TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/06/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dr.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 2169/2024 RG promossa con ricorso da
1. CAVI EN C.F. C.F._1
2. C.F. Controparte_1 C.F._2
3. C.F. Controparte_2 C.F._3
4. C.F. Parte_1 C.F._4
rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Bordone e Lorenzo Franceschinis
- ricorrenti- contro
CP_3
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Cappelletto e Maria Giovanna Conti
- resistente – in punto: trattamento retributivo ferie ex direttiva 2003/88/CE decisa il 24.6.2025
FATTO
I ricorrenti hanno agito in giudizio ex art 414 cpc quali dipendenti di con qualifica professionale CP_3
di CAPO TRENO CCNL Mobilità dd.16.12.16 presso il c.d. impianto di Venezia.
Chiedono l'accertamento del diritto a ricevere per i giorni di ferie via via fruiti un trattamento retributivo equiparabile a quello previsto per lo svolgimento dell'attività lavorativa, ovvero con lo stesso tendenzialmente coincidente anche quanto alle voci variabili. Censurano come discriminatorie, in contrasto con consolidati principi comunitari e altresì con l'articolo
36 della Costituzione, le disposizioni contrattual-collettive difformi e chiede la condanna della convenuta datrice di lavoro al pagamento delle relative differenze stipendiali.
Lamentano l'indebita esclusione dal trattamento retributivo durante le ferie in particolare di:
- “assenza dalla residenza”, previsto dall'art.73, punto 2, CCNL 2003 (art.77, punto 2, CCNL 2012 e
2016);
- “indennità di utilizzazione professionale” e “riserva” previsti dall'art.34.8.3 Tabella A e dall'art.34.8.4 del Contratto Collettivo Aziendale 2003 e successivamente dall'art.31.4, tabella B, e 31.5 dei
Contratti Aziendali 2012 e 2016; precisato che per i giorni di ferie quanto alla prima non percepiscono nulla e quanto alla seconda il minor importo fisso di euro 4,50 /die;
- “indennità per vetture eccedenti” (art.32 del Contratto Integrativo FS 2012 e 2016 e art.35 Contratto
Integrativo 2003);
- “provvigioni per controlleria e vendita biglietti” (art.36.5 Contratto Integrativo FS 2012 e 2016; art.75.2 Ccnl 2003);
e così concludono :
A. Accertare e dichiarare la nullità e/o, comunque, l'inopponibilità ai ricorrenti e comunque la disapplicazione, delle clausole contenute: nell'art.34.8.4 del Contratto Aziendale FS 2003 e nell'art.31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 4,50; dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art.25.6, del CCNL 2003 e dell'art.30.6 dei CCNL 2012 e 2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi ivi indicati.
B. Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva anche degli emolumenti variabili: “assenza dalla residenza”, previsto dall'art.73, punto 2, CCNL 2003 (art.77, punto 2, CCNL 2012 e 2016); - “indennità di utilizzazione professionale” e “riserva” previsti dall'art.34.8.3 Tabella A e dall'art.34.8.4 del Contratto Collettivo
Aziendale 2003 e successivamente dall'art.31.4, tabella B, e 31.5 dei Contratti Aziendali 2012 e
2016; - “indennità per vetture eccedenti” (art.32 del Contratto Integrativo FS 2012 e 2016 e art.35
Contratto Integrativo 2003); - “provvigioni per controlleria e vendita biglietti” (art.36.5 Contratto
Integrativo FS 2012 e 2016; art.75.2 Ccnl 2003); calcolate sulla media dei compensi percepiti da ciascuno dei ricorrenti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo.
C. Conseguentemente condannare a corrispondere a ciascun ricorrente un importo CP_3
pari alla differenza tra le somme corrisposte per ferie e quelle spettanti in forza dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta al punto precedente, con riferimento al periodo sino al 31 dicembre 2023 (con riserva di azione per i periodi successivi), nei seguenti importi lordi, avendo già detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50 percepito:
1. euro 8.926,79 Parte_2
2. euro 12.027,45 Controparte_1
3. euro 5.730,08 Controparte_2
4. euro 7.215,29 Parte_1
o in quali altri ritenuti dovuti, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, nonché a retribuire i giorni di ferie che ciascun ricorrente godrà successivamente al deposito del presente ricorso, con un importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto giudice in accoglimento della domanda.
D. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre a Contributo Unificato e rimborso spese forfettario 15% e oneri fscali, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di averli anticipati ex art. 93 c.p.c..
La Società convenuta si è costituita rilevando inammissibilità e infondatezza del ricorso per carenza di allegazione e prova;
eccependo in via preliminare l'intervenuta prescrizione quanto ad eventuali differenze retributive spettanti per il periodo antecedente il quinquennio rispetto alla notifica del ricorso;
nel merito sostenendo l'insindacabilità dell'inclusione o meno di determinate voci nella retribuzione dei giorni di ferie come stabilita dalle parti sociali;
negando comunque la sussistenza, con riferimento alle indennità indicate in ricorso, dei presupposti previsti in materia dalla giurisprudenza comunitaria.
La causa è stata istruita documentalmente e in data odierna all' esito di udienza da remoto è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI
Il ricorso va accolto come da orientamento dell' Ufficio espresso fin dalla prima sentenza in materia, n.
402/2022 in causa analoga RG 1768/2021 est , seguita da ulteriori numerose conformi. Pt_3
La controversia appartiene, infatti, al noto filone in materia di diritto all' inclusione nel trattamento retributivo delle ferie di qualsiasi importo pecuniario della parte variabile della retribuzione che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni o sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
La questione, già oggetto di recenti pronunce della Suprema Corte, trova fondamento nella legislazione e giurisprudenza comunitaria con conseguenti approdi nel diritto interno, nei seguenti termini.
La Direttiva 93/104/CE del 23-11-1993, modificata dalla direttiva 2000/34/CE, poi sostituita dalla direttiva 2003/88/CE del 4-11-2003 e la Carta dei diritti fondamentali della UE (cd. Carta di Nizza), a cui l'art.6 n.1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati, sanciscono il diritto a minimo quattro settimane/anno di ferie retribuite (art 31 c 2).
In base alla giurisprudenza costante della CGUE a far data dalla sentenza 15-9-2011 n. 155/10 sui piloti
RI YS :
- spettanza di un periodo di ferie retribuito e livello della relativa retribuzione costituiscono due aspetti di un unico diritto;
- “ferie annuali retribuite”, di cui all'art. 7 dir. 2003/88 (di cui la Corte Giustizia ha costantemente affermato il carattere imperativo escludendone la derogabilità ai sensi dell'art.17 della direttiva stessa con conseguente irrilevanza dell'eventuale fonte contrattuale difforme - cfr. punto 62 della sentenza 16.3.2006 in procedimenti riuniti C-131/04 e C-257/04) significa che per la durata delle ferie annuali ai sensi della direttiva la retribuzione deve essere mantenuta (p. 19) e deve essere calcolata in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore (p. 21);
- quando la retribuzione si compone di elementi diversi, alcuni fissi e altri variabili, va condotta un'analisi specifica della retribuzione e “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto a espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve essere obbligatoriamente preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali”, così come “gli elementi della retribuzione o le integrazioni che si collegano al suo status professionale”, mentre sono escluse da tale calcolo esclusivamente le somme dirette “a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengono in occasione dell'espletamento delle mansioni… È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”;
- non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione una normativa interna, sia essa di fonte legislativa o contrattuale, contraria all'art.7 direttiva 2003/88 come sopra interpretato, per cui “è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro” e tale valutazione “deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto”.
La Corte di Giustizia Europea negli ultimi anni ha confermato in più occasioni tali principi giurisprudenziali in numerose sentenze conformi rese in riferimento a lavoratori di vari settori produttivi.
Nella sentenza 22-5-2014 (Z.J.R. Lock-RI Gas;
C-539/12) ha ribadito che l'espressione ferie annuali retribuite che compare al paragrafo 1 dell' articolo 7 della direttiva significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi della direttiva stessa, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenze e a., C-131-/04 e C-257/04; EU:C:2006:177, punto 50, Persona_1
nonché -H e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 58).
In tale sentenza, in un caso relativo a un agente di commercio pagato anche con provvigioni sugli affari conclusi, ha affermato che l'art. 7 della Direttiva impone il pagamento di una quota provvigionale, calcolata sulla media delle provvigioni dell'anno, anche durante il periodo feriale nel quale l'agente non può promuovere affari per conto del preponente.
