TRIB
Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 08/12/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 188/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione lavoro
nella persona del Dott. Giannicola Paladino applicato al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.11.2025 in base all'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 185/2025 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Bragnani, Marco Parte_1
Esposito, FE LT
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura di Stato – sede di Trieste
RESISTENTE
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, dirigente scolastica presso l'istituto Ziga Zois di Trieste, ha impugnato il provvedimento disciplinare del 28.4.2023 con cui il Controparte_1
le ha comminato la sanzione pecuniaria di € 500,00 per essere titolare di attività
[...]
di impresa commerciale non autorizzata né autorizzabile nell'attuale regime giuridico applicabile al pubblico dipendente dello Stato italiano e del provvedimento del 15.5.2023 di diffida a cessare la situazione di incompatibilità determinata dalla titolarità dell'attività di impresa, nella specie individuata nell'impresa individuale Controparte_2
avente ad oggetto la locazione degli immobili di proprietà a fini
[...]
commerciali, attività di traduzione ed interpretariato e organizzazione di convegni e fiere commerciali.
Ella ha dedotto:
-la legittimazione passiva dell;
Controparte_3
-la decadenza dell'esercizio dell'azione disciplinare;
-la violazione del principio di immutabilità e specificità della sanzione;
-il mancato esercizio di attività commerciale.
Pertanto, ha concluso come di seguito:
“IN VIA PRINCIPALE, per le ragioni esposte in narrativa, previo eventuale tentativo conciliativo:
- ACCERTARE e DICHIARARE la nullità, illegittimità e/o inefficacia del provvedimento disciplinare prot. n.5488 del 28.04.2023 emesso dal Direttore Generale dell'
[...]
che ha disposto, nei confronti della dr.ssa Parte_2
la sanzione pecuniaria di €. 500,00; Parte_1
- ACCERTARE E DICHIARARE la nullità, illegittimità e/o inefficacia del provvedimento prot. n.6146 del 15.5.2023 di diffida della dr.ssa a cessare la (presunta) Parte_1
situazione di incompatibilità nel termine di 15 giorni dalla diffida stessa pena la decadenza dall'impiego, con domanda di accertamento anche ai fini di una successiva richiesta risarcitoria, da istruire e quantificare in separato giudizio.
2 - CONDANNARE l'Amministrazione alla restituzione in favore della Ricorrente delle eventuali somme trattenute alla stessa, ovvero delle somme dalla Ricorrente già pagate.
IN OGNI CASO:
ADOTTARE gli ulteriori provvedimenti, anche in termini di riduzione graduale, ritenuti necessari al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo dalla Ricorrente.
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e Cassa
Forense come per legge, oltre alla rifusione del contributo unificato”.
Il convenuto si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda in quanto CP_1
infondata in fatto e in diritto;
spese vinte.
Il giudizio veniva assegnato allo scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso risulta infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
È opportuno, anzitutto, precisare che non può essere qualificato come autonoma parte del giudizio l' citato dal ricorrente, in quanto costituisce mero Controparte_3
ufficio e, quindi, articolazione interna della struttura organizzativa del
[...]
. Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che “In tema di contenzioso del Controparte_1
personale scolastico, l' o il dirigente generale ad esso preposto, Controparte_3
in quanto organo privo di soggettività appartenente al
[...]
, non può essere evocato in giudizio in proprio, ma solo in Controparte_4
rappresentanza processuale del predetto , ai sensi dell'art. 75 c.p.c., e ciò anche in CP_1
forza dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di "legittimazione passiva"” (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. lav., 09/11/2021,
n.32938).
3 Nel merito, possono essere condivise le motivazioni dell'ordinanza resa in sede di reclamo cautelare dal provvedimento n. 1801 del 16.10.2023 -R.G. n. 421-2023- del Tribunale di
Trieste-Sez. Lav. che di seguito si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.
“In primo luogo, va ribadita la correttezza delle modalità di esercizio della potestà disciplinare da parte del , sia sotto il profilo della Controparte_1 tempestività dell'azione disciplinare sia con riguardo alla precisione e immutabilità della contestazione disciplinare.
Come noto, l'art. 55 bis, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, nel regolare il procedimento disciplinare a carico dei pubblici dipendenti, recita:
“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. (…) L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all' , entro venti Controparte_5
giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo”.
Alla luce di tale disposizione, il Giudice della prima fase ha correttamente individuato, quale momento in cui il – o meglio, l'Ufficio competente, in tal caso l'Ufficio per CP_1
i procedimenti disciplinari – ha avuto “piena conoscenza dei fatti disciplinari” nel momento della ricezione della nota difensiva inviata dal legale della sig.ra in data 27 Pt_1
ottobre 2022: prima, infatti, gli unici elementi di cui l'Ufficio disponeva erano quelli
4 allegati alla richiesta di accesso agli atti pervenuta il 12 settembre 2022, ovvero un estratto del registro delle imprese sloveno AJPES e i bilanci degli anni 2019-2021.
Tale documentazione, proveniente da soggetti terzi, come correttamente sottolineato dal
Ministero, rappresenta senz'altro una circostanza idonea a determinare un impulso ad una indagine finalizzata alla decisione se procedere o meno ad una contestazione disciplinare, ma solo con la conferma delle circostanze risultanti dai documenti suddetti da parte della stessa sig.ra e l'assenza di ogni pregressa interlocuzione o, eventualmente, Pt_1
autorizzazione, con l'Amministrazione Scolastica, ha determinato un'effettiva e piena conoscenza dei fatti.
Vero è che il ha poi proceduto alla contestazione disciplinare in base alla CP_1
documentazione ricevuta in allegato alla richiesta di accesso agli atti, ma è altrettanto certo che solo il riscontro da parte del legale della signora ha reso chiaro che, oltre alle circostanze emergenti dalla documentazione, non ce n'erano altre che potevano escludere o diminuire la responsabilità disciplinare della dipendente.
Non coglie poi nel segno la difesa della reclamante secondo cui sarebbe stata titolare dell'S.P. sin dal 2014 e l'Amministrazione non avrebbe agito sino al 2022, nonostante la sussistenza di pubblici registri da cui risultava l'attività.
Evidentemente, non è sufficiente l'iscrizione in pubblici registri, peraltro stranieri, per presumere la conoscenza, a fini disciplinari, della titolarità di un'impresa, dovendosi invece prendere in considerazione la conoscenza effettiva da parte dell'Amministrazione.
Da ciò discende la tempestività della contestazione disciplinare.
Per quanto riguarda la precisione e la coerenza del contenuto dell'addebito, pare evidente che la titolarità del – di cui si Controparte_2 Controparte_2
discute anche nel presente giudizio cautelare - sia sempre stata oggetto dell'addebito disciplinare, dalla fase della contestazione sino alla fase dell'irrogazione della sanzione, determinata solo da tale titolarità, come correttamente rilevato dal Giudice della prima fase.
Tale circostanza è senz'altro idonea a superare ogni dubbio con riferimento alla sufficiente specificità e omogeneità della contestazione disciplinare, considerando che, come chiarito dalla Suprema Corte “la previa contestazione dell'addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore
l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella
5 sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e
2105 c.c.” (Cass., Sez. lavoro, 18 aprile 2018, n. 9590).
Inoltre va ricordato il principio secondo cui “In tema di procedimento disciplinare, la contestazione degli addebiti e il relativo grado di precisione risponde all'esigenza di consentire concretamente all'incolpato di approntare la propria difesa, sicché spetta al lavoratore, che si dolga della genericità della contestazione e della violazione del principio di sua immodificabilità, chiarire in che modo ne sia risultato leso il suo diritto di difesa”
(Cass., Sez. lav., sent., 14 ottobre 2022, n. 30271).
Considerando che parte reclamante non si è minimamente preoccupata di allegare quale tipo di pregiudizio difensivo abbia subito a seguito della lamentata imprecisione e non coerenza della contestazione disciplinare, la stessa non può dirsi illegittima.
La dirigente scolastica sostiene, poi, che il provvedimento sanzionatorio sarebbe illegittimo in quanto, prima del termine assegnato per l'adempimento della diffida ad interrompere l'attività incompatibile con l'impiego, non sorgerebbe alcuna potestà disciplinare.
A sostegno di tale affermazione la sig.ra ha richiamato un precedente Pt_1
giurisprudenziale in cui si discuteva della sanzione disciplinare della decadenza dall'incarico. Nel caso di specie, invece, l'Amministrazione si è limitata a irrogare una sanzione pecuniaria, dato che, nelle tre annualità contestate, la dipendente aveva già svolto attività incompatibile e, in aggiunta e con atto separato, ha provveduto a diffidare la stessa a far cessare la causa di incompatibilità.
Come giustamente segnalato dal , nessuna norma impone la previa diffida per CP_1
l'irrogazione di una sanzione disciplinare conservativa;
peraltro, se si prestasse il fianco a tale interpretazione, si arriverebbe al risultato, inaccettabile, che la condotta del dipendente pubblico che avesse esercitato attività incompatibile per lunghi anni, all'oscuro dal datore di lavoro, rimarrebbe del tutto priva di conseguenze, nonostante la violazione di un divieto espresso e chiaro imposto dalla legge, nel caso in cui decidesse di interrompere l'attività solo una volta scoperta dall'Amministrazione.
