Sentenza 4 giugno 2001
Massime • 7
L'onere della determinazione dell'oggetto della domanda può ritenersi assolto anche in difetto di quantificazione monetaria della pretesa dedotta con l'atto introduttivo del giudizio, purché l'attore provveda ad indicare i relativi titoli dai quali la stessa pretesa trae fondamento (potendo, così, essere quantificata), ponendo, in tal modo, il convenuto nella condizione di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese; ove, invece, manchi la precisa indicazione dei titoli, esplicitata nell'atto introduttivo o ricavabile dai documenti in esso richiamati e prodotti, il "petitum" non può ritenersi sufficientemente specificato, con conseguente nullità dell'atto introduttivo - ai sensi dell'art, 164 cod. proc. civ. - ed inammissibilità della domanda in tal modo proposta.
La liquidazione del risarcimento di danni futuri comporta la detrazione, sulla somma assegnata al danneggiato, di interessi a scalare per il periodo di pagamento anticipato del capitale, detrazione da calcolarsi con riferimento al momento dell'effettiva corresponsione della somma (o, in mancanza, al momento della liquidazione della stessa), e non anche con riguardo alla data del fatto illecito.
Nel caso di lesioni personali seguite da trattamento sanitario che, in luogo di determinarne la guarigione, le abbiano aggravate (o abbiano addirittura provocato la morte del paziente), l'eventuale negligenza o imperizia dei medici non esclude, di per sè, il nesso di causalità tra la condotta lesiva dell'agente e l'evento finale, poiché la colpa del sanitario, ancorché grave, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente rispetto al comportamento dell'autore dell'illecito che, provocando il fatto lesivo, ne abbia reso necessario l'intervento. L'intervento medico è, difatti, vicenda sicuramente tipica e prevedibile, mentre lo stesso errore professionale, non potendo, di per sè, ritenersi fatto del tutto imprevedibile o inverosimile, si inserisce del tutto legittimamente nella serie causale originata dall'azione offensiva - rispetto alla quale costituisce, dunque, momento normale di evoluzione -, poiché le modalità con cui i sanitari operano non realizzano quella situazione di sufficienza causale sopravvenuta nella determinazione dell'evento dalla quale il legislatore fa dipendere l'esclusione del rapporto di causalità rispetto a tutti gli antecedenti comunque riferibili all'evento.
L'attribuzione degli interessi sugli interessi scaduti, secondo la previsione di cui all'art. 1283 cod. civ., postula una specifica domanda del creditore, autonoma e distinta rispetto a quella rivolta al riconoscimento degli interessi principali, con la conseguenza che, proposta in primo grado solo tale ultima domanda, la richiesta degli interessi anatocistici non può essere avanzata per la prima volta in appello, stante il divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ..
In tema di risarcimento del danno alla vita di relazione, qualora sia stata liquidata equitativamente una somma globale, con riferimento sia alla parte di danno già maturata, sia a quella futura, tenendosi conto, per quest'ultima parte, degli interessi a scalare corrispondenti all'erogazione anticipata, gli interessi compensativi sull'intera somma globale liquidata decorrono pur sempre dalla data del fatto illecito produttivo del danno.
In contrapposizione all'art. 2043 cod. civ., che fa sorgere l'obbligo del risarcimento dalla commissione di un "fatto" doloso o colposo, il successivo art. 2055 considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento stesso, il "fatto dannoso", sicché, mentre la prima norma si riferisce all'azione del soggetto che cagiona l'evento, la seconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno, ed in cui favore è stabilita la solidarietà. Ne consegue che l'unicità del fatto dannoso richiesta dal ricordato art. 2055 per la legittima predicabilità di una responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, ricorrendo, pertanto, tale forma di responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno, e senza che, con tale principio, contrasti la disposizione dell'art. 187, capoverso, cod. pen., la quale, con lo statuire per i condannati per uno stesso reato l'obbligo in solido al risarcimento del danno, non esclude ipotesi diverse di responsabilità solidale di soggetti che non siano colpiti da alcuna condanna o che siano colpiti da condanna per reati diversi o che siano taluni colpiti da condanna e altri no (principio affermato in tema di responsabilità solidale tra l'autore dell'incidente, che aveva causato lesioni personali al danneggiato, ed il medico, che aveva provveduto alle conseguenti relative cure sanitarie).
