TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/01/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
RG n. 2634/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di MI
Sezione settima civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Ernesta Occhiuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2634/2023 R.G. promossa da:
(già (C.F. con il patrocinio Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. Michele Maria Menozzi, come da procura in calce all'atto di citazione, con elezione di domicilio presso il suo studio, in via F.lli Cervi n. 3, San Giuliano Milanese,
Email_1
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Lorenzo Guido Controparte_3 P.IVA_2
Pellicanò e Adriano Pellicanò, come da procura in calce alla comparsa di costituzione, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi, in via Passo Buole n. 6 MI,
e Email_2 Email_3
CONVENUTA
e contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marina Penco, come da Controparte_4 P.IVA_3
procura in calce alla comparsa di costituzione in giudizio, con elezione di domicilio presso lo studio della stessa, in piazza Duse 1 MI, Email_4
TERZA CHIAMATA
*
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 31.10.2024, che qui si intendono richiamati: pagina 1 di 9 Per l'ATTRICE:
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così giudicare:
Nel merito:
a) Accertare e dichiarare la civile responsabilità della (P.I.: Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a MI (20142- MI) in P.IVA_2
Col Di lana n. 4/A, per il furto del mezzo targato DW801TG, di proprietà di avvenuto Controparte_5
in data 23.03.2012, per tutte le ragioni indicate in narrativa;
b) accertare e dichiarare il diritto di rivalsa e/o surrogazione e/o regresso di (già Controparte_2
(C.F.: – P.I.: ) … nei confronti della Controparte_6 P.IVA_1 P.IVA_4 [...]
(P.I.: ), … , per quanto liquidato dall'attrice in favore della sig.ra CP_3 P.IVA_2
, in seguito al sinistro - furto per cui vi è causa, per tutte le ragioni indicate in Controparte_5
narrativa;
c) conseguentemente, condannare (P.I.: ) … al pagamento Controparte_3 P.IVA_2 in favore di (già (C.F.: – P.I.: ) … Controparte_2 Controparte_6 P.IVA_1 P.IVA_4
del complessivo importo di Euro 13.300,00 (tredicimilatrecento/00), o la maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per tutte le ragioni indicate in narrativa;
d) In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa, oltre al 15% per spese generali, al 4% di
C.P.A. e al 22% di IVA, ai sensi di legge, oltre le spese per l'attività stragiudiziale. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su fatti non tempestivamente allegati e su domande nuove ex adverso formulate.
Per la CONVENUTA:
Visto il provvedimento del Tribunale del 23-01-2024, la convenuta respinta ogni Controparte_3
contraria istanza eccezione e deduzione, precisa le conclusioni come segue:
- respingere le domande proposte da in quanto prescritte e, comunque, Parte_1
infondate in fatto e diritto;
- condannare l'attrice alla refusione delle spese di causa, oltre accessori di legge;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'attrice condannare la compagnia
a manlevare la concludente di tutte le somme a qualsiasi titolo ritenute dovute Controparte_4 all'attrice (capitale, interessi, spese di soccombenza ed accessori); con condanna di Controparte_4
alla refusione delle spese e competenze di causa, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
In via istruttoria ha insistito per l'escussione di prova testimoniale.
Per la TERZA CHIAMATA:
pagina 2 di 9 Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e contestata ogni nuova domanda sulla quale si dichiara di non accettare il contraddittorio, giudicare: in via preliminare – accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere da
[...]
per l'effetto, rigettata ogni domanda dalla medesima proposta, dichiarare assorbita la CP_2
domanda di garanzia e manleva avanzata nei confronti di con Controparte_7
conseguente rigetto della medesima. nel merito – accertata e dichiarata l'infondatezza, della domanda svolta da nei Controparte_2
confronti di assolvere da ogni domanda
contro
Controparte_3 Controparte_7
la medesima proposta.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
***
FATTO E DIRITTO
(già e, prima ancora, con atto di citazione Controparte_1 Controparte_2 Controparte_6
ritualmente notificato ha convenuto in giudizio domandando di accertarne la Controparte_3
responsabilità civile per il furto, avvenuto in data 23.03.2012, del mezzo targato DW801TG di proprietà di assicurato da nonché di accertare il proprio il diritto Controparte_5 Controparte_1
di rivalsa e/o surrogazione e/o regresso per quanto liquidato in favore della proprietaria dell'auto in seguito al sinistro , con condanna di al al pagamento della somma di euro Controparte_3
13.300,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
costituitasi con comparsa depositata il 7.4.2023, ha domandato innanzitutto di Controparte_3
essere autorizzata alla chiamata in giudizio della propria assicurazione, , e, nel Controparte_4
merito, di rigettare le domande avverse in quanto infondate.
-Alla prima udienza, il 7.4.2023, il giudice autorizzava la chiamata in causa della compagnia
[...]
e fissava la nuova udienza per la comparizione delle parti in data 20.9.2023. CP_4
-In data 26.7.2023 si costituiva la terza chiamata , (in proseguo semplicemente Controparte_4
, la quale domandava, in via preliminare, l'accertamento di intervenuta prescrizione del CP_4
diritto fatto vale da e comunque il rigetto delle domande attoree nei confronti di Controparte_1
in quanto infondate e il conseguente assolvimento di da ogni Controparte_3 CP_4
domanda contro la medesima proposta.
-Alla successiva udienza del 20.9.2023, il giudice accordava i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc.
All'esito, all' udienza, tenutasi in data 23.1.2024, non ammetteva la prova testimoniale richiesta dalla convenuta, per le cui motivazioni si rimanda alla lettura della relativa ordinanza, che si richiama.
Ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni pagina 3 di 9 l'udienza del 31.10.2024, udienza sostituita mediante assegnazione del termine di cui all'art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte.
Con ordinanza in data 4.11.2024 il giudice, viste le note di udienza depositate dalle parti unitamente al foglio di precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione, accordando i termini di cui all'art. 190 cpc.
*
Parte attrice ha addotto:
-l'esistenza di una polizza di assicurazione a copertura dell'autovettura Honda CRV tg. DW801TG stipulata tra la proprietaria, e (doc. 3 parte attrice), con inclusa la Controparte_5 Controparte_1
garanzia in caso di furto del mezzo e con il relativo valore assicurato di euro 29.000,00 (doc. 4 parte attrice);
-l'avvenuto furto di tale autovettura avvenuto tra le ore 00:00 e le ore 15:30 del giorno 23.3.2012, momento in cui l'auto si trovava presso l'autorimessa della convenuta Controparte_3
-la denuncia del furto presso la ES di MI (doc. 5 parte attrice);
-l'avvenuta richiesta di indennizzo nei confronti di la quale ha provveduto a Controparte_1
corrispondere alla propria assicurata il pagamento della somma di euro 20.500,00 (doc. 7 parte attrice);
-l'avvenuto ritrovamento del veicolo rubato e la sua vendita all'asta, con ricavo della somma di euro
7.200,00 (doc. 8, 9, 11, 12, 13 parte attrice).
Secondo la prospettazione dell'attrice, la responsabilità del furto è da attribuirsi alla convenuta
[...]
presso la quale l'autovettura si trovava ed era in custodia, per via dell'omessa adozione CP_3 dell'opportuna diligenza nella custodia del bene.
In ragione di tale prospettazione, ha domandato la rifusione della somma di euro Controparte_1
13.300,00, pari all'importo indennizzato all'assicurata di euro 20.500,00 a cui è detratto l'ammontare ricevuto in seguito alla vendita all'asta.
*
La convenuta ha eccepito l'infondatezza della pretesa attorea, sostenendo l'assenza di responsabilità in merito all'avvenuto furto essendo rimasto il garage sempre custodito come risulta dalla denuncia del furto resa al commissariato. A tale riguardo ha dedotto che:
-l'autovettura si trovava regolarmente parcheggiata con inserito il dispositivo di chiusura (chiusa a chiave);
-il parcheggio era fornito di un sistema di videosorveglianza;
-subito dopo la scoperta del furto era intervenuta la volante della polizia, che ha preso atto di quanto riferito senza sollevare alcun rilievo.
pagina 4 di 9 Secondo la prospettazione della convenuta l'autore del furto ha agito con inconsueta destrezza e che nessun appunto [può] essere mosso alla condotta del parcheggiatore.
Per tali ragioni ha quindi eccepito l'infondatezza della richiesta avanzata da Controparte_1
In virtù del contratto di assicurazione con la compagnia ha, poi, domandato la condanna di CP_4 quest'ultima alla manleva delle somme che eventualmente fossero ritenute dovute ad CP_1
[...]
*
La terza chiamata ha, dapprima, eccepito la prescrizione del diritto fatto valere da CP_4 [...]
, deducendo l'assenza di rapporto contrattuale tra e CP_1 Controparte_5 Controparte_3
dal momento che la vettura era stata introdotta nel parcheggio ed affidata alla custodia della società convenuta dal figlio della stessa, . Persona_1
Secondo la prospettazione di infatti, il diritto esercitato in questa sede dall'attrice, CP_4 surrogandosi a quello della proprietaria dell'autovettura, risulta prescritto, dovendo nel caso di specie essere applicato il termine quinquennale previsto per le ipotesi di responsabilità extracontrattuale, il quale era già decorso prima dell'invio delle diffide prodotte in atti (doc. 14 e 15 parte attrice).
La terza chiamata si è associata, inoltre, alle difese già svolte da sostenendo che Controparte_3 quest'ultima ha adoperato tutti i più opportuni accorgimenti o cautele nel servizio di custodia svolto, idonei a prevenire o, quantomeno, ad ostacolare l'accesso di estranei alla propria autorimessa. In particolare, ha illustrato che nel parcheggio era presente un impianto di sorveglianza, che era protetto da un cancello di ferro vetrato a chiusura dell'accesso carraio, che era dotato di una doppia rampa di accesso e che la stessa terminava di fronte al locale ufficio di posizionamento dell'addetto preposto alla ricezione e alla riconsegna dei veicoli.
