CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 07/01/2026, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 158/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente e Relatore
GARUFI CATERINA, Giudice
TORCHIA GIORGIO, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13887/2024 depositato il 26/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112400171845 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11969/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, la ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di pagamento TARI n. 112400171845 del 16 maggio 2024, con cui Roma Capitale richiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 11.729,00 a titolo di tassa sui rifiuti per il I e II semestre 2024, in relazione all'utenza commerciale sita in Roma, Indirizzo_1.
La ricorrente ha esposto di avere cessato definitivamente l'attività commerciale all'interno del predetto locale nel mese di dicembre 2023, con conseguente venire meno, a fare data dal 2024, del presupposto impositivo della TARI, costituito dall'occupazione o detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti.
Rappresenta, altresì, di avere da tempo comunicato all'Amministrazione l'uscita dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, provvedendo allo smaltimento in proprio tramite operatori privati, e di avere trasmesso negli anni precedenti la documentazione richiesta ai fini delle riduzioni tariffarie previste dalla normativa nazionale e comunale.
Nonostante tali circostanze, l'Ente resistente ha emesso l'avviso di pagamento impugnato, riferito all'intera annualità 2024.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Successivamente, solo in pendenza del giudizio, e a seguito delle verifiche istruttorie attivate a fronte delle censure sollevate dalla ricorrente, Roma Capitale ha provveduto all'annullamento integrale dell'avviso di pagamento impugnato, mediante provvedimento di autotutela n. U251000244845 del 28 ottobre 2024, depositato in atti.
Con memoria integrativa, l'Amministrazione ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, domandando la compensazione delle spese di lite.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti risulta pacifico che l'avviso di pagamento impugnato è stato integralmente annullato in autotutela da Roma Capitale, con conseguente eliminazione della pretesa tributaria oggetto di contestazione.
Ne consegue che è venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, dovendosi dichiarare l'estinzione del processo per cessata materia del contendere.
Tuttavia, ai fini della regolazione delle spese di lite, occorre fare applicazione del principio della soccombenza virtuale, dovendo il giudice valutare quale sarebbe stato l'esito del giudizio in assenza dell'intervenuto annullamento dell'atto.
Nel caso di specie, l'annullamento dell'avviso di pagamento non è intervenuto spontaneamente prima dell'instaurazione del giudizio, bensì solo dopo la proposizione del ricorso, a seguito delle puntuali doglianze della ricorrente e delle verifiche conseguenti.
Le censure dedotte dalla ricorrente attenevano alla insussistenza del presupposto impositivo della TARI per l'anno 2024, per cessazione dell'attività commerciale e della detenzione del locale, circostanze documentalmente rappresentate e non efficacemente contestate dall'Amministrazione.
L'intervenuto esercizio dell'autotutela costituisce, pertanto, implicito riconoscimento dell'infondatezza della pretesa tributaria originariamente avanzata, con conseguente imputabilità all'Ente resistente della causa di instaurazione del giudizio.
Deve, dunque, ritenersi che, in assenza dell'annullamento in autotutela, il ricorso avrebbe avuto verosimile esito favorevole per la società contribuente, con integrale soccombenza di Roma Capitale.
Ne consegue che le spese di lite devono essere poste a carico dell'Amministrazione resistente, non ricorrendo nel caso di specie ragioni idonee a giustificarne la compensazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.700,00 oltre accessori di legge da distrarsi al difensore della ricorrente Avv. Difensore_1 che si è dichiarata antistataria.
Così deciso in Roma, 26.11.2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AN EN
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente e Relatore
GARUFI CATERINA, Giudice
TORCHIA GIORGIO, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13887/2024 depositato il 26/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112400171845 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11969/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, la ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di pagamento TARI n. 112400171845 del 16 maggio 2024, con cui Roma Capitale richiedeva il pagamento della somma complessiva di euro 11.729,00 a titolo di tassa sui rifiuti per il I e II semestre 2024, in relazione all'utenza commerciale sita in Roma, Indirizzo_1.
La ricorrente ha esposto di avere cessato definitivamente l'attività commerciale all'interno del predetto locale nel mese di dicembre 2023, con conseguente venire meno, a fare data dal 2024, del presupposto impositivo della TARI, costituito dall'occupazione o detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti.
Rappresenta, altresì, di avere da tempo comunicato all'Amministrazione l'uscita dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, provvedendo allo smaltimento in proprio tramite operatori privati, e di avere trasmesso negli anni precedenti la documentazione richiesta ai fini delle riduzioni tariffarie previste dalla normativa nazionale e comunale.
Nonostante tali circostanze, l'Ente resistente ha emesso l'avviso di pagamento impugnato, riferito all'intera annualità 2024.
Si è costituita in giudizio Roma Capitale, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
Successivamente, solo in pendenza del giudizio, e a seguito delle verifiche istruttorie attivate a fronte delle censure sollevate dalla ricorrente, Roma Capitale ha provveduto all'annullamento integrale dell'avviso di pagamento impugnato, mediante provvedimento di autotutela n. U251000244845 del 28 ottobre 2024, depositato in atti.
Con memoria integrativa, l'Amministrazione ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, domandando la compensazione delle spese di lite.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione versata in atti risulta pacifico che l'avviso di pagamento impugnato è stato integralmente annullato in autotutela da Roma Capitale, con conseguente eliminazione della pretesa tributaria oggetto di contestazione.
Ne consegue che è venuto meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, dovendosi dichiarare l'estinzione del processo per cessata materia del contendere.
Tuttavia, ai fini della regolazione delle spese di lite, occorre fare applicazione del principio della soccombenza virtuale, dovendo il giudice valutare quale sarebbe stato l'esito del giudizio in assenza dell'intervenuto annullamento dell'atto.
Nel caso di specie, l'annullamento dell'avviso di pagamento non è intervenuto spontaneamente prima dell'instaurazione del giudizio, bensì solo dopo la proposizione del ricorso, a seguito delle puntuali doglianze della ricorrente e delle verifiche conseguenti.
Le censure dedotte dalla ricorrente attenevano alla insussistenza del presupposto impositivo della TARI per l'anno 2024, per cessazione dell'attività commerciale e della detenzione del locale, circostanze documentalmente rappresentate e non efficacemente contestate dall'Amministrazione.
L'intervenuto esercizio dell'autotutela costituisce, pertanto, implicito riconoscimento dell'infondatezza della pretesa tributaria originariamente avanzata, con conseguente imputabilità all'Ente resistente della causa di instaurazione del giudizio.
Deve, dunque, ritenersi che, in assenza dell'annullamento in autotutela, il ricorso avrebbe avuto verosimile esito favorevole per la società contribuente, con integrale soccombenza di Roma Capitale.
Ne consegue che le spese di lite devono essere poste a carico dell'Amministrazione resistente, non ricorrendo nel caso di specie ragioni idonee a giustificarne la compensazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.700,00 oltre accessori di legge da distrarsi al difensore della ricorrente Avv. Difensore_1 che si è dichiarata antistataria.
Così deciso in Roma, 26.11.2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AN EN