Non solo: una simile interpretazione è pienamente in contrasto con il dettato normativo di cui all'art. 508, comma 10, del D.Lgs. 297/1994, che prevede, all'ultimo periodo, che
“L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare”.
6 Venendo al merito, il Collegio condivide il giudizio espresso nell'ordinanza reclamata, secondo cui l'attività svolta dalla sig.ra , quale titolare del Pt_1 Controparte_2
abbia carattere commerciale e ricada, quindi, nella
[...] Pt_1 Controparte_2
previsione dell'art. 60 del D.Lgs. 165/2001, secondo cui “l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta
l'autorizzazione del ministro competente”, nonché in quella di cui all'art. 508, comma 10, del D.Lgs. 297/1994: “il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata dallo Stato e sia intervenuta
l'autorizzazione del . Tale divieto non si applica nei casi Controparte_6
di società cooperative. Il personale che contravvenga a tali divieti viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità. L'ottemperanza alla diffida non preclude
l'azione disciplinare”.
Al riguardo, la difesa della reclamata è volta a far valere la tesi secondo cui, per il tramite dell'S.P., la stessa avrebbe svolto mera attività di godimento dei frutti di un proprio bene immobile.
Alla luce della documentazione agli atti, tale tesi non pare fondata.
Il Giudice di prime cure ha giustamente fatto riferimento alla definizione di attività commerciale, ricavabile, nel nostro sistema, dall'art. 2195 c.c., secondo cui sono attività commerciali: 1) attività industriali dirette alla produzione di beni e servizi;
2) attività intermedia nella circolazione dei beni;
3) attività di trasporto per terra, acqua, aria;
4) attività bancaria o assicurativa;
4) altre attività ausiliarie alle precedenti.
Va, sul punto, premesso che per la valutazione della natura dell'attività compiuta dall' CP_2
di cui la sig.ra era titolare non conta tanto fare riferimento alla veste giuridica Pt_1
scelta, nell'ordinamento sloveno: ciò che conta, infatti, è se la sua attività di fatto possa essere qualificata come commerciale.
Sicuramente la forma giuridica può essere un indice della natura dell'attività; tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dalla sig.ra , dalla legge slovena applicabile Pt_1
7 all'S.P. e dai pareri allegati non può ritenersi che tale forma giuridica escluda la natura commerciale dell'attività che l' compie, dovendo, invece, ricavarsene un indizio in CP_2
senso contrario.
Il ha giustamente richiamato la definizione di S.P. costituito da “una persona CP_1 fisica che svolge autonomamente un'attività lucrativa sul mercato nell'ambito di una società organizzata”.
Seppur sia vero che, secondo i pareri allegati dalla reclamante, l'S.P. non sia qualificabile come “società economica”, rimane il fatto che, secondo gli stessi pareri allegati, l'S.P. è una forma che indica un'imprenditore individuale: “In base all'art. 3 della Legge sulle società economiche (doc. 37 p.f., n.d.r.), un imprenditore individuale è una persona fisica che svolge autonomamente un'attività a scopo di lucro sul mercato nell'ambito di un'impresa organizzata, mentre le società economiche sono persone giuridiche” (Pipp, come citato a pag. 13 del reclamo). Ed è evidente che un imprenditore individuale può ben svolgere attività commerciale.
Ciò premesso, va ricordato che se è vero che la giurisprudenza esclude il carattere commerciale delle società semplici aventi ad oggetto la locazione di immobili, quando rappresentano il mero strumento del godimento del canone di locazione (in tal senso, Cass.,
Sez. VI – Lavoro, 11 febbraio 2013, n. 3145), tuttavia, nel caso di specie, vi sono numerosi indici che fanno ritenere che l'S.P. di cui la sig.ra era titolare non si occupi Pt_1
solo di percepire i canoni di locazione, ma che svolga una più ampia attività di gestione dell'immobile di cui è proprietaria a scopo di lucro.
Sul punto rilevano, in particolare, il numero delle unità immobiliari di cui è costuito l'edificio di proprietà della reclamante e che vengono concessi in locazione (14, come allegato dalla stessa); la durata dei contratti che, sebbene in molti casi siano di lunga durata, in altri è pari ad un anno o due (cfr. docc. 62, 64 e 55 allegati al ricorso ex art. 700 c.p.c.); le voci di proventi, particolarmente elevati, risultanti dai prospetti contabili prodotti dal
(docc. 6.2, 6.2bis, 6.3 e 6.3bis), pari a € 203.306,04 per il 2019, € 140.422,84 per CP_1 il 2020 e a € 99.426,84 per il 2021, per i quali non risultano essere state depositate fatture giustificative sufficienti (quelle depositate riguardano infatti solo il 2021); la voce di costo dei servizi, pari a € 108.873,23 per il 2019, € 93.971,34 per il 2020 e € 67.500,00 per il
2021, anch'esse rimaste in gran parte non spiegate, dato anche che le rate del mutuo dovrebbero essere tendenzialmente costanti nell'ammontare e che, peraltro, come
8 correttamente segnalato dal Ministero, il piano di ammortamento del mutuo agli atti non corrisponde al mutuo contratto dall'S.P. intestato alla reclamante, recante un diverso codice- contratto;
le altre voci relative ad altre spese aziendali, a proventi finanziari da finanziamenti concessi e oneri finanziari da obbligazioni finanziarie, rimaste prive di spiegazione nel corso del giudizio cautelare.
