Articolo 220 del Codice di procedura penale
Articolo 210Articolo 206 bis
Versione
24 ottobre 1989
Art. 220. Oggetto della perizia 1. La perizia e' ammessa quando occorre svolgere indagini o
acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze
tecniche, scientifiche o artistiche.
2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualita' o la professionalita' nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalita' dell'imputato e in genere le qualita' psichiche indipendenti da cause patologiche.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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