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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
34
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 28/01/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2240/2023 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. ELIA FRANCESCO e dall'Avv. Parte_1
DE SALVATORE DANIELA
APPELLANTE
E parte rappresentata e difesa dall'Avv. SCARLATO PAOLA CP_1
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 2919/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata il
22.3.2023
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata, accoglie parzialmente l'opposizione proposta dall'appellante con il ricorso in primo grado e per l'effetto dichiara il diritto dell'appellato a procedere alla ripetizione nei confronti dell'appellante per la metà degli importi indicati nelle due note del 27.4.2022. Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Roma, lì 28/01/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha respinto l'opposizione proposta da , Parte_1 coerede per la quota di un mezzo di , avverso due note dell' del 27.4.2022, con le CP_2 CP_1 quali l' aveva proceduto al recupero, nei confronti di essa ricorrente attuale appellante, CP_3
rispettivamente di euro 105,33 per indennità di accompagnamento indebitamente corrisposta alla de cuius dall'1.3.2014 al 30.4.2014 e di euro 512,34 per indennità di accompagnamento indebitamente corrisposta alla de cuius a dicembre 2016.
L'appellato aveva agito in recupero sul rilievo che, nei periodi interessati dalle due note del 27.4.2022,
fosse stata ricoverata in istituti pubblici con oneri a carico dello Stato. CP_2
Il Tribunale ha osservato che il tutore di , benché richiesto dall'odierno appellato con CP_2
note del 4 e del 5 ottobre 2016, non aveva reso la dichiarazione di non ricovero della rappresentata presso istituti pubblici o comunque a carico dello Stato;
quanto, poi, all'errore nel quale sarebbe incorso l' per avere ripetuto gli interi importi nei confronti della coerede attuale appellante, tale CP_1
doglianza era stata inammissibilmente formulata per la prima volta nelle note di trattazione scritta autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
In considerazione della soccombenza, il primo giudice ha condannato la ricorrente attuale appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 287 oltre accessori.
ha proposto appello, lamentando, con il primo motivo, violazione dell'art. 2697 c.c. Parte_1
per avere il primo giudice invertito l'onere della prova, onere che, in considerazione del principio di vicinanza, avrebbe dovuto essere addossato all' , il quale aveva gli strumenti per procedere CP_1 all'accertamento della sussistenza o meno di ricoveri gratuiti della de cuius presso istituti pubblici.
Con la seconda censura si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 752 c.c e si ripropone la domanda subordinata di accertamento del debito dell'appellante nella sola quota di un mezzo. si è costituito domandando dichiararsi inammissibile e, in subordine, respingersi il Controparte_4
gravame.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
L'appello deve essere parzialmente accolto, nei limiti e per le ragioni che seguono.
Non può essere accolta la prima censura, così come formulata. L'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel porre a carico della medesima l'onere di provare il non ricovero, così violando il principio della vicinanza dell'onere della prova. In realtà, proprio volendo applicare alla fattispecie oggetto di giudizio il suddetto principio, era il tutore di il soggetto a conoscenza della sussistenza o meno di ricoveri a carico dello CP_2
Stato ed egli, benché richiesto con le due note del 4 e del 5 ottobre 2016, non aveva reso la relativa dichiarazione.
Non potrebbe certamente addossarsi all' l'onere di conoscere di tutti i ricoveri dei soggetti CP_1
titolari di indennità di accompagnamento, posto che il presupposto amministrativo (negativo) riguarda anche casi di ricoveri presso strutture private, ma con pagamento a carico dello Stato o di enti pubblici, casi rispetto ai quali l' non necessariamente ha possibilità di accesso alle CP_1
necessarie informazioni, se non riceve apposita dichiarazione.
Era quindi il tutore della de cuius a dover rendere la comunicazione all'appellato e, non avendovi provveduto, è sorto l'obbligo di restituzione in capo a , del quale risponde come coerede CP_2
l'appellante.
Quest'ultima, però, come esattamente dedotto con la seconda censura, può essere chiamata a rispondere solo nei limiti della quota ereditaria, ossia per un mezzo.
Diversamente da quanto opinato dal Tribunale, infatti, già nel ricorso introduttivo del primo grado era stato dedotto che fosse solo coerede ed era stata allegata, come documento n. 3, la Parte_1
dichiarazione di successione dalla quale risultava chiaramente che eredi di fossero CP_2
l'attuale appellante e pro quota (quindi per metà ciascuna). CP_5
L'appello, quindi, deve essere parzialmente accolto nei limiti indicati.
Spese di entrambi i gradi compensate integralmente in ragione della parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata, accoglie parzialmente l'opposizione proposta dall'appellante con il ricorso in primo grado e per l'effetto dichiara il diritto dell'appellato a procedere alla ripetizione nei confronti dell'appellante per la metà degli importi indicati nelle due note del 27.4.2022.
Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Roma, lì 28/01/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel.
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Sara Foderaro Consigliere all'udienza del 28/01/2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2240/2023 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. ELIA FRANCESCO e dall'Avv. Parte_1
DE SALVATORE DANIELA
APPELLANTE
E parte rappresentata e difesa dall'Avv. SCARLATO PAOLA CP_1
APPELLATO
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 2919/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata il
22.3.2023
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata, accoglie parzialmente l'opposizione proposta dall'appellante con il ricorso in primo grado e per l'effetto dichiara il diritto dell'appellato a procedere alla ripetizione nei confronti dell'appellante per la metà degli importi indicati nelle due note del 27.4.2022. Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Roma, lì 28/01/2025
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Roma ha respinto l'opposizione proposta da , Parte_1 coerede per la quota di un mezzo di , avverso due note dell' del 27.4.2022, con le CP_2 CP_1 quali l' aveva proceduto al recupero, nei confronti di essa ricorrente attuale appellante, CP_3
rispettivamente di euro 105,33 per indennità di accompagnamento indebitamente corrisposta alla de cuius dall'1.3.2014 al 30.4.2014 e di euro 512,34 per indennità di accompagnamento indebitamente corrisposta alla de cuius a dicembre 2016.
L'appellato aveva agito in recupero sul rilievo che, nei periodi interessati dalle due note del 27.4.2022,
fosse stata ricoverata in istituti pubblici con oneri a carico dello Stato. CP_2
Il Tribunale ha osservato che il tutore di , benché richiesto dall'odierno appellato con CP_2
note del 4 e del 5 ottobre 2016, non aveva reso la dichiarazione di non ricovero della rappresentata presso istituti pubblici o comunque a carico dello Stato;
quanto, poi, all'errore nel quale sarebbe incorso l' per avere ripetuto gli interi importi nei confronti della coerede attuale appellante, tale CP_1
doglianza era stata inammissibilmente formulata per la prima volta nelle note di trattazione scritta autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
In considerazione della soccombenza, il primo giudice ha condannato la ricorrente attuale appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 287 oltre accessori.
ha proposto appello, lamentando, con il primo motivo, violazione dell'art. 2697 c.c. Parte_1
per avere il primo giudice invertito l'onere della prova, onere che, in considerazione del principio di vicinanza, avrebbe dovuto essere addossato all' , il quale aveva gli strumenti per procedere CP_1 all'accertamento della sussistenza o meno di ricoveri gratuiti della de cuius presso istituti pubblici.
Con la seconda censura si lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 752 c.c e si ripropone la domanda subordinata di accertamento del debito dell'appellante nella sola quota di un mezzo. si è costituito domandando dichiararsi inammissibile e, in subordine, respingersi il Controparte_4
gravame.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
L'appello deve essere parzialmente accolto, nei limiti e per le ragioni che seguono.
Non può essere accolta la prima censura, così come formulata. L'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato nel porre a carico della medesima l'onere di provare il non ricovero, così violando il principio della vicinanza dell'onere della prova. In realtà, proprio volendo applicare alla fattispecie oggetto di giudizio il suddetto principio, era il tutore di il soggetto a conoscenza della sussistenza o meno di ricoveri a carico dello CP_2
Stato ed egli, benché richiesto con le due note del 4 e del 5 ottobre 2016, non aveva reso la relativa dichiarazione.
Non potrebbe certamente addossarsi all' l'onere di conoscere di tutti i ricoveri dei soggetti CP_1
titolari di indennità di accompagnamento, posto che il presupposto amministrativo (negativo) riguarda anche casi di ricoveri presso strutture private, ma con pagamento a carico dello Stato o di enti pubblici, casi rispetto ai quali l' non necessariamente ha possibilità di accesso alle CP_1
necessarie informazioni, se non riceve apposita dichiarazione.
Era quindi il tutore della de cuius a dover rendere la comunicazione all'appellato e, non avendovi provveduto, è sorto l'obbligo di restituzione in capo a , del quale risponde come coerede CP_2
l'appellante.
Quest'ultima, però, come esattamente dedotto con la seconda censura, può essere chiamata a rispondere solo nei limiti della quota ereditaria, ossia per un mezzo.
Diversamente da quanto opinato dal Tribunale, infatti, già nel ricorso introduttivo del primo grado era stato dedotto che fosse solo coerede ed era stata allegata, come documento n. 3, la Parte_1
dichiarazione di successione dalla quale risultava chiaramente che eredi di fossero CP_2
l'attuale appellante e pro quota (quindi per metà ciascuna). CP_5
L'appello, quindi, deve essere parzialmente accolto nei limiti indicati.
Spese di entrambi i gradi compensate integralmente in ragione della parziale reciproca soccombenza.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza appellata, accoglie parzialmente l'opposizione proposta dall'appellante con il ricorso in primo grado e per l'effetto dichiara il diritto dell'appellato a procedere alla ripetizione nei confronti dell'appellante per la metà degli importi indicati nelle due note del 27.4.2022.
Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Roma, lì 28/01/2025
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi