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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 24/11/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 349/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AU AT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 349/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
4.03.2025,
DA
, nata a [...] il [...] e residente in Todi (PG), Voc.lo Bodoglie Parte_1 di Pian di Porto n. 175, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Sargeni ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Todi (PG), Via Tiberina n. 132/A, presso il Difensore;
e
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Corso del Controparte_1
Popolo n. 79, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Chiucchiolo ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Todi (PG), Via Tiberina n. 132/A, presso il Difensore;
- RICORRENTI -
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Todi in data 20.08.2006 (atto n. 56, parte
II, Serie A, anno 2006)
con i figli: , nato in data [...], e , nata il [...], entrambi minorenni;
Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 4.03.2025, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
Condizioni:
“ 1) i coniugi vivranno separati, mantenendosi reciproco rispetto;
2) la casa familiare sita in Todi (Pg), Voc.lo Castello di Montenero n. 38/A (di proprietà dei genitori della sig.ra Magistrati, signori e ) è assegnata alla madre, sig.ra Controparte_2 CP_3
come già previsto nella sentenza di separazione (il sig. abita a Terni); Parte_1 CP_1
3) i figli minori, e , vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e la Per_1 Per_2 collocazione prevalente sarà presso la madre con cui vivono nella casa familiare sopra indicata
(seppure la madre risulta anagraficamente nell'indirizzo di Voc.lo Bodoglie di Pian di Porto n. 175 – sempre nel Comune di Todi ); il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, compatibilmente con gli impegni scolastici, quando vorrà, previo accordo con la madre;
ogni altra decisione rispetto ai figli verrà presa di comune accordo tra i genitori. I figli minori, nei fine settimana (cioè, nei giorni di sabato e domenica) saranno, alternativamente, una volta con la madre e una volta con il padre, salvo diversi accordi tra le parti;
il principio dell'alternanza varrà anche per le festività; le vacanze estive verranno concordate tra i genitori, comunque il padre potrà tenere con sé i figli per quindici giorni anche consecutivi - si allega piano genitoriale sottoscritto (doc. 8);
4) tenuto conto delle differenze di reddito tra i coniugi e del fatto che i figli vivono con la madre (che provvederà ad ogni loro esigenza di vitto e alloggio e quant'altro necessario) e considerato il minore e residuale tempo di permanenza con il padre, quest'ultimo si obbliga a contribuire al mantenimento dei figli versando alla madre la somma di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio) entro il 10 del mese di riferimento;
la somma sarà soggetta a rivalutazione come per legge, con decorrenza dal mese di febbraio 2025; le spese straordinarie vengono ripartite in misura del 70% a carico del padre e del
30% a carico della madre (come previsto in sede di separazione);
5) quanto agli ulteriori aspetti economici e patrimoniali, i coniugi dichiarano di aver regolato prima
d'ora ogni loro rapporto”.
All'udienza del 12.11.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
pagina 2 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Todi in data 20.08.2006, trascritto Parte_1 Controparte_1 nei Registri degli atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del medesimo comune al n.
56, parte II, Serie A, anno 2006;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Todi perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto, 20.11.2025
Il Presidente est.
AU AT
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa AU AT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 349/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
4.03.2025,
DA
, nata a [...] il [...] e residente in Todi (PG), Voc.lo Bodoglie Parte_1 di Pian di Porto n. 175, rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Sargeni ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Todi (PG), Via Tiberina n. 132/A, presso il Difensore;
e
, nato a [...] il [...] e residente in [...], Corso del Controparte_1
Popolo n. 79, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Chiucchiolo ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Todi (PG), Via Tiberina n. 132/A, presso il Difensore;
- RICORRENTI -
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Todi in data 20.08.2006 (atto n. 56, parte
II, Serie A, anno 2006)
con i figli: , nato in data [...], e , nata il [...], entrambi minorenni;
Per_1 Per_2
pagina 1 di 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data 4.03.2025, contente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
Condizioni:
“ 1) i coniugi vivranno separati, mantenendosi reciproco rispetto;
2) la casa familiare sita in Todi (Pg), Voc.lo Castello di Montenero n. 38/A (di proprietà dei genitori della sig.ra Magistrati, signori e ) è assegnata alla madre, sig.ra Controparte_2 CP_3
come già previsto nella sentenza di separazione (il sig. abita a Terni); Parte_1 CP_1
3) i figli minori, e , vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e la Per_1 Per_2 collocazione prevalente sarà presso la madre con cui vivono nella casa familiare sopra indicata
(seppure la madre risulta anagraficamente nell'indirizzo di Voc.lo Bodoglie di Pian di Porto n. 175 – sempre nel Comune di Todi ); il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, compatibilmente con gli impegni scolastici, quando vorrà, previo accordo con la madre;
ogni altra decisione rispetto ai figli verrà presa di comune accordo tra i genitori. I figli minori, nei fine settimana (cioè, nei giorni di sabato e domenica) saranno, alternativamente, una volta con la madre e una volta con il padre, salvo diversi accordi tra le parti;
il principio dell'alternanza varrà anche per le festività; le vacanze estive verranno concordate tra i genitori, comunque il padre potrà tenere con sé i figli per quindici giorni anche consecutivi - si allega piano genitoriale sottoscritto (doc. 8);
4) tenuto conto delle differenze di reddito tra i coniugi e del fatto che i figli vivono con la madre (che provvederà ad ogni loro esigenza di vitto e alloggio e quant'altro necessario) e considerato il minore e residuale tempo di permanenza con il padre, quest'ultimo si obbliga a contribuire al mantenimento dei figli versando alla madre la somma di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio) entro il 10 del mese di riferimento;
la somma sarà soggetta a rivalutazione come per legge, con decorrenza dal mese di febbraio 2025; le spese straordinarie vengono ripartite in misura del 70% a carico del padre e del
30% a carico della madre (come previsto in sede di separazione);
5) quanto agli ulteriori aspetti economici e patrimoniali, i coniugi dichiarano di aver regolato prima
d'ora ogni loro rapporto”.
All'udienza del 12.11.2025 sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, la causa è stata rimessa nuovamente al Collegio per la decisione.
Gli atti sono stati trasmessi al PM in sede.
pagina 2 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 comma 1 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, per come allegata, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Sussistono nel caso di specie tutte le condizioni contemplate dall'art. 3 comma 1 n. 2 let. b) della
L.898/1970 e successive modifiche ed integrazioni per addivenire alla pronuncia richiesta.
Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, ogni altra istanza disattesa, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e in Todi in data 20.08.2006, trascritto Parte_1 Controparte_1 nei Registri degli atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del medesimo comune al n.
56, parte II, Serie A, anno 2006;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Todi perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Spoleto, 20.11.2025
Il Presidente est.
AU AT
pagina 3 di 3