Per tali ragioni, ha sostenuto l'infondatezza della pretesa attorea, essendo “l'evento furto” da CP_4
ricondurre alla particolare destrezza degli ignoti ladri che, in modo del tutto imprevedibile e non imputabile al custode, hanno eluso i sistemi di protezione e la sorveglianza.
In merito al quantum della richiesta risarcitoria avanzata, ha contestato la quantificazione effettuata da
, deducendo che l'esborso complessivamente sostenuto dall'attrice non corrisponde Controparte_1 all'effettivo danno patito, quanto piuttosto all'adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti dell'assicurata che non sono opponibili a chi non è parte del contratto Controparte_5 assicurativo. In particolare, la terza chiamata ha contestato l'assenza di specifica determinazione e prova della pretesa attorea.
*
Premesso tutto quanto sopra, agisce in via di rivalsa e/o surrogazione e/o regresso Controparte_1
pagina 5 di 9 per quanto liquidato in favore della proprietaria dell'auto Honda CRV tg. DW801TG – in virtù del contratto di assicurazione perfezionato con la stessa - in seguito al furto avvenuto in data 23.3.2012 presso l'autorimessa di Controparte_3
Agisce nei confronti di in quanto il furto è avvenuto nei locali della suddetta Controparte_3
autorimessa, durante un arco temporale nel quale la macchina era in deposito presso la stessa.
Pertanto, secondo la prospettazione dell'attrice, tra la convenuta e si era perfezionato Controparte_5
un contratto avente ad oggetto il servizio di deposito, in virtù del quale si era Controparte_3 impegnata, a fronte del pagamento di un prezzo, anche alla custodia dell'autovettura ivi depositata.
A tal proposito, la terza chiamata ha invece contestato l'esistenza di un rapporto contrattuale tra la convenuta e sostenendo che nessun contratto era stato perfezionato tra tali parti il Controparte_5
giorno 23.3.2012 dal momento che, in tale data, la vettura in oggetto Honda CRV tg. DW801TG era stata introdotta nel parcheggio ed affidata alla custodia di dal figlio della Controparte_3
proprietaria, . in ragione di ciò, ha quindi eccepito la prescrizione Persona_1 CP_4
del diritto fatto valere da sostenendo che deve essere applicato il termine Controparte_1 quinquennale previsto per le ipotesi di responsabilità extracontrattuale, decorso prima dell'invio delle lettere interruttive, datate 12 aprile 2019 e 24 febbraio 2021, prodotte ex adverso (doc. n. 14 e 15 parte attrice).
Ciò premesso, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla terza chiamata è infondata.
In particolare, al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la stipula di un contratto di deposito avente ad oggetto beni altrui costituisce ex se un contratto a favore del terzo ai sensi dell'art. 1411 c.c. Il titolare dell'azione risarcitoria per l'inadempimento del contratto di deposito da parte del depositario è non solo il depositante, ma anche il terzo che avrebbe avuto titolo per esigere la restituzione (ex multis, Cass. Civ. n. 12972 del 2010 e Cass. Civ. n. 21219 del 2022).
Tant'è vero che la legittima proprietaria, e non il figlio della stessa, ha incassato direttamente l'indennizzo della propria assicurazione ( per euro 20.500,00) e ha poi provveduto a imputarle il ricavo della vendita del veicolo, dopo il ritrovamento (per euro 7.200,00).
Nel caso di specie, la domanda dell'attore si fonda sul diritto di surroga al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale ( il contratto di deposito) causato da non prescritto Controparte_3
per via del tempestivo invio delle diffide prodotte in atti nel termine decennale previsto ex lege.
Chiarito preliminarmente tale aspetto, occorre adesso che viene in considerazione un contratto di deposito in virtù del quale si è impegnata, a fronte del pagamento di un prezzo, Controparte_3 alla custodia dell'autovettura Honda CRV tg. DW801TG.
Dal suddetto contratto conseguono in capo alla convenuta le obbligazioni e la responsabilità di cui agli pagina 6 di 9 artt. 1766 c.c. e ss.
Sul punto si rammenta che il depositante ( e per esso nel caso di specie l'Assicurazione che si è surrogata nel suo diritto) che lamenta che la cosa depositata sia stata asportata durante il deposito, ha il solo onere di provare l'esistenza del contratto e dell'avvenuto furto, mentre è onere del depositario –
– dimostrare che quest'ultimo non sia attribuibile a propria responsabilità. Controparte_3
Nella vicenda in oggetto, è stato accertato quanto sopra già espresso in punto di titolarità e sussistenza del titolo contrattuale in virtù del quale parte attrice ha agito e la sussistenza a monte di un rapporto contrattuale tra le proprietaria dell'autovettura e la convenuta,
Il furto e l'oggetto dello stesso sono circostanze pacifiche e documentate (si veda la denuncia e il relativo verbale, oltre che le allegazioni in punto di fatto delle parti).
Risultano dunque sussistenti tanto il titolo contrattuale quanto il danno.
Chiarito quanto sopra, occorre adesso verificare se sussiste la responsabilità del depositario in relazione all'evento dannoso. Il depositario che intende andare esente da responsabilità per il furto deve infatti provare la mancanza del nesso causale, vale a dire di avere agito con la diligenza dovuta, di aver posto in essere tutte le cautele necessarie per evitare il furto, che quest'ultimo è dipeso da eventi imprevedibili, da caso fortuito o forza maggiore.
