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Sentenza 21 febbraio 2023
Sentenza 21 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/02/2023, n. 7434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7434 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IN LE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/06/2022 del GIP TRIBUNALE di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 7434 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 24/01/2023 RITENUTO IN FATrO 1. Decidendo quale giudice del rinvio da questa Corte, che, con sentenza n. 19894 dell'8 febbraio 2022, in accoglimento del ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, aveva annullato l'ordinanza in data 2 luglio 2021 emessa ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. nei confronti di AR Leonardo, il Giudice delle indagini preliminari presso quel Tribunale, con l'ordinanza qui impugnata, respinta l'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 672 e 674 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse dello stesso AR protesa ad ottenere la declaratoria di nullità o, comunque, di inefficacia del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti dell'il. gennaio 2021. 2. Il ricorso per cassazione a firma del difensore di AR Leonardo consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 168 cod. pen. e 666 e 674 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. E' dedotto che la motivazione resa dal giudice dell'esecuzione per confermare il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, emesso in data 11 gennaio 2021 nei confronti di AR dal Pubblico Ministero, che aveva chiesto contestualmente la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui ai titoli nn. 1 e 2 del medesimo ordine di esecuzione, sarebbe in contrasto con l'art. 674 cod. proc. pen., che è norma di stretta interpretazione e che dispone che la revoca dei benefici si configura come un'attività di natura giurisdizionale, di competenza esclusiva e funzionale del giudice dell'esecuzione, e sarebbe, comunque, apparente, giacché il giudice, per disporre la detta revoca, avrebbe dovuto verificare, attraverso un accertamento condotto in concreto, se il condannato istante avesse beneficiato di procedenti sospensioni e se le stesse fossero state conosciute o conoscibili dai giudici della cognizione. - Il secondo motivo sollecita questa Corte a sollevare eccezione di costituzionalità dell'art. 674 cod. proc. pen., nell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, in relazione agli artt. 6 CEDU e 13, 24, 101, comma 2, 111 e 117 Cost.; tanto perché riconoscere che l'art. 674 cod. proc. pen. attribuisca al Pubblico Ministero il potere di revocare de plano la sospensione condizionale della pena significherebbe violare l'art. 6, par. 1, CEDU, che sancisce il diritto di ogni persona a vedersi esaminata la propria causa da un tribunale indipendente ed imparziale, nonché l'art. 24 Cost., essendo negato all'interessato l'effettivo esercizio del diritto di difesa a fronte di un'anticipazione dell'applicazione della pena, non prevista da alcuna disposizione normativa, ad opera di un organo di parte (il pubblico ministero). 3. Con requisitoria in data 25 novembre 2022, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dottoressa Sabrina Passafiunne, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e dell'eccezione d'illegittimità costituzionale per manifesta infondatezza. 4. Il difensore del ricorrente, con memoria in data 7 gennaio 2023, ha articolato motivo nuovo, con il quale ha ulteriormente lumeggiato le ragioni censura dedotte con il ricorso principale e con memoria in data 18 gennaio 2023 ha replicato alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1. Questa Corte, con la sentenza rescindente, aveva imposto al giudice dell'esecuzione del rinvio di procedere a nuovo giudizio in ordine alla richiesta, avanzata nell'interesse di AR Leonardo, di dichiarare la nullità o, comunque, l'inefficacia del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto nei confronti dell'istante in data 11 gennaio 2021, tenendo conto del principio di diritto secondo cui, nel caso in cui la revoca di un beneficio sia prevista "ex lege" come obbligatoria e automatica, il pubblico ministero è legittimato a porre direttamente in esecuzione la pena coperta dalla misura di favore caducata, sempre che, nel contempo, richieda al competente giudice dell'esecuzione di pronunciare, nelle forme previste, la declaratoria di cui all'art. 674 cod. proc. pen.. 1.2. Tanto rilevato, e richiamato il principio di diritto secondo cui l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto ed inderogabile anche se sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza dopo la detta sentenza (Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196893), va, dunque, preso atto della 2 correttezza della decisione impugnata nel suo ottemperare al compito devoluto al giudice del rinvio dal giudice rescindente. 