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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/01/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott. Sergio Centaro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10683/2023 R.G.
PROMOSSA DA:
, nato ad [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...] - I n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv.
Carmelo Assennato, (C.F. ) dal quale è rappresentato e difeso giusta procura C.F._2 in atti;
attore - opponente
CONTRO
:
– Agente della Riscossione per la Provincia AR di Catania, (C.F. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_1
Roma, via Giuseppe Grezar n. 14; convenuta opposta contumace
e nei confronti di
Controparte_2
, (C.F. con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.
[...] P.IVA_2 21, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetana Angela Marchese, domiciliato agli effetti del presente giudizio presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale
di Catania, sita in Piazza della Repubblica n. 26, Catania;
CP_2 terzo pignorato
Avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. avverso procedura esattoriale ex art. 72 bis D.P.R. 602/73.
All'udienza del 20/9/2024 i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.11.2022 proponeva opposizione avverso il Parte_1 pignoramento dei crediti presso terzi ex art. 543 c.p.c. ed art. 48 bis D.P.R. 29.09.1973 n. 602 contraddistinto dal n. 29384202200001159000, promosso ad istanza dell' AR
, Agente della per la Provincia di Catania. A sostegno dell'opposizione nel
[...] CP_1 giudizio esecutivo n. 4049/2022 R.G.E. deduceva la prescrizione della pretesa Parte_1 esattoriale, sia considerando il periodo intercorrente tra la formazione del ruolo e la notifica della cartella, sia con riferimento al periodo intercorrente tra la data di notifica della cartella e quella di notifica dell'avviso di intimazione. Deduceva inoltre l'infondatezza della pretesa esattoriale in merito alla cartella n. 29320090065118230000 relativa all'IRPEF per l'anno d'imposta 2000 ritenendo che gli emolumenti corrisposti dal per la presidenza Controparte_3 delle Commissioni Elettorali per l'anno 2020(!) erano stati già oggetto di ritenute IRPEF alla fonte e che pertanto si sarebbe trattato di una doppia imposizione. Infine, deduceva la lesione dei limiti di pignorabilità.
Con ordinanza del 5.7.2023 il Giudice dell'Esecuzione sospendeva l'esecuzione e fissava il termine di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito innanzi al giudice competente.
Nell'introdurre la fase di merito, il ha riproposto le stesse doglianze di cui al ricorso in Pt_1 opposizione.
Si è costituito in giudizio l' , in qualità di terzo pignorato, mentre l' è CP_2 AR rimasta contumace.
Concessi i termini ex art. 171 ter nn. 1, 2, 3. c.p.c. la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni con i termini ex art.189 c.p.c. e all'udienza del 20.9.2024 la causa è andata in decisione.
****************************
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell' AR
, che non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica dell'atto di
[...] citazione.
Ai fini di una più chiara esposizione, va premesso che con l'opposizione ex art. 615 c.p.c.
[...]
ha dedotto la prescrizione del credito portato dalle cartelle presupposte all'atto di Parte_1 pignoramento che qui di seguito vengono indicate:
- cartella n. 29320090065118230000, relativa a crediti IRPEF per l'anno d'imposta 2000 (iscritti a ruolo nell'anno 2009);
- la cartella n. 29320120053669568000, relativa a crediti per tasse automobilistiche e relativi accessori per l'anno di imposta 2007(iscritte a ruolo nell'anno 2012);
- la cartella n. 29320130042448592000, relativa a crediti per tasse automobilistiche e relativi accessori per l'anno di imposta 2008 (iscritte a ruolo nell'anno 2013);
- la cartella n. 29320150034053688000, relativa a crediti residui per tasse automobilistiche e relativi accessori per l'anno di imposta 2009 (iscritte a ruolo nell'anno 2015);
- la cartella n. 29320170013061029000, relativa a crediti residui per tasse automobilistiche e relativi accessori per l'anno di imposta 2012 (iscritte a ruolo nell'anno 2017) Dall'esame degli atti allegati nel fascicolo dell'esecuzione si evince che le cartelle sono state tutte notificate.