In materia di liquidazione del danno da invalidità permanente, il ricorso alle tabelle di capitalizzazione di cui al R.D. n. 1403 del 1922 - che, in quanto fondato su calcoli di probabilità e non di certezza, non rappresentano uno strumento di liquidazione tassativo ed inderogabile - costituisce non un obbligo, ma una facoltà del giudice del merito, che può ricorrere puramente e semplicemente al criterio equitativo di cui agli artt. 2056 e 1226 cod. civ., ovvero applicare le suddette tabelle di capitalizzazione, ovvero ancora contemperare l'uno e l'altro criterio (utilizzando i dati delle tabelle quali semplici dati di partenza, di controllo e di orientamento per la liquidazione equitativa), oppure apportare alla liquidazione una riduzione in considerazione del cosiddetto scarto tra vita fisica e vita lavorativa - scarto del quale è legittimo tener conto anche nel caso in cui il soggetto danneggiato sia un minore -, atteso che le suddette tabelle sono state calcolate sulla base della probabile vita fisica media, rispetto alla quale la vita lavorativa ha una minor durata.
Commentari • 3
- 1. Valore della testimonianza di parte civile nel giudizio civile di rinvio (Cass. 16916/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 settembre 2020
Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. non è consentita l'utilizzazione, alla stregua di una testimonianza, delle dichiarazioni rese dalla parte civile sentita quale testimone nel corso del processo penale, dovendo viceversa trovare applicazione il principio di cui all'art. 246 c.p.c., ai sensi del quale non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE (ud. 18/04/2019) 25-06-2019, n. 16916 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente - Dott. SESTINI Danilo - Consigliere - Dott. CIGNA Mario - …
Leggi di più… - 2. Infortunio sul lavoro come si liquida il danno differenziale? (Tr. Rov. 71/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 11 maggio 2018
Il danno differenziale è la differenza fra la somma corrisposta dall'Inail e il risacimento pieno del danno. Non si può quindi decurtare il danno biologico civilistico, appartenente all'ampia categoria del danno non patrimoniale, per effetto di importi che afferiscono invece a pregiudizio patrimoniale, ristorati con indennizzo INAIL. Tribunale di Rovereto Giudice del Lavoro Dr. Michele Cuccaro Sentenza n. 71/2015 pubbl. il 10/11/2015 RG n. 219/2015 Il Giudice del lavoro del Tribunale di Rovereto dott. Michele Cuccaro, ha pronunciato la seguente sentenza causa promossa con ricorso depositato il 22.5.2015 sub nr. 219/15 da: N.C. nato in residente a , C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. …
Leggi di più… - 3. Danno iatrogeno differenziale: perché è il danno maggioreRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 2 ottobre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/06/2001, n. 7507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7507 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. UGO FAVARA - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DE AS OV, in persona della procuratrice generale Sig.ra Liliana Artibani, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOEZIO 6, presso lo studio dell'avvocato ETTORE PAPARAZZO, che lo difende anche disgiuntamente agli avvocati GIAN LUIGI POLATO, CLAUDIO SOLINAS, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TVI AR, VI ER, TO MA, FFM SRL (GIÀ CASA DI CURA CITTÀ DI VERONA SPA), EG NA IA IN PROPRIO E N.Q. EREDE DI CE AN;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 12016/98 proposto da:
VI AR, VI ER, TO MA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MAZZINI 146, presso lo studio dell'avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato CARLO BONINO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
DE AS OV, CASA CURA CITTÀ DI VERONA SPA, EG NA IA;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n^. 13483/98 proposto da:
F.F.M. SRL, con sede in Verona, in persona dell'Amministratore Unico Alessandro Montini, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANTONIO BENNICELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GIULIO CEVOLOTTO, che la difende anche disgiuntamente agli avvocati CLAUDIO DONELLA, DARIO DONELLA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
EG NA IA IN PROPRIO E N.Q. EREDE DI CE AN, DE AS OV, VI AR, VI ER, TO MA;
- intimati -
e sul 4^ ricorso n^. 17249/98 proposto da:
VI AR, VI ER, TO MA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MAZZINI 146, presso lo studio dell'avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato CARLO BONINO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
F.F.M. SRL, con sede in Verona, in persona dell'Amministratore Unico Alessandro Montini elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANTONIO BENNICELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GIULIO CEVOLOTTO, che la difende anche disgiuntamente agli avvocati CLAUDIO DONELLA, DARIO DONELLA, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
DE AS OV, EG NA IA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 847/97 della Corte d'Appello di VENEZIA, emessa il 26/03/97 e depositata il 23/06/97 (R.G. 1061/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Ettore PAPARAZZO;
udito l'Avvocato Carlo BONINO;
udito l'Avvocato Giulio CEVOLOTTO.
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso, previa riunione dei giudizi, per l'accoglimento del 1^ e 5^ motivo del ricorso incidentale VI, per l'assorbimento del 6^ motivo ed il rigetto del 2^, 3^ e 4^; per il rigetto del ricorso principale De AS;
per l'accoglimento del 1^ motivo del ricorso incidentale FFM con l'assorbimento degli altri motivi e l'inammissibilità ovvero l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato VI.
Svolgimento del processo
RI VI e MA CH, quali genitori della minore VI ER, con atto di citazione notificato il 21.9.1982, convenivano davanti al tribunale di Vicenza NO CO e NA LU IN chiedendo il risarcimento di danni, successivamente quantificato in 336.995.237, oltre interessi e rivalutazione, sofferto dalla minore in conseguenza di un sinistro occorsole in data 26.12.1979, in località Roana, dove rimaneva investita dallo slittino da neve, condotto dalla figlia minore dei convenuti. Assumevano gli attori che la loro figlia aveva riportato un danno fisico nella misura del 29% di invalidità.
Si costituivano i convenuti e resistevano alla domanda. Veniva disposta c.t.u.. e, quindi, successivamente un'altra, sulla scorta delle quali il G.I. ordinò la chiamata in causa di VA De AS, sanitario che aveva eseguito l'intervento chirurgico sulla minore infortunata, nonché della Casa di Cura città di Verona e della clinica Universitaria del Policlinico Borgo Roma di Verona, nei cui confronti gli attori estesero la domanda.
Tutti i chiamati si costituirono e la clinica universitaria chiese di chiamare in causa la USL n. 25 della Regione Veneto, che successivamente intervenne volontariamente.
Il tribunale di Vicenza, con sentenza del 7.1.1995, accolse parzialmente la domanda principale nei confronti della IN, (essendo nel frattempo deceduto il CO) e del De AS, che condannò in solido al pagamento, in favore della VI ER, della somma di L 173.747.352 e dei consorti VI CH della somma di L. 10 milioni, nonché quella di regresso della IN nei confronti del De AS nei limiti dei due terzi.
Rigettava invece la domanda nei confronti della Casa di cura Città di Verona, della Clinica Universitaria e della Usl 25. Avverso detta sentenza proponevano appello la IN, il De AS e gli attori.
La Corte di appello di Venezia, con sentenza depositata il 23.6.1997, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda dei coniugi VI CH, condannava la IN al pagamento della somma di L. 46.096.000, oltre interessi ed il De AS e la Casa di Cura in solido al pagamento della somma di L. 162.197.512, oltre interessi al tasso medio del 6,5% con decorrenza dal 10.9.1980 al saldo effettivo, sulla somma di L. 48.421.000 e con decorrenza dal 10.8.1981, sull'intera somma.
Condannava la IN nei limiti di un terzo ed il De AS e la casa di cura in solido al pagamento delle spese processuali del doppio grado sostenute dagli attori.
Riteneva la corte di appello che andasse esclusa, sotto il profilo causale, la continuità tra le conseguenze delle lesioni provocate in occasione del sinistro e quelle provocate dall'errore commesso dal chirurgo e conseguentemente riteneva la IN obbligata al risarcimento del danno correlato al sinistro ed il chirurgo e la casa di cura al ristoro del danno conseguente all'errato intervento sanitario.
