Cass. pen., sez. I, sentenza 02/07/2014, n. 32904
CASS
Sentenza 2 luglio 2014

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È legittimo il divieto, imposto ai sensi dell'art. 18-ter della legge 25 giugno 1975, n. 354, ad un detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale, di ricevere giornali riportanti la cronaca della sua zona di provenienza, qualora tale provvedimento, lungi dal comprimere in modo assoluto il fondamentale diritto all'informazione, comunque assicurato dalla ricezione della stampa nazionale, sia giustificato da esigenze di sicurezza pubblica per impedire che la consultazione della stampa locale possa fungere da "canale di collegamento con l'esterno" al fine di dialogare con il sodalizio criminale di appartenenza.

Nessuna norma fissa i termini perentori entro i quali deve essere notificato il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, non potendo tale natura perentoria essere desunta dal disposto dell'art. 127, comma settimo, cod. proc. pen. che impone la comunicazione e notificazione alle parti "senza ritardo" dei procedimenti svoltisi in camera di consiglio, in quanto la genericità della previsione non la rende rapportabile al concetto di termini perentori. (Fattispecie relativa a reclamo proposto da un detenuto avverso il provvedimento avente ad oggetto la limitazione alla ricezione della stampa locale).

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  • 1Art. 41-bis
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Art. 18-ter
    https://www.filodiritto.com/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 02/07/2014, n. 32904
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32904
Data del deposito : 2 luglio 2014

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