Nello specifico, la cartella n. 29320090065118230000 è stata notificata in data 9.12.2009, a mani della figlia dell'opponente, Parte_2 la cartella n. 29320120053669568000 è stata notificata in data 15.4.2013, ex art. 140 c.p.c.; la cartella n. 29320130042448592000 è stata notificata in data 23.5.2014, ex art. 140 c.p.c.; la cartella n. 29320150034053688000 è stata notificata in data 22.9.2015, a mani della figlia dell'opponente, ; CP_4 la cartella n. 29320170013061029000 è stata notificata in data 12.7.2017, a mani della figlia dell'opponente, ; CP_4 mentre l'intimazione di pagamento n. 29320229012970657000, riferita a tutte le cartelle sopra indicate, risulta notificata ex art. 140 c.p.c. il 22.8.2022.
Con riferimento ai crediti di natura tributaria, in punto di diritto, va osservato che con la sentenza n.
114/2018, la Corte Costituzionale, nel dichiarare illegittimo l'art. 57 del D.P.R. 602/73 nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, siano ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile, ha, almeno apparentemente, ampliato la cognizione del Giudice ordinario, precisando che la cognizione è relativa ai soli atti e fatti successivi alla notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di mora, ove previsto (“l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. – che non è soggetta a termine di decadenza – in tanto non è ammissibile, come prescrive l'art. 57 citato, in quanto non ha, e non può avere, una funzione recuperatoria di un ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 non proposto affatto o non proposto nel prescritto termine di decadenza (di sessanta giorni)”. Insomma, il contribuente può proporre opposizione ex art 615 c.p.c. anche nell'ipotesi di crediti tributari, se intenda fare valere fatti successivi (modificati o estintivi della pretesa) rispetto alla notifica della cartella o, ove previsto, dell'avviso di mora, mentre non potrà fare valere innanzi al
Giudice ordinario eccezioni che avrebbero tempestivamente dovuto essere proposte impugnando la cartella di pagamento o gli altri atti previsti dall'art 19 del d.lgs 546/1992.
Il principio è stato ripetutamente enunciato dalla Corte di Cassazione secondo cui le opposizioni ex art. 615 c.p.c. che abbiano “funzione recuperatoria di doglianze che potevano – e dovevano – farsi valere innanzi al giudice tributario D. Lgs. 546/1992, ex art. 19”. Infatti “Là dove il contribuente esecutato possa fare valere le proprie ragioni ricorrendo, ai sensi del D. Lgs. 546/1992, art. 19, innanzi al giudice tributario, non vi è spazio per proporre, per le medesime ragioni, l'opposizione ex art. 615 c.p.c.” (Cass. Civ. Sez. VI sent. n. 11900 del 7.05.2019)
Nella fattispecie, il ha eccepito fatti estintivi (la prescrizione) che si sarebbero verificati nel Pt_1 periodo intercorrente fra la notifica della cartella e la notifica del pignoramento. L'attore, tuttavia, avrebbe dovuto fare valere la detta causa estintiva innanzi alla Commissione Tributaria impugnando l'avviso di intimazione. Conseguentemente il non può, oggi, in funzione “recuperatoria” utilizzare lo strumento Pt_1 dell'opposizione ex art 615 c.p.c. al fine di fare valere vizi che avrebbero dovuti essere dedotti innanzi alla Commissione Tributaria, mediante tempestivo ricorso avverso le intimazioni di pagamento. È evidente che la ratio sottostante la pronuncia della Corte Costituzionale è, infatti, quella di “riempire” un vuoto di tutela lasciato dalla disciplina di cui all'art 57 del D.P.R. 602/73 (“…non c'è affatto un vuoto di tutela nell'ipotesi della prevista inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi riguardante la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, ma solo una puntualizzazione del criterio di riparto della giurisdizione, analogamente la prevista inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione, quando riguarda atti che radicano la giurisdizione del giudice tributario, non segna una carenza di tutela del contribuente assoggettato a riscossione esattoriale, perché questa c'è comunque innanzi ad un giudice, quello tributario. L'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. si salda, in simmetria complementare, con la proponibilità del ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, assicurando, in questa parte, la continuità della tutela giurisdizionale…”). Le ipotesi cui, pertanto, è riferibile l'estensione della tutela assicurata dalla Corte Costituzionale sono da ricondurre a fatti sopravvenuti non deducibili nell'ambito del processo tributario, quali ad esempio fattispecie estintive del credito come l'intervenuto pagamento o lo sgravio o la sopravvenuta estinzione della pretesa per essersi il contribuente avvalso di misure di favore (la cd. “rottamazione” delle cartelle di pagamento), che possono certamente essere fatte valere innanzi al Giudice ordinario ex art 615 c.p.c., in quanto relative al venir meno del diritto dell'agente della riscossione a procedere all'esecuzione forzata.
