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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/04/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1054/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1054/2024 promossa da:
nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA Parte_1
CRISTINA TRAMACERE
RICORRENTE contro
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. GUIDO ROTA e dall'Avv. LUIGI DI RUBBO
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente
Per il resistente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/02/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale da , con addebito a quest'ultimo, avendo le CP_1
parti contratto matrimonio civile in SAN PELLEGRINO TERME in data 4/10/2008 e dalla cui unione
è nata la figlia il 23/02/20213, domandando altresì l'affido esclusivo della minore, Per_1
pagina 1 di 12 l'assegnazione a sé della casa familiare e l'imposizione a carico del resistente dell'obbligo di versare a titolo un contributo al mantenimento per la figlia e per la stessa moglie.
Con comparsa depositata in data 29/04/2024, si costituiva in giudizio, aderendo alla CP_1
domanda di separazione e chiedendo che venisse addebitata alla ricorrente;
egli inoltre contestava le domande della ricorrente in punto di affido della minore e di assegno di mantenimento.
Dopo aver sentito ampiamente le parti all'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c., il Giudice relatore delegato, con ordinanza del 3/06/2024, autorizzava i coniugi a vivere separati, disponendo in via temporanea e urgente l'affido condiviso della minore (come da conclusioni rassegnate dalla stessa ricorrente in udienza), l'assegnazione alla moglie della casa familiare e l'imposizione a carico del resistente dell'obbligo di versare a titolo di contribuito al mantenimento indiretto della figlia la somma mensile di
€ 450, oltre all' 80% delle spese straordinarie, nonché un assegno di mantenimento in favore della moglie di € 400.
Fissata l'udienza per la rimessione della causa, previa concessione dei termini ex art.473bis.28 c.p.c., con ordinanza del 20/03/2025, la causa veniva trattenuta in decisione innanzi al Collegio.
Osserva preliminarmente il Tribunale che la causa è matura per la decisione, stante l'inammissibilità delle istanze di prova, pur reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni. Il Collegio reputa di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice relatore d. con l'ordinanza sopra richiamata, le cui motivazioni vengono condivise. E invero, si ritiene che la documentazione depositata dai coniugi, così come le dichiarazioni rese dagli stessi, siano idonee e sufficienti a fondare una motivata sulle domande svolte dalle parti.
Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto della minore , trattandosi di adempimento Per_1 manifestamente superfluo considerato che, in merito all'affido e al collocamento, le domande delle parti sono sostanzialmente convergenti, tenuto conto della posizione assunta dalla madre all'esito dell'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'ascolto del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Sez. I 24.5.2018 n. 12957;
Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).
1. Domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo è infatti emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di pagina 2 di 12 disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, vista l'interruzione della convivenza da luglio 2023, nonché i fatti allegati nei rispettivi atti e le dichiarazioni rese da entrambe le parti.
2. Le reciproche domande di addebito
Con riferimento alla questione concernente l'addebito della responsabilità della separazione ai sensi dell'art. 151, comma 2 c.c., richiesta da ciascun coniuge nei confronti dell'altro, vanno svolte le seguenti considerazioni.
In primo luogo, in punto di diritto, deve osservarsi che, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, non basta che questi abbia posto in essere una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
A tale riguardo, la Suprema Corte ha costantemente affermato che la parte che avanza la domanda di addebito della responsabilità della separazione in capo all'altro coniuge deve fornire la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c. abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alle condotte addebitate quale causa della separazione
(Cass., Sez. VI-I, 19.2.2018 n. 3923; Cass. Sez. V-I, 14.8.2015, n. 16859; Cass. Sez. VI-I, 15.12.2016,
n. 25966).
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità. A tal fine, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità con cui i fatti si sono verificati, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Nel caso di specie, la ricorrente, a fondamento della richiesta di addebito al marito, ha dedotto che quest'ultimo “era solito abusare di sostanze alcoliche e quando beveva spesso era aggressivo con la moglie, usando toni offensivi e minacciosi nei confronti della stessa”; inoltre a far data dal 1.07.2023 il sig. si sarebbe allontanato ingiustificatamente dalla casa familiare “abbandonando quest'ultima CP_1
in uno stato di profonda prostrazione, tale atteggiamento fa inequivocabilmente pensare che lo stesso avesse intrapreso una relazione extraconiugale con un'altra donna”. La stessa ricorrente ha altresì
pagina 3 di 12 prodotto in giudizio un referto del 1/07/2024 di Pronto Soccorso del Policlinico San Pietro, attestante una prognosi di giorni 7 per asserite violenze e aggressioni causate dal marito (cfr. doc. 3 del ricorso).
Dal canto suo, il resistente ha respinto le contestazioni sopra richiamate, sostenendo di non aver mai rivolto offese alla moglie e deducendo che semmai sarebbe stata proprio quest'ultima a violare i doveri coniugali, atteso che “nell'ultimo periodo in cui lo rientrava a casa dopo ogni trasferta, la CP_1
vietava al resistente di dormire nella casa coniugale, relegandolo a dormire in una altra stanza Pt_1 della casa e chiudendo a chiave la camera da letto” e rifiutava di lavare i panni del marito.
In sede di udienza, entrambe le parti, interrogate dal Giudice relatore, hanno riferito in ordine all'episodio occorso in data 1/07/2024, a seguito del quale sarebbe cessata la convivenza coniugale. In particolare parte ricorrente ha dichiarato che, durante una lite nata per le offese rivolte dal marito, la donna lo avrebbe “preso per le orecchie e con le unghie” l'avrebbe graffiato, avvedendosi soltanto alla sera di una tumefazione sul suo braccio, causata dal resistente. La stessa ha precisato che, malgrado l'invito del personale medico, ha preferito non rivolgersi alle per non “tirare in mezzo la Pt_2 bambina”. Il marito ha invece dedotto che, in quella data, vi era stata una discussione più forte delle altre per motivi economici e che la moglie lo avrebbe afferrato per le orecchie con le unghie, facendole sanguinare, e che egli la avrebbe presa per i polsi soltanto per allontanarla da sé, precisando che, dopo quell'episodio, si è allontanato di casa anche per tutelare la minore.
A fronte di quanto sopra esposto, nell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. il Giudice relatore ha quindi escluso la fondatezza delle allegazioni di violenza della ricorrente, riconoscendo la sussistenza di una forte “una conflittualità di coppia, aggravata dai problemi economici e dalla distanza tra il marito
(durante la settimana impegnato al lavoro in Toscana) e la moglie” e quindi escludendo la sussistenza di una situazione di prevaricazione dell'uno sull'altra, tenuto conto anche dell'assenza di ulteriori riscontri di ulteriori episodi di violenze.
In tale prospettiva, reputa il Collegio che non sussistano i presupposti per la pronuncia di addebito della separazione reciprocamente richiesta dai due coniugi, in assenza di un supporto probatorio univoco e idoneo che, da un lato, accerti i fatti allegati dalle parti ma soprattutto, dall'altro, alla luce di quanto sopra richiamato, li riconduca causalmente alla fine del matrimonio.
In particolare, appare provato che l'allontanamento del marito dalla casa familiare non sarebbe stato ingiustificato, bensì contestualizzato in un clima di forte tensione tra i due coniugi, né che le generiche violazioni dei doveri coniugali invocate dal resistente abbiano costituito la causa della disgregazione della coppia, già evidentemente provata da numerosi litigi, anche dovuti a questioni economiche.
Si ritiene, in definitiva, che dagli atti di causa sia emersa l'esistenza di una relazione coniugale da anni compromessa, che rende però di fatto impossibile oggi attribuire, in assenza di riscontri oggettivi delle pagina 4 di 12 reciproche recriminazioni, ad una specifica condotta ascrivibile all'uno o all'altro coniuge l'efficacia causale di una crisi matrimoniale cui evidentemente ciascuno di loro ha concorso, per via delle proprie specificità caratteriali o per evenienze sviluppatesi gradualmente nel corso della lunga e difficoltosa convivenza.
Conseguentemente, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali già espressi in materia, non consentendo il materiale probatorio acquisito di verificare se la violazione degli obblighi discendenti dal matrimonio a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, non è possibilità di accogliere la domanda di addebito formulata da ciascuna parte nei riguardi dell'altra, venendo dunque a mancare la prova del nesso causale tra le condotte reciprocamente ascritte e la rottura del vincolo matrimoniale necessario ai fini dell'addebitabilità della separazione.
Ne deriva che le rispettive domande di addebito formulate devono essere respinte.
3. La responsabilità genitoriale
Per quanto riguarda la questione dell'affidamento della figlia minore , non essendo mai sorti Per_1
contrasti tra le parti in ordine alla responsabilità genitoriale, il Collegio ritiene debba essere confermato il vigente regime di affido condiviso della minore rispondente all'interesse della minore, con collocamento presso la madre e con facoltà per il padre di vedere la figlia, secondo la regolamentazione del diritto di visita già disposto nell'ordinanza di cui all'art. 473bis.22 c.p.c.
Vale la pena rilevare che la stessa ricorrente (pur chiedendo, nelle conclusioni, l'affido esclusivo e in via subordinata l'affido condiviso), all'esito dell'udienza del 31/05/2024, ha modificato la propria domanda iniziale in punto di affido e, nella memoria conclusionale, ha riconosciuto l'importanza della figura paterna per la minore e della continuità dei rapporti tra i due, conformemente alle esigenze scolastiche e non della minore.
Si provvede pertanto come da dispositivo.
4. L'Assegnazione della casa familiare
Così come già disposto ex art. 473bis.22 c.p.c. , deve essere confermata l'assegnazione ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. alla signora della casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi e gravata da Pt_1
mutuo.
L'art. 337 sexies c.c. risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori, o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (cfr. Cass.
21334/13; Cass. 14553/11). Nel caso di specie, tenuto conto che , ancora minorenne, è sempre Per_1
rimasta a vivere con la madre nella casa coniugale, non vi è ragione per modificare un assetto domestico e un habitat ormai consolidati per la figlia.
pagina 5 di 12 In mancanza di ulteriore accordo tra le parti, il Collegio reputa a questo punto di dover applicare i principi di diritto comune con riferimento alla rata del mutuo e alle spese, con la conseguenza che la rata di mutuo dovrà essere pagato in misura pari al 100% dal marito, unico debitore verso la banca,; le spese condominiali ordinarie e le utenze rimarranno a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie saranno invece suddivise tra i coniugi in ragione del titolo di proprietà, così come le tasse ed imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. Sez. I 19.9.2005 n. 18476; Cass. Sez. I
22.2.2006 n. 3836).
L'assegnazione della casa coniugale dovrà certamente essere considerata in relazione alla misura del contributo paterno al mantenimento, come meglio di seguito illustrato, atteso quanto espressamente previsto dall'art. 337 sexies c.c. e considerato l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass.
Sez. VI – I 17.12.2015 n. 25420).
5. Il mantenimento della minore
Quanto alle statuizioni economiche e al contributo per il mantenimento indiretto dei figli, deve essere premesso che, a seguito sia della separazione personale che del divorzio (sia a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori), la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, da determinarsi secondo i parametri di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile, che fanno riferimento non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass., Sez. I,
24.04.2007, n. 9915).
Ciò premesso, con riguardo alla ricorrente, ella, pur essendo dotata di piena ed integra capacità lavorativa, è allo stato priva di occupazione ed è titolare della quota del 50% della casa coniugale. La stessa ha inoltre prelevato dal conto corrente comune l'importo di € 15.000.
Il resistente è invece operaio specializzato presso la ditta P.A.C. S.p.a., filiale Firenze, con un reddito mensile netto di circa € 3.000 (v. buste paga anno 2022 e dichiarazioni fiscali in atti). Egli è titolare dell'altra metà della quota della casa coniugale, gravata da mutuo e avente una rata mensile di € 460, interamente a carico del medesimo, inoltre il resistente è asseritamente onerato da un finanziamento – prossimo alla scadenza – per l'acquisto dell'autovettura in uso alla moglie dell'anno 2014, avente rata mensile di € 200.
pagina 6 di 12 Valutate, dunque, le rispettive situazioni economiche e personali come risultanti dai documenti prodotti, tenuto conto della disparità reddituale tra le parti e che la figlia vive stabilmente presso la madre con ridotte frequentazioni con il padre, che lavora in Toscana durante la settimana, considerata altresì l'assegnazione della casa familiare alla moglie e i costi del mutuo a carico del solo resistente, appare equo, anche in rapporto alle esigenze della figlia in ragione della sua età (nata nel 2013), determinare il contributo a carico di per il mantenimento indiretto, ordinario e straordinario, della figlia minore nella somma di € 450 mensili, oltre all'80% delle spese straordinarie come da nuovo Per_1
protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo a decorrere dal 31/10/2024.
6. La domanda di mantenimento della moglie
Per quanto attiene, infine, la richiesta di mantenimento avanzata per sé dalla moglie, premettere in punto di diritto che, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cass. n. 13592 del 12.06.2006), è stato ritenuto che “in tema di separazione personale tra i coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. In quest'ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituale dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze.”
Nel caso di specie, deve rilevarsi che la signora ha dichiarato di aver lavorato in Romania, Pt_1
essendosi specializzata in moda e sartoria;
una volta giunta in Italia, ella, anche per accordo con il marito, si sarebbe dedicata alla cura della prole e della famiglia, lavorando occasionalmente come modella. A tale riguardo, lo stesso resistente ha ammesso in udienza di aver sempre provveduto al mantenimento del nucleo familiare, cercando sempre di dare “il massimo..Oro, vestiti e disponibilità a tenere la bambina”.
Entrambe le parti hanno poi riferito in udienza che, in tempi più recenti, il marito avrebbe invece sollecitato la moglie a reperire un lavoro per contribuire alle spese della famiglia;
la ricorrente ha quindi dichiarato di aver lavorato, dopo l'allontanamento del marito, in una sartoria, e di essersi tuttavia dimessa a causa degli orari, incompatibili con la gestione delle esigenze della minore.
pagina 7 di 12 Risulta inoltre incontestato che la signora abbia prelevato la somma di € 15.000 dal conto Pt_1
corrente comune.
Ritiene quindi il Collegio che, in ragione della disparità patrimoniale e reddituale tra i due coniugi come sopra ricostruita e della lunga assenza della moglie dal mercato del lavoro, possa essere accolta la domanda della ricorrente.
Ai fini della quantificazione del contributo al mantenimento della moglie, deve tuttavia richiamarsi l'orientamento di legittimità per cui “In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro, ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18547 del 25/08/2006).
Ora, nel caso di specie, risulta accertata la piena capacità lavorativa della ricorrente, che - anche in ragione della giovane età e dei limitati oneri di accudimento della figlia (nata nel 2013) - potrà e dovrà essere proficuamente impiegata per procurare un reddito sufficiente al fine di far fronte al mantenimento di se stessa e – in misura proporzionale – della figlia minore, non essendo stato allegato alcunché in ordine a eventuali limitazioni della capacità lavorativa ed essendo anzi emersa una evidente attitudine al lavoro, tenuto conto della specifica formazione nel settore sartoriale.
Per quanto detto, tenuto conto che non si dispone di informazioni particolarmente approfondite circa il tenore di vita della coppia, considerati i redditi e le spese sostenute dal resistente come sopra indicate e valutate (tra cui l'integrale rata di mutuo della casa cointestata e assegnata alla ricorrente), nonché gli oneri di mantenimento per la figlia (compreso l'80% delle spese straordinarie), il contributo al mantenimento a carico del marito in favore della moglie può essere rideterminato, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025 – fermo quanto già in precedenza versato – in misura di € 250 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati affrontati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
7. Spese di lite
pagina 8 di 12 Stante la natura necessaria del giudizio in punto di status e il tenore della presente decisione che vede la soccombenza sostanzialmente reciproca delle parti, sussistono giustificati motivi per compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bergamo, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio civile in SAN PELLEGRINO TERME in data 4/10/2008
(iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di SAN PELLEGRINO TERME – anno
2008, n. 5, P. I);
2. AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Per_1
la madre nella casa coniugale e con diritto del padre di vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario (salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti, purchè rispondente alle esigenze e alla volontà della figlia): a settimane alterne, da venerdì dalle ore 18.00 fino alle ore 22.00 quando il padre riaccompagnerà la figlia dalla madre, nonché, nella settimana successiva, da venerdì alle ore 18.00 a domenica alle ore 21.00 allorquando il padre provvederà a riaccompagnarla presso l'abitazione della madre.
Durante il periodo estivo, la figlia trascorrerà con ciascun genitore almeno tre settimane, di cui due anche consecutive, e le parti provvederanno a concordare anticipatamente ed entro il giorno 31 maggio di ogni anno. Per quanto concerne le festività natalizie, i coniugi divideranno in pari numero i giorni di vacanza, con alternanza annuale del giorno di Natale e del giorno di S. Stefano;
per le vacanze pasquali, i coniugi divideranno in pari numero i giorni, con alternanza annuale tra il giorno Pasqua ed il lunedì dell'Angelo;
3. ASSEGNA la casa coniugale, sita in Ambivere (BG) alla via Leonardo da Vinci n. 2A, alla moglie ricorrente, che vi continuerà ad abitare con la figlia minore;
4. PONE A CARICO del signor l'obbligo di corrispondere, a titolo di concorso al CP_1 mantenimento della figlia la somma mensile di € 450,00, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora a mezzo bonifico bancario. Tale Pt_1
somma dovrà essere rivalutata annualmente, secondo gli indici ISTAT a partire da giugno
2025;
5. PONE A CARICO delle parti in misura dell'80% il padre e del 20% la madre le spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico – premesso che sono da intendersi pagina 9 di 12 ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo – che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale
(o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
pagina 10 di 12 spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
pagina 11 di 12 Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
6. PONE A CARICO del signor con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025 – fermo CP_1
quanto già in precedenza versato – l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della moglie la somma mensile di € 250,00, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora a mezzo bonifico bancario. Pt_1
Tale somma dovrà essere rivalutata annualmente, secondo gli indici ISTAT a partire da maggio 2026;
7. RIGETTA ogni altra domanda avanzata dalle parti;
8. COMPENSA le spese di lite;
9. MANDA alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN PELLEGRINO TERME per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 27/03/2025
Il Presidente Relatore Est.
Raffaella Cimminiello
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente Relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1054/2024 promossa da:
nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA Parte_1
CRISTINA TRAMACERE
RICORRENTE contro
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. GUIDO ROTA e dall'Avv. LUIGI DI RUBBO
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Parte ricorrente come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente
Per il resistente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16/02/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale da , con addebito a quest'ultimo, avendo le CP_1
parti contratto matrimonio civile in SAN PELLEGRINO TERME in data 4/10/2008 e dalla cui unione
è nata la figlia il 23/02/20213, domandando altresì l'affido esclusivo della minore, Per_1
pagina 1 di 12 l'assegnazione a sé della casa familiare e l'imposizione a carico del resistente dell'obbligo di versare a titolo un contributo al mantenimento per la figlia e per la stessa moglie.
Con comparsa depositata in data 29/04/2024, si costituiva in giudizio, aderendo alla CP_1
domanda di separazione e chiedendo che venisse addebitata alla ricorrente;
egli inoltre contestava le domande della ricorrente in punto di affido della minore e di assegno di mantenimento.
Dopo aver sentito ampiamente le parti all'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c., il Giudice relatore delegato, con ordinanza del 3/06/2024, autorizzava i coniugi a vivere separati, disponendo in via temporanea e urgente l'affido condiviso della minore (come da conclusioni rassegnate dalla stessa ricorrente in udienza), l'assegnazione alla moglie della casa familiare e l'imposizione a carico del resistente dell'obbligo di versare a titolo di contribuito al mantenimento indiretto della figlia la somma mensile di
€ 450, oltre all' 80% delle spese straordinarie, nonché un assegno di mantenimento in favore della moglie di € 400.
Fissata l'udienza per la rimessione della causa, previa concessione dei termini ex art.473bis.28 c.p.c., con ordinanza del 20/03/2025, la causa veniva trattenuta in decisione innanzi al Collegio.
Osserva preliminarmente il Tribunale che la causa è matura per la decisione, stante l'inammissibilità delle istanze di prova, pur reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni. Il Collegio reputa di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice relatore d. con l'ordinanza sopra richiamata, le cui motivazioni vengono condivise. E invero, si ritiene che la documentazione depositata dai coniugi, così come le dichiarazioni rese dagli stessi, siano idonee e sufficienti a fondare una motivata sulle domande svolte dalle parti.
Non si ritiene in alcun modo necessario l'ascolto della minore , trattandosi di adempimento Per_1 manifestamente superfluo considerato che, in merito all'affido e al collocamento, le domande delle parti sono sostanzialmente convergenti, tenuto conto della posizione assunta dalla madre all'esito dell'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'ascolto del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Sez. I 24.5.2018 n. 12957;
Cass. Sez. I 29.9.2015 n. 19327).
1. Domanda di separazione
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo è infatti emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di pagina 2 di 12 disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, vista l'interruzione della convivenza da luglio 2023, nonché i fatti allegati nei rispettivi atti e le dichiarazioni rese da entrambe le parti.
2. Le reciproche domande di addebito
Con riferimento alla questione concernente l'addebito della responsabilità della separazione ai sensi dell'art. 151, comma 2 c.c., richiesta da ciascun coniuge nei confronti dell'altro, vanno svolte le seguenti considerazioni.
In primo luogo, in punto di diritto, deve osservarsi che, affinché possa essere addebitata ad uno dei coniugi la responsabilità del fallimento della convivenza coniugale, non basta che questi abbia posto in essere una violazione grave dei doveri nascenti dal matrimonio, ma occorre altresì che sussista un preciso nesso di causalità tra tale violazione e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
A tale riguardo, la Suprema Corte ha costantemente affermato che la parte che avanza la domanda di addebito della responsabilità della separazione in capo all'altro coniuge deve fornire la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143 c.c. abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alle condotte addebitate quale causa della separazione
(Cass., Sez. VI-I, 19.2.2018 n. 3923; Cass. Sez. V-I, 14.8.2015, n. 16859; Cass. Sez. VI-I, 15.12.2016,
n. 25966).
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità. A tal fine, si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità con cui i fatti si sono verificati, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
Nel caso di specie, la ricorrente, a fondamento della richiesta di addebito al marito, ha dedotto che quest'ultimo “era solito abusare di sostanze alcoliche e quando beveva spesso era aggressivo con la moglie, usando toni offensivi e minacciosi nei confronti della stessa”; inoltre a far data dal 1.07.2023 il sig. si sarebbe allontanato ingiustificatamente dalla casa familiare “abbandonando quest'ultima CP_1
in uno stato di profonda prostrazione, tale atteggiamento fa inequivocabilmente pensare che lo stesso avesse intrapreso una relazione extraconiugale con un'altra donna”. La stessa ricorrente ha altresì
pagina 3 di 12 prodotto in giudizio un referto del 1/07/2024 di Pronto Soccorso del Policlinico San Pietro, attestante una prognosi di giorni 7 per asserite violenze e aggressioni causate dal marito (cfr. doc. 3 del ricorso).
Dal canto suo, il resistente ha respinto le contestazioni sopra richiamate, sostenendo di non aver mai rivolto offese alla moglie e deducendo che semmai sarebbe stata proprio quest'ultima a violare i doveri coniugali, atteso che “nell'ultimo periodo in cui lo rientrava a casa dopo ogni trasferta, la CP_1
vietava al resistente di dormire nella casa coniugale, relegandolo a dormire in una altra stanza Pt_1 della casa e chiudendo a chiave la camera da letto” e rifiutava di lavare i panni del marito.
In sede di udienza, entrambe le parti, interrogate dal Giudice relatore, hanno riferito in ordine all'episodio occorso in data 1/07/2024, a seguito del quale sarebbe cessata la convivenza coniugale. In particolare parte ricorrente ha dichiarato che, durante una lite nata per le offese rivolte dal marito, la donna lo avrebbe “preso per le orecchie e con le unghie” l'avrebbe graffiato, avvedendosi soltanto alla sera di una tumefazione sul suo braccio, causata dal resistente. La stessa ha precisato che, malgrado l'invito del personale medico, ha preferito non rivolgersi alle per non “tirare in mezzo la Pt_2 bambina”. Il marito ha invece dedotto che, in quella data, vi era stata una discussione più forte delle altre per motivi economici e che la moglie lo avrebbe afferrato per le orecchie con le unghie, facendole sanguinare, e che egli la avrebbe presa per i polsi soltanto per allontanarla da sé, precisando che, dopo quell'episodio, si è allontanato di casa anche per tutelare la minore.
A fronte di quanto sopra esposto, nell'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. il Giudice relatore ha quindi escluso la fondatezza delle allegazioni di violenza della ricorrente, riconoscendo la sussistenza di una forte “una conflittualità di coppia, aggravata dai problemi economici e dalla distanza tra il marito
(durante la settimana impegnato al lavoro in Toscana) e la moglie” e quindi escludendo la sussistenza di una situazione di prevaricazione dell'uno sull'altra, tenuto conto anche dell'assenza di ulteriori riscontri di ulteriori episodi di violenze.
In tale prospettiva, reputa il Collegio che non sussistano i presupposti per la pronuncia di addebito della separazione reciprocamente richiesta dai due coniugi, in assenza di un supporto probatorio univoco e idoneo che, da un lato, accerti i fatti allegati dalle parti ma soprattutto, dall'altro, alla luce di quanto sopra richiamato, li riconduca causalmente alla fine del matrimonio.
In particolare, appare provato che l'allontanamento del marito dalla casa familiare non sarebbe stato ingiustificato, bensì contestualizzato in un clima di forte tensione tra i due coniugi, né che le generiche violazioni dei doveri coniugali invocate dal resistente abbiano costituito la causa della disgregazione della coppia, già evidentemente provata da numerosi litigi, anche dovuti a questioni economiche.
Si ritiene, in definitiva, che dagli atti di causa sia emersa l'esistenza di una relazione coniugale da anni compromessa, che rende però di fatto impossibile oggi attribuire, in assenza di riscontri oggettivi delle pagina 4 di 12 reciproche recriminazioni, ad una specifica condotta ascrivibile all'uno o all'altro coniuge l'efficacia causale di una crisi matrimoniale cui evidentemente ciascuno di loro ha concorso, per via delle proprie specificità caratteriali o per evenienze sviluppatesi gradualmente nel corso della lunga e difficoltosa convivenza.
Conseguentemente, in linea con gli orientamenti giurisprudenziali già espressi in materia, non consentendo il materiale probatorio acquisito di verificare se la violazione degli obblighi discendenti dal matrimonio a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, non è possibilità di accogliere la domanda di addebito formulata da ciascuna parte nei riguardi dell'altra, venendo dunque a mancare la prova del nesso causale tra le condotte reciprocamente ascritte e la rottura del vincolo matrimoniale necessario ai fini dell'addebitabilità della separazione.
Ne deriva che le rispettive domande di addebito formulate devono essere respinte.
3. La responsabilità genitoriale
Per quanto riguarda la questione dell'affidamento della figlia minore , non essendo mai sorti Per_1
contrasti tra le parti in ordine alla responsabilità genitoriale, il Collegio ritiene debba essere confermato il vigente regime di affido condiviso della minore rispondente all'interesse della minore, con collocamento presso la madre e con facoltà per il padre di vedere la figlia, secondo la regolamentazione del diritto di visita già disposto nell'ordinanza di cui all'art. 473bis.22 c.p.c.
Vale la pena rilevare che la stessa ricorrente (pur chiedendo, nelle conclusioni, l'affido esclusivo e in via subordinata l'affido condiviso), all'esito dell'udienza del 31/05/2024, ha modificato la propria domanda iniziale in punto di affido e, nella memoria conclusionale, ha riconosciuto l'importanza della figura paterna per la minore e della continuità dei rapporti tra i due, conformemente alle esigenze scolastiche e non della minore.
Si provvede pertanto come da dispositivo.
4. L'Assegnazione della casa familiare
Così come già disposto ex art. 473bis.22 c.p.c. , deve essere confermata l'assegnazione ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. alla signora della casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi e gravata da Pt_1
mutuo.
