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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/01/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1271/2024 R.G.; tra
rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Battista De Laurentiis - Parte_1
ricorrente;
e
, non costituito – resistente; Controparte_1
avente ad oggetto: “procedimento semplificato ex artt.170 dPR 115-2002, 281- decies/undecies cpc -opposizione a decreto di rigetto liquidazione spese di giustizia con revoca di ammissione al gratuito patrocinio”.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 29 gennaio 2025) è stata riservata la decisione ex art. 281-sexies-terdecies cpc
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto ha presentato ricorso in opposizione avverso il decreto del 6 marzo Parte_1
1 -con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto del 3 maggio 2017 veniva ammesso al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato nel giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Taranto e iscritto al n. 8265/2017 RG;
-il giudizio veniva definito con sentenza in data 23.09.2020;
-in riscontro all'istanza di liquidazione delle spese presentata dal difensore dell'opponente, il Giudice adito disponeva l'acquisizione di informazioni sulla sussistenza, in favore del dei requisiti per l'ammissione al beneficio del Parte_1
gratuito patrocinio, a cura dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente e del Comando Guardia di Finanza di Taranto, riservandosi di provvedere all'esito degli accertamenti (decreto del 15.09.2020);
-in data 18.12.2023 la Guardia di Finanza trasmetteva le informative sulla posizione reddituale, lavorativa ed economica del e del suo nucleo familiare, da cui Parte_1
emergeva la pressoché totale assenza di redditi di qualsiasi natura, prestazioni assistenziali, forme di sostegno ulteriori o ricavi/compensi/proventi comunque denominati in capo all'istante;
-veniva altresì escluso che il richiedente risultasse intestatario di beni economici, fabbricati, terreni e automezzi;
-il Giudice riteneva inverosimile la situazione economica del così come Parte_1
rappresentata nelle informative trasmesse dalla Guardia di Finanza e, quindi, revocava l'ammissione al gratuito patrocinio del richiedente.
L'opponente ha formulato i seguenti motivi:
-erronea applicazione degli artt. 76 e 79 del dPR n. 115/2002;
-illogicità della motivazione;
-il Giudice ha disposto la revoca del beneficio del gratuito patrocinio sulla base di una errata convinzione personale, smentita da dati e documenti certi;
-sia in fase di autorizzazione che di liquidazione del beneficio il dichiarante deve solo dimostrare di non superare una determinata soglia di reddito, attraverso una autocertificazione o documentazione specifica;
2 al momento della presentazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati CP_2
di Taranto della richiesta di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, dichiarava di essere privo di alcun tipo di reddito o entrata economica, nonché di non essere proprietario di alcun bene immobile o terreno;
-la presentazione dell'autocertificazione da parte dell'istante implica una presunzione di impossidenza;
-l'esercizio dei poteri di accertamento da parte del giudice dell'ammissione è assicurato dagli artt. 79 e 96 secondo comma del T.U. spese di giustizia ai fini della giustificazione del rigetto;
-il Giudice non si è -illegittimamente- conformato ai risultati delle indagini eseguite dagli organi preposti, ritenendo che rappresentassero una situazione inverosimile;
-ha ritenuto che “legittimo diviene ipotizzare ex art.116 comma 2 cpc che la provenienza sia proprio l'attività economica nascosta e produttiva di imponibile sottratto all'obbligo di contribuzione”;
-tale motivazione contraddice il contenuto della informativa della Guardia di Finanza, che esclude espressamente una simile circostanza;
-la stessa viola le disposizioni di cui alla lettera c) dell'art. 79 T.U. Spese di Giustizia essendo fondata sulla considerazione che l'autodichiarazione dell'assenza di reddito sia di per sé potenziale inganno;
-il Giudice non può basare il suo convincimento su di una mera presunzione di ingannevolezza della dichiarazione di assenza di redditi;
-la condizione di assenza totale di reddito è la più grave delle situazioni tutelate dalla normativa che assicura la difesa dei non abbienti.
Ha concluso nei seguenti termini:
-per l'annullamento del provvedimento impugnato, con dichiarazione dell'esistenza delle condizioni per provvedere alla liquidazione dei compensi delle spese di gratuito patrocinio;
3 -per l'effetto, porre a carico dell'Erario ex art.4 dPR n.115/2002 il pagamento delle somme liquidate con rifusione delle spese del presente giudizio in favore del difensore.
*** *** ***
Il non si è costituito. Controparte_1
Il ha allegato nel pct la documentazione attestante la notifica del ricorso e Parte_1
del decreto di fissazione d'udienza al resistente, mediante pec inviata al ed CP_1
all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in data 29 aprile 2024.
*** *** ***
Il ricorso non è fondato.
I motivi di opposizione hanno una traccia comune riguardante la doglianza sulla errata valutazione del Giudice a quo in punto di insussistenza dei requisiti reddituali per il Patrocinio a spese dello Stato e di esistenza di redditi non dichiarati.
Secondo la tesi difensiva dell'opponente, il Giudice che ha revocato il beneficio del gratuito patrocinio – riconosciuto in via anticipata e provvisoria con delibera del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto – ed ha rigettato la richiesta di liquidazione dei compensi professionali per l'attività difensiva svolta nel giudizio n.8265-2017, definito con sentenza n.1575-2020, non ha correttamente valutato l'esito istruttorio sulla mancanza di redditi e sulla impossidenza, delineato dalla informativa dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.
La tesi non è condivisibile.
Come già ritenuto dal Tribunale in procedimento analogo (n.3149-2023 RG), valgono le seguenti argomentazioni.
4 Ai fini del reddito rilevante per l'ammissione al gratuito patrocinio rilevano anche redditi non assoggettati ad imposta ma indicativi delle condizioni personali, familiari e del tenore di vita dell'istante (Cassazione penale, sentenza n. 28810/2023).
La Corte, muovendo dal dato normativo dell'art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002 che, nell'indicare le condizioni di ammissione al gratuito patrocinio, non fa solo riferimento al “reddito imponibile ai fini dell'imposta personale (…) risultante dall'ultima dichiarazione”, bensì anche ai “redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero ad imposta sostitutiva”; ha precisato che la disposizione normativa non va interpretata secondo le categorie del diritto tributario, ma va inquadrata nel differente sistema delle regole sottese all'intervento dello Stato a garanzia della difesa in giudizio dei non abbienti, a fronte delle quali l'accertamento della condizione di “non abbiente” deve attingere a categorie per cui rilevi l'accertamento degli introiti effettivi del richiedente, tali da consentire o meno la possibilità di affrontare le spese di un giudizio.
Il concetto di “reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito”, non va dunque inquadrato nel concetto tecnico proprio del sistema del diritto tributario, ma deve essere letto alla luce della differente ratio che governa l'intervento dello Stato nell'assicurare il patrocinio ai non abbienti: l'esigenza di autorizzare il trasferimento allo Stato della spesa della difesa tecnica che la parte da sola non riesce a sostenere, così facendo appello alla solidarietà della collettività.
Nella nozione di reddito, ai fini dell'ammissione del predetto beneficio, “devono ritenersi comprese le risorse di qualsiasi natura, di cui il richiedente disponga, anche gli aiuti economici (se significativi e non saltuari) a lui prestati, in qualsiasi forma, da familiari non conviventi o da terzi” ; pertanto “rilevano anche redditi che non sono stati assoggettati ad imposta vuoi perchè non rientranti nella base imponibile, vuoi perchè esenti, vuoi perchè di fatto non hanno subito alcuna imposizione. Quindi rilevano anche redditi da attività illecite che, secondo una recente giurisprudenza non sono sottoposti a tassazione - ovvero redditi per i quali è stata elusa l'imposizione fiscale”.
5 Tale indirizzo interpretativo è stato più volte confermato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha ripetutamente affermato come qualsiasi introito che l'istante percepisce con caratteri di non occasionalità confluisce nel formare il reddito personale, ai fini della valutazione del superamento del limite indicato nel D.P.R. n.
115 del 2002, art. 76.
Nel caso in esame, il primo Giudice, rimarcando la “non nitidezza” della situazione economico-finanziaria del ha ritenuto di revocare il beneficio con effetti Parte_1
retroattivi ex art.136 dPR 115-2002, in linea con quanto ritenuto in alcune pronunce dei Giudici di Legittimità, tra cui quella richiamata.