Riteneva la sentenza la responsabilità della casa di cura, in quanto appariva inevitabile che tanto nell'assistenza operatoria quanto in quella sanitaria all'intervento, venissero coinvolti medici ed infermieri della stessa, proprio per quelle attività complementari, quali l'apprestamento e l'applicazione della bendatura ingessata nonché del controllo del decorso postoperatorio, nelle quali intervenne l'errore determinante l'evento per cui è causa. Riteneva la corte di dover rigettare l'eccezione di prescrizione quinquennale, proposta dal De AS, in quanto nella fattispecie la domanda proposta atteneva a responsabilità contrattuale, avendo gli attori dedotto che l'errore commesso dal De AS era relativo ad intervento chirurgico eseguito privatamente.
La corte liquidava a titolo di danno patrimoniale da invalidità permanente la somma di L. 64.118.455, considerata la quota di aggravamento del 20%, indotta dall'erroneo intervento, tenuto conto che verosimilmente la VI ER avrebbe iniziato a lavorare a 25 anni di età ed operati gli abbattimenti per lo scarto tra vita fisica e lavorativa e per l'anticipata corresponsione della somma. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il De AS, articolato in undici motivi.
Resistono gli attori con controricorso, che contiene anche ricorso incidentale, articolato in sei motivi.
Ha presentato controricorso anche la F.F.M., s.r.l.(già Casa di Cura città di Verona), che contiene anche ricorso incidentale articolato in 4 motivi.
A questo ricorso incidentale resistono gli attori, con controricorso, che contiene anche ricorso incidentale articolato in un motivo. La F.F.M., il De AS e gli attori hanno presentato memorie. Motivi della decisione
1.1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi.
Ritiene questa Corte che vada anzitutto esaminato il ricorso incidentale proposto dai ricorrenti VI CH il 21.6.1998 (ric. n. 12016/1998).
Per quanto detto ricorso manchi di un'apposita sezione relativa ai fatti di causa gli stessi sono facilmente individuabili dall'esposizione dei motivi di ricorso.
Con il primo motivo i ricorrenti incidentali lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 41 c.p. e 2055 c.c. e la violazione e falsa applicazione delle norme, civili e penali, sul concorso di reati e di cause di produzione del danno, nonché delle norme che regolano la solidarietà tra gli autori dei reati, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, a norma dell'art. 360 n. 3 e 5 C.P.C.. Ritengono i ricorrenti incidentali che erroneamente la corte di merito ha ritenuto l'errore del De AS, nel trattamento dei postumi delle lesioni riportate dalla minore VI per l'incidente sulla neve, per la sua gravità ed abnormità, f atto non ascrivibile nella sequenza causale innescata dal sinistro, ma dotato di efficienza causale autonoma, non ricollegabile all'antecedente costituito dalle lesioni riportate nel sinistro.
Ritengono i ricorrenti che la colpa del sanitario doveva considerarsi come concausa tipica e normale dell'evento, tale da generare la responsabilità del sanitario.
2.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia fondato.
Va, anzitutto, osservato che, in contrapposizione all'art. 2043 c.c., che fa sorgere l'obbligo del risarcimento dalla commissione di un fatto doloso o colposo, l'art. 2055 c.c., considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento stesso, il fatto dannoso. Mentre perciò la prima norma si riferisce all'azione del soggetto che cagiona l'evento dannoso, la seconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno ed in cui favore è stabilita la solidarietà. Pertanto l'unicità del fatto dannoso, richiesta dall'art. 2055 c.c., per l'affermazione della responsabilità solidale degli autori del fatto illecito, deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato. Ne deriva che la responsabilità solidale ricorre pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti ed anche autonomi e diversi, sempre che le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno (Cass. 20.8.1977, n. 3817).