È poi provato che l'S.P. della sig.ra abbia gestito un immobile di proprietà Pt_1
(anche) di terzo soggetto, ovvero della sorella . Parte_3
Come risulta dal contratto agli atti (doc. 13 allegato al ricorso ex art. 700 c.p.c.), nonché dalla dichiarazione congiunta delle due sorelle (anch'essa allegata al ricorso), il
[...]
concede in locazione il bene immobile di Controparte_2 Controparte_2
proprietà della sig.ra e ne riscuote i canoni, che poi venivano riversati per Parte_3 la quota di spettanza alla proprietaria, svolgendo, dunque, un'attività di intermediazione.
Infine, vi è la circostanza che il Controparte_2 Controparte_2 era autorizzato a svolgere anche attività ulteriori, come risulta dall'iscrizione nei pubblici registri sloveni, ovvero quello di interpretariato e traduzione e di organizzazione di eventi e fiere commerciali.
Sul punto, la reclamante ha allegato che tali attività sono state aggiunte al momento della successione della sig.ra nella titolarità dell'S.P. a seguito del decesso della Pt_1 madre, dall'Agenzia che si era occupata delle pratiche, ma che mai la sig.ra ha Pt_1
compiuto attività da ricondurre al “nuovo” oggetto dell'S.P.
Ebbene, fermo restando che pare davvero curioso che la modifica dell'oggetto sociale sia avvenuto senza consapevolezza in capo alla titolare dell'S.P., specialmente aggiungendo attività, quale quella di interpretariato e traduzione, che nulla ha a che vedere con la locazione di un edificio di carattere storico, dalla documentazione agli atti non può escludersi che tali attività siano mai state svolte dall' CP_2
Al riguardo, vanno richiamati i seguenti elementi: (i) le voci di bilancio (riguardanti sia i ricavi che i costi) rimaste non spiegate;
(ii) la stessa iscrizione dell'oggetto nei pubblici registri, mai modificata neppure in corso di causa, prima dell'alienazione dell' (iii) la CP_2
circostanza che l'attività di interpretariato e traduzione è perfettamente aderente al profilo della sig. , insegnante bilingue, e l'attività di organizzazione di eventi e fiere Pt_1
commerciali, coerente con la tipologia di edificio di rilevanza storica di cui è titolare e la natura commerciale di molti dei contratti di locazione stipulati.
9 Seppur è vero che il non ha fornito una prova concreta Controparte_1 dell'esercizio di tali attività da parte della sig.ra , le circostanze appena Pt_1
evidenziate fanno senz'altro presumere che esse siano state effettivamente svolte e la reclamante – a cui, per il principio della vicinanza della prova, spettava dimostrare il contrario – non ha fornito elementi o difese sufficienti a smentire tali elementi presuntivi. il Collegio condivide poi la posizione del Giudice della prima fase, secondo cui anche solo la possibilità astratta per la dipendente di compiere attività incompatibile con il proprio impiego determina una violazione dell'art. 60.
Va infatti ricordato che la disposizione, prevedendo un'ipotesi di incompatibilità assoluta e dunque indisponibile, va interpretata in tal senso, sulla base dell'assunto, consolidato in giurisprudenza, secondo cui “è evidente che la preminenza del'interesse pubblico ha determinato un assetto segnato dalla equiparazione di attualità e potenzialità del conflitto:
l'ordinamento ha inteso prevenire, con il regime delle incompatibilità, il concretarsi del contrasto, inibendo le condizioni favorevoli al suo insorgere. Si tratta di una valutazione astratta con giudizio prognostico ex ante, indipendentemente dall'esistenza di riflessi negativi sul rendimento e sull'osservanza dei doveri d'ufficio” (Cass., Sez. Lav., 3 agosto
2021, n. 22188, che richiama a sua volta Cass. 31277/2019, Cass. 7343/2010, Cons. St.
24/1999).
In forza di tale principio, deve escludersi la rilevanza del numero di incarichi o di assenze della reclamante nel corso del rapporto di impiego”.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
che si liquidano in euro 2.917,00, oltre accessori come per legge se dovuti. Controparte_1
10 Trieste, 8.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione lavoro
nella persona del Dott. Giannicola Paladino applicato al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.11.2025 in base all'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 185/2025 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Bragnani, Marco Parte_1
Esposito, FE LT
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura di Stato – sede di Trieste
RESISTENTE
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, dirigente scolastica presso l'istituto Ziga Zois di Trieste, ha impugnato il provvedimento disciplinare del 28.4.2023 con cui il Controparte_1
le ha comminato la sanzione pecuniaria di € 500,00 per essere titolare di attività
[...]
di impresa commerciale non autorizzata né autorizzabile nell'attuale regime giuridico applicabile al pubblico dipendente dello Stato italiano e del provvedimento del 15.5.2023 di diffida a cessare la situazione di incompatibilità determinata dalla titolarità dell'attività di impresa, nella specie individuata nell'impresa individuale Controparte_2
avente ad oggetto la locazione degli immobili di proprietà a fini
[...]
commerciali, attività di traduzione ed interpretariato e organizzazione di convegni e fiere commerciali.
Ella ha dedotto:
-la legittimazione passiva dell;
Controparte_3
-la decadenza dell'esercizio dell'azione disciplinare;
-la violazione del principio di immutabilità e specificità della sanzione;
-il mancato esercizio di attività commerciale.
Pertanto, ha concluso come di seguito:
“IN VIA PRINCIPALE, per le ragioni esposte in narrativa, previo eventuale tentativo conciliativo:
- ACCERTARE e DICHIARARE la nullità, illegittimità e/o inefficacia del provvedimento disciplinare prot. n.5488 del 28.04.2023 emesso dal Direttore Generale dell'
[...]
che ha disposto, nei confronti della dr.ssa Parte_2
la sanzione pecuniaria di €. 500,00; Parte_1
- ACCERTARE E DICHIARARE la nullità, illegittimità e/o inefficacia del provvedimento prot. n.6146 del 15.5.2023 di diffida della dr.ssa a cessare la (presunta) Parte_1
situazione di incompatibilità nel termine di 15 giorni dalla diffida stessa pena la decadenza dall'impiego, con domanda di accertamento anche ai fini di una successiva richiesta risarcitoria, da istruire e quantificare in separato giudizio.
2 - CONDANNARE l'Amministrazione alla restituzione in favore della Ricorrente delle eventuali somme trattenute alla stessa, ovvero delle somme dalla Ricorrente già pagate.
IN OGNI CASO:
ADOTTARE gli ulteriori provvedimenti, anche in termini di riduzione graduale, ritenuti necessari al fine di rimuovere ogni pregiudizio subito e subendo dalla Ricorrente.
Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e Cassa
Forense come per legge, oltre alla rifusione del contributo unificato”.
Il convenuto si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda in quanto CP_1
infondata in fatto e in diritto;
spese vinte.
Il giudizio veniva assegnato allo scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso risulta infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
È opportuno, anzitutto, precisare che non può essere qualificato come autonoma parte del giudizio l' citato dal ricorrente, in quanto costituisce mero Controparte_3
ufficio e, quindi, articolazione interna della struttura organizzativa del
[...]
. Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che “In tema di contenzioso del Controparte_1
personale scolastico, l' o il dirigente generale ad esso preposto, Controparte_3
in quanto organo privo di soggettività appartenente al
[...]
, non può essere evocato in giudizio in proprio, ma solo in Controparte_4
rappresentanza processuale del predetto , ai sensi dell'art. 75 c.p.c., e ciò anche in CP_1
forza dei regolamenti di organizzazione che, nel tempo, lo hanno individuato come munito di "legittimazione passiva"” (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. lav., 09/11/2021,
n.32938).
3 Nel merito, possono essere condivise le motivazioni dell'ordinanza resa in sede di reclamo cautelare dal provvedimento n. 1801 del 16.10.2023 -R.G. n. 421-2023- del Tribunale di
Trieste-Sez. Lav. che di seguito si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.
“In primo luogo, va ribadita la correttezza delle modalità di esercizio della potestà disciplinare da parte del , sia sotto il profilo della Controparte_1 tempestività dell'azione disciplinare sia con riguardo alla precisione e immutabilità della contestazione disciplinare.
Come noto, l'art. 55 bis, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, nel regolare il procedimento disciplinare a carico dei pubblici dipendenti, recita:
“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. (…) L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all' , entro venti Controparte_5
giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo”.
Alla luce di tale disposizione, il Giudice della prima fase ha correttamente individuato, quale momento in cui il – o meglio, l'Ufficio competente, in tal caso l'Ufficio per CP_1
i procedimenti disciplinari – ha avuto “piena conoscenza dei fatti disciplinari” nel momento della ricezione della nota difensiva inviata dal legale della sig.ra in data 27 Pt_1
ottobre 2022: prima, infatti, gli unici elementi di cui l'Ufficio disponeva erano quelli
4 allegati alla richiesta di accesso agli atti pervenuta il 12 settembre 2022, ovvero un estratto del registro delle imprese sloveno AJPES e i bilanci degli anni 2019-2021.
