Sentenza 3 febbraio 2010
Massime • 1
È causa di nullità d'ordine generale, a regime intermedio, il diniego del termine a difesa a favore del difensore nominato in sostituzione del titolare non comparso per asserito legittimo impedimento, non riconosciuto tale dal giudice.
Commentario • 1
- 1. Al difensore d’ufficio non spetta alcuna difesaRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 13 gennaio 2022
Il diritto al termine a difesa disciplinato dall'art. 108 cpp non può essere invocato dal difensore di ufficio nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 cpp o dal difensore in sostituzione ex art. 102 c.p.p. Il principio è stato ribadito dalla cassazione sez. V con la sentenza n. 44637 del 2 dicembre 2021. La norma L'articolo 108 cpp,, Termini a difesa prevede: 1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell'imputato o quello designato d'ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento. 2. Il termine di cui …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/02/2010, n. 10795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10795 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 03/02/2010
Dott. ROTELLA MA - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 259
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 35152/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI AR, nato il [...];
avverso la Sentenza del Tribunale di Modena del 18.10.2007;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dr. Gian Giacomo Sandrelli;
Sentite le requisitorie del Procuratore Generale (nella persona del Cons. Dr. Izzo Gioacchino) che ha chiesto disporsi l'annullamento con rinvio.
IN FATTO
La Corte d'Appello di Cagliari con Sentenza del 7.5.2009 ha confermato la decisione del Tribunale di Cagliari del 22.11.2005 che condannava AR NI quale responsabile di lesioni volontarie lievi in danno MA COLLU, costituitosi parte civile. Ricorre personalmente l'NI eccependo:
- l'erronea applicazione della legge processuale e, quindi, la nullità della prima sentenza per l'ingiustificato disconoscimento dell'istanza di rinvio formulata dal difensore sulla base di concomitante impegno professionale;
- l'erronea applicazione della legge processuale nell'omessa concessione di termine a difesa a favore del difensore di ufficio nominato ex art. 94 c.p.p., comma 4;
- (con motivi nuovi) l'erronea applicazione della legge processuale nell'avere omesso, in sede di dispositivo, la concessione della sospensione condizionale della pena, di cui è cenno nella parte motiva della sentenza di appello.
IN DIRITTO
Il ricorso è fondato quanto al secondo motivo, il che esime dalla disamina delle ulteriori doglianza.
Come esattamente ha rammentato il Procuratore Generale all'odierna udienza la giurisprudenza della Corte dei diritti dell'Uomo ha reiteratamente deciso nel senso che, in ossequio all'art. 6 della Convenzione, l'Autorità Giudiziaria è tenuta a consentire al difensore nominato in udienza, ed a consentire un adeguato lasso di tempo per permettergli di prendere visione degli atti onde avere contezza della situazione processuale nella quale dovrà dispiegare la propria difesa. Dovere che non necessariamente suppone un'espressa istanza dell'interessato. Per questa ragione l'omessa concessione del termine a difesa, previsto dall'art. 108 c.p.p., a favore del difensore di ufficio nominato ai sensi dell'art. 94 c.p.p., comma 4, costituisce violazione alle garanzie della parte, determinando nullità generale (che è stata tempestivamente eccepita dal difensore). Tanto impone l'annullamento del successivo procedimento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Cagliari per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010