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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 13/02/2026, n. 2196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2196 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2196/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUGINI TIZIANA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1974/2025 depositato il 18/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 48/50 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TK3IPRN003022024 IMPOSTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18/1/2025 Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento TK3IPRN00302/2024 riguardante sanzioni dovute a seguito della sentenza Corte di Giustizia Tributaria di
II^ Grado del Lazio - Sentenza n. 5916/08/24 depositata in data 03/10/2024 per l'importo di euro 1.020,15 oltre euro 8,75 a titolo di spese di notifica.
In data 21.2.2025 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate -Direzione Prov.le I- di Roma chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza dell'11 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento TK3IPRN00302/2024 riguardante sanzioni dovute a seguito della sentenza Corte di Giustizia Tributaria di II^ Grado del Lazio - Sentenza n.
5916/08/24 depositata in data 03/10/2024 per l'importo di euro 1.020,15 oltre euro 8,75 a titolo di spese di notifica.
Sostiene il ricorrente la non debenza delle somme richieste essendo i crediti controversi e comunque ampiamente prescritti risalendo l'avviso di accertamento deciso in quella sentenza riferito all'annualità
2014.
La censura come sopra sintetizzata è infondata e deve essere respinta.
Difatti, dalla documentazione versata in atti risulta che l'amministrazione finanziaria ha agito conformemente alla decisione giudiziaria richiamata in cartella rivendicando l'importo indicato a titolo di sanzioni per infedele dichiarazione secondo calcoli precisi ben dettagliati in cartella e ribaditi nella comparsa defensionale. Le ulteriori censure svolte nel ricorso e ribadite nella pubblica udienza attengono al merito dell'avviso di accertamento già oggetto di giudizio in senso sfavorevole al ricorrente e non opposto e quindi divenuto definitivo e inoppugnabile.
Per le motivazioni svolte il ricorso è da ritenersi infondato e va pertanto respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Roma, definendo il giudizio in epigrafe indicato (n.
1974/2025):
1) Respinge il ricorso;
2) Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio il cui importo si liquida in euro 270,00 (duecentosettanta), per compensi di avvocato, oltre IVA e
CPA, se dovuti.
Così deciso in Roma, lì 11 febbraio 2026
IL GIUDICE Dott.ssa IA IN
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 21, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUGINI TIZIANA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1974/2025 depositato il 18/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 48/50 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TK3IPRN003022024 IMPOSTE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18/1/2025 Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento TK3IPRN00302/2024 riguardante sanzioni dovute a seguito della sentenza Corte di Giustizia Tributaria di
II^ Grado del Lazio - Sentenza n. 5916/08/24 depositata in data 03/10/2024 per l'importo di euro 1.020,15 oltre euro 8,75 a titolo di spese di notifica.
In data 21.2.2025 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate -Direzione Prov.le I- di Roma chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza dell'11 febbraio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Ricorrente_1 impugna l'intimazione di pagamento TK3IPRN00302/2024 riguardante sanzioni dovute a seguito della sentenza Corte di Giustizia Tributaria di II^ Grado del Lazio - Sentenza n.
5916/08/24 depositata in data 03/10/2024 per l'importo di euro 1.020,15 oltre euro 8,75 a titolo di spese di notifica.
Sostiene il ricorrente la non debenza delle somme richieste essendo i crediti controversi e comunque ampiamente prescritti risalendo l'avviso di accertamento deciso in quella sentenza riferito all'annualità
2014.
La censura come sopra sintetizzata è infondata e deve essere respinta.
Difatti, dalla documentazione versata in atti risulta che l'amministrazione finanziaria ha agito conformemente alla decisione giudiziaria richiamata in cartella rivendicando l'importo indicato a titolo di sanzioni per infedele dichiarazione secondo calcoli precisi ben dettagliati in cartella e ribaditi nella comparsa defensionale. Le ulteriori censure svolte nel ricorso e ribadite nella pubblica udienza attengono al merito dell'avviso di accertamento già oggetto di giudizio in senso sfavorevole al ricorrente e non opposto e quindi divenuto definitivo e inoppugnabile.
Per le motivazioni svolte il ricorso è da ritenersi infondato e va pertanto respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I° Grado di Roma, definendo il giudizio in epigrafe indicato (n.
1974/2025):
1) Respinge il ricorso;
2) Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio il cui importo si liquida in euro 270,00 (duecentosettanta), per compensi di avvocato, oltre IVA e
CPA, se dovuti.
Così deciso in Roma, lì 11 febbraio 2026
IL GIUDICE Dott.ssa IA IN