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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/12/2025, n. 7523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7523 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1358/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE FAMIGLIA La Corte, nelle persone dei magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore dott. Cecilia CAVACEPPI Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G.V.G. 1358 dell'anno 2024 riservato in decisione all'udienza del 16 ottobre 2025, sostituita con trattazione scritta, vertente T R A nata ad [...] l'[...] Parte_1 lettivamente domiciliata in Civita Castellana, Via Rio Fratta n. C.F._1 ei procuratori, avv. Sergio RACIOPPA e avv. Maria Vittoria RACIOPPA;
che la rappresentano e difendono per delega rilasciata su foglio separato e allegato al reclamo APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] ) e ivi CP_1 C.F._2 iliato in via Solunto n. 5, presso lo st Monica Silvia G. GIONFRIDDO, che lo rappresenta e difende per delega in calce alla memoria di costituzione APPELLATO
E con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza n. 1305/2023 emessa dal Tribunale di Viterbo il 15 dicembre 2023, pubblicata il 18 dicembre 2023
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4 ottobre 2023 adiva il Tribunale di Viterbo CP_1
perché, a modifica della sentenza di divorzio n° 528/2020 emessa dal medesimo
Tribunale il 4 giugno 2020, disponesse il collocamento del figlio (nato a [...] il Per_1
28 febbraio 2009) presso la propria abitazione, regolamentasse il diritto di visita materno e quantificasse in 300,00 euro mensili il contributo materno dovuto per il mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
, sebbene ritualmente citata, non si costituiva in giudizio. Parte_1
Il Tribunale di Viterbo, con sentenza pubblicata il 18 dicembre 2023, collocava il minore presso l'abitazione paterna e regolamentava il diritto di visita materno;
onerava Per_1
di corrispondere a la somma mensile di 300,00 euro Parte_1 CP_1
quale contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie e la condannava al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , con ricorso depositato Parte_1
il 9 marzo 2024, che ha in via preliminare eccepito la nullità della notifica del ricorso introduttivo in primo grado;
ha pertanto chiesto che, previa sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato, fosse dichiarato ammissibile l'appello proposto, considerato che l'appellante aveva avuto conoscenza della sentenza impugnata soltanto in data 20 febbraio 2024, stante la nullità della originaria notifica.
Con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti la Corte ha assegnato il termine per la notifica dell'atto di appello e per la costituzione della controparte;
ha quindi disposto integrazione istruttoria in ordine a eventuali aggiornamenti delle rispettive situazioni patrimoniali e autorizzato le parti al deposito di documenti, note e repliche.
Si è costituito che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello poiché CP_1
tardivamente proposto, in via subordinata ne ha contestato il fondamento nel merito e ne ha chiesto il rigetto.
Il Procuratore Generale, cui gli atti sono stati trasmessi in data 1° ottobre 2025, non ha fatto pervenire il proprio parere.
Con decreto del 26 marzo 2024, depositato il 4 aprile 2024, è stata disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 16 ottobre
2 2025; nelle note a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare osserva questa Corte che l'esame della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza proposta da risulta assorbito Parte_1
dalla circostanza che il presente procedimento è stato trattenuto in decisione alla prima udienza di trattazione, non avendo peraltro la mai avanzato domanda di Pt_1
trattazione anticipata dell'istanza ai sensi dell'art. 351 c.p.c.
Ancora in via preliminare, osserva quindi questa Corte che l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata, per essere l'atto di impugnazione iscritto a ruolo tardivamente rispetto al termine ex artt. 325 e 327 c.p.c., è fondata e va accolta.
Nel caso di specie nel costituirsi ha prodotto prova di aver notificato ai CP_1
sensi dell'art. 149 c.p.c. a la sentenza n° 1305/23 mediante Parte_1
spedizione il 4 gennaio 2024 dell'atto; tale atto è stato quindi depositato in plico chiuso presso l'ufficio postale il 9 gennaio 2024 poiché l'addetto postale non ha potuto provvedere alla relativa consegna <… per temporanea assenza del destinatario …>> (cfr. la copia dell'avviso di ricevimento allegato telematicamente al fascicolo di parte appellata unitamente alla memoria di costituzione); il plico è stato quindi restituito il 20 gennaio
2024 per compiuta giacenza. Nel caso di specie deve dunque farsi riferimento al termine di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c. per valutare la tempestività del presente appello.
Ciò posto, osserva ancora questa Corte che non vi è dubbio sulla intempestività del presente appello come ben si evince dalla considerazione che il gravame è stato iscritto a ruolo il 9 marzo 2024 (cfr. in proposito la nota di iscrizione a ruolo), ben oltre il termine di trenta giorni dalla data della notifica, ultimo giorno utile a tal fine essendo il 20 febbraio
2024 (dato che la notifica della sentenza si era perfezionata il 20 gennaio 2024, come sopra specificato).
Non giova a lamentare che la notifica della sentenza n° 1305/23 è Parte_1
nulla perché invalidamente eseguita presso un indirizzo diverso rispetto a quello in cui lei ha la propria effettiva residenza, ovverosia in Via Fallarese Vantigana n. 16. Il motivo non ha pregio.
3 Osserva in proposito questa Corte che, come ben si evince dall'esame della documentazione in atti e segnatamente del certificato storico di residenza di
[...]
, la notifica della sentenza impugnata è stata eseguita nella residenza di Pt_1
quest'ultima nel Comune di Corchiano, in via Contrada Fallarese n. 16. Dalla dichiarazione del Sindaco del Comune di Corchiano - rilasciata in data 23 febbraio 2024
e prodotta dall'odierna appellante - emerge soltanto che la suddetta via ha subito una nuova denominazione e tabellazione, sebbene non ne sia stato ancora perfezionato l'iter burocratico di allineamento anagrafico, ma non emerge un trasferimento della presso altra abitazione tale da non consentirle di avere conoscenza della Pt_1
sentenza emessa nel procedimento di primo grado. Del resto tale circostanza è anche dimostrata dal fatto che la mancata consegna del plico raccomandato in cui era contenuta la sentenza da notificare non era dipeso dalla irreperibilità della destinataria, come annotato dall'addetto postale sull'avviso di ricevimento, che ha anche provveduto a inserire l'avviso nella cassetta postale dell'odierna appellante. Conforta una conclusione del genere la ulteriore considerazione che presso l'indirizzo di via Contrada Fallarese 16 il 6 marzo 2024 – dunque in data successiva e prossima alla notifica della sentenza n°
1503/23 - è stato notificato a mani dell'odierna appellante un atto di pignoramento presso terzi (cfr. la copia telematica di tale atto, allegata al fascicolo di parte appellata). Del tutto correttamente, dunque, la sentenza impugnata è stata notificata presso l'indirizzo che all'epoca - e ancora oggi - risulta essere quello in cui l'odierna appellante risiede.
La conferma della dichiarazione di inammissibilità dell'appello per tardività esime questo collegio dall'esaminare gli ulteriori motivi di doglianza proposti dall'odierna appellante, che, essendo relativi al merito, vengono travolti dalla dichiarazione di inammissibilità.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei criteri dettati dal D.M. n° 55/14 e successivi aggiornamenti in complessivi euro 3.700,00 (scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 ai sensi dell'art. 13 c.p.c., complessità bassa) per compensi professionali, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Sussistono altresì i presupposti, in ragione della soccombenza, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater T.U. spese
4 di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge 24/12/2012 numero 228, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n° 1305/23 resa dal Tribunale di Viterbo nei confronti di , con CP_1
l'intervento del Procuratore Generale, così provvede: dichiara l'inammissibilità dell'appello; condanna alla rifusione in favore di delle spese del Parte_1 CP_1
presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.700,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie pari al 15% dei compensi, Iva e contributi di legge;
dà atto che sussistono i presupposti perché l'appellante versi l'ulteriore contributo unificato pari alla somma dovuta per l'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e gli ulteriori adempimenti
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 4 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE FAMIGLIA La Corte, nelle persone dei magistrati: dott. Anna Maria PAGLIARI Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore dott. Cecilia CAVACEPPI Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G.V.G. 1358 dell'anno 2024 riservato in decisione all'udienza del 16 ottobre 2025, sostituita con trattazione scritta, vertente T R A nata ad [...] l'[...] Parte_1 lettivamente domiciliata in Civita Castellana, Via Rio Fratta n. C.F._1 ei procuratori, avv. Sergio RACIOPPA e avv. Maria Vittoria RACIOPPA;
che la rappresentano e difendono per delega rilasciata su foglio separato e allegato al reclamo APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] ) e ivi CP_1 C.F._2 iliato in via Solunto n. 5, presso lo st Monica Silvia G. GIONFRIDDO, che lo rappresenta e difende per delega in calce alla memoria di costituzione APPELLATO
E con la partecipazione del Procuratore Generale
OGGETTO: reclamo avverso la sentenza n. 1305/2023 emessa dal Tribunale di Viterbo il 15 dicembre 2023, pubblicata il 18 dicembre 2023
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 4 ottobre 2023 adiva il Tribunale di Viterbo CP_1
perché, a modifica della sentenza di divorzio n° 528/2020 emessa dal medesimo
Tribunale il 4 giugno 2020, disponesse il collocamento del figlio (nato a [...] il Per_1
28 febbraio 2009) presso la propria abitazione, regolamentasse il diritto di visita materno e quantificasse in 300,00 euro mensili il contributo materno dovuto per il mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
, sebbene ritualmente citata, non si costituiva in giudizio. Parte_1
Il Tribunale di Viterbo, con sentenza pubblicata il 18 dicembre 2023, collocava il minore presso l'abitazione paterna e regolamentava il diritto di visita materno;
onerava Per_1
di corrispondere a la somma mensile di 300,00 euro Parte_1 CP_1
quale contributo al mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie e la condannava al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , con ricorso depositato Parte_1
il 9 marzo 2024, che ha in via preliminare eccepito la nullità della notifica del ricorso introduttivo in primo grado;
ha pertanto chiesto che, previa sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato, fosse dichiarato ammissibile l'appello proposto, considerato che l'appellante aveva avuto conoscenza della sentenza impugnata soltanto in data 20 febbraio 2024, stante la nullità della originaria notifica.
Con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti la Corte ha assegnato il termine per la notifica dell'atto di appello e per la costituzione della controparte;
ha quindi disposto integrazione istruttoria in ordine a eventuali aggiornamenti delle rispettive situazioni patrimoniali e autorizzato le parti al deposito di documenti, note e repliche.
Si è costituito che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello poiché CP_1
tardivamente proposto, in via subordinata ne ha contestato il fondamento nel merito e ne ha chiesto il rigetto.
Il Procuratore Generale, cui gli atti sono stati trasmessi in data 1° ottobre 2025, non ha fatto pervenire il proprio parere.
Con decreto del 26 marzo 2024, depositato il 4 aprile 2024, è stata disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 16 ottobre
2 2025; nelle note a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare osserva questa Corte che l'esame della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza proposta da risulta assorbito Parte_1
dalla circostanza che il presente procedimento è stato trattenuto in decisione alla prima udienza di trattazione, non avendo peraltro la mai avanzato domanda di Pt_1
trattazione anticipata dell'istanza ai sensi dell'art. 351 c.p.c.
Ancora in via preliminare, osserva quindi questa Corte che l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da parte appellata, per essere l'atto di impugnazione iscritto a ruolo tardivamente rispetto al termine ex artt. 325 e 327 c.p.c., è fondata e va accolta.
Nel caso di specie nel costituirsi ha prodotto prova di aver notificato ai CP_1
sensi dell'art. 149 c.p.c. a la sentenza n° 1305/23 mediante Parte_1
spedizione il 4 gennaio 2024 dell'atto; tale atto è stato quindi depositato in plico chiuso presso l'ufficio postale il 9 gennaio 2024 poiché l'addetto postale non ha potuto provvedere alla relativa consegna <… per temporanea assenza del destinatario …>> (cfr. la copia dell'avviso di ricevimento allegato telematicamente al fascicolo di parte appellata unitamente alla memoria di costituzione); il plico è stato quindi restituito il 20 gennaio
2024 per compiuta giacenza. Nel caso di specie deve dunque farsi riferimento al termine di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c. per valutare la tempestività del presente appello.