L'art. 337 sexies c.c. risponde, infatti, all'esigenza di protezione nei confronti dei figli minori, o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni sociali che in esso si radicano (cfr. Cass.
21334/13; Cass. 14553/11). Nel caso di specie, tenuto conto che , ancora minorenne, è sempre Per_1
rimasta a vivere con la madre nella casa coniugale, non vi è ragione per modificare un assetto domestico e un habitat ormai consolidati per la figlia.
pagina 5 di 12 In mancanza di ulteriore accordo tra le parti, il Collegio reputa a questo punto di dover applicare i principi di diritto comune con riferimento alla rata del mutuo e alle spese, con la conseguenza che la rata di mutuo dovrà essere pagato in misura pari al 100% dal marito, unico debitore verso la banca,; le spese condominiali ordinarie e le utenze rimarranno a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie saranno invece suddivise tra i coniugi in ragione del titolo di proprietà, così come le tasse ed imposte seguono la disciplina fiscale e tributaria prevista per il diritto di godimento/uso e di proprietà dell'immobile stesso (Cass. Sez. I 19.9.2005 n. 18476; Cass. Sez. I
22.2.2006 n. 3836).
L'assegnazione della casa coniugale dovrà certamente essere considerata in relazione alla misura del contributo paterno al mantenimento, come meglio di seguito illustrato, atteso quanto espressamente previsto dall'art. 337 sexies c.c. e considerato l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione (Cass.
Sez. VI – I 17.12.2015 n. 25420).
5. Il mantenimento della minore
Quanto alle statuizioni economiche e al contributo per il mantenimento indiretto dei figli, deve essere premesso che, a seguito sia della separazione personale che del divorzio (sia a seguito della cessazione della convivenza ovvero della coabitazione more uxorio dei genitori), la prole comune ha diritto ad un mantenimento economico tale da garantirle un tenore di vita tendenzialmente corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, da determinarsi secondo i parametri di cui agli artt. 147, 148, 316 bis e 337 ter del codice civile, che fanno riferimento non soltanto dalle “rispettive sostanze”, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità lavorative e reddituali (Cass., Sez. I,
24.04.2007, n. 9915).
Ciò premesso, con riguardo alla ricorrente, ella, pur essendo dotata di piena ed integra capacità lavorativa, è allo stato priva di occupazione ed è titolare della quota del 50% della casa coniugale. La stessa ha inoltre prelevato dal conto corrente comune l'importo di € 15.000.
Il resistente è invece operaio specializzato presso la ditta P.A.C. S.p.a., filiale Firenze, con un reddito mensile netto di circa € 3.000 (v. buste paga anno 2022 e dichiarazioni fiscali in atti). Egli è titolare dell'altra metà della quota della casa coniugale, gravata da mutuo e avente una rata mensile di € 460, interamente a carico del medesimo, inoltre il resistente è asseritamente onerato da un finanziamento – prossimo alla scadenza – per l'acquisto dell'autovettura in uso alla moglie dell'anno 2014, avente rata mensile di € 200.
pagina 6 di 12 Valutate, dunque, le rispettive situazioni economiche e personali come risultanti dai documenti prodotti, tenuto conto della disparità reddituale tra le parti e che la figlia vive stabilmente presso la madre con ridotte frequentazioni con il padre, che lavora in Toscana durante la settimana, considerata altresì l'assegnazione della casa familiare alla moglie e i costi del mutuo a carico del solo resistente, appare equo, anche in rapporto alle esigenze della figlia in ragione della sua età (nata nel 2013), determinare il contributo a carico di per il mantenimento indiretto, ordinario e straordinario, della figlia minore nella somma di € 450 mensili, oltre all'80% delle spese straordinarie come da nuovo Per_1
protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo a decorrere dal 31/10/2024.
6. La domanda di mantenimento della moglie
Per quanto attiene, infine, la richiesta di mantenimento avanzata per sé dalla moglie, premettere in punto di diritto che, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cass. n. 13592 del 12.06.2006), è stato ritenuto che “in tema di separazione personale tra i coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. In quest'ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituale dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze.”
Nel caso di specie, deve rilevarsi che la signora ha dichiarato di aver lavorato in Romania, Pt_1
essendosi specializzata in moda e sartoria;
una volta giunta in Italia, ella, anche per accordo con il marito, si sarebbe dedicata alla cura della prole e della famiglia, lavorando occasionalmente come modella. A tale riguardo, lo stesso resistente ha ammesso in udienza di aver sempre provveduto al mantenimento del nucleo familiare, cercando sempre di dare “il massimo..Oro, vestiti e disponibilità a tenere la bambina”.
Entrambe le parti hanno poi riferito in udienza che, in tempi più recenti, il marito avrebbe invece sollecitato la moglie a reperire un lavoro per contribuire alle spese della famiglia;
la ricorrente ha quindi dichiarato di aver lavorato, dopo l'allontanamento del marito, in una sartoria, e di essersi tuttavia dimessa a causa degli orari, incompatibili con la gestione delle esigenze della minore.
pagina 7 di 12 Risulta inoltre incontestato che la signora abbia prelevato la somma di € 15.000 dal conto Pt_1
corrente comune.
Ritiene quindi il Collegio che, in ragione della disparità patrimoniale e reddituale tra i due coniugi come sopra ricostruita e della lunga assenza della moglie dal mercato del lavoro, possa essere accolta la domanda della ricorrente.
Ai fini della quantificazione del contributo al mantenimento della moglie, deve tuttavia richiamarsi l'orientamento di legittimità per cui “In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro, ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica. Peraltro, l'attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18547 del 25/08/2006).
Ora, nel caso di specie, risulta accertata la piena capacità lavorativa della ricorrente, che - anche in ragione della giovane età e dei limitati oneri di accudimento della figlia (nata nel 2013) - potrà e dovrà essere proficuamente impiegata per procurare un reddito sufficiente al fine di far fronte al mantenimento di se stessa e – in misura proporzionale – della figlia minore, non essendo stato allegato alcunché in ordine a eventuali limitazioni della capacità lavorativa ed essendo anzi emersa una evidente attitudine al lavoro, tenuto conto della specifica formazione nel settore sartoriale.
Per quanto detto, tenuto conto che non si dispone di informazioni particolarmente approfondite circa il tenore di vita della coppia, considerati i redditi e le spese sostenute dal resistente come sopra indicate e valutate (tra cui l'integrale rata di mutuo della casa cointestata e assegnata alla ricorrente), nonché gli oneri di mantenimento per la figlia (compreso l'80% delle spese straordinarie), il contributo al mantenimento a carico del marito in favore della moglie può essere rideterminato, con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025 – fermo quanto già in precedenza versato – in misura di € 250 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati affrontati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
7. Spese di lite
pagina 8 di 12 Stante la natura necessaria del giudizio in punto di status e il tenore della presente decisione che vede la soccombenza sostanzialmente reciproca delle parti, sussistono giustificati motivi per compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bergamo, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio civile in SAN PELLEGRINO TERME in data 4/10/2008
(iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di SAN PELLEGRINO TERME – anno
2008, n. 5, P. I);
2. AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Per_1
la madre nella casa coniugale e con diritto del padre di vedere e tenere con sé la figlia secondo il seguente calendario (salvo ogni diverso e migliore accordo tra le parti, purchè rispondente alle esigenze e alla volontà della figlia): a settimane alterne, da venerdì dalle ore 18.00 fino alle ore 22.00 quando il padre riaccompagnerà la figlia dalla madre, nonché, nella settimana successiva, da venerdì alle ore 18.00 a domenica alle ore 21.00 allorquando il padre provvederà a riaccompagnarla presso l'abitazione della madre.
Durante il periodo estivo, la figlia trascorrerà con ciascun genitore almeno tre settimane, di cui due anche consecutive, e le parti provvederanno a concordare anticipatamente ed entro il giorno 31 maggio di ogni anno. Per quanto concerne le festività natalizie, i coniugi divideranno in pari numero i giorni di vacanza, con alternanza annuale del giorno di Natale e del giorno di S. Stefano;
per le vacanze pasquali, i coniugi divideranno in pari numero i giorni, con alternanza annuale tra il giorno Pasqua ed il lunedì dell'Angelo;
3. ASSEGNA la casa coniugale, sita in Ambivere (BG) alla via Leonardo da Vinci n. 2A, alla moglie ricorrente, che vi continuerà ad abitare con la figlia minore;
4. PONE A CARICO del signor l'obbligo di corrispondere, a titolo di concorso al CP_1 mantenimento della figlia la somma mensile di € 450,00, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora a mezzo bonifico bancario. Tale Pt_1
somma dovrà essere rivalutata annualmente, secondo gli indici ISTAT a partire da giugno
2025;
5. PONE A CARICO delle parti in misura dell'80% il padre e del 20% la madre le spese straordinarie non coperte dall'assegno periodico – premesso che sono da intendersi pagina 9 di 12 ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo – che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale
(o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
pagina 10 di 12 spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento
(baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
pagina 11 di 12 Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente
Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
6. PONE A CARICO del signor con decorrenza dalla mensilità di aprile 2025 – fermo CP_1
quanto già in precedenza versato – l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della moglie la somma mensile di € 250,00, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente intestato alla signora a mezzo bonifico bancario. Pt_1
Tale somma dovrà essere rivalutata annualmente, secondo gli indici ISTAT a partire da maggio 2026;
7. RIGETTA ogni altra domanda avanzata dalle parti;
8. COMPENSA le spese di lite;
9. MANDA alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN PELLEGRINO TERME per le annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 27/03/2025
Il Presidente Relatore Est.
Raffaella Cimminiello
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