Tali principi sono ribaditi nella sentenza 13.12.2018 ( , C-385/17), ai punti 32 e segg., in un Persona_2
caso nel quale in base al contratto collettivo applicabile (edilizia), la retribuzione feriale era ridotta in ragione del fatto che il lavoratore, a causa di disoccupazione parziale, non avesse prestato lavoro effettivo per una parte dell'anno, con la conseguenza di violare il principio in base al quale l'indennità per ferie non deve essere inferiore “ alla media della retribuzione ordinaria percepita durante i periodi di lavoro effettivo (cfr. anche CGUE 6-11-2018, Max Planck, C-684-16).
Gli insegnamenti della giurisprudenza comunitaria sono ad oggi già stati applicati dai giudici di merito anche nello specifico settore oggetto di causa (Ccnl attività ferroviaria) e le pronunce della Cassazione in materia a far data dalla prima nota sentenza 13425/2019 sono tutte in linea.
Così:
• Cassazione Civile, n. 22401/2020; • Cassazione Civile, Sez. Lav., n. 20216/2022 (e successive come l'ordinanza del 19 marzo 2025);
• Cassazione Civile, Sez. Lav., 27 febbraio 2024, n. 5198;
• Cass 13932/2024, 14089/2024, 13972/2024 e 6282/2025 su macchinisti e capotreno di . CP_3
In base all' orientamento prevalente della giurisprudenza di merito e univoco della Cassazione costituiscono voci intrinsecamente collegate allo stato professionale del capo treno e all'esecuzione delle mansioni che lo stesso è tenuto a espletare in forza del suo contratto di lavoro :
➢ indennità di assenza dalla residenza e all' indennità di utilizzazione, declinata quanto ai capi treno nell' indennità di scorta prevista dall'art. 31 Tab. A del contratto aziendale di Gruppo FS del
20.07.2012 e dall'art. 31 Tab. B del contratto aziendale di Gruppo FS del 16.12.2016 (riconoscendo al riguardo solo un'indennità di utilizzazione giornaliera professionale nella misura fissa di € 4,50)
➢ indennità di riserva, prevista dall'art. 31, co. 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.07.2012
e art. 31, co. 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.12.2016.
Si tratta di voci da includersi dunque, in base al diritto comunitario di cui sopra, nel trattamento retributivo del periodo di ferie annuali, e così anche le due ulteriori voci azionate con il presente ricorso, ovvero :
➢ “indennità per vetture eccedenti” (art.32 del Contratto Integrativo FS 2012 e 2016 e art.35 Contratto
Integrativo 2003)
➢ “provvigioni per controlleria e vendita biglietti” (art.36.5 Contratto Integrativo FS 2012 e 2016; art.75.2 Ccnl 2003);
anch' esse integranti compenso intrinsecamente collegato all'esecuzione di incombenze che il capo treno è tenuto a espletare in forza del suo contratto di lavoro e dunque da includersi nel paradigma protettivo della direttiva UE 2003/88
All' orientamento della giurisprudenza di merito, anche di questo Ufficio, va data continuità, anche in punto an debeatur, ovvero quanto al criterio di quantificazione delle conseguenti relative differenze retributive basato sulla media dell' ammontare percepito nei 12 mesi in cui è ricompreso il periodo di ferie.
Il ricorso va dunque accolto.
In particolare va accertata la nullità delle relative succitate clausole difformi del Contratto Aziendale FS
2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 4,50 nonché dell'art. 77, punto 2.4, del
CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art. 30.6 del CCNL citato, laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati
La retribuzione media per i giorni di ferie andrà calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50, utilizzando come divisore il numero delle presenze effettive in servizio e non già 312, che si ottiene moltiplicando 26 per 12 .
La convenuta deve essere pertanto condannata a corrispondere ai ricorrenti le conseguenti differenze retributive come da ricorso, correttamente quantificate in base a tali indicati criteri, oltre accessori.
L' eccezione di prescrizione va disattesa in adesione all' orientamento prevalente in ambito nazionale e altresì in Sezione, avallato recentemente da Cass. n. 26246/2022, secondo cui con l'entrata in vigore della L.92/12 l'ambito della tutela reale spettante ai dipendenti anche di imprese di medio-gradi dimensioni si è significativamente ridotto, da cui quella situazione di metus tale da giustificare la non decorrenza (sospensione) del termine prescrizionale di cui all'art. 2948 con. 4 c.c. in corso di rapporto.
Quanto, infine, alla cd questione dissuasività, da Cassazione 23.6.2022 N. 20216 è rimarcato che :
- sentenze della CGUE hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente e il mantenimento durante i periodi di ferie della retribuzione ordinaria è “un principio essenziale del diritto sociale dell'Unione in quanto tale dotato di natura imperativa”;
- ogni azione o omissione di un datore di lavoro avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite;
- la potenzialità dissuasiva va verificata ex ante;
- al lavoratore durante le ferie va dunque assicurata una retribuzione tale da garantirgli condizioni economiche paragonabili rispetto al percepito nei giorni effettivamente lavorati.
Negli stessi termini Cass 11.7.2023 N 19663
La percentuale di perdita con riferimento alle voci oggetto di causa si attesta, come da quantificazione attorea in ricorso, nel 30%, da cui la sussistenza dell' incidenza dissuasiva trattandosi di differenza significativa. .
Ed invero il divario è inidoneo ad incidere sull' esercizio effettivo delle ferie unicamente se irrisorio, tale da non escludere la sostanziale equiparabilità imposta dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, sussistendo altrimenti il rischio di una rinuncia del lavoratore al periodo di riposo mettendo così a repentaglio il bene primario della salute e della sicurezza. Il fatto che i ricorrenti abbiano sempre fruito di tutte le ferie maturate è, d' altro canto, irrilevante essendo sufficiente, come visto, chiarito dalla Cassazione, un effetto potenzialmente dissuasivo da verificarsi ex ante.
Le spese di lite vanno rifuse in base a soccombenza e liquidate nell' importo di cui al dispositivo nonostante la serialità del contenzioso tenuto conto che :
- la materia, come visto, è oggetto di orientamento giurisprudenziale di legittimità consolidato da tempo: la Cassazione ha, infatti, composto già nel giugno e luglio 2023 l'iniziale contrasto determinato dalle pronunce della Corte d' Appello di Torino difformi dall' orientamento prevalente;
- la proposta transattiva formulata da nelle note finali autorizzate in concreto non rileva CP_3
quale condotta atta a dimostrare una condotta collaborativa intervenendo a giudizio in fase conclusiva, a fronte di orientamento giurisprudenziale, appunto anche di Cassazione, ampiamente consolidato ed essendo formulata senza tenere conto di Cass. n. 26246/2022 e successive conformi in punto prescrizione.
p.q.m.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa :
A. dichiara la nullità delle clausole contenute nell'art.34.8.4 del Contratto Aziendale FS 2003 e nell'art.31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 4,50; dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art.25.6, del CCNL 2003 e dell'art.30.6 dei CCNL 2012 e 2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi ivi indicati;
B. accertare il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva anche degli emolumenti variabili: - “assenza dalla residenza”, previsto dall'art.73, punto 2, CCNL 2003 (art.77, punto 2, CCNL 2012 e 2016); - “indennità di utilizzazione professionale”
e “riserva” previsti dall'art.34.8.3 Tabella A e dall'art.34.8.4 del Contratto Collettivo Aziendale 2003
e successivamente dall'art.31.4, tabella B, e 31.5 dei Contratti Aziendali 2012 e 2016; - “indennità per vetture eccedenti” (art.32 del Contratto Integrativo FS 2012 e 2016 e art.35 Contratto Integrativo
2003); - “provvigioni per controlleria e vendita biglietti” (art.36.5 Contratto Integrativo FS 2012 e
2016; art.75.2 Ccnl 2003); calcolate sulla media dei compensi percepiti da ciascuno nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie;
C. condanna per l' effetto a corrispondere a ciascun ricorrente un importo pari alla CP_3
differenza tra le somme corrisposte per ferie e quelle spettanti in forza dei criteri di cui al punto che precede, pari, quanto al periodo fino al 31 dicembre 2023, al seguente rispettivo importo ( già al netto di euro 4,50 fisso giornaliero):
1. euro 8.926,79 Parte_2
2. euro 12.027,45 Controparte_1
3. euro 5.730,08 Controparte_2
4. euro 7.215,29 Parte_1
oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, nonché a retribuire i giorni di ferie goduti da ciascun nel periodo successivo con un importo calcolato come sopra;
D. condanna parte resistente a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, che liquida, al netto di accessori di legge, in € 6.000,00, oltre al rimborso per intero del CU se versato e con distrazione a favore dei difensori anticipatari avv.ti Andrea Bordone e Lorenzo Franceschinis.
Venezia, 24.6.2025 .
Il Giudice del Lavoro