto forma di TAE - tasso annuo effettivo che tenga conto dell'anatocismo b) nel singolo conto corrente sia stabilita la stessa periodicità del conteggio degli interessi creditori e debitori;
c) siano specificamente approvate per iscritto dal cliente, segnalando che sulla specificità dell'approvazione vale quanto elaborato dalla giurisprudenza per le clausole vessatorie di cui all'art. 1341 comma 2 c.c..
Pertanto, infondata è la relativa eccezione sul punto.
Infine, anche le eccezioni relative all'applicazione delle spere per cms e con riferimento all'usura sono dedotte in modo assolutamente generico, in particolare, quest'ultima viene dedotta senza indicazione dei trimestri in cui si sarebbe verificato il superamento del tasso soglia. Quanto alla rilevanza della CMS ai fini dell'usura, la sentenza Cass. 12965/2016 ha chiarito che l'art.
2-bis D.L. 185/2008 non ha natura di interpretazione autentica, ma innovativa, sicché l'inclusione della CMS nel calcolo del TEG ai fini della verifica del tasso soglia operasolo dal 1° gennaio 2010, dopo il periodo transitorio. Per i rapporti anteriori, la CMS non va sommata agli interessi per il raffronto con il tasso soglia, dovendo il giudice considerare elementi omogenei rispetto alla metodologia di rilevazione del TEGM. Nel caso in esame, il contratto di conto corrente risale al 2003 quindi è anteriore alla piena operatività della norma.
Infine l'applicazione di interessi usurari risulta genericamente formulata non avendo parte attrice specificato in che termini e in quale misura gli interessi sarebbero non dovuti e con riferimento all'usura non ha indicato i trimestri in cui il tasso soglia è stato superato, non ha indicato il tasso applicato in contratto e quello di riferimento per operazioni similari. Infatti costituisce principio generale quello per cui la parte non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur. Proprio con riferimento ai contratti bancari, si è affermato che, qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, nonché quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato - unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine occorre indicare con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari.
Nulla di tutto questo è stato dedotto e /o allegato.
Quindi, la ctu richiesta avrebbe avuto, ove disposta, un valore meramente esplorativo.
Ne consegue che la domanda deve essere rigettata.
Sull'eccezione di prescrizione
Parte convenuta ha eccepito la prescrizione di ogni eventuale diritto a ripetere tutte le somme addebitate a titolo di interessi debitori ultralegali, di interessi anatocistici, commissioni di massimo scoperto e spese di tenuta conto giacchè il conto corrente risulta ancora aperto alla data di introduzione del giudizio.
Quindi eccepiva la intervenuta prescrizione delle somme annotate sul c/c a titolo di interessi e/o di competenze e costi ritenuti indebiti sino a dieci anni prima della notifica della citazione.
Dal canto suo parte attrice replicava che nel caso in esame il conto corrente ha natura affidata .
Deve preliminarmente svolgersi una premessa di carattere metodologico.
La disciplina della prescrizione dell'azione di ripetizione (essendo imprescrittibile quella di nullità delle clausole) ha trovato una stabile ricostruzione nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 24418 del 2 dicembre 2010, a mente della quale "L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens".
Con tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno distinto le rimesse aventi effetto estintivo di uno scoperto da quelle aventi al contrario un effetto puramente ripristinatorio della provvista: la prima ipotesi si riscontra nel conto corrente passivo privo di apertura di credito o di altra forma di fido oppure nel conto affidato con saldo passivo eccedente il limite massimo di affidamento, mentre la seconda ipotesi fa riferimento al conto corrente affidato con un saldo passivo rientrante nei limiti dell'affidamento.
Non risultano peraltro del tutto sopite alcune difformità interpretative, prima tra tutte quella attinente alla specificità dell'onere di allegazione, oggetto della specifica censura sollevata dall'appellante.
Partendo dalla premessa che quella di prescrizione è un'eccezione in senso stretto - che come tale va sollevata tempestivamente dal convenuto in ripetizione d'indebito - una tesi ritiene che la banca abbia l'obbligo di eccepire l'intervenuta prescrizione delle rimesse solutorie per decorso di dieci anni dai singoli addebiti, individuando le specifiche rimesse a cui si riferisca l'eccezione.
Ritiene questo Giudice di dover aderire all'orientamento ormai dominante che considera invece sufficiente la formulazione dell'eccezione di prescrizione, purché accompagnata dall'allegazione dell'esistenza di pagamenti solutori, e ciò sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prescrizione in generale, da ritenersi pienamente validi anche in materia di contenzioso bancario (cfr.
Cass. sez. un. n. 10955/02, Cass. sez.
6-3 n. 1064/14; v. in particolare Cass. sez. I civ. n.
11843/07, secondo la quale "l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, a nulla rilevando che chi la invochi abbia erroneamente individuato il termine applicabile, ovvero il momento iniziale o finale di esso: queste ultime infatti sono questioni di diritto, sulle quali il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte"). La banca convenuta ha pertanto assolto correttamente il proprio onere probatorio in relazione all'eccezione sollevata, avendo eccepito la prescrizione di tutte le rimesse - pertanto allegate come solutorie - annotate sul conto corrente dedotto in giudizio anteriormente al decennio, così individuando sia l'oggetto dell'eccezione (ogni singola rimessa annotata), sia il dies a quo di decorrenza.
Nel caso in esame non facendosi luogo a ripetizione per inammissibilità della domanda la relativa eccezione di prescrizione è altrettanto inammissibile .
Sul regime delle spese processuali
Le spese processuali meritano di essere compensate in considerazione della reciproca soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta dalla (già nei confronti di Parte_1 Pt_2 Controparte_1
quale mandataria della disattesa ogni contraria istanza, eccezione e CP_2
difesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta dalla (già . Parte_1 Pt_2
2) Dichiara inammissibile l'eccezione di prescrizione
3) Spese integralmente compensate
Salerno, 5.12.2025 Il Giudice
Dott.ssa IN RA