2. L'eccezione di illegittimità costituzionale che si è chiesto a questa Corte di sollevare, per contrasto dell'art. 674 cod. proc. pen., nell'interpretazione offertane nella sentenza rescindente, con agli artt. 6 CEDU e 13, 24, 101, comma 2, 111 e 1117 Cost., è manifestamente infondata. Invero, l'interpretazione dell'art. 674 cod. proc. pen., della cui legittimità costituzionale si dubita, si pone in linea di continuità con il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, secondo cui il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168, comma 1, cod. pen. ha natura dichiarativa: conseguentemente gli effetti di diritto sostanziale risalgono "de jure" al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale, e indipendentemente da essa. Sicché, non essendo altro, il provvedimento di revoca, che un atto ricognitivo della caducazione del beneficio già avvenuta "ope legis" al momento del passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato (Rv. 210798), il giudice dell'esecuzione è chiamato a svolgere un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale: da qui il riconoscimento della facoltà del pubblico ministero di porre subito in esecuzione la pena derivante dall'avvenuto avveramento della condizione risolutiva del concesso beneficio, contemporaneamente chiedendo al giudice dell'esecuzione di procedere, ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen., alla dichiarazione della revoca del beneficio (Sez. 1, n. 8670 del 17/02/2006, Rv. 233584; Sez. 1, n. 7338 del 03/12/2001, dep. 2002, Rv. 221106). Ciò posto, va preliminarmente osservato come, diversamente da quanto si è affermato nel provvedimento impugnato, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza costituzionale, il giudice del rinvio è abilitato a sollevare dubbi di legittimità costituzionale concernenti l'interpretazione della norma, quale risultante dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella pronuncia di annullamento. Da un lato, infatti, detta norma deve ricevere ancora applicazione nell'ambito del giudizio di rinvio, onde non si è al cospetto di un rapporto "esaurito"; dall'altro, la proposizione di una simile questione di legittimità costituzionale rappresenta l'unico mezzo a disposizione del giudice del rinvio per contestare la regula iuris che sarebbe costretto altrimenti ad applicare, in forza dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. (Corte Cost. n. 293/2013; conf. sentenze n. 197 del 2010, n. 58 del 1995 e n. 257 del 1994; ordinanza n. 11 del 1999). 3 Una volta delineate le ragioni teoriche della prospettata illegittimità costituzionale della regula iuris cui il giudice dell'esecuzione del rinvio è stato chiamato ad uniformarsi, il ricorrente avrebbe, però, dovuto anche illustrare la rilevanza della questione in riferimento al caso concreto, ossia lumeggiare quale fosse l'effettivo pregiudizio che gliene sarebbe derivato, sul piano della tutela del diritto di difesa e della salvaguardia del diritto alla libertà personale, in conseguenza dell'anticipazione dell'esecuzione della pena per iniziativa del pubblico ministero, a fronte una pronuncia, meramente ricognitiva e non discrezionale, da parte del giudice dell'esecuzione in ordine alla revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 168, comma 1, cod. pen.. Onere del quale la difesa di AR Leonardo non si è fatta carico. 3. S'impone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 24/01/2023.
lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 7434 Anno 2023 Presidente: PISTORELLI LUCA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 24/01/2023 RITENUTO IN FATrO 1. Decidendo quale giudice del rinvio da questa Corte, che, con sentenza n. 19894 dell'8 febbraio 2022, in accoglimento del ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, aveva annullato l'ordinanza in data 2 luglio 2021 emessa ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. nei confronti di AR Leonardo, il Giudice delle indagini preliminari presso quel Tribunale, con l'ordinanza qui impugnata, respinta l'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 672 e 674 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza presentata nell'interesse dello stesso AR protesa ad ottenere la declaratoria di nullità o, comunque, di inefficacia del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti dell'il. gennaio 2021. 2. Il ricorso per cassazione a firma del difensore di AR Leonardo consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto stabilito dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 168 cod. pen. e 666 e 674 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. E' dedotto che la motivazione resa dal giudice dell'esecuzione per confermare il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, emesso in data 11 gennaio 2021 nei confronti di AR dal Pubblico Ministero, che aveva chiesto contestualmente la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena di cui ai titoli nn. 1 e 2 del medesimo ordine di esecuzione, sarebbe in contrasto con l'art. 674 cod. proc. pen., che è norma di stretta interpretazione e che dispone che la revoca dei benefici si configura come un'attività di natura giurisdizionale, di competenza esclusiva e funzionale del giudice dell'esecuzione, e sarebbe, comunque, apparente, giacché il giudice, per disporre la detta revoca, avrebbe dovuto verificare, attraverso un accertamento condotto in concreto, se il condannato istante avesse beneficiato di procedenti sospensioni e se le stesse fossero state conosciute o conoscibili dai giudici della cognizione. - Il secondo motivo sollecita questa Corte a sollevare eccezione di costituzionalità dell'art. 674 cod. proc. pen., nell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, in relazione agli artt. 6 CEDU e 13, 24, 101, comma 2, 111 e 117 Cost.; tanto perché riconoscere che l'art. 674 cod. proc. pen. attribuisca al Pubblico Ministero il potere di revocare de plano la sospensione condizionale della pena significherebbe violare l'art. 6, par. 1, CEDU, che sancisce il diritto di ogni persona a vedersi esaminata la propria causa da un tribunale indipendente ed imparziale, nonché l'art. 24 Cost., essendo negato all'interessato l'effettivo esercizio del diritto di difesa a fronte di un'anticipazione dell'applicazione della pena, non prevista da alcuna disposizione normativa, ad opera di un organo di parte (il pubblico ministero). 