TRIB
Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/07/2025, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 252 del RGAC dell'anno 2018 vertente
TRA
, in persona del Sindaco l.r.p.t., (C.F. ), rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Rosanna Femia (cf e dell'Avv. Manuela Calautti (cf C.F._1
), pec: C.F._2 Email_1 Email_2
- parte attrice opponente -
CONTRO
(codice fiscale n. , elettivamente domiciliata in Catanzaro alla Controparte_1 P.IVA_2 via Crispi 70 presso lo studio dell'Avv. Valeriano Caroleo, rappresentata e difesa in virtù di procura rilasciata, anche per la fase di opposizione al momento del ricorso per decreto ingiuntivo, con atto separato dall'Avv. Nedo Corti (c.f.: , p. iva: , PEC C.F._3 P.IVA_3
Email_3
- parte convenuta opposta –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1494/2017 depositato presso il Tribunale di Catanzaro in data 27.11.2017.
Conclusioni delle parti: all'udienza di trattazione scritta del 25.02.2025 i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni innanzi al mutato giudice istruttore, che assegnava la causa a sentenza concedendo, ai sensi dell'articolo 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il si è opposto al decreto ingiuntivo in epigrafe, con cui si intimava di Parte_2 pagare la somma di € 41.174,17 oltre interessi come richiesti in ricorso, nonchè spese e competenze di procedura.
Il provvedimento monitorio è stato fondato sulle cessioni dei crediti derivanti da alcune fatture asseritamente non pagate ad . Le cessioni sono state notificate, tramite Ufficiale Controparte_2
Giudiziario, al debitore ceduto rispettivamente in data 5/8/2015 e 13/10/2015. 1.1 Parte opponente ha sostanzialmente eccepito che: il consumo relativo alle forniture inerenti il contatore contraddistinto da codice POD IT001E76472271 - cui fa riferimento la fattura n.
4600634234 di € 6.730,63 - era stato già oggetto di contestazione del responsabile dell'area tecnica del cui era seguita l'emissione della nota di credito del 8.6.2016; le fatture 4600281779 di Pt_1
€ 2.319,00, n. 46004433883 di € 2.385,59 e n. 4600582684 di € 2.352,52 fanno capo al misuratore codice POD IT001E76250367, che era stato dismesso e quindi non forniva più energia. Ha inoltre opposto la compensazione con crediti del facendo riferimento alla fattura a credito di € Pt_1
16.008,88.
1.2 Si è costituita tempestivamente , chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo Controparte_1 ed, in ogni caso, la condanna di parte opponente al pagamento della somma ingiunta.
Per quanto attiene alla fattura nr. 4600634234 del 13/5/2015 di euro 6.730,63 ha rilevato che la nota di credito di euro 16.008,88 del 15/6/2016, risale a data successiva alla cessione (29.9.2015), quindi non opponibile al cessionario. Ha comunque aggiunto che il non ha chiarito se le successive Pt_1 fatture bbiano poi operato la compensazione la predetta nota di credito. CP_2
Per quanto, invece, riguarda, le altre tre fatture (la nr. 4600281779 di euro 2319,90 – n.
4600433883 di euro 2385,59 – n. 4600582684 di euro 2352,52) esse non riguardano il misuratore individuato dal (recante POD n IT001E76250367), bensì quello con POD n. IT001E76250368. Pt_1
In ogni caso ha di nuovo eccepito che si tratta contestazioni sollevate dopo la notifica della cessione e pertanto di circostanze non opponibili ai sensi dell'art. 1264 c.c. alla cessionaria.
1.3 Con ordinanza del 11.07.2019, il precedente GI ha concesso la provvisoria esecuzione parziale del decreto nei limiti della somma non contestata pari ad € 18.034,08.
Disposta poi un consulenza tecnica d'ufficio, la causa dopo numerosi rinvii è stata trattenuta in decisione.
2. La vertenza può essere definita sulla scorta delle risultanze della ctu svolta dall'ing. , cui Per_1 questo Giudice ritiene di aderire.
Il perito, infatti, ha ricordato che la controversia in argomento è da ricondurre a n° 30 fatture emesse da nei confronti del Comune di Isca sullo Jonio emesse dal 14.7.2015 al 11.06.2015. CP_2
Esse sono tutte da ricondurre al c.d. “Servizio di Salvaguardia” ed alle relative condizioni contrattuali di fornitura (periodo di applicazione: 1 gennaio 2014 / 31 dicembre 2016).
2.1 Delle 30 fatture di cui sopra, 18 risultano oggetto di compensazione tra il ed Pt_1 [...]
, mentre 9 risultano pagate dal a mezzo bonifico bancario. CP_2 Pt_1
Risultano pertanto tre fatture insolute: la n. 4600281779 del 13.5.2015, la n. 4600433883 del
12.06.2015 e la 4600634234 del 22.7.2015 per un importo totale di € 11.436,12.
Tali fatture sono proprio oggetto di contestazione da parte dell'opponente. Tuttavia il perito ha precisato che: “sebbene riconducibili a punti di fornitura dismessi sono state oggetto di rettifiche e note di credito da parte di;
emerge dalla documentazione come il abbia però CP_2 Pt_1 utilizzato tali rettifiche e note di credito per saldare ad fatture diverse da quelle in Controparte_2 argomento e per tale ragione queste risultano insolute per un complessivo pari ad euro 11.436,12”
(vedi pag. 9 relazione del ctu). Tale precisazione consente di superare le superiori eccezioni di parte opponente.
Il perito ha, poi, calcolato gli interessi tenendo in considerazione la data di scadenza di ciascuna fattura e la data del rimborso (compensazione/pagamento) per tutte le fatture non insolute, mentre per le fatture insolute gli interessi il calcolo è aggiornato alla data di predisposizione degli elaborati alla relazione peritale. Il calcolo finale giunge all'importo di € 12.761,32.
2.2 Pertanto il perito ha calcolato un debito complessivo del pari ad € 24.197,44, di cui € Pt_1
11.436,12 per fatture insolute ed € 12.761,32 per interessi maturati per ritardato pagamento.
3. Ciò, però, comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto recante una somma superiore a quella da riconoscere nel presente giudizio di opposizione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e vengono liquidate secondo lo scaglione (5.201,00/26.000,00) corrispondente alla somma effettivamente attribuita ex art. 5 DM
55/2014 .
Stante l'esito della ctu dispone che le relative spese vengano poste a carico della e Controparte_3 di in ragione del 50% ciascuna. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- In parziale accoglimento dell'opposizione spiegata, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
- Condanna parte opponente , in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore Parte_1 di parte opposta , in persona del l.r.p.t., della somma di € 24.197,44, di cui € Controparte_1
11.436,12 per fatture insolute ed € 12.761,32 per interessi per ritardato pagamento, questi ultimi calcolati alla data indicata nella perizia d'ufficio.
- Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti Parte_1 di parte opposta, che vengono liquidati in € 5.077,00 oltre oltre al 15% per rimborso spese forfettarie e oltre ancora IVA e CAP come per legge.
- Dispone che le spese di ctu vengano poste a carico del e di in Parte_1 Controparte_1 ragione del 50% ciascuna.
Catanzaro, li 19.7.2025
Il Giudice Onorario
Vitullio Marzullo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott. Vitullio Marzullo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 252 del RGAC dell'anno 2018 vertente
TRA
, in persona del Sindaco l.r.p.t., (C.F. ), rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Rosanna Femia (cf e dell'Avv. Manuela Calautti (cf C.F._1
), pec: C.F._2 Email_1 Email_2
- parte attrice opponente -
CONTRO
(codice fiscale n. , elettivamente domiciliata in Catanzaro alla Controparte_1 P.IVA_2 via Crispi 70 presso lo studio dell'Avv. Valeriano Caroleo, rappresentata e difesa in virtù di procura rilasciata, anche per la fase di opposizione al momento del ricorso per decreto ingiuntivo, con atto separato dall'Avv. Nedo Corti (c.f.: , p. iva: , PEC C.F._3 P.IVA_3
Email_3
- parte convenuta opposta –
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1494/2017 depositato presso il Tribunale di Catanzaro in data 27.11.2017.
Conclusioni delle parti: all'udienza di trattazione scritta del 25.02.2025 i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni innanzi al mutato giudice istruttore, che assegnava la causa a sentenza concedendo, ai sensi dell'articolo 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il si è opposto al decreto ingiuntivo in epigrafe, con cui si intimava di Parte_2 pagare la somma di € 41.174,17 oltre interessi come richiesti in ricorso, nonchè spese e competenze di procedura.
Il provvedimento monitorio è stato fondato sulle cessioni dei crediti derivanti da alcune fatture asseritamente non pagate ad . Le cessioni sono state notificate, tramite Ufficiale Controparte_2
Giudiziario, al debitore ceduto rispettivamente in data 5/8/2015 e 13/10/2015. 1.1 Parte opponente ha sostanzialmente eccepito che: il consumo relativo alle forniture inerenti il contatore contraddistinto da codice POD IT001E76472271 - cui fa riferimento la fattura n.
4600634234 di € 6.730,63 - era stato già oggetto di contestazione del responsabile dell'area tecnica del cui era seguita l'emissione della nota di credito del 8.6.2016; le fatture 4600281779 di Pt_1
€ 2.319,00, n. 46004433883 di € 2.385,59 e n. 4600582684 di € 2.352,52 fanno capo al misuratore codice POD IT001E76250367, che era stato dismesso e quindi non forniva più energia. Ha inoltre opposto la compensazione con crediti del facendo riferimento alla fattura a credito di € Pt_1
16.008,88.
1.2 Si è costituita tempestivamente , chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo Controparte_1 ed, in ogni caso, la condanna di parte opponente al pagamento della somma ingiunta.
Per quanto attiene alla fattura nr. 4600634234 del 13/5/2015 di euro 6.730,63 ha rilevato che la nota di credito di euro 16.008,88 del 15/6/2016, risale a data successiva alla cessione (29.9.2015), quindi non opponibile al cessionario. Ha comunque aggiunto che il non ha chiarito se le successive Pt_1 fatture bbiano poi operato la compensazione la predetta nota di credito. CP_2
Per quanto, invece, riguarda, le altre tre fatture (la nr. 4600281779 di euro 2319,90 – n.
4600433883 di euro 2385,59 – n. 4600582684 di euro 2352,52) esse non riguardano il misuratore individuato dal (recante POD n IT001E76250367), bensì quello con POD n. IT001E76250368. Pt_1
In ogni caso ha di nuovo eccepito che si tratta contestazioni sollevate dopo la notifica della cessione e pertanto di circostanze non opponibili ai sensi dell'art. 1264 c.c. alla cessionaria.
1.3 Con ordinanza del 11.07.2019, il precedente GI ha concesso la provvisoria esecuzione parziale del decreto nei limiti della somma non contestata pari ad € 18.034,08.
Disposta poi un consulenza tecnica d'ufficio, la causa dopo numerosi rinvii è stata trattenuta in decisione.
2. La vertenza può essere definita sulla scorta delle risultanze della ctu svolta dall'ing. , cui Per_1 questo Giudice ritiene di aderire.
Il perito, infatti, ha ricordato che la controversia in argomento è da ricondurre a n° 30 fatture emesse da nei confronti del Comune di Isca sullo Jonio emesse dal 14.7.2015 al 11.06.2015. CP_2
Esse sono tutte da ricondurre al c.d. “Servizio di Salvaguardia” ed alle relative condizioni contrattuali di fornitura (periodo di applicazione: 1 gennaio 2014 / 31 dicembre 2016).
2.1 Delle 30 fatture di cui sopra, 18 risultano oggetto di compensazione tra il ed Pt_1 [...]
, mentre 9 risultano pagate dal a mezzo bonifico bancario. CP_2 Pt_1
Risultano pertanto tre fatture insolute: la n. 4600281779 del 13.5.2015, la n. 4600433883 del
12.06.2015 e la 4600634234 del 22.7.2015 per un importo totale di € 11.436,12.
Tali fatture sono proprio oggetto di contestazione da parte dell'opponente. Tuttavia il perito ha precisato che: “sebbene riconducibili a punti di fornitura dismessi sono state oggetto di rettifiche e note di credito da parte di;
emerge dalla documentazione come il abbia però CP_2 Pt_1 utilizzato tali rettifiche e note di credito per saldare ad fatture diverse da quelle in Controparte_2 argomento e per tale ragione queste risultano insolute per un complessivo pari ad euro 11.436,12”
(vedi pag. 9 relazione del ctu). Tale precisazione consente di superare le superiori eccezioni di parte opponente.
Il perito ha, poi, calcolato gli interessi tenendo in considerazione la data di scadenza di ciascuna fattura e la data del rimborso (compensazione/pagamento) per tutte le fatture non insolute, mentre per le fatture insolute gli interessi il calcolo è aggiornato alla data di predisposizione degli elaborati alla relazione peritale. Il calcolo finale giunge all'importo di € 12.761,32.
2.2 Pertanto il perito ha calcolato un debito complessivo del pari ad € 24.197,44, di cui € Pt_1
11.436,12 per fatture insolute ed € 12.761,32 per interessi maturati per ritardato pagamento.
3. Ciò, però, comporta la revoca del decreto ingiuntivo opposto recante una somma superiore a quella da riconoscere nel presente giudizio di opposizione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e vengono liquidate secondo lo scaglione (5.201,00/26.000,00) corrispondente alla somma effettivamente attribuita ex art. 5 DM
55/2014 .
Stante l'esito della ctu dispone che le relative spese vengano poste a carico della e Controparte_3 di in ragione del 50% ciascuna. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte,
- In parziale accoglimento dell'opposizione spiegata, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
- Condanna parte opponente , in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore Parte_1 di parte opposta , in persona del l.r.p.t., della somma di € 24.197,44, di cui € Controparte_1
11.436,12 per fatture insolute ed € 12.761,32 per interessi per ritardato pagamento, questi ultimi calcolati alla data indicata nella perizia d'ufficio.
- Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti Parte_1 di parte opposta, che vengono liquidati in € 5.077,00 oltre oltre al 15% per rimborso spese forfettarie e oltre ancora IVA e CAP come per legge.
- Dispone che le spese di ctu vengano poste a carico del e di in Parte_1 Controparte_1 ragione del 50% ciascuna.
Catanzaro, li 19.7.2025
Il Giudice Onorario
Vitullio Marzullo