Ordinanza collegiale 28 ottobre 2025
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 02/02/2026, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00724/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02589/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2589 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Torquato Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Napoli e Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz, n. 11;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sull’ordinanza r.g. n. -OMISSIS-/2024, pubblicata in data 15/07/2024, emessa dal Giudice di Pace di Napoli, nel procedimento r.g. n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura Napoli e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Napoli;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 27 novembre 2025 la dott.ssa NN BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, con ricorso notificato il 20/05/2025 e depositato in giudizio il 23/05/2025, chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sull’ordinanza r.g. n. -OMISSIS-/2024, pubblicata in data 15/07/2024, comunicata il 15/07/2024 e (asseritamente) passata in giudicato il 15/02/2025, con la quale il Giudice di Pace di Napoli ha annullato il Decreto di espulsione prot. n. -OMISSIS- del 06/02/2024, lamentando che la Questura di Napoli, in data 29/11/2024, successivamente alla predetta ordinanza del Giudice di Pace di Napoli, “ ha inserito nella Banca dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale, CED - la sentenza rg.n. -OMISSIS-/14 del 06/07/2017 che già era stata oggetto di valutazione da parte dell’Autorità Giudiziaria che ha annullato il decreto di espulsione (all. 2 Verbale convalida espulsione; all. 3 pec Direzione Centrale Polizia Criminale Roma; all. 4pec Questura di Napoli) ;” e che, pertanto, “sussiste l’inadempimento dell’amministrazione agli obblighi nascenti dalla ordinanza di cancellazione del decreto di espulsione onde consentire il rientro in Italia del ricorrente ”; chiede, altresì, di nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Il 29/05/2025, si sono costituite in giudizio tutte le Amministrazioni intimate, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando all’uopo un atto di mera costituzione formale, per resistere al ricorso.
Il 17/09/2025, l’Avvocatura dello Stato ha depositato in giudizio una nota di deposito, nella quale ha comunicato che “ Si deposita la relazione pervenuta dalla Questura di Napoli – Ufficio Immigrazione prot. n. 216116 del 16 settembre 2025 con relativi allegati al cui contenuto ci si riporta ” (tra cui la nota Cat. A12/2024/Imm./1^ Sez./Dinieghi del 28/11/2024, nella quale si legge “ In relazione alla comunicazione pervenuta in data 19 novembre 2024 dalla Questura di Napoli – Ufficio di Gabinetto nota Cat..2/2/466/2024/Upgaip - e dalla Direzione Centrale Ufficio Affari Giuridici e del Contenzioso - nota MI-123-U-UTGC-6-2024-19243 del 24.10.2024 - in riferimento all’integrazione dati CED interforze, si fa presente che la segnalazione relativa al cittadino straniero riguardante la segnalazione Schengen ITNAPQEMVKHJQ000001 inserita da questo Ufficio il 22.02.2024 è stata cancellata in seguito a ordinanza di annullamento del decreto di espulsione emesso dal Giudice di pace di Napoli R.G. -OMISSIS-/2024 datato10.07.2024. Pertanto questo Ufficio in data 09.08.2024 ha già provveduto all’aggiornamento di tale richiesta. ”), omettendo, però di allegare la relazione pervenuta dalla Questura di Napoli – Ufficio Immigrazione prot. n. 216116 del 16 settembre 2025.
Ad esito della Camera di Consiglio del 23/09/2025, con ordinanza (anche) ex art. 73 c.p.a. n. 7015 del 28/10/2025, questa Sezione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti il termine di giorni venti, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della predetta ordinanza, per il deposito in giudizio di memorie difensive vertenti sulle questioni prospettate in motivazione e ordinato alle Amministrazioni resistenti di provvedere a lla “produzione in giudizio della relazione pervenuta dalla Questura di Napoli – Ufficio Immigrazione prot. n. 216116 del 16 settembre 2025, menzionata nella nota di deposito del 17/09/2025 e, comunque, l’esibizione di una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza; ”.
Il 18/11/2025, le Amministrazioni resistenti hanno depositato in giudizio la relazione pervenuta dalla Questura di Napoli – Ufficio Immigrazione prot. n. 216116 datata 16 settembre 2025 con relativi allegati.
Il 18/11/2025, il ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha reiterato “ la richiesta di ordinare - alla Prefettura di Napoli ed alla Questura di Napoli - l’ottemperanza alla Ordinanza del G.d.P. di Napoli e, quindi, di annotare l’annullamento del Decreto di espulsione prot. n. -OMISSIS- del 06/02/2024 contro il ricorrente ”, nonché chiesto di “ Ritenere la segnalazione effettuata dalla Questura di Napoli, in data 29/11/2024, nella Banca dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale, CED - priva di effetto poiché la sentenza rg.n. -OMISSIS-/14 del 06/07/2017 è stata già oggetto di valutazione da parte dell’Autorità Giudiziaria che ha annullato il decreto di espulsione ”. In pari data, il ricorrente ha depositato in giudizio l’asseverazione di conformità firmata digitalmente della copia della ordinanza r.g. n. -OMISSIS-/2024 del 15/07/2024 dell’A.G.O. versata in atti e una comunicazione della Cancelleria del G.d.P. di Napoli nella quale “…. si evidenzia che codesta cancelleria non ha contezza di eventuali gravami proposti avverso l’ordinanza, pertanto non può procedere alla relativa attestazione ”.
Il 19/11/2025, le parti resistenti hanno depositato in giudizio una nota di deposito, nella quale hanno chiesto il rigetto del ricorso, e la relazione di chiarimenti di cui alla nota della Questura di Napoli – Ufficio Immigrazione prot. n. 276717 datata 19 novembre 2025 con relativi allegati.