3. Con requisitoria in data 25 novembre 2022, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dottoressa Sabrina Passafiunne, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e dell'eccezione d'illegittimità costituzionale per manifesta infondatezza. 4. Il difensore del ricorrente, con memoria in data 7 gennaio 2023, ha articolato motivo nuovo, con il quale ha ulteriormente lumeggiato le ragioni censura dedotte con il ricorso principale e con memoria in data 18 gennaio 2023 ha replicato alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1. Questa Corte, con la sentenza rescindente, aveva imposto al giudice dell'esecuzione del rinvio di procedere a nuovo giudizio in ordine alla richiesta, avanzata nell'interesse di AR Leonardo, di dichiarare la nullità o, comunque, l'inefficacia del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto nei confronti dell'istante in data 11 gennaio 2021, tenendo conto del principio di diritto secondo cui, nel caso in cui la revoca di un beneficio sia prevista "ex lege" come obbligatoria e automatica, il pubblico ministero è legittimato a porre direttamente in esecuzione la pena coperta dalla misura di favore caducata, sempre che, nel contempo, richieda al competente giudice dell'esecuzione di pronunciare, nelle forme previste, la declaratoria di cui all'art. 674 cod. proc. pen.. 1.2. Tanto rilevato, e richiamato il principio di diritto secondo cui l'obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto ed inderogabile anche se sia intervenuto un mutamento di giurisprudenza dopo la detta sentenza (Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196893), va, dunque, preso atto della 2 correttezza della decisione impugnata nel suo ottemperare al compito devoluto al giudice del rinvio dal giudice rescindente. 2. L'eccezione di illegittimità costituzionale che si è chiesto a questa Corte di sollevare, per contrasto dell'art. 674 cod. proc. pen., nell'interpretazione offertane nella sentenza rescindente, con agli artt. 6 CEDU e 13, 24, 101, comma 2, 111 e 1117 Cost., è manifestamente infondata. Invero, l'interpretazione dell'art. 674 cod. proc. pen., della cui legittimità costituzionale si dubita, si pone in linea di continuità con il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, secondo cui il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168, comma 1, cod. pen. ha natura dichiarativa: conseguentemente gli effetti di diritto sostanziale risalgono "de jure" al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale, e indipendentemente da essa. Sicché, non essendo altro, il provvedimento di revoca, che un atto ricognitivo della caducazione del beneficio già avvenuta "ope legis" al momento del passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato (Rv. 210798), il giudice dell'esecuzione è chiamato a svolgere un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale: da qui il riconoscimento della facoltà del pubblico ministero di porre subito in esecuzione la pena derivante dall'avvenuto avveramento della condizione risolutiva del concesso beneficio, contemporaneamente chiedendo al giudice dell'esecuzione di procedere, ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen., alla dichiarazione della revoca del beneficio (Sez. 1, n. 8670 del 17/02/2006, Rv. 233584; Sez. 1, n. 7338 del 03/12/2001, dep. 2002, Rv. 221106). Ciò posto, va preliminarmente osservato come, diversamente da quanto si è affermato nel provvedimento impugnato, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza costituzionale, il giudice del rinvio è abilitato a sollevare dubbi di legittimità costituzionale concernenti l'interpretazione della norma, quale risultante dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella pronuncia di annullamento. Da un lato, infatti, detta norma deve ricevere ancora applicazione nell'ambito del giudizio di rinvio, onde non si è al cospetto di un rapporto "esaurito"; dall'altro, la proposizione di una simile questione di legittimità costituzionale rappresenta l'unico mezzo a disposizione del giudice del rinvio per contestare la regula iuris che sarebbe costretto altrimenti ad applicare, in forza dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. (Corte Cost. n. 293/2013; conf. sentenze n. 197 del 2010, n. 58 del 1995 e n. 257 del 1994; ordinanza n. 11 del 1999). 3 Una volta delineate le ragioni teoriche della prospettata illegittimità costituzionale della regula iuris cui il giudice dell'esecuzione del rinvio è stato chiamato ad uniformarsi, il ricorrente avrebbe, però, dovuto anche illustrare la rilevanza della questione in riferimento al caso concreto, ossia lumeggiare quale fosse l'effettivo pregiudizio che gliene sarebbe derivato, sul piano della tutela del diritto di difesa e della salvaguardia del diritto alla libertà personale, in conseguenza dell'anticipazione dell'esecuzione della pena per iniziativa del pubblico ministero, a fronte una pronuncia, meramente ricognitiva e non discrezionale, da parte del giudice dell'esecuzione in ordine alla revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 168, comma 1, cod. pen.. Onere del quale la difesa di AR Leonardo non si è fatta carico. 3. S'impone, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 24/01/2023.