Avendo consumato il potere di impugnare i detti atti (avvisi di mora e cartelle) il non può, Pt_1 pertanto, proporre contestazioni avvalendosi dello strumento dell'opposizione all'esecuzione. E' evidente, dunque, che il motivo di opposizione ex art 615 c.p.c. riguardante la prescrizione dei crediti di natura tributaria è inammissibile ex art 57 del D.P.R. 602/72.
Inammissibile è il motivo di opposizione riguardante l'inesigibilità delle somme portate nella cartella n. 29320090065118230000, poiché contenente tributi - in parte asseritamente pagati.
Sostiene parte opponente che gli emolumenti corrisposti dal per Controparte_3 la presidenza delle Commissioni Elettorali per l'anno 2020(!) erano stati già oggetto di ritenute
IRPEF alla fonte e che pertanto si sarebbe trattato di una doppia imposizione. Ma la cartella di pagamento si riferisce ad un periodo di imposta 2000 e non 2020. A ciò si aggiunga, in ogni ipotesi, che parte opponente non ha dato prova di quanto affermato, con ciò impedendo al decidente le valutazioni in ordine all'eventuale quantum oggetto di pagamento.
In relazione al motivo di opposizione riguardante la prescrizione del credito della convenuta, lo stesso va rigettato con riferimento ai crediti portati nelle cartelle nn. 29320120053669568000,
29320130042448592000, 29320150034053688000 tutte relativa a crediti per tasse automobilistiche e relativi accessori, la prima per l'anno di imposta 2007(iscritta a ruolo nell'anno 2012), la seconda per l'anno di imposta 2008 (iscritta a ruolo nell'anno 2013), la terza per l'anno di imposta 2009 (iscritta a ruolo nell'anno 2015). Va, infatti, osservato che le predette cartelle sono state tutte notificate: la prima e la seconda, rispettivamente il 15.4.2013 e il 23.5.2014, ex art. 140 c.p.c.; la terza il 22.9.2015 a mani di un familiare convivente, , ex art. 139 c.p.c.; così come è CP_4 stato notificato l'avviso di intimazione n. 29320229012970657000 in data 12.8.2022. Il termine di prescrizione è stato, quindi, efficacemente interrotto.
Va, invece, accolta l'opposizione in relazione alle somme richieste a titolo di sanzioni amministrative, portate nella cartella di pagamento n. 29320170013061029000
Dalla documentazione prodotta dall'opponente si evince che il per la suddetta cartella e per Pt_1 altre, non oggetto della presente opposizione, ha aderito alla definizione agevolata, “rottamazione quater” facendo venir meno l'interesse alla prosecuzione dell'opposizione.
In conclusione, restando assorbita ogni altra questione, venendo alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse vanno compensate, con riferimento ai rapporti tra attore e terzo pignorato, mentre vanno dichiarate irripetibili nei confronti dell' rimasta contumace. AR
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10683/2023 RG. così provvede:
1) dichiara la contumacia dell' ; Controparte_5
2) dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria con riferimento ai crediti di natura tributaria portati dalla cartella di pagamento n. 29320090065118230000;
3) rigetta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da avverso il pignoramento con Parte_1 riferimento ai crediti di natura non tributaria portati nelle cartelle di pagamento nn.
29320120053669568000, 29320130042448592000, 29320150034053688000; 4) accoglie l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso il pignoramento con riferimento ai crediti di natura non tributaria portati nella cartella di pagamento n. 29320170013061029000;
5) rigetta la domanda di restituzione avanzata da parte opponente;
6) compensa le spese tra e;
Parte_1 CP_2
7) dichiara irripetibili le spese nei confronti dell' , rimasta contumace. AR
Così deciso in Catania il 16/1/2025
Il Giudice
Dott. Sergio Centaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott. Sergio Centaro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10683/2023 R.G.
