CASS
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/11/2025, n. 37827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37827 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR VA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/02/2025 della Corte d'appello di Torino;
udita la relazione svolta dal Consigliere SA HI;
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale, Gaspare Sturzo, ha concluso con requisitoria scritta per il rigetto del ricorso Il Difensore Avv. VA Anania ha concluso con note scritte per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Torino confermava la responsabilità di VA AR per il reato di cui all’art. 493-ter cod. pen. Si contestava al ricorrente di avere utilizzato una carta di credito di provenienza illecita che veniva utilizzata per effettuare tre transazioni dell'ammontare complessivo di euro 67,20; la Corte di appello non riteneva sussistenti le condizioni per riconoscere la causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 37827 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 08/10/2025 2 2. Contro tale sentenza proponeva ricorso al difensore di VA AR che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 254-bis cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: le videoriprese registrate dalle telecamere di sorveglianza privata sarebbero state illegittimamente considerate dalla Corte d'appello come “documenti”, trascurando la loro natura digitale;
le stesse sarebbero documenti informatici, dei quali sarebbe stato necessario garantire e l'autenticità e l’immodificabilità; l'acquisizione delle videoregistrazioni avrebbe pertanto dovuto prevedere (a) l’estrazione della copia forense conforme, (b) un blocco di scrittura ed una validazione con ash code;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.: non sarebbe stata valutata la condotta susseguente al reato, ovvero il risarcimento effettuato con bonifico del 7 novembre 2024; tale condotta, inidonea a legittimare la concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6) cod. pen., avrebbe dovuto essere considerata per il riconoscimento della causa di non punibilità come previsto dalla nuova – e più favorevole - versione dell'art. 131 bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo con il quale si contesta la natura documentale delle videoriprese effettuate con telecamere di sorveglianza private è infondato. 1.1.Il Collegio riafferma che le videoregistrazioni effettuate da privati con telecamere di sicurezza sono inquadrabili come prove documentali acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 31831 del 06/10/2020, Comune, Rv. 279776 – 01; Sez. 5, n. 21027 del 21/02/2020, Nardi, Rv. 279345; Sez. 2, n. 6515 del 04/02/2015, Hida, Rv. 263432 - 01). Si tratta di un approdo ermeneutico coerente con quanto affermato: -dalla Corte costituzionale secondo cui le norme sui documenti si riferiscono esclusivamente ai documenti formati “fuori” (anche se non necessariamente prima) e comunque non “in vista”, né tantomeno “in funzione” del procedimento nel quale si chiede o si dispone che facciano ingresso (Corte cost. n. 320 del 2009; nello stesso senso Sez. 2, n. 19158 del 20/03/2015, Pitzulu, Rv. 263526), - dalle Sezioni unite che hanno chiarito (a) che le videoriprese "non" effettuate nell'ambito del procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei "documenti" di cui all'art. 234 cod. proc. pen.; (b) che le videoregistrazioni quando son eseguite dalla polizia giudiziaria, anche d'iniziativa, “nell’ambito di un procedimento penale”, vanno incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen. e che, trattandosi 3 della documentazione di attività investigativa non ripetibile, possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo per il dibattimento (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234267 - 01). Tali coordinate ermeneutiche sono valide sempre che le videoregistrazioni non vengano svolte all’interno nel domicilio, dove sono vietate (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, cit.) o in luoghi dove è necessario comunque garantire la riservatezza, caso in cui è necessario un provvedimento autorizzativo dell’autorità giudiziaria (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234269 – 01; Sez. 1, n. 49798 del 28/09/2023, Ferrentino, Rv. 285500 – 01). 1.2. Quanto alla dedotta necessità di applicare alla acquisizione dei filmati la procedura prevista dall’art. 254-bis cod. proc. pen. in ragione della ipotetica possibilità di “corruzione” delle riprese, il Collegio rileva che – per quanto, in astratto, sia possibile che i filmati possano essere inquinati o corrotti - quando, come nel caso in esame, tale ipotetica evenienza non sia supportata da alcun elemento di prova, deve ritenersi che i documenti acquisiti siano integri e pienamente utilizzabili. 1.3. Il secondo motivo è fondato. La Corte d'appello pur ritenendo sussistente un’unica violazione ha ritenuto di negare il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. a causa della “pluralità” degli utilizzi della carta di credito. A tale contraddizione si aggiunge il mancato confronto con la giurisprudenza secondo cui la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01). Infine, si rileva che la Corte territoriale non ha valutato il comportamento post delictum, ovvero il risarcimento tardivo, elemento divenuto rilevante con l’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2022, n. 199: si tratta di una norma sopravvenuta rispetto alla consumazione del reato per cui si procede, risalente al 4 2020, ma applicabile retroattivamente, ai sensi dell’art. 2, comma 4, cod. pen., in quanto norma “sostanziale di favore”. La sentenza impugnata deve essere dunque annullata limitatamente alla valutazione inerente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso, il giorno 8 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente SA HI ER EL