Nel caso di specie, il depositario non ha provato quanto sopra e che quindi l'evento furto non è dipeso dalla sua responsabilità.
Invero, come dedotto dalla stessa convenuta e dalla terza chiamata, l'autovettura si trovava all'interno di un deposito custodito, dotato di videosorveglianza, in area protetta da un cancello di ferro a chiusura dell'accesso carraio e con la rampa di accesso che terminava proprio davanti all'ufficio del custode.
La convenuta e la terza chiamata si sono limitate genericamente a riferire la presenza di tali dotazioni di sicurezza del parcheggio, senza nulla allegare specificatamente, né tantomeno provare, circa l'imprevedibilità e l'inevitabilità del furto. Più precisamente, su come, ad esempio, degli ignoti siano riusciti ad introdursi nel parcheggio, superare le rampe, accedere al mezzo ed allontanarsi con lo stesso, superando il cancello di ferro, il tutto senza essere visti dal custode, con o senza l'ausilio dell'impianto di videosorveglianza, se l'impianto di videosorveglianza era attivo, sul motivo per cui non ha registrato nulla, sul motivo per il quale il custode non si è accorto di nulla, su dove fossero custodite le chiavi dell'auto.
Nulla è stato dunque provato circa l'adozione in concreto da parte del depositario di tutte le cautele, tra l'altro genericamente allegate in puto di fatto, richieste secondo diligenza.
Accertata la responsabilità per inadempimento di in ragione del furto subito Controparte_3
dalla proprietaria del mezzo, nel cui diritto si surroga occorre adesso quantificare Controparte_1
pagina 7 di 9 il danno conseguenziale, tenuto conto di quanto addotto dalla stessa attrice circa l'ottenimento di euro
7.200,00 in seguito alla vendita all'asta dell'autovettura ritrovata (circostanza documentale - doc. 11,
12 e 13 attrice - e pacifica).
La richiesta risarcitoria di si fonda sull'importo indennizzato alla proprietaria Controparte_1 dell'autovettura pari ad euro 20.500,00 a cui viene detratto l'ammontare già ricevuto di euro 7.200,00. contesta la quantificazione operata dall'attrice, sostenendo l'assenza di specifica CP_4
determinazione e prova della pretesa.
In realtà, a sostegno del proprio assunto ha prodotto le stime di settore del valore Controparte_1 dell'autoveicolo oggetto di furto (doc. 6 parte attrice), ancorando così la quantificazione effettuata a valori predefiniti e oggettivi, non specificamente ex adverso contestati.
In considerazione di tutto quanto esposto, ha diritto al pagamento da parte di Controparte_1
della somma di euro 13.300,00 a titolo di risarcimento del danno da CP_3 CP_3
inadempimento contrattuale, subito a causa del furto perpetrato da terzi e rispetto al quale ha agito in surroga rispetto alla proprietaria Controparte_5
Inoltre, nel caso di specie, e in assenza di contestazioni sul punto da parte della terza chiamata, risulta operativa per la polizza assicurativa n. 0740800003865 stipulata con Controparte_3 CP_4 in cui è prevista la garanzia afferente al rischio di “furto”.
In ragione di tale copertura assicurativa, è tenuta a tenere indenne la convenuta per il danno CP_4
da risarcire a seguito del furto del veicolo oggetto del presente giudizio, pari ad euro 13.300,00.
*
Le spese di lite seguendo la soccombenza.
Conseguentemente, quelle dell'attrice vengono poste a carico della convenuta e quelle della convenuta a carico della terza chiamata.
Sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri legali, in particolare del valore della causa, dell'attività svolta, della natura dell'accertamento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) accerta la responsabilità da parte di in relazione al furto in oggetto Controparte_3
e la relativa responsabilità contrattuale nei confronti della proprietaria dell'autovettura;
2) accerta il diritto di surroga dell'attrice;
3) per l'effetto condanna al pagamento a favore di Controparte_3 Controparte_1
della somma di euro 13.300,00 oltre rivalutazione monetaria dal 12.4.2019 e interessi legali sulla somma via via rivalutata, anno per anno;
pagina 8 di 9 4) condanna a tenere indenne e a manlevare Controparte_4 Controparte_3
nella misura di euro 13.300,00 oltre rivalutazione monetaria dal 12.4.2019 e interessi legali sulla somma via via rivalutata, anno per anno, come da condanna di cui al capo sub. 3;
5) condanna al pagamento a favore di delle spese Controparte_3 Controparte_1
di lite liquidate per compensi in complessivi 4.000,00 oltre iva, cpa e spese generali nella misura del 15%
6) condanna al pagamento a favore di delle Controparte_4 Controparte_3
spese di lite liquidate per compensi in complessivi euro 4.000,00, oltre iva, cpa e spese generali nella misura del 15%.
MI, 26 gennaio 2024
Il Giudice
Ernesta Occhiuto
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di MI
Sezione settima civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Ernesta Occhiuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2634/2023 R.G. promossa da:
(già (C.F. con il patrocinio Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 dell'avv. Michele Maria Menozzi, come da procura in calce all'atto di citazione, con elezione di domicilio presso il suo studio, in via F.lli Cervi n. 3, San Giuliano Milanese,
Email_1
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Lorenzo Guido Controparte_3 P.IVA_2
Pellicanò e Adriano Pellicanò, come da procura in calce alla comparsa di costituzione, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi, in via Passo Buole n. 6 MI,
e Email_2 Email_3
CONVENUTA
e contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marina Penco, come da Controparte_4 P.IVA_3
procura in calce alla comparsa di costituzione in giudizio, con elezione di domicilio presso lo studio della stessa, in piazza Duse 1 MI, Email_4
TERZA CHIAMATA
*
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza del 31.10.2024, che qui si intendono richiamati: pagina 1 di 9 Per l'ATTRICE:
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così giudicare:
Nel merito:
a) Accertare e dichiarare la civile responsabilità della (P.I.: Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a MI (20142- MI) in P.IVA_2
Col Di lana n. 4/A, per il furto del mezzo targato DW801TG, di proprietà di avvenuto Controparte_5
in data 23.03.2012, per tutte le ragioni indicate in narrativa;
b) accertare e dichiarare il diritto di rivalsa e/o surrogazione e/o regresso di (già Controparte_2
(C.F.: – P.I.: ) … nei confronti della Controparte_6 P.IVA_1 P.IVA_4 [...]
(P.I.: ), … , per quanto liquidato dall'attrice in favore della sig.ra CP_3 P.IVA_2
, in seguito al sinistro - furto per cui vi è causa, per tutte le ragioni indicate in Controparte_5
narrativa;
c) conseguentemente, condannare (P.I.: ) … al pagamento Controparte_3 P.IVA_2 in favore di (già (C.F.: – P.I.: ) … Controparte_2 Controparte_6 P.IVA_1 P.IVA_4
del complessivo importo di Euro 13.300,00 (tredicimilatrecento/00), o la maggiore o minor somma che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, per tutte le ragioni indicate in narrativa;
d) In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa, oltre al 15% per spese generali, al 4% di
C.P.A. e al 22% di IVA, ai sensi di legge, oltre le spese per l'attività stragiudiziale. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su fatti non tempestivamente allegati e su domande nuove ex adverso formulate.
Per la CONVENUTA:
Visto il provvedimento del Tribunale del 23-01-2024, la convenuta respinta ogni Controparte_3
contraria istanza eccezione e deduzione, precisa le conclusioni come segue:
- respingere le domande proposte da in quanto prescritte e, comunque, Parte_1
infondate in fatto e diritto;
- condannare l'attrice alla refusione delle spese di causa, oltre accessori di legge;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'attrice condannare la compagnia
a manlevare la concludente di tutte le somme a qualsiasi titolo ritenute dovute Controparte_4 all'attrice (capitale, interessi, spese di soccombenza ed accessori); con condanna di Controparte_4
alla refusione delle spese e competenze di causa, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
In via istruttoria ha insistito per l'escussione di prova testimoniale.
Per la TERZA CHIAMATA:
pagina 2 di 9 Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e contestata ogni nuova domanda sulla quale si dichiara di non accettare il contraddittorio, giudicare: in via preliminare – accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere da
[...]
per l'effetto, rigettata ogni domanda dalla medesima proposta, dichiarare assorbita la CP_2
domanda di garanzia e manleva avanzata nei confronti di con Controparte_7
conseguente rigetto della medesima. nel merito – accertata e dichiarata l'infondatezza, della domanda svolta da nei Controparte_2
confronti di assolvere da ogni domanda
contro
Controparte_3 Controparte_7
la medesima proposta.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
***
FATTO E DIRITTO
(già e, prima ancora, con atto di citazione Controparte_1 Controparte_2 Controparte_6
ritualmente notificato ha convenuto in giudizio domandando di accertarne la Controparte_3
responsabilità civile per il furto, avvenuto in data 23.03.2012, del mezzo targato DW801TG di proprietà di assicurato da nonché di accertare il proprio il diritto Controparte_5 Controparte_1
di rivalsa e/o surrogazione e/o regresso per quanto liquidato in favore della proprietaria dell'auto in seguito al sinistro , con condanna di al al pagamento della somma di euro Controparte_3
13.300,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
costituitasi con comparsa depositata il 7.4.2023, ha domandato innanzitutto di Controparte_3
essere autorizzata alla chiamata in giudizio della propria assicurazione, , e, nel Controparte_4
merito, di rigettare le domande avverse in quanto infondate.
-Alla prima udienza, il 7.4.2023, il giudice autorizzava la chiamata in causa della compagnia
[...]
e fissava la nuova udienza per la comparizione delle parti in data 20.9.2023. CP_4
-In data 26.7.2023 si costituiva la terza chiamata , (in proseguo semplicemente Controparte_4
, la quale domandava, in via preliminare, l'accertamento di intervenuta prescrizione del CP_4
diritto fatto vale da e comunque il rigetto delle domande attoree nei confronti di Controparte_1
in quanto infondate e il conseguente assolvimento di da ogni Controparte_3 CP_4
domanda contro la medesima proposta.