La posizione giurisprudenziale sembra condivisibile in quanto agganciata alla
“finalità” dell'istituto che assicura la difesa in giudizio “solo” ai soggetti privi di risorse economiche, con addebito degli oneri allo Stato e, quindi, alla collettività.
Ove però dovesse optarsi per un approccio più formalista, pure espresso in una parte della giurisprudenza, che attribuisce rilievo ai “dati dichiarati”, si dovrebbe allo stesso modo rigettare l'opposizione poiché la “forma” è contraddetta da questi elementi:
1) il ha introdotto il giudizio n.8265-2017 non come persona fisica, ma Parte_1
come titolare di impresa individuale esercitata con la ditta OL di Gianni
Pichierri;
2) la domanda giudiziale è stata proposta per il pagamento della somma di
€104.462,72 a titolo di corrispettivo per i lavori edili eseguiti dalla OL in favore del committente Controparte_3
3) il ha limitato la pretesa al suddetto importo, per effetto Parte_1
dell'interruzione delle opere e dell'accertamento compiuto in sede di ATP promosso dall'Antonante, ma ha comunque dedotto che il suo credito per le opere di ristrutturazione di tre appartamenti e di un piano cantinato in Taranto - via Rizzo n.1, sarebbe dovuto essere di €205.000,00;
6 4) il committente-convenuto ha eccepito – tra l'altro – che aveva già versato acconti per la somma di €130.000,00;
5) il Giudice Munno, con la sentenza n.1575-2020, ha rigettato la domanda di pagamento proposta dal ed in accoglimento della avversa domanda Parte_1
del convenuto ha condannato il alla restituzione dell'importo di Parte_1
€48.812,73 oltre interessi legali.
A fronte di tali elementi, non presuntivi, ma certi, come avrebbe potuto il Giudice del merito e del decreto reiettivo basarsi “solo” sul dato a-reddituale fornito con le informative (?).
Il ragionamento che ha condotto alla revoca del beneficio ed al rigetto della richiesta di liquidazione è corretto ove si consideri che, secondo una valutazione logico- deduttiva, non disgiunta dalla comune esperienza (art.115 secondo comma cpc), un imprenditore edile che stipula contratti d'appalto per importi cospicui non può annoverarsi tra i soggetti meritevoli del beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato risultando evidente – non solo per presunzioni – che l'impossidenza e la mancanza totale di redditi è solo apparente, costruita per occultare redditi e risorse economiche.
D'altra parte, il Giudice investito dell'istanza di liquidazione, cui si connette la decisione di ammissione in via definitiva al gratuito patrocinio, non può ritenersi esonerato dall'esame complessivo dei dati fattuali e dalla conseguente valutazione
“solo” perché sembrano risultare redditi “pari a 0”.
Ove ciò avvenisse, le risorse pubbliche, destinate alla difesa in giudizio dei soggetti non abbienti, in attuazione di un diritto costituzionalmente garantito (art.24 Cost.), potrebbero essere utilizzate per posizioni difensive di tanti consociati, formalmente impossidenti, ma sostanzialmente fruitori di risorse economiche non dichiarate, come ad es. imprenditori, professionisti vari, commercianti ecc..
In tale evenienza, si avrebbe un vero corto-circuito del sistema delle Spese di
Giustizia.
7 Il provvedimento opposto, alla stregua di dati oggettivi emersi dalla posizione soggettiva e negoziale del di valutazioni presuntive, di considerazioni Parte_1
basate sulle massime di esperienza, ha rispettato la ratio essendi del gratuito patrocinio ed ha evitato il rischio di distorsioni, non in linea con il principio di legalità.
pqm
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte_1
contro il :
[...] Controparte_1
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese.
Così deciso il 29 gennaio 2025
Il Giudice annagrazia lenti
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2024 con cui il Tribunale di Taranto ha revocato la sua ammissione al beneficio del gratuito patrocinio, nel giudizio iscritto al n. 8265/2017 RG, ed ha rigettato l'istanza di liquidazione dei compensi presentata dal suo difensore.
L'opponente ha premesso che: