Sentenza 2 luglio 2014
Massime • 2
È legittimo il divieto, imposto ai sensi dell'art. 18-ter della legge 25 giugno 1975, n. 354, ad un detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale, di ricevere giornali riportanti la cronaca della sua zona di provenienza, qualora tale provvedimento, lungi dal comprimere in modo assoluto il fondamentale diritto all'informazione, comunque assicurato dalla ricezione della stampa nazionale, sia giustificato da esigenze di sicurezza pubblica per impedire che la consultazione della stampa locale possa fungere da "canale di collegamento con l'esterno" al fine di dialogare con il sodalizio criminale di appartenenza.
Nessuna norma fissa i termini perentori entro i quali deve essere notificato il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, non potendo tale natura perentoria essere desunta dal disposto dell'art. 127, comma settimo, cod. proc. pen. che impone la comunicazione e notificazione alle parti "senza ritardo" dei procedimenti svoltisi in camera di consiglio, in quanto la genericità della previsione non la rende rapportabile al concetto di termini perentori. (Fattispecie relativa a reclamo proposto da un detenuto avverso il provvedimento avente ad oggetto la limitazione alla ricezione della stampa locale).
Commentari • 2
- 1. Art. 41-bishttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 18-terhttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/07/2014, n. 32904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32904 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 02/07/2014
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - N. 2155
Dott. BONITO F. Maria S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 52100/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI RG NC N. IL 11/11/1978;
avverso l'ordinanza n. 3530/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO, del 19/06/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette le conclusioni del PG Dott. VIOLA Alfredo Pompeo il quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata il 19 giugno 2013 il Tribunale di Sorveglianza di Milano rigettava li reclamo proposto da Li LI RA ex art. 18 ter Ord. Pen avverso il provvedimento in data 8 aprile 2013 del Magistrato di Sorveglianza di Milano che prorogava nei suoi confronti, per la durata di mesi tre, il controllo sulla corrispondenza e la limitazione alla ricezione e acquisto della stampa locale.
1.1 Ciò in base alla elevatissima pericolosità sociale del reclamante, persona con ruolo di responsabilità nell'organizzazione criminale del Montanari, ed alla concreta possibilità per lo stesso di mantenere, anche in costanza di detenzione, collegamenti con il sodalizio criminoso di appartenenza, operante nel Gargano, in violenta contrapposizione con il clan ER, sul quale si è affermato dopo una serie di omicidi, ferimenti e conflitti a fuoco, che continua a perseguire le proprie attività delittuose relative al traffico di stupefacenti, contrabbando di tabacco lavorato estero, estorsioni e che ancora esercita un controllo del territorio nel quale opera.
2. Ricorre per cessazione il Li LI, personalmente, deducendo:
(1) violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al controllo della corrispondenza, atteso che la proroga è stata disposta dal Tribunale senza specificamente argomentare in merito all'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, limitandosi a riprodurre sul punto, argomentazioni stereotipate e sfornite di prova;
(2) violazione di legge e il vizio di motivazione, sempre con riguardo al controllo della corrispondenza, con riferimento al requisito della "pericolosità" richiesto per la sottoposizione al controllo;
(3) violazione di legge con riguardo alle misure limitative concernenti la ricezione dei quotidiani locali;
(4) violazione dell'art. 666 c.p.p., comma 4, per non essere stata disposta la regolare citazione per l'udienza avendo il tribunale omesso di disporre la sua traduzione;
(5) violazione dell'art. 127 c.p.p., comma 7, per essere stata notificata l'ordinanza impugnata solo "dopo 36 giorni dal deposito della stessa".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'impugnazione proposta dal Li LI è inammissibile in quanto basata su motivi manifestamente infondati.
1.1 Quanto ai dedotti vizi procedurali, gli stessi risultano insussistenti in quanto, anche volendo ritenere pienamente applicabile il modello procedimentale delineato dall'art. 666 cod. proc. pen. malgrado l'ambigua formulazione dell'art. 18, comma 6,
Ord. Pen., occorre comunque considerare, come correttamente evidenziato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta, che il detenuto ha ricevuto comunicazione dell'udienza fissata per la trattazione del reclamo e non risulta aver richiesto di essere sentito personalmente (in termini, Sez. 1, n. 25891 del 17/04/2001 - dep. 26/06/2001, Ferrara, Rv. 219104).
1.1.2 Irrilevante si rivela, altresì, anche l'ulteriore deduzione del ricorrente circa il ritardo nella comunicazione del provvedimento di rigetto del reclamo, posto che nessuna norma fissa i termini perentori entro i quali deve essere notificato il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza, non potendo tale natura perentoria essere desunta dal disposto dell'art. 127 cod. proc. pen., comma 7 che impone comunicazioni o notificazioni "senza ritardo" alle parti dei provvedimenti svoltisi in camera di consiglio, in quanto la sua genericità non la rende rapportabile al concetto di termini perentori (Sez. 1, n. 4014 del 13/10/1992 - dep. 18/12/1992, Malorgio ed altri, Rv. 195093).
1.2 Quanto poi alle censure mosse dal ricorrente relativamente al merito del provvedimento impugnato, va anzitutto rilevato, con riferimento alla proroga del visto di controllo, che ai sensi della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 18 ter, comma 1, lett. b), commi 3 e 5, introdotto con la L. 8 aprile 2004, n. 95, art. 1, su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell'istituto, il magistrato di sorveglianza può disporre che la corrispondenza dei detenuti sia sottoposta a visto di controllo e che sia trattenuta per esigenze attinenti alle indagini, per esigenze investigative, di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto penitenziario.
Detta norma, per altro, va necessariamente coordinata con quella di cui alla medesima L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 41 bis, comma 2 sull'ordinamento penitenziario, la quale, nel disciplinare le limitazioni cui può essere sottoposto il detenuto, prevede espressamente, al comma 2 quater, lett. e), la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza per esigenze di ordine o di sicurezza pubblica e per impedire i collegamenti del detenuto con l'organizzazione criminale esterna, di cui sia ritenuto tuttora intraneo.
In tale contesto, i giudici di merito hanno ritenuto, con sintoniche decisioni, che la cessazione del controllo sulla corrispondenza del ricorrente potesse compromettere l'ordine e la sicurezza dell'istituto, atteso che, senza la sua proroga, il Li LI, soggetto di elevatissima pericolosità sociale ed elemento di vertice dell'organizzazione criminale dei Montanari, avrebbe potuto in qualche modo tenersi in contatto con il gruppo criminale di appartenenza, operante all'esterno. Le censure addotte dal ricorrente, concernenti in effetti la motivazione ritenuta insufficiente dell'ordinanza impugnata, si rivelano manifestamente infondate. Si ritiene infatti che la motivazione dell'impugnato provvedimento, pur nella sua concisione, sia invero sufficiente ed adeguata.
Va al riguardo affermato, infatti, che l'obbligo della motivazione può ritenersi assolto qualora, come nel caso in esame, emerga che il giudice abbia preso in esame gli elementi versati in atti e li abbia valutati con modalità non palesemente illogiche.
La motivazione di un provvedimento ben può essere sintetica, specie in una materia che, come quella in esame, presuppone non già l'esistenza di una prova positiva circa l'esistenza di collegamenti con il sodalizio di appartenenza quanto la possibilità per il detenuto, in assenza di un preventivo controllo, di attivare canali di comunicazione, eventualità ritenuta sussistente nel caso in esame, non già mediante ricorso a formule stereotipe, ma attraverso il puntuale rinvio a dati fattuali desumibili dal decreto ministeriale di sottoposizione del ricorrente al trattamento penitenziario ex art. 41 bis ord. pen., provvedimento ben conosciuto dal detenuto e che non risulta abbia formato oggetto di revoca. Nessun profilo di illegittimità è infine ravvisabile con riferimento alla limitazione nella ricezione della stampa locale imposta al ricorrente, posto che tale provvedimento, in realtà, lungi dal comprime in modo assoluto il fondamentale diritto d'informazione del detenuto, comunque assicurato dalla ricezione della stampa nazionale, realizza un equilibrato contemperamento di tale diritto con le esigenze di sicurezza pubblica, risultando del tutto in linea con la lezione interpretativa di questa Corte di legittimità, univoca nel ritenere legittimo il provvedimento di limitazione nella ricezione della stampa locale emesso nei confronti di detenuto sottoposto a regime speciale ex art. 41 bis Ord. Pen. qualora detta ricezione, come ritenuto nel caso in esame, possa funzionare "da canale di collegamento con l'esterno", atto a consentirgli di dialogare con sodalizio criminale di appartenenza (in tal senso, ex multis, Sez. 1, n. 6322 del 11/01/2013 - dep. 08/02/2013, Pesce, Rv. 254949).
2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, per legge, al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende, in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost, sent. n. 186 del 2000), di una somma, congruamente determinabile in Euro 1000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2014