Ciò posto, osserva ancora questa Corte che non vi è dubbio sulla intempestività del presente appello come ben si evince dalla considerazione che il gravame è stato iscritto a ruolo il 9 marzo 2024 (cfr. in proposito la nota di iscrizione a ruolo), ben oltre il termine di trenta giorni dalla data della notifica, ultimo giorno utile a tal fine essendo il 20 febbraio
2024 (dato che la notifica della sentenza si era perfezionata il 20 gennaio 2024, come sopra specificato).
Non giova a lamentare che la notifica della sentenza n° 1305/23 è Parte_1
nulla perché invalidamente eseguita presso un indirizzo diverso rispetto a quello in cui lei ha la propria effettiva residenza, ovverosia in Via Fallarese Vantigana n. 16. Il motivo non ha pregio.
3 Osserva in proposito questa Corte che, come ben si evince dall'esame della documentazione in atti e segnatamente del certificato storico di residenza di
[...]
, la notifica della sentenza impugnata è stata eseguita nella residenza di Pt_1
quest'ultima nel Comune di Corchiano, in via Contrada Fallarese n. 16. Dalla dichiarazione del Sindaco del Comune di Corchiano - rilasciata in data 23 febbraio 2024
e prodotta dall'odierna appellante - emerge soltanto che la suddetta via ha subito una nuova denominazione e tabellazione, sebbene non ne sia stato ancora perfezionato l'iter burocratico di allineamento anagrafico, ma non emerge un trasferimento della presso altra abitazione tale da non consentirle di avere conoscenza della Pt_1
sentenza emessa nel procedimento di primo grado. Del resto tale circostanza è anche dimostrata dal fatto che la mancata consegna del plico raccomandato in cui era contenuta la sentenza da notificare non era dipeso dalla irreperibilità della destinataria, come annotato dall'addetto postale sull'avviso di ricevimento, che ha anche provveduto a inserire l'avviso nella cassetta postale dell'odierna appellante. Conforta una conclusione del genere la ulteriore considerazione che presso l'indirizzo di via Contrada Fallarese 16 il 6 marzo 2024 – dunque in data successiva e prossima alla notifica della sentenza n°
1503/23 - è stato notificato a mani dell'odierna appellante un atto di pignoramento presso terzi (cfr. la copia telematica di tale atto, allegata al fascicolo di parte appellata). Del tutto correttamente, dunque, la sentenza impugnata è stata notificata presso l'indirizzo che all'epoca - e ancora oggi - risulta essere quello in cui l'odierna appellante risiede.
La conferma della dichiarazione di inammissibilità dell'appello per tardività esime questo collegio dall'esaminare gli ulteriori motivi di doglianza proposti dall'odierna appellante, che, essendo relativi al merito, vengono travolti dalla dichiarazione di inammissibilità.
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei criteri dettati dal D.M. n° 55/14 e successivi aggiornamenti in complessivi euro 3.700,00 (scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 ai sensi dell'art. 13 c.p.c., complessità bassa) per compensi professionali, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Sussistono altresì i presupposti, in ragione della soccombenza, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater T.U. spese
4 di giustizia come modificato dall'art. 1, c. 18 legge 24/12/2012 numero 228, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza n° 1305/23 resa dal Tribunale di Viterbo nei confronti di , con CP_1
l'intervento del Procuratore Generale, così provvede: dichiara l'inammissibilità dell'appello; condanna alla rifusione in favore di delle spese del Parte_1 CP_1
presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 3.700,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie pari al 15% dei compensi, Iva e contributi di legge;
dà atto che sussistono i presupposti perché l'appellante versi l'ulteriore contributo unificato pari alla somma dovuta per l'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e gli ulteriori adempimenti
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 4 dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Anna Chiara GIAMMUSSO dott. Anna Maria PAGLIARI
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