PROMOSSA DA:
, nato ad [...] il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...] - I n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv.
Carmelo Assennato, (C.F. ) dal quale è rappresentato e difeso giusta procura C.F._2 in atti;
attore - opponente
CONTRO
:
– Agente della Riscossione per la Provincia AR di Catania, (C.F. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_1
Roma, via Giuseppe Grezar n. 14; convenuta opposta contumace
e nei confronti di
Controparte_2
, (C.F. con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.
[...] P.IVA_2 21, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetana Angela Marchese, domiciliato agli effetti del presente giudizio presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale
di Catania, sita in Piazza della Repubblica n. 26, Catania;
CP_2 terzo pignorato
Avente ad oggetto: Opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. avverso procedura esattoriale ex art. 72 bis D.P.R. 602/73.
All'udienza del 20/9/2024 i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni e la causa veniva posta in decisione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.11.2022 proponeva opposizione avverso il Parte_1 pignoramento dei crediti presso terzi ex art. 543 c.p.c. ed art. 48 bis D.P.R. 29.09.1973 n. 602 contraddistinto dal n. 29384202200001159000, promosso ad istanza dell' AR
, Agente della per la Provincia di Catania. A sostegno dell'opposizione nel
[...] CP_1 giudizio esecutivo n. 4049/2022 R.G.E. deduceva la prescrizione della pretesa Parte_1 esattoriale, sia considerando il periodo intercorrente tra la formazione del ruolo e la notifica della cartella, sia con riferimento al periodo intercorrente tra la data di notifica della cartella e quella di notifica dell'avviso di intimazione. Deduceva inoltre l'infondatezza della pretesa esattoriale in merito alla cartella n. 29320090065118230000 relativa all'IRPEF per l'anno d'imposta 2000 ritenendo che gli emolumenti corrisposti dal per la presidenza Controparte_3 delle Commissioni Elettorali per l'anno 2020(!) erano stati già oggetto di ritenute IRPEF alla fonte e che pertanto si sarebbe trattato di una doppia imposizione. Infine, deduceva la lesione dei limiti di pignorabilità.
Con ordinanza del 5.7.2023 il Giudice dell'Esecuzione sospendeva l'esecuzione e fissava il termine di tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza per l'introduzione del giudizio di merito innanzi al giudice competente.
Nell'introdurre la fase di merito, il ha riproposto le stesse doglianze di cui al ricorso in Pt_1 opposizione.
Si è costituito in giudizio l' , in qualità di terzo pignorato, mentre l' è CP_2 AR rimasta contumace.
Concessi i termini ex art. 171 ter nn. 1, 2, 3. c.p.c. la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni con i termini ex art.189 c.p.c. e all'udienza del 20.9.2024 la causa è andata in decisione.
****************************
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell' AR
, che non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica dell'atto di
[...] citazione.
Ai fini di una più chiara esposizione, va premesso che con l'opposizione ex art. 615 c.p.c.
[...]
ha dedotto la prescrizione del credito portato dalle cartelle presupposte all'atto di Parte_1 pignoramento che qui di seguito vengono indicate:
- cartella n. 29320090065118230000, relativa a crediti IRPEF per l'anno d'imposta 2000 (iscritti a ruolo nell'anno 2009);
- la cartella n. 29320120053669568000, relativa a crediti per tasse automobilistiche e relativi accessori per l'anno di imposta 2007(iscritte a ruolo nell'anno 2012);
- la cartella n. 29320130042448592000, relativa a crediti per tasse automobilistiche e relativi accessori per l'anno di imposta 2008 (iscritte a ruolo nell'anno 2013);
- la cartella n. 29320150034053688000, relativa a crediti residui per tasse automobilistiche e relativi accessori per l'anno di imposta 2009 (iscritte a ruolo nell'anno 2015);
- la cartella n. 29320170013061029000, relativa a crediti residui per tasse automobilistiche e relativi accessori per l'anno di imposta 2012 (iscritte a ruolo nell'anno 2017) Dall'esame degli atti allegati nel fascicolo dell'esecuzione si evince che le cartelle sono state tutte notificate.
Nello specifico, la cartella n. 29320090065118230000 è stata notificata in data 9.12.2009, a mani della figlia dell'opponente, Parte_2 la cartella n. 29320120053669568000 è stata notificata in data 15.4.2013, ex art. 140 c.p.c.; la cartella n. 29320130042448592000 è stata notificata in data 23.5.2014, ex art. 140 c.p.c.; la cartella n. 29320150034053688000 è stata notificata in data 22.9.2015, a mani della figlia dell'opponente, ; CP_4 la cartella n. 29320170013061029000 è stata notificata in data 12.7.2017, a mani della figlia dell'opponente, ; CP_4 mentre l'intimazione di pagamento n. 29320229012970657000, riferita a tutte le cartelle sopra indicate, risulta notificata ex art. 140 c.p.c. il 22.8.2022.
Con riferimento ai crediti di natura tributaria, in punto di diritto, va osservato che con la sentenza n.
114/2018, la Corte Costituzionale, nel dichiarare illegittimo l'art. 57 del D.P.R. 602/73 nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, siano ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 del codice di procedura civile, ha, almeno apparentemente, ampliato la cognizione del Giudice ordinario, precisando che la cognizione è relativa ai soli atti e fatti successivi alla notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di mora, ove previsto (“l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. – che non è soggetta a termine di decadenza – in tanto non è ammissibile, come prescrive l'art. 57 citato, in quanto non ha, e non può avere, una funzione recuperatoria di un ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 non proposto affatto o non proposto nel prescritto termine di decadenza (di sessanta giorni)”. Insomma, il contribuente può proporre opposizione ex art 615 c.p.c. anche nell'ipotesi di crediti tributari, se intenda fare valere fatti successivi (modificati o estintivi della pretesa) rispetto alla notifica della cartella o, ove previsto, dell'avviso di mora, mentre non potrà fare valere innanzi al
Giudice ordinario eccezioni che avrebbero tempestivamente dovuto essere proposte impugnando la cartella di pagamento o gli altri atti previsti dall'art 19 del d.lgs 546/1992.
Il principio è stato ripetutamente enunciato dalla Corte di Cassazione secondo cui le opposizioni ex art. 615 c.p.c. che abbiano “funzione recuperatoria di doglianze che potevano – e dovevano – farsi valere innanzi al giudice tributario D. Lgs. 546/1992, ex art. 19”. Infatti “Là dove il contribuente esecutato possa fare valere le proprie ragioni ricorrendo, ai sensi del D. Lgs. 546/1992, art. 19, innanzi al giudice tributario, non vi è spazio per proporre, per le medesime ragioni, l'opposizione ex art. 615 c.p.c.” (Cass. Civ. Sez. VI sent. n. 11900 del 7.05.2019)
Nella fattispecie, il ha eccepito fatti estintivi (la prescrizione) che si sarebbero verificati nel Pt_1 periodo intercorrente fra la notifica della cartella e la notifica del pignoramento. L'attore, tuttavia, avrebbe dovuto fare valere la detta causa estintiva innanzi alla Commissione Tributaria impugnando l'avviso di intimazione. Conseguentemente il non può, oggi, in funzione “recuperatoria” utilizzare lo strumento Pt_1 dell'opposizione ex art 615 c.p.c. al fine di fare valere vizi che avrebbero dovuti essere dedotti innanzi alla Commissione Tributaria, mediante tempestivo ricorso avverso le intimazioni di pagamento. È evidente che la ratio sottostante la pronuncia della Corte Costituzionale è, infatti, quella di “riempire” un vuoto di tutela lasciato dalla disciplina di cui all'art 57 del D.P.R. 602/73 (“…non c'è affatto un vuoto di tutela nell'ipotesi della prevista inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi riguardante la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, ma solo una puntualizzazione del criterio di riparto della giurisdizione, analogamente la prevista inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione, quando riguarda atti che radicano la giurisdizione del giudice tributario, non segna una carenza di tutela del contribuente assoggettato a riscossione esattoriale, perché questa c'è comunque innanzi ad un giudice, quello tributario. L'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. si salda, in simmetria complementare, con la proponibilità del ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, assicurando, in questa parte, la continuità della tutela giurisdizionale…”). Le ipotesi cui, pertanto, è riferibile l'estensione della tutela assicurata dalla Corte Costituzionale sono da ricondurre a fatti sopravvenuti non deducibili nell'ambito del processo tributario, quali ad esempio fattispecie estintive del credito come l'intervenuto pagamento o lo sgravio o la sopravvenuta estinzione della pretesa per essersi il contribuente avvalso di misure di favore (la cd. “rottamazione” delle cartelle di pagamento), che possono certamente essere fatte valere innanzi al Giudice ordinario ex art 615 c.p.c., in quanto relative al venir meno del diritto dell'agente della riscossione a procedere all'esecuzione forzata.