Tale documentazione, proveniente da soggetti terzi, come correttamente sottolineato dal
Ministero, rappresenta senz'altro una circostanza idonea a determinare un impulso ad una indagine finalizzata alla decisione se procedere o meno ad una contestazione disciplinare, ma solo con la conferma delle circostanze risultanti dai documenti suddetti da parte della stessa sig.ra e l'assenza di ogni pregressa interlocuzione o, eventualmente, Pt_1
autorizzazione, con l'Amministrazione Scolastica, ha determinato un'effettiva e piena conoscenza dei fatti.
Vero è che il ha poi proceduto alla contestazione disciplinare in base alla CP_1
documentazione ricevuta in allegato alla richiesta di accesso agli atti, ma è altrettanto certo che solo il riscontro da parte del legale della signora ha reso chiaro che, oltre alle circostanze emergenti dalla documentazione, non ce n'erano altre che potevano escludere o diminuire la responsabilità disciplinare della dipendente.
Non coglie poi nel segno la difesa della reclamante secondo cui sarebbe stata titolare dell'S.P. sin dal 2014 e l'Amministrazione non avrebbe agito sino al 2022, nonostante la sussistenza di pubblici registri da cui risultava l'attività.
Evidentemente, non è sufficiente l'iscrizione in pubblici registri, peraltro stranieri, per presumere la conoscenza, a fini disciplinari, della titolarità di un'impresa, dovendosi invece prendere in considerazione la conoscenza effettiva da parte dell'Amministrazione.
Da ciò discende la tempestività della contestazione disciplinare.
Per quanto riguarda la precisione e la coerenza del contenuto dell'addebito, pare evidente che la titolarità del – di cui si Controparte_2 Controparte_2
discute anche nel presente giudizio cautelare - sia sempre stata oggetto dell'addebito disciplinare, dalla fase della contestazione sino alla fase dell'irrogazione della sanzione, determinata solo da tale titolarità, come correttamente rilevato dal Giudice della prima fase.
Tale circostanza è senz'altro idonea a superare ogni dubbio con riferimento alla sufficiente specificità e omogeneità della contestazione disciplinare, considerando che, come chiarito dalla Suprema Corte “la previa contestazione dell'addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore
l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella
5 sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e
2105 c.c.” (Cass., Sez. lavoro, 18 aprile 2018, n. 9590).
Inoltre va ricordato il principio secondo cui “In tema di procedimento disciplinare, la contestazione degli addebiti e il relativo grado di precisione risponde all'esigenza di consentire concretamente all'incolpato di approntare la propria difesa, sicché spetta al lavoratore, che si dolga della genericità della contestazione e della violazione del principio di sua immodificabilità, chiarire in che modo ne sia risultato leso il suo diritto di difesa”
(Cass., Sez. lav., sent., 14 ottobre 2022, n. 30271).
Considerando che parte reclamante non si è minimamente preoccupata di allegare quale tipo di pregiudizio difensivo abbia subito a seguito della lamentata imprecisione e non coerenza della contestazione disciplinare, la stessa non può dirsi illegittima.
La dirigente scolastica sostiene, poi, che il provvedimento sanzionatorio sarebbe illegittimo in quanto, prima del termine assegnato per l'adempimento della diffida ad interrompere l'attività incompatibile con l'impiego, non sorgerebbe alcuna potestà disciplinare.
A sostegno di tale affermazione la sig.ra ha richiamato un precedente Pt_1
giurisprudenziale in cui si discuteva della sanzione disciplinare della decadenza dall'incarico. Nel caso di specie, invece, l'Amministrazione si è limitata a irrogare una sanzione pecuniaria, dato che, nelle tre annualità contestate, la dipendente aveva già svolto attività incompatibile e, in aggiunta e con atto separato, ha provveduto a diffidare la stessa a far cessare la causa di incompatibilità.
Come giustamente segnalato dal , nessuna norma impone la previa diffida per CP_1
l'irrogazione di una sanzione disciplinare conservativa;
peraltro, se si prestasse il fianco a tale interpretazione, si arriverebbe al risultato, inaccettabile, che la condotta del dipendente pubblico che avesse esercitato attività incompatibile per lunghi anni, all'oscuro dal datore di lavoro, rimarrebbe del tutto priva di conseguenze, nonostante la violazione di un divieto espresso e chiaro imposto dalla legge, nel caso in cui decidesse di interrompere l'attività solo una volta scoperta dall'Amministrazione.
Non solo: una simile interpretazione è pienamente in contrasto con il dettato normativo di cui all'art. 508, comma 10, del D.Lgs. 297/1994, che prevede, all'ultimo periodo, che
“L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare”.
6 Venendo al merito, il Collegio condivide il giudizio espresso nell'ordinanza reclamata, secondo cui l'attività svolta dalla sig.ra , quale titolare del Pt_1 Controparte_2
abbia carattere commerciale e ricada, quindi, nella
[...] Pt_1 Controparte_2
previsione dell'art. 60 del D.Lgs. 165/2001, secondo cui “l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta
l'autorizzazione del ministro competente”, nonché in quella di cui all'art. 508, comma 10, del D.Lgs. 297/1994: “il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata dallo Stato e sia intervenuta
l'autorizzazione del . Tale divieto non si applica nei casi Controparte_6
di società cooperative. Il personale che contravvenga a tali divieti viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità. L'ottemperanza alla diffida non preclude
l'azione disciplinare”.
Al riguardo, la difesa della reclamata è volta a far valere la tesi secondo cui, per il tramite dell'S.P., la stessa avrebbe svolto mera attività di godimento dei frutti di un proprio bene immobile.
Alla luce della documentazione agli atti, tale tesi non pare fondata.
Il Giudice di prime cure ha giustamente fatto riferimento alla definizione di attività commerciale, ricavabile, nel nostro sistema, dall'art. 2195 c.c., secondo cui sono attività commerciali: 1) attività industriali dirette alla produzione di beni e servizi;
2) attività intermedia nella circolazione dei beni;
3) attività di trasporto per terra, acqua, aria;
4) attività bancaria o assicurativa;
4) altre attività ausiliarie alle precedenti.
Va, sul punto, premesso che per la valutazione della natura dell'attività compiuta dall' CP_2
di cui la sig.ra era titolare non conta tanto fare riferimento alla veste giuridica Pt_1
scelta, nell'ordinamento sloveno: ciò che conta, infatti, è se la sua attività di fatto possa essere qualificata come commerciale.
Sicuramente la forma giuridica può essere un indice della natura dell'attività; tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dalla sig.ra , dalla legge slovena applicabile Pt_1
7 all'S.P. e dai pareri allegati non può ritenersi che tale forma giuridica escluda la natura commerciale dell'attività che l' compie, dovendo, invece, ricavarsene un indizio in CP_2
senso contrario.
Il ha giustamente richiamato la definizione di S.P. costituito da “una persona CP_1 fisica che svolge autonomamente un'attività lucrativa sul mercato nell'ambito di una società organizzata”.
Seppur sia vero che, secondo i pareri allegati dalla reclamante, l'S.P. non sia qualificabile come “società economica”, rimane il fatto che, secondo gli stessi pareri allegati, l'S.P. è una forma che indica un'imprenditore individuale: “In base all'art. 3 della Legge sulle società economiche (doc. 37 p.f., n.d.r.), un imprenditore individuale è una persona fisica che svolge autonomamente un'attività a scopo di lucro sul mercato nell'ambito di un'impresa organizzata, mentre le società economiche sono persone giuridiche” (Pipp, come citato a pag. 13 del reclamo). Ed è evidente che un imprenditore individuale può ben svolgere attività commerciale.
Ciò premesso, va ricordato che se è vero che la giurisprudenza esclude il carattere commerciale delle società semplici aventi ad oggetto la locazione di immobili, quando rappresentano il mero strumento del godimento del canone di locazione (in tal senso, Cass.,
Sez. VI – Lavoro, 11 febbraio 2013, n. 3145), tuttavia, nel caso di specie, vi sono numerosi indici che fanno ritenere che l'S.P. di cui la sig.ra era titolare non si occupi Pt_1
solo di percepire i canoni di locazione, ma che svolga una più ampia attività di gestione dell'immobile di cui è proprietaria a scopo di lucro.
Sul punto rilevano, in particolare, il numero delle unità immobiliari di cui è costuito l'edificio di proprietà della reclamante e che vengono concessi in locazione (14, come allegato dalla stessa); la durata dei contratti che, sebbene in molti casi siano di lunga durata, in altri è pari ad un anno o due (cfr. docc. 62, 64 e 55 allegati al ricorso ex art. 700 c.p.c.); le voci di proventi, particolarmente elevati, risultanti dai prospetti contabili prodotti dal
(docc. 6.2, 6.2bis, 6.3 e 6.3bis), pari a € 203.306,04 per il 2019, € 140.422,84 per CP_1 il 2020 e a € 99.426,84 per il 2021, per i quali non risultano essere state depositate fatture giustificative sufficienti (quelle depositate riguardano infatti solo il 2021); la voce di costo dei servizi, pari a € 108.873,23 per il 2019, € 93.971,34 per il 2020 e € 67.500,00 per il
2021, anch'esse rimaste in gran parte non spiegate, dato anche che le rate del mutuo dovrebbero essere tendenzialmente costanti nell'ammontare e che, peraltro, come
8 correttamente segnalato dal Ministero, il piano di ammortamento del mutuo agli atti non corrisponde al mutuo contratto dall'S.P. intestato alla reclamante, recante un diverso codice- contratto;
le altre voci relative ad altre spese aziendali, a proventi finanziari da finanziamenti concessi e oneri finanziari da obbligazioni finanziarie, rimaste prive di spiegazione nel corso del giudizio cautelare.
