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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 552/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
20/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 582/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avvocatura Distrettuale Dello Stato - 92006980806
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 094802400003248000 CONTRIBUTO UNIFICATO
CIVILE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6706/2025 depositato il
25/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: --
Resistente/Appellato: --
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'odierno giudizio, la parte ricorrente agisce per l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 094802400003248000, notificata a mezzo raccomandata a.r. in data 28.11.2024, avente ad oggetto l'iscrizione del fermo sull'unico veicolo di proprietà della ricorrente, targato Targa_1, in uso alla figlia.
L'atto impugnato prevede l'applicazione del fermo in caso di mancato versamento della somma complessiva di euro 1.505,43, comprensiva di interessi di mora calcolati fino all'8.3.2024.
A fondamento dell'azione, la ricorrente deduce l'illegittimità della pretesa per difetto dei presupposti impositivi, atteso che l'importo richiesto si riferisce al mancato pagamento di un contributo unificato di euro 43,00 per l'incardinamento di un giudizio civile innanzi al Giudice di Pace di Reggio Calabria, somma che non risulta dovuta in quanto la ricorrente era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, come comprovato dalla delibera COA RC allegata.
La ricorrente evidenzia inoltre la gravità del pregiudizio derivante dall'esecuzione del fermo, trattandosi dell'unico veicolo utilizzato per le proprie necessità quotidiane, essendo portatrice di handicap grave, come da decreto di omologa allegato. Richiama la normativa di riferimento (art. 17-bis e art. 47 D.Lgs. 546/92) e chiede la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, nonché il suo annullamento parziale per illegittimità
e intervenuta prescrizione delle pretese sottese, con condanna alle spese. Si è costituita l'Agenzia delle
Entrate – Riscossione, che eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività ai sensi degli artt. 19, comma 3, e 21 D.Lgs. 546/92, sostenendo che l'atto impugnato è stato preceduto dalla notifica della cartella di pagamento n. 09420220008992736/001 del 16.11.2022, regolarmente notificata, come da documentazione prodotta. L'ente resistente deduce inoltre la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni di merito, trattandosi di attività di competenza esclusiva dell'Ente impositore, e richiama giurisprudenza di legittimità (Cass. 1985/2014) secondo cui l'agente della riscossione è mero esecutore e non titolare del credito. In subordine, chiede che, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, venga dichiarata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alla formazione e notifica del titolo, con condanna della parte soccombente alle spese.
Nella odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
li ricorso proposto dalla contribuente si incentra esclusivamente sulla richiesta di annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, senza sollevare alcuna eccezione in ordine alla regolarità della notifica della cartella di pagamento del 2022, che costituisce atto presupposto.
Peraltro, il ricorso contesta l'imposizione del fermo in rapporto per l'importo di € 43.00 necessario per incardinare un giudizio civile innanzi al Giudice di Pace di Reggio Calabria., ma il dettaglio addebiti espone una serie di cartelle di pagamernto relative a somme in riscossione di vario genere e natura (alcune non ricadenti nella giurisdizione tributaria) che non formano oggetto di contestazione alcuna.
In questi termini, la proposizione di motivi di gravame in relazione ad un preavviso di fermo riferiti o riferibili ad una minima parte dell'intero carico tributario (e non tributario) in funzione del quale il preavviso è emesso, rende l'azione non solo infondata, ma prima ancora inammissibile in quanto insuscettibile di condurre all'annullamento dell'atto per limiti dell'oggetto.
Ad ogni modo,atteso che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha depositato in giudizio la documentazione comprovante la notifica della cartella, senza alcuna contestazione specifica da parte della ricorrente, né sotto il profilo della validità della notifica, né sotto quello della conformità all'originale, la comunicazione di fermo amministrativo impugnata è stata legittimamente emessa, essendo fondata su una cartella regolarmente notificata e non opposta nei termini di legge.
Gli argomenti inerenti la mancanza di presupposti per l'applicazione del fermo sono genericamente dedotti e sforniti di adeguato sostegno probatorio (non viene in alcun modo dedotto nulla circa la possibilità di evitare il fermo corrispondendo quanto dovuto;
nè circa le necessità di spostamento con la vettura di cui solo si indica che è in uso alla figlia della ricorrente e che quest'ultima è affetta da patologie invalidanti, ma non viene indicato alcunchè circa la necesità di usare la vettura per recarsi presso il lavoro o per cure o altro genere di necessità etc), con la conseguenza che anche sotto questo profilo il ricorso va respinto per genericità.
Tuttavia, la particolare tenuità dell'importo contestato nel ricorso (che limita la domanda) e le circostanze dedotte in ordine alla condizione di necessità che si sono appena indicate, sono considerate dalla Corte ai fini delle spese quale ragione di equità per compensarle.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il
20/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GATTO COSTANTINO SALVATORE GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 582/2025 depositato il 27/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avvocatura Distrettuale Dello Stato - 92006980806
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 094802400003248000 CONTRIBUTO UNIFICATO
CIVILE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6706/2025 depositato il
25/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: --
Resistente/Appellato: --
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'odierno giudizio, la parte ricorrente agisce per l'annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 094802400003248000, notificata a mezzo raccomandata a.r. in data 28.11.2024, avente ad oggetto l'iscrizione del fermo sull'unico veicolo di proprietà della ricorrente, targato Targa_1, in uso alla figlia.
L'atto impugnato prevede l'applicazione del fermo in caso di mancato versamento della somma complessiva di euro 1.505,43, comprensiva di interessi di mora calcolati fino all'8.3.2024.
A fondamento dell'azione, la ricorrente deduce l'illegittimità della pretesa per difetto dei presupposti impositivi, atteso che l'importo richiesto si riferisce al mancato pagamento di un contributo unificato di euro 43,00 per l'incardinamento di un giudizio civile innanzi al Giudice di Pace di Reggio Calabria, somma che non risulta dovuta in quanto la ricorrente era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, come comprovato dalla delibera COA RC allegata.
La ricorrente evidenzia inoltre la gravità del pregiudizio derivante dall'esecuzione del fermo, trattandosi dell'unico veicolo utilizzato per le proprie necessità quotidiane, essendo portatrice di handicap grave, come da decreto di omologa allegato. Richiama la normativa di riferimento (art. 17-bis e art. 47 D.Lgs. 546/92) e chiede la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, nonché il suo annullamento parziale per illegittimità
e intervenuta prescrizione delle pretese sottese, con condanna alle spese. Si è costituita l'Agenzia delle
Entrate – Riscossione, che eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività ai sensi degli artt. 19, comma 3, e 21 D.Lgs. 546/92, sostenendo che l'atto impugnato è stato preceduto dalla notifica della cartella di pagamento n. 09420220008992736/001 del 16.11.2022, regolarmente notificata, come da documentazione prodotta. L'ente resistente deduce inoltre la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alle eccezioni di merito, trattandosi di attività di competenza esclusiva dell'Ente impositore, e richiama giurisprudenza di legittimità (Cass. 1985/2014) secondo cui l'agente della riscossione è mero esecutore e non titolare del credito. In subordine, chiede che, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, venga dichiarata l'estraneità dell'agente della riscossione rispetto alla formazione e notifica del titolo, con condanna della parte soccombente alle spese.
Nella odierna udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
li ricorso proposto dalla contribuente si incentra esclusivamente sulla richiesta di annullamento della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, senza sollevare alcuna eccezione in ordine alla regolarità della notifica della cartella di pagamento del 2022, che costituisce atto presupposto.
Peraltro, il ricorso contesta l'imposizione del fermo in rapporto per l'importo di € 43.00 necessario per incardinare un giudizio civile innanzi al Giudice di Pace di Reggio Calabria., ma il dettaglio addebiti espone una serie di cartelle di pagamernto relative a somme in riscossione di vario genere e natura (alcune non ricadenti nella giurisdizione tributaria) che non formano oggetto di contestazione alcuna.
In questi termini, la proposizione di motivi di gravame in relazione ad un preavviso di fermo riferiti o riferibili ad una minima parte dell'intero carico tributario (e non tributario) in funzione del quale il preavviso è emesso, rende l'azione non solo infondata, ma prima ancora inammissibile in quanto insuscettibile di condurre all'annullamento dell'atto per limiti dell'oggetto.
Ad ogni modo,atteso che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha depositato in giudizio la documentazione comprovante la notifica della cartella, senza alcuna contestazione specifica da parte della ricorrente, né sotto il profilo della validità della notifica, né sotto quello della conformità all'originale, la comunicazione di fermo amministrativo impugnata è stata legittimamente emessa, essendo fondata su una cartella regolarmente notificata e non opposta nei termini di legge.
Gli argomenti inerenti la mancanza di presupposti per l'applicazione del fermo sono genericamente dedotti e sforniti di adeguato sostegno probatorio (non viene in alcun modo dedotto nulla circa la possibilità di evitare il fermo corrispondendo quanto dovuto;
nè circa le necessità di spostamento con la vettura di cui solo si indica che è in uso alla figlia della ricorrente e che quest'ultima è affetta da patologie invalidanti, ma non viene indicato alcunchè circa la necesità di usare la vettura per recarsi presso il lavoro o per cure o altro genere di necessità etc), con la conseguenza che anche sotto questo profilo il ricorso va respinto per genericità.
Tuttavia, la particolare tenuità dell'importo contestato nel ricorso (che limita la domanda) e le circostanze dedotte in ordine alla condizione di necessità che si sono appena indicate, sono considerate dalla Corte ai fini delle spese quale ragione di equità per compensarle.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese