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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/10/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI EL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza dello 09 ottobre 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 2948/2022 R.G. Lavoro al quale è riunito il n. 611/2023 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ANIELLO CHIEFFO e dall'Avv.to Annalisa De Cunzo.,
e con questi elett.te domiciliato in VIALE ITALIA 10 83100
EL , giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t. CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con primo ricorso la parte in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito 3122022000081191000 notificato il CP_ 17.8.2022 per la somma di €#27.436,60# richiesti da quale contribuzione gestione commercianti da 01 gennaio 2015 a 31 dicembre 2020. Con successivo ricorso la opposizione è stata proposta avverso l'avviso di addebito 31220220002039005000 notificato il 24.01.2023 per la somma di €#11.272,91#, richiesti CP_ sempre da quale contribuzione gestione commercianti per il
1 CP_ periodo da 01 gennaio 2015 a 12 dicembre 2021. è stata dichiara contumace in corso di causa.
Il Procedimento è stato infine assegnato all'estensore della presente
Sentenza con provvedimento del 25.6.2025.
2) L'opposizione è fondata.
Sulla base di quanto allegato da parte ricorrente e della CP_ documentazione da questi prodotta, ha provveduto ad iscrivere la nella gestione commercianti perché questa, quale socia de Pt_1
Il Quadrifoglio di IG LA & C , nella dichiarazione dei redditi anno 2014 indicava che l'attività svolta nella impresa costituiva la propria principale occupazione. In questi termini, la CP_ missiva dello 06 giugno 2019.
Ai fini dell'insorgere dell'obbligo d'iscrizione alla Gestione commercianti, va valutato l'indefettibile requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza . Requisito che spetta all'Istituto dimostrare
(Cass., sez. lav., 26 febbraio 2016, n. 3835).
“…In tema di iscrizione alla gestione commercianti, la dichiarazione dei redditi non ha carattere negoziale o dispositivo sicché, nel caso di redazione errata, non sussiste alcuna inversione dell' onere della prova a carico del contribuente, dovendo sempre l
' provare la sussistenza dei presupposti per l ' iscrizione CP_1
(Cass. n. 21511 del 31/08/2018, in cui questa Corte ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto provata la partecipazione del socio accomandatario all 'attività della società in forza della dichiarazione dei redditi presentata da quest' ultima, sebbene il socio avesse allegato la sussistenza di errori nella compilazione)”.
Così Cass. Ordinanza n. 23337/2025, che nel richiamare la necessità del “…puntuale accertamento della partecipazione personale, abituale e prevalente del socio al lavoro aziendale , sulla base dei dati di fatto che spetta all' allegare e dimostrare” Pt_2
2 pone a carico dell' la prova dei presupposti per Pt_2
l'obbligatorietà della iscrizione.
CP_ Nel caso di specie, non si è costituita, e nessun elemento fattuale può essere ricavato dalla produzione di parte ricorrente.
Ogni altra questione resta assorbita, e gli avvisi di addebito vanno annullati.
CP_ 3) va condannata al pagamento a favore di Parte_1 delle spese di lite, che, in base ai criteri di cui al D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#3.291#
(tremiladuecentonovantuno) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione ai procuratori che ne hanno fatto istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 2948/2022 vertente tra nei confronti di , ogni contraria istanza, Parte_1 CP_1 eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla gli avvisi di addebito oggetto di opposizione;
CP_ 2) Condanna al pagamento a favore di delle Parte_1 spese di lite, liquidate nella somma di €#3.291#
(tremiladuecentonovantuno) oltre spese generali al 15%, Iva e
Cpa se applicabili, con attribuzione ai procuratori costituiti.
Avellino, udienza del 23/09/2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, all'udienza dello 09 ottobre 2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n 2948/2022 R.G. Lavoro al quale è riunito il n. 611/2023 R.G. Lavoro
TRA
rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. ANIELLO CHIEFFO e dall'Avv.to Annalisa De Cunzo.,
e con questi elett.te domiciliato in VIALE ITALIA 10 83100
EL , giusta mandato in atti;
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t. CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con primo ricorso la parte in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito 3122022000081191000 notificato il CP_ 17.8.2022 per la somma di €#27.436,60# richiesti da quale contribuzione gestione commercianti da 01 gennaio 2015 a 31 dicembre 2020. Con successivo ricorso la opposizione è stata proposta avverso l'avviso di addebito 31220220002039005000 notificato il 24.01.2023 per la somma di €#11.272,91#, richiesti CP_ sempre da quale contribuzione gestione commercianti per il
1 CP_ periodo da 01 gennaio 2015 a 12 dicembre 2021. è stata dichiara contumace in corso di causa.
Il Procedimento è stato infine assegnato all'estensore della presente
Sentenza con provvedimento del 25.6.2025.
2) L'opposizione è fondata.
Sulla base di quanto allegato da parte ricorrente e della CP_ documentazione da questi prodotta, ha provveduto ad iscrivere la nella gestione commercianti perché questa, quale socia de Pt_1
Il Quadrifoglio di IG LA & C , nella dichiarazione dei redditi anno 2014 indicava che l'attività svolta nella impresa costituiva la propria principale occupazione. In questi termini, la CP_ missiva dello 06 giugno 2019.
Ai fini dell'insorgere dell'obbligo d'iscrizione alla Gestione commercianti, va valutato l'indefettibile requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza . Requisito che spetta all'Istituto dimostrare
(Cass., sez. lav., 26 febbraio 2016, n. 3835).
“…In tema di iscrizione alla gestione commercianti, la dichiarazione dei redditi non ha carattere negoziale o dispositivo sicché, nel caso di redazione errata, non sussiste alcuna inversione dell' onere della prova a carico del contribuente, dovendo sempre l
' provare la sussistenza dei presupposti per l ' iscrizione CP_1
(Cass. n. 21511 del 31/08/2018, in cui questa Corte ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto provata la partecipazione del socio accomandatario all 'attività della società in forza della dichiarazione dei redditi presentata da quest' ultima, sebbene il socio avesse allegato la sussistenza di errori nella compilazione)”.
Così Cass. Ordinanza n. 23337/2025, che nel richiamare la necessità del “…puntuale accertamento della partecipazione personale, abituale e prevalente del socio al lavoro aziendale , sulla base dei dati di fatto che spetta all' allegare e dimostrare” Pt_2
2 pone a carico dell' la prova dei presupposti per Pt_2
l'obbligatorietà della iscrizione.
CP_ Nel caso di specie, non si è costituita, e nessun elemento fattuale può essere ricavato dalla produzione di parte ricorrente.
Ogni altra questione resta assorbita, e gli avvisi di addebito vanno annullati.
CP_ 3) va condannata al pagamento a favore di Parte_1 delle spese di lite, che, in base ai criteri di cui al D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#3.291#
(tremiladuecentonovantuno) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili, con attribuzione ai procuratori che ne hanno fatto istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del Giudice del Lavoro Dott.
Ciro Luce, nella causa iscritta al nr. 2948/2022 vertente tra nei confronti di , ogni contraria istanza, Parte_1 CP_1 eccezione e deduzione respinta così decide:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla gli avvisi di addebito oggetto di opposizione;
CP_ 2) Condanna al pagamento a favore di delle Parte_1 spese di lite, liquidate nella somma di €#3.291#
(tremiladuecentonovantuno) oltre spese generali al 15%, Iva e
Cpa se applicabili, con attribuzione ai procuratori costituiti.
Avellino, udienza del 23/09/2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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