TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/03/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4720/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 12/03/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RUSSO Parte_1 C.F._1 tivam irizzo Telematicopresso il difensore avv. RUSSO GIOVANNI
ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1
CP_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 17/05/2024 conveniva l' innanzi Parte_1 CP_1 questa chiedendo accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire CP_2 Parte_1
l'indennità di disoccupazione agricola anno 2022 per 85 giorni, in virtù delle motivazioni indicate in CP_ narrativa e che ivi si abbiano per integralmente ripetute e trascritte e, per l'effetto, condannare l' in persona del legale rapp. p.t. al pagamento della somma di € 4.113,00 o quella maggiore e/o mi he sarà ritenuta di giustizia, in favore della ricorrente oltre accessori come per legge;
Si costituiva l' resistente chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
La difesa dell invoca non soltanto la natura dei contributi vantati dal ricorrente ma CP_1 anche la titola l biennio.
1 Preliminarmente, in punto di diritto, deve rammentarsi che l'indennità di disoccupazione agricola spetta ai lavoratori agricoli a tempo determinato che abbiano i seguenti requisiti (ex artt. 3 d.p.r. 1049/70 e 32 l. 264/1949):
iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente.
Ove vengano svolte promiscuamente attività agricole e non agricole, se ne riconosce la cumulabilità al fine del conseguimento del diritto alla indennità di disoccupazione agricola, a condizione che nel biennio assicurativo la contribuzione maturata in agricoltura sia prevalente.
“I periodi di occupazione coperti da assicurazione contro la disoccupazione per prestazioni di lavoro in agricoltura e quelli relativi a lavoro prestato in attività non agricola sono cumulabili agli effetti del conseguimento del diritto alla relativa indennità. ………I lavoratori addetti promiscuamente ad attività agricola e non agricola, i quali presentino domanda di indennità di disoccupazione in base alle speciali norme per i lavoratori agricoli e che nel biennio di cui al precedente art. 1 possano far valere una prevalente contribuzione in agricoltura, sono ammessi a fruire della indennità ai sensi dell'art. 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949 n. 264 modificato dal precedente art. 1”.
Per la verifica della c.d. prevalenza, deve seguirsi la regola di cui al comma 2 del citato art. 3, che, invero, stabilisce: “a tal fine si considerano equivalenti: sei contributi giornalieri ed un contributo settimanale, ventisei contributi giornalieri ad un contributo mensile.” (Così Corte di Appello di Bari, Sentenza n. 1408/2022 pubbl. il 11/07/2022 RG n. 94/2019).
L contesta la domanda nei termini che seguono: A) Dalla consultazione dell'Archivio CP_1 Pt_2 si rma la presenza di 85 gg. agr. otd 2022 nella posizione assicurativa del ricorrent rileva, altresì, che il 2022 risulta essere l'u-nico anno di iscrizione nella posizione assicurativa del ricorrente in agricoltura. B) Il sig. contesta la reiezione dell'istanza di DsAgr2022 Parte_1 ufficialmente avvenuta per “ma raggiungimento del requisito assicurativo” nonostante la confer-mata presenza di 85 gg di iscrizione agricola 2022 e di n.5 settimane di contribuzione da lavoro extra-agricolo 2022.
Tanto premesso il ricorrente può utilizzare la contribuzione – non prevalente- in settore diverso.
Ciò nonostante fa difetto, nei termini invocati dall trattandosi di valutare l'annualità CP_1
2022, il compimento del biennio assicurativo, il qu equisito ulteriore rispetto a quello del numero dei contributi.
