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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/02/2025, n. 1537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1537 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito telematico di note scritte secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9910 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. DANIELE GRAZIANO Parte_1 E
in persona del p.t. e Controparte_1 CP_2
in persona del Dirigente TE Scolastico p.t., quest'ultimo rappresentato e difeso dall'avv. Rosalba
Cioffi e dalla Dirigente Scolastica Prof. Giuseppina Marzocchella
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.4.2024 la ricorrente chiedeva: accertare e dichiarare l'illegittimità del Provvedimento disciplinare adottato dal di in persona del Dirigente TE CP_3 Scolastico p.t., nei confronti della ricorrente, acquisito al prot. ris.
n. 8411 del 21 settembre 2023, recante l'irrogazione della sanzione disciplinare del 'rimprovero verbale'; per l'effetto, condannare le Amministrazioni resistenti all'annullamento della Sanzione disciplinare del 'rimprovero verbale', irrogata dal di TE
, in persona del Dirigente Scolastico p.t., nei confronti della CP_3 ricorrente, giusta Provvedimento acquisito al prot. ris. n. 8411 del 21 settembre 2023, con conseguente espunzione dal fascicolo personale della ricorrente di ogni atto/documento ad essa relativo;
in ogni caso, disporre declaratoria di nullità e/o annullamento e/o comunque la disapplicazione ai sensi dell'art. 63 del d. lgs. n. 165/2001 di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: A) il Provvedimento disciplinare adottato dal CP_3 di in persona del Dirigente Scolastico p.t., nei
[...] CP_3 confronti della ricorrente, acquisito al prot. ris. n. 8411 del 21 settembre 2023, recante l'irrogazione della sanzione disciplinare del
'rimprovero verbale'; B) la nota Dirigenziale prot. ris. 9960 dell'8 novembre 2023, a firma del Dirigente Scolastico del TE
di comunicata a mezzo PEC in data 9 novembre 2023; C) la
[...] CP_3 nota Dirigenziale prot. ris. 1239 del 7 febbraio 2024, a firma del
Dirigente Scolastico del di TE CP_3 comunicata a mezzo PEC in data 8 febbraio 2024; D) ogni ulteriore atto e/o provvedimento istruttorio, connesso e/o consequenziale, relativo all'irrogazione della summenzionata sanzione disciplinare, di data e protocollo sconosciuto, in ogni caso mai comunicato alla ricorrente.
Si costituiva il a mezzo del D.S Prof. TE Giuseppina Marzocchella la quale eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva del in quanto il personale TE ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del D.P.R. n. 275/1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale e non con i singoli Istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa;
che il richiamo verbale era una misura correttiva informale, sottratta pertanto alle garanzie procedurali previste dall'art. 55-bis del D.Lgs. 165/2001. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda.
Non si costituiva il . CP_4
Disposta la discussione mediante trattazione scritta attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149 ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice pronunciava la presente sentenza.
Il ricorso va accolto.
Sussiste la legittimazione passiva della D.S.
considerato che
il presente giudizio ha ad oggetto l'impugnativa di una –asserita- sanzione disciplinare promanante dalla direzione scolastica in ragione dell'esercizio dei poteri di autonoma gestione del personale rientrante nell'organico dell'istituto scolastico di riferimento.
Nel merito si osserva quanto segue.
Del tutto preliminare è la qualificazione del provvedimento del 21.9.2023 acquisito al prot. ris. n. 8411 di pari data.
In esso si legge:
“Contestazione di addebito e sanzione disciplinare: rimprovero verbale”.
Nell'atto in parola, il Dirigente Scolastico contestava alla ricorrente svariate condotte presuntamente rilevanti in punto disciplinare, precisando inter alia “…Lei interveniva più volte con contestazioni prive di fondamento giuridico e non previste dalla normativa vigente, istigando gli altri colleghi ad avere dubbi …nei confronti del Dirigente…[…] e ancora “…Le sue argomentazioni… lungi dal fornire apporti ad un buon andamento del lavoro …miravano esclusivamente a creare malcontenti ed incertezze…[….] e ancora “…Lei sosteneva che la riunione dei docenti di sostegno…era arbitraria e illegittima in quanto normativamente non prevista…introducendo pertanto argomentazioni sindacali e non solo non supportate da alcuna normativa perché attinenti a riunioni di altra natura…” e nondimeno “…Tali suoi atteggiamenti dimostrano la sua insistenza a riportare all'interno di qualunque riunione, in maniera non pertinente, problematiche sindacali che nulla hanno a che vedere con
l'argomento che si tratta e urta con l'obiettivo di Istituto…”, per poi concludere con la contestuale irrogazione della sanzione del “rimprovero verbale”, precisando “…la trascrizione del rimprovero verbale non ne muta
l'essenza, ma viene fatta per la necessità che ne sia lasciata una prova scritta, in quanto, trattandosi di una vera sanzione, essa potrà determinare successivi effetti…per quanto concerne l'istituto della recidiva…Per tale motivo anche nel suo fascicolo personale risulterà
l'inadempienza rilevata e la conseguente sanzione…”.