Avendo consumato il potere di impugnare i detti atti (avvisi di mora e cartelle) il non può, Pt_1 pertanto, proporre contestazioni avvalendosi dello strumento dell'opposizione all'esecuzione. E' evidente, dunque, che il motivo di opposizione ex art 615 c.p.c. riguardante la prescrizione dei crediti di natura tributaria è inammissibile ex art 57 del D.P.R. 602/72.
Inammissibile è il motivo di opposizione riguardante l'inesigibilità delle somme portate nella cartella n. 29320090065118230000, poiché contenente tributi - in parte asseritamente pagati.
Sostiene parte opponente che gli emolumenti corrisposti dal per Controparte_3 la presidenza delle Commissioni Elettorali per l'anno 2020(!) erano stati già oggetto di ritenute
IRPEF alla fonte e che pertanto si sarebbe trattato di una doppia imposizione. Ma la cartella di pagamento si riferisce ad un periodo di imposta 2000 e non 2020. A ciò si aggiunga, in ogni ipotesi, che parte opponente non ha dato prova di quanto affermato, con ciò impedendo al decidente le valutazioni in ordine all'eventuale quantum oggetto di pagamento.
In relazione al motivo di opposizione riguardante la prescrizione del credito della convenuta, lo stesso va rigettato con riferimento ai crediti portati nelle cartelle nn. 29320120053669568000,
29320130042448592000, 29320150034053688000 tutte relativa a crediti per tasse automobilistiche e relativi accessori, la prima per l'anno di imposta 2007(iscritta a ruolo nell'anno 2012), la seconda per l'anno di imposta 2008 (iscritta a ruolo nell'anno 2013), la terza per l'anno di imposta 2009 (iscritta a ruolo nell'anno 2015). Va, infatti, osservato che le predette cartelle sono state tutte notificate: la prima e la seconda, rispettivamente il 15.4.2013 e il 23.5.2014, ex art. 140 c.p.c.; la terza il 22.9.2015 a mani di un familiare convivente, , ex art. 139 c.p.c.; così come è CP_4 stato notificato l'avviso di intimazione n. 29320229012970657000 in data 12.8.2022. Il termine di prescrizione è stato, quindi, efficacemente interrotto.
Va, invece, accolta l'opposizione in relazione alle somme richieste a titolo di sanzioni amministrative, portate nella cartella di pagamento n. 29320170013061029000
Dalla documentazione prodotta dall'opponente si evince che il per la suddetta cartella e per Pt_1 altre, non oggetto della presente opposizione, ha aderito alla definizione agevolata, “rottamazione quater” facendo venir meno l'interesse alla prosecuzione dell'opposizione.
In conclusione, restando assorbita ogni altra questione, venendo alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse vanno compensate, con riferimento ai rapporti tra attore e terzo pignorato, mentre vanno dichiarate irripetibili nei confronti dell' rimasta contumace. AR
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10683/2023 RG. così provvede:
1) dichiara la contumacia dell' ; Controparte_5
2) dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria con riferimento ai crediti di natura tributaria portati dalla cartella di pagamento n. 29320090065118230000;
3) rigetta l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da avverso il pignoramento con Parte_1 riferimento ai crediti di natura non tributaria portati nelle cartelle di pagamento nn.
29320120053669568000, 29320130042448592000, 29320150034053688000; 4) accoglie l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso il pignoramento con riferimento ai crediti di natura non tributaria portati nella cartella di pagamento n. 29320170013061029000;
5) rigetta la domanda di restituzione avanzata da parte opponente;
6) compensa le spese tra e;
Parte_1 CP_2
7) dichiara irripetibili le spese nei confronti dell' , rimasta contumace. AR
Così deciso in Catania il 16/1/2025
Il Giudice
Dott. Sergio Centaro