2.2. Quanto al nesso causale, a parte la dibattuta questione se la norma di cui all'art. 1223 (richiamato dall'art. 2056) c.c. regoli il nesso di causalità giuridica, mentre il nesso di causalità materiale sia regolato esclusivamente dai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., con conseguente distinzione tra causalità di fatto
(contenuta nella struttura dell'illecito ed avente come referenti le predette norme penali) e causalità giuridica (contenuta nella struttura della valutazione del danno, di cui agli artt. 2056/1223 c.c.), sta di fatto che per giurisprudenza pacifica il criterio in base al quale sono risarcibili i danni conseguiti dal fatto illecito (o dall'inadempimento in tema di responsabilità contrattuale), deve intendersi, ai fini della sussistenza del nesso di causalità, in modo da comprendere nel risarcimento i danni indiretti e mediati, che, si presentino come effetto normale, secondo il principio della c.d. regolarità causale (Cass. 6.3.1997, n. 2009; Cass. 10.11.1993, n. 11087; Cass. 11.1.1989i n. 65; Cass. 18.7.1987, n. 6325; Cass. 20.5.1986, n. 3353; Cass. 16.6.1984, n. 3609).
Pertanto, un evento dannoso è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cd. teoria della condicio sine qua non): ma nel contempo non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante non appaiono del tutte inverosimili (cd. teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, la quale in realtà, come è stato esattamente osservato, oltre che una teoria causale, è anche una teoria dell'imputazione del danno).
2.4. Nel caso di lesioni personali, seguite da trattamento sanitario che, in luogo di guarire le prime, le abbia aggravate o abbia addirittura provocato la morte del soggetto leso, l'eventuale negligenza o imperizia dei medici non elide il nesso di causalità tra la condotta lesiva dell'agente e l'evento finale. La colpa dei medici, infatti, anche se grave, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente rispetto al comportamento dell'agente che, provocando il fatto lesivo, ha reso necessario l'intervento dei sanitari. Tale intervento, nei confronti di persona lesa, costituisce un fatto tipico e prevedibile, e lo stesso errore dei sanitari non puo ritenersi fatto del tutto imprevedibile o inverosimile, ma si inserisce perfettamente nella serie causale originata dall'azione offensiva, rispetto alla quale costituisce un momento normale di evoluzione. Le modalità con cui i sanitari operano, pur se connotate da colpa grave, non realizzano quella situazione di sufficienza della causa intervenuta a determinare l'evento, dalla quale il legislatore fa dipendere l'esclusione del rapporto di causalità (cfr. Cass. Pen. 26.4.1993, Bevilacqua;
Cass. 27.5.1995, n. 5923).
Nella fattispecie la sentenza impugnata, a fronte dell'unico fatto dannoso lamentato dagli attori le lesioni con i postumi nella misura del 25%), ha ritenuto l'esistenza di due fatti dannosi (uno ascrivibile alla condotta della piccola CO con postumi nella misura del 9% e l'altro alla condotta del De AS). Sennonché detta scissione dell'unicità del fatto dannoso, nell'ottica dell'art. 2055 c.c., in tanto è possibile, in quanto i fatti dannosi siano effettivamente due (o più) e la condotta di ciascun agente abbia avuto efficienza causale solo nella produzione dell'evento a lui ascritto.
La corte di merito ha escluso l'unicità del fatto dannoso e l'efficienza causale della condotta della CO sull'evento lesivo finale sulla base di due rilievi: anzitutto perché, allorché si verificò l'intervento sanitario, la guarigione dalla precedente lesione causata dal sinistro sulla neve, si era già quasi verificata e rimanevano modesti postumi;
inoltre perché, data l'abnormità dell'errore e la gravità della colpa del sanitario, il fatto non era ascrivibile nella sequenza causale innescata dal sinistro, ma dotato di efficienza causale autonoma.
La sentenza non ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi di diritto.
Infatti, poiché la causa sopravvenuta sufficiente alla produzione dell'evento è solo quella del tutto indipendente dal fatto del danneggiante, che si ponga al di fuori delle linee normali di sviluppo della serie causale attribuibile alla condotta dell'agente, costituente, cioè, un fattore eccezionale tale che, malgrado il più alto grado di previdenza e di prudenza, non sia possibile predisporre alcuna misura per evitarlo, una volta ritenuto che l'intervento sanitario del De AS fu effettuato per eliminare, sia pure ridotti postumi, conseguenti al sinistro provocato dalla CO, non si può ritenere che detto sinistro non sia stata la condicio sine qua non dell'intervento del De AS.
2.6. È ben vero che detto principio va temperato con quello della causalità adeguata, ma sul punto la sentenza impugnata si limita a fare riferimento alla gravità dell'errore del sanitario ed all'abnormità dello stesso.
La sentenza impugnata ritiene che sussista un rapporto di sequenza solo allorché "tale rapporto integri gli estremi di una sequenza costante, secondo un calcolo di regolarità statistica, per cui un evento appaia, come conseguenza normale dell'antecedente". Sennonché ciò integra errata applicazione dei principi di cui all'art. 41 c.p., in quanto non è all'id quod plerumque accidit che occorre fare riferimento, per affermare o escludere la sequenza causale sulla base della causalità adeguata, ma all'eccezionalità ed inverosimiglianza della causa sopravvenuta.
Se si adottasse la tesi sostenuta dalla sentenza impugnata, poiché, in genere, a seguito del trattamento sanitario, il soggetto leso migliora o addirittura guarisce completamente, qualora ciò non si verificasse, il soggetto agente danneggiante non potrebbe mai rispondere che del danno da lui provocato e non dell'evento dannoso finale, a seguito dell'intervento sanitario, cui pure il suo fatto illecito ha dato causa.
In effetti la sola gravità dell'errore del medico non è da sola sufficiente a determinare l'interruzione della sequenza causale, poiché, come detto, è solo il fattore eccezionale ed assolutamente imprevedibile che recide la sequenza causale, mentre l'errore dell'operatore sanitario, per quanto grave, non costituisce un fatto assolutamente imprevedibile, ma solo un fatto che nella maggior parte dei casi non si verifica.
La sentenza impugnata, che non ha fatto corretta applicazione di questi principi, è errata in diritto.
3.1. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti incidentali VI e CH lamentano l'errata liquidazione del danno biologico per postumi permanenti incidenti sull'attività lavorativa, e, quindi, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1219, 1223, 1224, 1226 e 1228 c.c., nonc4è vizio motivazionale su punti decisivi della controversia.
Assumono i ricorrenti che la sentenza impugnata ha erroneamente posto a base del danno biologico per postumi permanenti un reddito annuo di L. 32 milioni, a fronte di quello di 40 milioni da loro proposto.
3.2. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti incidentali lamentano il mancato riconoscimento della svalutazione monetaria, con calcolo analitico nella quantificazione del danno biologico per postumi permanenti, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1219, 1223, 1224, 1226 e 1282 c.c., nonché il vizio motivazionale su un punto decisivo della causa. Secondo i ricorrenti erroneamente la corte di merito non avrebbe calcolato la svalutazione monetaria ed, inoltre, avrebbe erroneamente applicato contemporaneamente un coefficiente di anticipazione (per quanto nella sola misura relativa ad anni 14 a fronte di anni 22 da loro proposto) ed un diffalco tra lo scarto tra la vita fisica e quella lavorativa.
4.1. I motivi sono strettamente connessi e vanno esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati e vanno rigettati.
Osserva preliminarmente questa Corte che, per quanto i ricorrenti facciano riferimento al "danno biologico per postumi permanenti incidenti sull'attività lavorativa", in effetti la doglianza attiene più propriamente non al danno biologico, ma al danno patrimoniale da invalidità permanente.
Quanto alla liquidazione del danno da lucro cessante, va osservato che, qualora occorra procedere alla liquidazione di un danno futuro non determinabile con assoluta precisione, il giudice, relativamente al lucro cessante deve procedere attraverso calcoli di probabilità da compiersi a norma dell'art. 2056 c.c. con equo apprezzamento delle circostanze del caso. Pertanto, nell'ipotesi di invalidità permanente causata da un fatto illecito ad un minore, che per la sua età non svolga attività lavorativa, il danno consistente nel mancato guadagno che l'infortunato percepirà in futuro rispetto a quello che percepirebbe se la sua capacità lavorativa non fosse stata menomata, non può essere determinata dal giudice che per mezzo di presunzioni, in base al tipo di attività lavorativa che presumibilmente il minore effettuerà o avrebbe effettuato (in caso di invalidità totale) in futuro: tipo di attività che va accertata con criteri di probabilità, tra cui gli studi compiuti o le inclinazioni manifestate dal minore, se è possibile rilevarle nel caso concreto (Cass. 1.7.1998, n. 6420), ovvero tenendo conto dell'attività lavorativa e della posizione economico-sociale della famiglia del minore (Cass. 3.3.1981, n. 1228) ovvero di altri elementi da cui desumere quale attività probabilmente avrebbe esercitato il minore, al fine di determinare il suo probabile reddito futuro.