È poi provato che l'S.P. della sig.ra abbia gestito un immobile di proprietà Pt_1
(anche) di terzo soggetto, ovvero della sorella . Parte_3
Come risulta dal contratto agli atti (doc. 13 allegato al ricorso ex art. 700 c.p.c.), nonché dalla dichiarazione congiunta delle due sorelle (anch'essa allegata al ricorso), il
[...]
concede in locazione il bene immobile di Controparte_2 Controparte_2
proprietà della sig.ra e ne riscuote i canoni, che poi venivano riversati per Parte_3 la quota di spettanza alla proprietaria, svolgendo, dunque, un'attività di intermediazione.
Infine, vi è la circostanza che il Controparte_2 Controparte_2 era autorizzato a svolgere anche attività ulteriori, come risulta dall'iscrizione nei pubblici registri sloveni, ovvero quello di interpretariato e traduzione e di organizzazione di eventi e fiere commerciali.
Sul punto, la reclamante ha allegato che tali attività sono state aggiunte al momento della successione della sig.ra nella titolarità dell'S.P. a seguito del decesso della Pt_1 madre, dall'Agenzia che si era occupata delle pratiche, ma che mai la sig.ra ha Pt_1
compiuto attività da ricondurre al “nuovo” oggetto dell'S.P.
Ebbene, fermo restando che pare davvero curioso che la modifica dell'oggetto sociale sia avvenuto senza consapevolezza in capo alla titolare dell'S.P., specialmente aggiungendo attività, quale quella di interpretariato e traduzione, che nulla ha a che vedere con la locazione di un edificio di carattere storico, dalla documentazione agli atti non può escludersi che tali attività siano mai state svolte dall' CP_2
Al riguardo, vanno richiamati i seguenti elementi: (i) le voci di bilancio (riguardanti sia i ricavi che i costi) rimaste non spiegate;
(ii) la stessa iscrizione dell'oggetto nei pubblici registri, mai modificata neppure in corso di causa, prima dell'alienazione dell' (iii) la CP_2
circostanza che l'attività di interpretariato e traduzione è perfettamente aderente al profilo della sig. , insegnante bilingue, e l'attività di organizzazione di eventi e fiere Pt_1
commerciali, coerente con la tipologia di edificio di rilevanza storica di cui è titolare e la natura commerciale di molti dei contratti di locazione stipulati.
9 Seppur è vero che il non ha fornito una prova concreta Controparte_1 dell'esercizio di tali attività da parte della sig.ra , le circostanze appena Pt_1
evidenziate fanno senz'altro presumere che esse siano state effettivamente svolte e la reclamante – a cui, per il principio della vicinanza della prova, spettava dimostrare il contrario – non ha fornito elementi o difese sufficienti a smentire tali elementi presuntivi. il Collegio condivide poi la posizione del Giudice della prima fase, secondo cui anche solo la possibilità astratta per la dipendente di compiere attività incompatibile con il proprio impiego determina una violazione dell'art. 60.
Va infatti ricordato che la disposizione, prevedendo un'ipotesi di incompatibilità assoluta e dunque indisponibile, va interpretata in tal senso, sulla base dell'assunto, consolidato in giurisprudenza, secondo cui “è evidente che la preminenza del'interesse pubblico ha determinato un assetto segnato dalla equiparazione di attualità e potenzialità del conflitto:
l'ordinamento ha inteso prevenire, con il regime delle incompatibilità, il concretarsi del contrasto, inibendo le condizioni favorevoli al suo insorgere. Si tratta di una valutazione astratta con giudizio prognostico ex ante, indipendentemente dall'esistenza di riflessi negativi sul rendimento e sull'osservanza dei doveri d'ufficio” (Cass., Sez. Lav., 3 agosto
2021, n. 22188, che richiama a sua volta Cass. 31277/2019, Cass. 7343/2010, Cons. St.
24/1999).
In forza di tale principio, deve escludersi la rilevanza del numero di incarichi o di assenze della reclamante nel corso del rapporto di impiego”.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
che si liquidano in euro 2.917,00, oltre accessori come per legge se dovuti. Controparte_1
10 Trieste, 8.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
11