Nella Camera di Consiglio del 27/11/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Premesso che, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del Giudice Ordinario, il ricorso deve essere respinto (in disparte ogni questione sui profili di possibile inammissibilità del ricorso di ottemperanza per l’omessa produzione in atti dell’attestazione relativa al passaggio in giudicato dell’ordinanza r.g. n. -OMISSIS-/2024, pubblicata in data 15/07/2024, del Giudice di Pace di Napoli, avendo, peraltro, parte ricorrente depositato in atti una comunicazione della Cancelleria del G.d.P. di Napoli nella quale “ …. si evidenzia che codesta cancelleria non ha contezza di eventuali gravami proposti avverso l’ordinanza, pertanto non può procedere alla relativa attestazione ”).
1. - Osserva, anzitutto, il Collegio che, dalla documentazione versata in atti da parte resistente (cfr. la nota della Questura di Napoli Cat. A12/2024/Imm./1^ Sez./Dinieghi del 28/11/2024), risulta che alla domanda di parte ricorrente tesa alla ottemperanza della Ordinanza del Giudice di Pace di Napoli del 15/07/2024, sub specie della richiesta di ordinare alla Prefettura di Napoli ed alla Questura di Napoli di annotare l’annullamento del Decreto di espulsione prot. n. -OMISSIS- del 06/02/2024 contro il ricorrente, risulta essere stata data esecuzione il 9 agosto 2024, in data, quindi, antecedente alla notifica del ricorso di ottemperanza per cui è causa, sicché la domanda di parte ricorrente deve essere dichiarata inammissibile in parte qua e comunque respinta.
Anche l’altra richiesta di parte ricorrente di “ Ritenere la segnalazione effettuata dalla Questura di Napoli, in data 29/11/2024, nella Banca dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale, CED - priva di effetto poiché la sentenza rg.n. -OMISSIS-/14 del 06/07/2017 è stata già oggetto di valutazione da parte dell’Autorità Giudiziaria che ha annullato il decreto di espulsione ” deve essere disattesa, in quanto la predetta ulteriore segnalazione non è relativa al Decreto prefettizio di espulsione prot. n. -OMISSIS- del 06/02/2024 (annullato con l’Ordinanza del Giudice di Pace di Napoli di cui si chiede l’ottemperanza), bensì ad altra misura espulsiva disposta dal Giudice di Pace di Napoli in sede penale in relazione alla condanna del 06/07/2017 - divenuta irrevocabile il 2 ottobre 2017 - pronunziata per la violazione dell’art. 10- bis (ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato) del D.lgs. 286/98, come risulta dalla documentazione in atti e precisato nella relazione di chiarimenti di cui alla nota della Questura di Napoli – Ufficio Immigrazione prot. n. 276717 datata 19 novembre 2025.
In altri termini, l'annullamento, con l’Ordinanza del Giudice di Pace di Napoli del 15/07/2024, del Decreto prefettizio di espulsione prot. n. -OMISSIS- del 06/02/2024 ha comportato la necessità di regolarizzare la posizione dello straniero nei sistemi informatici (SIS/Sistema Informativo Schengen) in relazione alla fattispecie espulsiva del cui annullamento si trattava (regolarizzazione che nella specie risulta già essere intervenuta), ma, con ogni evidenza, non può comportare altresì la inefficacia di altra segnalazione effettuata dalla Questura di Napoli, in data 29/11/2024, nella Banca dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale, CED – in relazione alla misura espulsiva (misura sostitutiva dell’espulsione dal territorio dello Stato per un periodo non inferiore ad anni cinque) disposta dal Giudice di Pace di Napoli con la sentenza di condanna rg.n. -OMISSIS-/14 del 06/07/2017.
Peraltro, diversamente da quanto affermato da parte ricorrente, la predetta sentenza di condanna rg.n. -OMISSIS-/14 del 06/07/2017 non risulta essere stata espressamente valutata nella motivazione dell’Ordinanza del Giudice di Pace di Napoli 15/07/2024, nella quale si fa riferimento, invece, a “ i reati di furto in concorso e minaccia, per i quali il ricorrente è stato condannato alla pena di anni uno di reclusione con sentenza del Tribunale Monocratico di Napoli, divenuta irrevocabile il 25.01.2020 ” nonché al “ reato di cui all'art. 73, comma 5, dpr 309/90 per il quale il ricorrente è stato condannato con sentenza del Tribunale Monocratico di Napoli, divenuta irrevocabile il 28.10.2019, alla pena di otto mesi di reclusione ed euro 2000 di multa ”, e, comunque, in ogni caso, il dispositivo dell’Ordinanza del Giudice di Pace di Napoli del 15/07/2024, della cui ottemperanza si tratta, ha annullato (solo) il Decreto prefettizio di espulsione prot. n. -OMISSIS- del 06/02/2024 e non la misura espulsiva (misura sostitutiva dell’espulsione dal territorio dello Stato per un periodo non inferiore ad anni cinque in sostituzione dell’ammenda) disposta dal Giudice di Pace con la sentenza di condanna rg.n. -OMISSIS-/14 del 06/07/2017, divenuta ormai irrevocabile in data 2 ottobre 2017.
2. - Per tutto quanto innanzi illustrato, il ricorso di ottemperanza deve essere respinto.
3. - Sussistono i presupposti di legge per compensare le spese del presente giudizio di ottemperanza, anche considerata la novità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA LA NA, Presidente
MA Grazia D'Alterio, Consigliere
NN BA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN BA | MA LA NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.