A tale provvedimento va attribuita natura ontologicamente disciplinare.
Tale terminologia, invero, viene adottata dalla D.S. stessa nel contenuto della comunicazione in cui si fa riferimento ad un inserimento dello stesso nel fascicolo personale della docente, anche ai fini di una eventuale recidiva.
Ciò premesso, la condotta della dirigente scolastica appare carente sotto il profilo formale e, per tali motivi, censurabile.
La normativa disciplinare – segnatamente la parte inerente alle sanzioni disciplinari – relativa specificamente al Personale Docente della Scuola
Statale è rinvenibile esclusivamente nell'art. 492 e ss. del D. Lgs n.
297/1994 (il cd. Testo Unico “Scuola”) che così recita:
1. Fino al riordinamento degli organi collegiali ((…)), le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti.
2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
a) la censura;
b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;
c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
e) la destituzione.
3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri.
E' pacifico, quindi, che la sanzione del “rimprovero verbale” non rientri tra quelle tassativamente previste e, dunque, irrogabili ai docenti.
Tuttavia, il richiamo alle cd. misure correttive informali operato dalla difesa di parte convenuta non altera la connotazione di illegittimità da attribuirsi al provvedimento se è vero che intento della D.S. fosse quello di stigmatizzare il comportamento della docente attribuendogli chiaramente una rilevanza disciplinare (nel provvedimento si legge:
…trattandosi di una vera sanzione, essa potrà determinare anche successivi effetti, soprattutto per quanto concerne l'istituto della recidiva…).
La non ascrivibilità della sanzione al novero di quelle tipizzate dal testo unico ha determinato la violazione degli oneri procedurali, primo fra tutti quello della preventiva contestazione dell'addebito, cui la
D.S. ha ritenuto, in ragione proprio della suddetta atipicità, di non doversi attenere. Ed invero, si legge nella memoria di costituzione che premesso che, l'art. 55-bis del D.Lgs. 165/2001 regola il procedimento disciplinare per i dipendenti pubblici, prevedendo espressamente la concessione di un termine per la difesa, tuttavia, in ragione della minima rilevanza del provvedimento in questione, la mancata osservanza di tale termine non ha inciso in modo significativo sulla posizione del dipendente. Infine, del tutto inconferente appare il richiamo al CCNL scuola, con decorrenza 1/1/2021-31/12/2023, posto che trattasi di Contratto
Collettivo Nazionale che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale direttivo, docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato negli Istituti aderenti all'AGIDAE (Associazione
Gestori Istituti Dipendenti dall'Autorità Ecclesiastica), al quale non è riconducibile la posizione della ricorrente.
Sulla scorta delle suddette considerazioni il ricorso va accolto dichiarandosi l'illegittimità del provvedimento disciplinare adottato dal in persona del Dirigente TE Scolastico p.t., nei confronti della ricorrente, acquisito al prot. ris.
n. 8411 del 21 settembre 2023, recante l'irrogazione della sanzione disciplinare del 'rimprovero verbale' con condanna delle Amministrazioni resistenti all'annullamento della sanzione disciplinare e con conseguente espunzione dal fascicolo personale della ricorrente di ogni atto/documento ad essa relativo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità del provvedimento disciplinare adottato dal TE
, in persona del Dirigente Scolastico p.t., nei confronti della
[...] ricorrente, acquisito al prot. ris. n. 8411 del 21 settembre 2023, recante l'irrogazione della sanzione disciplinare del 'rimprovero verbale' con condanna delle Amministrazioni resistenti all'annullamento della sanzione disciplinare, con conseguente espunzione dal fascicolo personale della ricorrente di ogni atto/documento ad essa relativo.
Condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi 3689,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali con distrazione.
Napoli, il 26/02/2025
IL GIUDICE
Stefania Borrelli