udita la relazione svolta dal Consigliere SA HI;
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. Il Sostituto Procuratore generale, Gaspare Sturzo, ha concluso con requisitoria scritta per il rigetto del ricorso Il Difensore Avv. VA Anania ha concluso con note scritte per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Torino confermava la responsabilità di VA AR per il reato di cui all’art. 493-ter cod. pen. Si contestava al ricorrente di avere utilizzato una carta di credito di provenienza illecita che veniva utilizzata per effettuare tre transazioni dell'ammontare complessivo di euro 67,20; la Corte di appello non riteneva sussistenti le condizioni per riconoscere la causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 37827 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 08/10/2025 2 2. Contro tale sentenza proponeva ricorso al difensore di VA AR che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 254-bis cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: le videoriprese registrate dalle telecamere di sorveglianza privata sarebbero state illegittimamente considerate dalla Corte d'appello come “documenti”, trascurando la loro natura digitale;
le stesse sarebbero documenti informatici, dei quali sarebbe stato necessario garantire e l'autenticità e l’immodificabilità; l'acquisizione delle videoregistrazioni avrebbe pertanto dovuto prevedere (a) l’estrazione della copia forense conforme, (b) un blocco di scrittura ed una validazione con ash code;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.: non sarebbe stata valutata la condotta susseguente al reato, ovvero il risarcimento effettuato con bonifico del 7 novembre 2024; tale condotta, inidonea a legittimare la concessione dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6) cod. pen., avrebbe dovuto essere considerata per il riconoscimento della causa di non punibilità come previsto dalla nuova – e più favorevole - versione dell'art. 131 bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo con il quale si contesta la natura documentale delle videoriprese effettuate con telecamere di sorveglianza private è infondato. 1.1.Il Collegio riafferma che le videoregistrazioni effettuate da privati con telecamere di sicurezza sono inquadrabili come prove documentali acquisibili ex art. 234 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 31831 del 06/10/2020, Comune, Rv. 279776 – 01; Sez. 5, n. 21027 del 21/02/2020, Nardi, Rv. 279345; Sez. 2, n. 6515 del 04/02/2015, Hida, Rv. 263432 - 01). Si tratta di un approdo ermeneutico coerente con quanto affermato: -dalla Corte costituzionale secondo cui le norme sui documenti si riferiscono esclusivamente ai documenti formati “fuori” (anche se non necessariamente prima) e comunque non “in vista”, né tantomeno “in funzione” del procedimento nel quale si chiede o si dispone che facciano ingresso (Corte cost. n. 320 del 2009; nello stesso senso Sez. 2, n. 19158 del 20/03/2015, Pitzulu, Rv. 263526), - dalle Sezioni unite che hanno chiarito (a) che le videoriprese "non" effettuate nell'ambito del procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei "documenti" di cui all'art. 234 cod. proc. pen.; (b) che le videoregistrazioni quando son eseguite dalla polizia giudiziaria, anche d'iniziativa, “nell’ambito di un procedimento penale”, vanno incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen. e che, trattandosi 3 della documentazione di attività investigativa non ripetibile, possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo per il dibattimento (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234267 - 01). Tali coordinate ermeneutiche sono valide sempre che le videoregistrazioni non vengano svolte all’interno nel domicilio, dove sono vietate (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, cit.) o in luoghi dove è necessario comunque garantire la riservatezza, caso in cui è necessario un provvedimento autorizzativo dell’autorità giudiziaria (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234269 – 01; Sez. 1, n. 49798 del 28/09/2023, Ferrentino, Rv. 285500 – 01). 1.2. Quanto alla dedotta necessità di applicare alla acquisizione dei filmati la procedura prevista dall’art. 254-bis cod. proc. pen. in ragione della ipotetica possibilità di “corruzione” delle riprese, il Collegio rileva che – per quanto, in astratto, sia possibile che i filmati possano essere inquinati o corrotti - quando, come nel caso in esame, tale ipotetica evenienza non sia supportata da alcun elemento di prova, deve ritenersi che i documenti acquisiti siano integri e pienamente utilizzabili. 1.3. Il secondo motivo è fondato. La Corte d'appello pur ritenendo sussistente un’unica violazione ha ritenuto di negare il riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. a causa della “pluralità” degli utilizzi della carta di credito. A tale contraddizione si aggiunge il mancato confronto con la giurisprudenza secondo cui la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la quale può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064 - 01). Infine, si rileva che la Corte territoriale non ha valutato il comportamento post delictum, ovvero il risarcimento tardivo, elemento divenuto rilevante con l’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2022, n. 199: si tratta di una norma sopravvenuta rispetto alla consumazione del reato per cui si procede, risalente al 4 2020, ma applicabile retroattivamente, ai sensi dell’art. 2, comma 4, cod. pen., in quanto norma “sostanziale di favore”. La sentenza impugnata deve essere dunque annullata limitatamente alla valutazione inerente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso, il giorno 8 ottobre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente SA HI ER EL