PQM
2 Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
così dispone: Parte_1
- rigetta la domanda;
dichiara le spese non ripetibili;
-
Foggia, 12 marzo 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
Segue verbale di udienza del 12/03/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale e della camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RUSSO Parte_1 C.F._1 tivam irizzo Telematicopresso il difensore avv. RUSSO GIOVANNI
ricorrente e
, in persona del Legale Rappresentate pro Controparte_1
CP_1 resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 17/05/2024 conveniva l' innanzi Parte_1 CP_1 questa chiedendo accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire CP_2 Parte_1
l'indennità di disoccupazione agricola anno 2022 per 85 giorni, in virtù delle motivazioni indicate in CP_ narrativa e che ivi si abbiano per integralmente ripetute e trascritte e, per l'effetto, condannare l' in persona del legale rapp. p.t. al pagamento della somma di € 4.113,00 o quella maggiore e/o mi he sarà ritenuta di giustizia, in favore della ricorrente oltre accessori come per legge;
Si costituiva l' resistente chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
Matura per la decisione la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
La difesa dell invoca non soltanto la natura dei contributi vantati dal ricorrente ma CP_1 anche la titola l biennio.
1 Preliminarmente, in punto di diritto, deve rammentarsi che l'indennità di disoccupazione agricola spetta ai lavoratori agricoli a tempo determinato che abbiano i seguenti requisiti (ex artt. 3 d.p.r. 1049/70 e 32 l. 264/1949):
iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per l'anno cui si riferisce la domanda o un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato per parte dell'anno di competenza della prestazione;
almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l'iscrizione negli elenchi agricoli per almeno due anni o in alternativa con l'iscrizione negli elenchi per l'anno di competenza della prestazione e l'accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall'anno cui si riferisce l'indennità e dall'anno precedente.
Ove vengano svolte promiscuamente attività agricole e non agricole, se ne riconosce la cumulabilità al fine del conseguimento del diritto alla indennità di disoccupazione agricola, a condizione che nel biennio assicurativo la contribuzione maturata in agricoltura sia prevalente.
“I periodi di occupazione coperti da assicurazione contro la disoccupazione per prestazioni di lavoro in agricoltura e quelli relativi a lavoro prestato in attività non agricola sono cumulabili agli effetti del conseguimento del diritto alla relativa indennità. ………I lavoratori addetti promiscuamente ad attività agricola e non agricola, i quali presentino domanda di indennità di disoccupazione in base alle speciali norme per i lavoratori agricoli e che nel biennio di cui al precedente art. 1 possano far valere una prevalente contribuzione in agricoltura, sono ammessi a fruire della indennità ai sensi dell'art. 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949 n. 264 modificato dal precedente art. 1”.
Per la verifica della c.d. prevalenza, deve seguirsi la regola di cui al comma 2 del citato art. 3, che, invero, stabilisce: “a tal fine si considerano equivalenti: sei contributi giornalieri ed un contributo settimanale, ventisei contributi giornalieri ad un contributo mensile.” (Così Corte di Appello di Bari, Sentenza n. 1408/2022 pubbl. il 11/07/2022 RG n. 94/2019).
L contesta la domanda nei termini che seguono: A) Dalla consultazione dell'Archivio CP_1 Pt_2 si rma la presenza di 85 gg. agr. otd 2022 nella posizione assicurativa del ricorrent rileva, altresì, che il 2022 risulta essere l'u-nico anno di iscrizione nella posizione assicurativa del ricorrente in agricoltura. B) Il sig. contesta la reiezione dell'istanza di DsAgr2022 Parte_1 ufficialmente avvenuta per “ma raggiungimento del requisito assicurativo” nonostante la confer-mata presenza di 85 gg di iscrizione agricola 2022 e di n.5 settimane di contribuzione da lavoro extra-agricolo 2022.
Tanto premesso il ricorrente può utilizzare la contribuzione – non prevalente- in settore diverso.
Ciò nonostante fa difetto, nei termini invocati dall trattandosi di valutare l'annualità CP_1
2022, il compimento del biennio assicurativo, il qu equisito ulteriore rispetto a quello del numero dei contributi.
PQM
2 Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
così dispone: Parte_1
- rigetta la domanda;
dichiara le spese non ripetibili;
-
Foggia, 12 marzo 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
3