-Alla successiva udienza del 20.9.2023, il giudice accordava i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc.
All'esito, all' udienza, tenutasi in data 23.1.2024, non ammetteva la prova testimoniale richiesta dalla convenuta, per le cui motivazioni si rimanda alla lettura della relativa ordinanza, che si richiama.
Ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni pagina 3 di 9 l'udienza del 31.10.2024, udienza sostituita mediante assegnazione del termine di cui all'art. 127 ter cpc per il deposito di note scritte.
Con ordinanza in data 4.11.2024 il giudice, viste le note di udienza depositate dalle parti unitamente al foglio di precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione, accordando i termini di cui all'art. 190 cpc.
*
Parte attrice ha addotto:
-l'esistenza di una polizza di assicurazione a copertura dell'autovettura Honda CRV tg. DW801TG stipulata tra la proprietaria, e (doc. 3 parte attrice), con inclusa la Controparte_5 Controparte_1
garanzia in caso di furto del mezzo e con il relativo valore assicurato di euro 29.000,00 (doc. 4 parte attrice);
-l'avvenuto furto di tale autovettura avvenuto tra le ore 00:00 e le ore 15:30 del giorno 23.3.2012, momento in cui l'auto si trovava presso l'autorimessa della convenuta Controparte_3
-la denuncia del furto presso la ES di MI (doc. 5 parte attrice);
-l'avvenuta richiesta di indennizzo nei confronti di la quale ha provveduto a Controparte_1
corrispondere alla propria assicurata il pagamento della somma di euro 20.500,00 (doc. 7 parte attrice);
-l'avvenuto ritrovamento del veicolo rubato e la sua vendita all'asta, con ricavo della somma di euro
7.200,00 (doc. 8, 9, 11, 12, 13 parte attrice).
Secondo la prospettazione dell'attrice, la responsabilità del furto è da attribuirsi alla convenuta
[...]
presso la quale l'autovettura si trovava ed era in custodia, per via dell'omessa adozione CP_3 dell'opportuna diligenza nella custodia del bene.
In ragione di tale prospettazione, ha domandato la rifusione della somma di euro Controparte_1
13.300,00, pari all'importo indennizzato all'assicurata di euro 20.500,00 a cui è detratto l'ammontare ricevuto in seguito alla vendita all'asta.
*
La convenuta ha eccepito l'infondatezza della pretesa attorea, sostenendo l'assenza di responsabilità in merito all'avvenuto furto essendo rimasto il garage sempre custodito come risulta dalla denuncia del furto resa al commissariato. A tale riguardo ha dedotto che:
-l'autovettura si trovava regolarmente parcheggiata con inserito il dispositivo di chiusura (chiusa a chiave);
-il parcheggio era fornito di un sistema di videosorveglianza;
-subito dopo la scoperta del furto era intervenuta la volante della polizia, che ha preso atto di quanto riferito senza sollevare alcun rilievo.
pagina 4 di 9 Secondo la prospettazione della convenuta l'autore del furto ha agito con inconsueta destrezza e che nessun appunto [può] essere mosso alla condotta del parcheggiatore.
Per tali ragioni ha quindi eccepito l'infondatezza della richiesta avanzata da Controparte_1
In virtù del contratto di assicurazione con la compagnia ha, poi, domandato la condanna di CP_4 quest'ultima alla manleva delle somme che eventualmente fossero ritenute dovute ad CP_1
[...]
*
La terza chiamata ha, dapprima, eccepito la prescrizione del diritto fatto valere da CP_4 [...]
, deducendo l'assenza di rapporto contrattuale tra e CP_1 Controparte_5 Controparte_3
dal momento che la vettura era stata introdotta nel parcheggio ed affidata alla custodia della società convenuta dal figlio della stessa, . Persona_1
Secondo la prospettazione di infatti, il diritto esercitato in questa sede dall'attrice, CP_4 surrogandosi a quello della proprietaria dell'autovettura, risulta prescritto, dovendo nel caso di specie essere applicato il termine quinquennale previsto per le ipotesi di responsabilità extracontrattuale, il quale era già decorso prima dell'invio delle diffide prodotte in atti (doc. 14 e 15 parte attrice).
La terza chiamata si è associata, inoltre, alle difese già svolte da sostenendo che Controparte_3 quest'ultima ha adoperato tutti i più opportuni accorgimenti o cautele nel servizio di custodia svolto, idonei a prevenire o, quantomeno, ad ostacolare l'accesso di estranei alla propria autorimessa. In particolare, ha illustrato che nel parcheggio era presente un impianto di sorveglianza, che era protetto da un cancello di ferro vetrato a chiusura dell'accesso carraio, che era dotato di una doppia rampa di accesso e che la stessa terminava di fronte al locale ufficio di posizionamento dell'addetto preposto alla ricezione e alla riconsegna dei veicoli.
Per tali ragioni, ha sostenuto l'infondatezza della pretesa attorea, essendo “l'evento furto” da CP_4
ricondurre alla particolare destrezza degli ignoti ladri che, in modo del tutto imprevedibile e non imputabile al custode, hanno eluso i sistemi di protezione e la sorveglianza.
In merito al quantum della richiesta risarcitoria avanzata, ha contestato la quantificazione effettuata da
, deducendo che l'esborso complessivamente sostenuto dall'attrice non corrisponde Controparte_1 all'effettivo danno patito, quanto piuttosto all'adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti dell'assicurata che non sono opponibili a chi non è parte del contratto Controparte_5 assicurativo. In particolare, la terza chiamata ha contestato l'assenza di specifica determinazione e prova della pretesa attorea.
*
Premesso tutto quanto sopra, agisce in via di rivalsa e/o surrogazione e/o regresso Controparte_1
pagina 5 di 9 per quanto liquidato in favore della proprietaria dell'auto Honda CRV tg. DW801TG – in virtù del contratto di assicurazione perfezionato con la stessa - in seguito al furto avvenuto in data 23.3.2012 presso l'autorimessa di Controparte_3
Agisce nei confronti di in quanto il furto è avvenuto nei locali della suddetta Controparte_3
autorimessa, durante un arco temporale nel quale la macchina era in deposito presso la stessa.
Pertanto, secondo la prospettazione dell'attrice, tra la convenuta e si era perfezionato Controparte_5
un contratto avente ad oggetto il servizio di deposito, in virtù del quale si era Controparte_3 impegnata, a fronte del pagamento di un prezzo, anche alla custodia dell'autovettura ivi depositata.
A tal proposito, la terza chiamata ha invece contestato l'esistenza di un rapporto contrattuale tra la convenuta e sostenendo che nessun contratto era stato perfezionato tra tali parti il Controparte_5
giorno 23.3.2012 dal momento che, in tale data, la vettura in oggetto Honda CRV tg. DW801TG era stata introdotta nel parcheggio ed affidata alla custodia di dal figlio della Controparte_3
proprietaria, . in ragione di ciò, ha quindi eccepito la prescrizione Persona_1 CP_4
del diritto fatto valere da sostenendo che deve essere applicato il termine Controparte_1 quinquennale previsto per le ipotesi di responsabilità extracontrattuale, decorso prima dell'invio delle lettere interruttive, datate 12 aprile 2019 e 24 febbraio 2021, prodotte ex adverso (doc. n. 14 e 15 parte attrice).
Ciò premesso, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla terza chiamata è infondata.
In particolare, al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la stipula di un contratto di deposito avente ad oggetto beni altrui costituisce ex se un contratto a favore del terzo ai sensi dell'art. 1411 c.c. Il titolare dell'azione risarcitoria per l'inadempimento del contratto di deposito da parte del depositario è non solo il depositante, ma anche il terzo che avrebbe avuto titolo per esigere la restituzione (ex multis, Cass. Civ. n. 12972 del 2010 e Cass. Civ. n. 21219 del 2022).
Tant'è vero che la legittima proprietaria, e non il figlio della stessa, ha incassato direttamente l'indennizzo della propria assicurazione ( per euro 20.500,00) e ha poi provveduto a imputarle il ricavo della vendita del veicolo, dopo il ritrovamento (per euro 7.200,00).
Nel caso di specie, la domanda dell'attore si fonda sul diritto di surroga al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale ( il contratto di deposito) causato da non prescritto Controparte_3
per via del tempestivo invio delle diffide prodotte in atti nel termine decennale previsto ex lege.
Chiarito preliminarmente tale aspetto, occorre adesso che viene in considerazione un contratto di deposito in virtù del quale si è impegnata, a fronte del pagamento di un prezzo, Controparte_3 alla custodia dell'autovettura Honda CRV tg. DW801TG.
Dal suddetto contratto conseguono in capo alla convenuta le obbligazioni e la responsabilità di cui agli pagina 6 di 9 artt. 1766 c.c. e ss.
Sul punto si rammenta che il depositante ( e per esso nel caso di specie l'Assicurazione che si è surrogata nel suo diritto) che lamenta che la cosa depositata sia stata asportata durante il deposito, ha il solo onere di provare l'esistenza del contratto e dell'avvenuto furto, mentre è onere del depositario –
– dimostrare che quest'ultimo non sia attribuibile a propria responsabilità. Controparte_3
Nella vicenda in oggetto, è stato accertato quanto sopra già espresso in punto di titolarità e sussistenza del titolo contrattuale in virtù del quale parte attrice ha agito e la sussistenza a monte di un rapporto contrattuale tra le proprietaria dell'autovettura e la convenuta,
Il furto e l'oggetto dello stesso sono circostanze pacifiche e documentate (si veda la denuncia e il relativo verbale, oltre che le allegazioni in punto di fatto delle parti).
Risultano dunque sussistenti tanto il titolo contrattuale quanto il danno.
Chiarito quanto sopra, occorre adesso verificare se sussiste la responsabilità del depositario in relazione all'evento dannoso. Il depositario che intende andare esente da responsabilità per il furto deve infatti provare la mancanza del nesso causale, vale a dire di avere agito con la diligenza dovuta, di aver posto in essere tutte le cautele necessarie per evitare il furto, che quest'ultimo è dipeso da eventi imprevedibili, da caso fortuito o forza maggiore.
Nel caso di specie, il depositario non ha provato quanto sopra e che quindi l'evento furto non è dipeso dalla sua responsabilità.
Invero, come dedotto dalla stessa convenuta e dalla terza chiamata, l'autovettura si trovava all'interno di un deposito custodito, dotato di videosorveglianza, in area protetta da un cancello di ferro a chiusura dell'accesso carraio e con la rampa di accesso che terminava proprio davanti all'ufficio del custode.
La convenuta e la terza chiamata si sono limitate genericamente a riferire la presenza di tali dotazioni di sicurezza del parcheggio, senza nulla allegare specificatamente, né tantomeno provare, circa l'imprevedibilità e l'inevitabilità del furto. Più precisamente, su come, ad esempio, degli ignoti siano riusciti ad introdursi nel parcheggio, superare le rampe, accedere al mezzo ed allontanarsi con lo stesso, superando il cancello di ferro, il tutto senza essere visti dal custode, con o senza l'ausilio dell'impianto di videosorveglianza, se l'impianto di videosorveglianza era attivo, sul motivo per cui non ha registrato nulla, sul motivo per il quale il custode non si è accorto di nulla, su dove fossero custodite le chiavi dell'auto.
Nulla è stato dunque provato circa l'adozione in concreto da parte del depositario di tutte le cautele, tra l'altro genericamente allegate in puto di fatto, richieste secondo diligenza.
Accertata la responsabilità per inadempimento di in ragione del furto subito Controparte_3
dalla proprietaria del mezzo, nel cui diritto si surroga occorre adesso quantificare Controparte_1
pagina 7 di 9 il danno conseguenziale, tenuto conto di quanto addotto dalla stessa attrice circa l'ottenimento di euro
7.200,00 in seguito alla vendita all'asta dell'autovettura ritrovata (circostanza documentale - doc. 11,
12 e 13 attrice - e pacifica).
La richiesta risarcitoria di si fonda sull'importo indennizzato alla proprietaria Controparte_1 dell'autovettura pari ad euro 20.500,00 a cui viene detratto l'ammontare già ricevuto di euro 7.200,00. contesta la quantificazione operata dall'attrice, sostenendo l'assenza di specifica CP_4
determinazione e prova della pretesa.
In realtà, a sostegno del proprio assunto ha prodotto le stime di settore del valore Controparte_1 dell'autoveicolo oggetto di furto (doc. 6 parte attrice), ancorando così la quantificazione effettuata a valori predefiniti e oggettivi, non specificamente ex adverso contestati.
In considerazione di tutto quanto esposto, ha diritto al pagamento da parte di Controparte_1
della somma di euro 13.300,00 a titolo di risarcimento del danno da CP_3 CP_3
inadempimento contrattuale, subito a causa del furto perpetrato da terzi e rispetto al quale ha agito in surroga rispetto alla proprietaria Controparte_5
Inoltre, nel caso di specie, e in assenza di contestazioni sul punto da parte della terza chiamata, risulta operativa per la polizza assicurativa n. 0740800003865 stipulata con Controparte_3 CP_4 in cui è prevista la garanzia afferente al rischio di “furto”.
In ragione di tale copertura assicurativa, è tenuta a tenere indenne la convenuta per il danno CP_4
da risarcire a seguito del furto del veicolo oggetto del presente giudizio, pari ad euro 13.300,00.
*
Le spese di lite seguendo la soccombenza.
Conseguentemente, quelle dell'attrice vengono poste a carico della convenuta e quelle della convenuta a carico della terza chiamata.
Sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri legali, in particolare del valore della causa, dell'attività svolta, della natura dell'accertamento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) accerta la responsabilità da parte di in relazione al furto in oggetto Controparte_3
e la relativa responsabilità contrattuale nei confronti della proprietaria dell'autovettura;
2) accerta il diritto di surroga dell'attrice;
3) per l'effetto condanna al pagamento a favore di Controparte_3 Controparte_1
della somma di euro 13.300,00 oltre rivalutazione monetaria dal 12.4.2019 e interessi legali sulla somma via via rivalutata, anno per anno;
pagina 8 di 9 4) condanna a tenere indenne e a manlevare Controparte_4 Controparte_3
nella misura di euro 13.300,00 oltre rivalutazione monetaria dal 12.4.2019 e interessi legali sulla somma via via rivalutata, anno per anno, come da condanna di cui al capo sub. 3;
5) condanna al pagamento a favore di delle spese Controparte_3 Controparte_1
di lite liquidate per compensi in complessivi 4.000,00 oltre iva, cpa e spese generali nella misura del 15%
6) condanna al pagamento a favore di delle Controparte_4 Controparte_3
spese di lite liquidate per compensi in complessivi euro 4.000,00, oltre iva, cpa e spese generali nella misura del 15%.
MI, 26 gennaio 2024
Il Giudice
Ernesta Occhiuto
pagina 9 di 9