In mancanza di detti elementi il giudice può far riferimento anche ad un reddito presuntivo quale è quello indicato dall'art. 4 l. n. 39/1977 (che, pur essendo indicato in tema di azione diretta nei confronti dell'assicuratore della r.c.a., può costituire un idoneo criterio di cui il giudice si avvale nell'ambito dei suoi poteri discrezionali di valutazione equitativa) ovvero al reddito medio di un lavoratore dipendente.
Nella fattispecie, quindi, correttamente il giudice di merito, avvalendosi del suo potere di liquidazione equitativa, ha ritenuto di dover individuare il reddito futuro medio della minore VI, tenendo conto del livello di istruzione e di occupazione del padre (laureato in ingegneria), in L. 32 milioni annui.
4.2. Detta somma, liquidata a titolo di risarcimento da danno futuro, non poteva essere rivalutata dalla data del fatto, come sostengono i ricorrenti incidentali.
Infatti, in tema di risarcimento del danno da lucro cessante, costituito dal mancato guadagno del minore, per invalidità permanente nel futuro (allorché inizierà o avrebbe potuto iniziare l'attività lavorativa), come in genere di ogni danno interamente futuro rispetto alla liquidazione, la stessa non può essere effettuata con riferimento alla data del fatto illecito, poiché in tale data il danno non è ancora insorto, ma con riferimento alla data delle decisione.
Per questo tipo di danno non vi è un problema di rivalutare alla data della decisione una liquidazione del danno effettuata con riferimento al momento in cui è insorto, ma di valutare il danno stesso come attuale e quindi di applicare alla liquidazione un coefficiente di riduzione per l'anticipata corresponsione. In altri termini qui la cosiddetta attualizzazione del danno opera in modo diverso rispetto a quella relativa al caso in cui il danno si sia già verificato: nella prima ipotesi essa comporta che la somma liquidata con riferimento alla data del fatto sia adeguata per effetto della normale inflazione della moneta, al fine di farle mantenere il normale potere di acquisto;
nella seconda ipotesi quelle somme non sono ancora dovute, per cui un problema di adeguamento per il potere reale (e non monetario) delle stesse non si pone (nè è ipotizzabile un fenomeno inverso di deflazione), ma sorge solo quello connesso all'anticipata corresponsione, il cd. "montante di anticipazione".
Da ciò consegue che la liquidazione del risarcimento di danni futuri comporta la detrazione sulla somma assegnata al danneggiato di interessi a scalare per il periodo di pagamento anticipato del capitale (Cass. 4.2.1988, n. 1161). Detta detrazione per l'anticipato pagamento va calcolata con riferimento al momento dell'effettiva corresponsione della somma, o, in mancanza della stessa, al momento della liquidazione della stessa e non con riferimento alla data del fatto illecito, come sostenuto dai ricorrenti incidentali.
4.3. Oltre alla detrazione conseguente al montante di anticipazione, va effettuato anche il diffalco per lo scarto tra vita fisica e lavorativa, allorché il danno patrimoniale da invalidità permanente è stato calcolato con il sistema tabellare.
Osserva, infatti, questa Corte che in materia di liquidazione di detto danno, il ricorso alle tabelle di capitalizzazione di cui al r.d. n. 1403 del 1922 - che, in quanto fondato su calcoli di probabilità e non di certezza, non rappresentano uno strumento di liquidazione tassativo ed inderogabile - costituisce non un obbligo, ma una facoltà del giudice di merito, che può ricorrere puramente e semplicemente al criterio equitativo di cui agli artt. 2056 e 1226 c.c. ovvero applicare le suddette tabelle di capitalizzazione, ovvero ancora contemperare l'uno e l'altro criterio, oppure apportare alla liquidazione una riduzione in considerazione dello scarto tra vita fisica e lavorativa, tenuto conto che le suddette tabelle sono state calcolate sulla base della probabile vita fisica media, rispetto alla quale la vita lavorativa ha una minore durata (Cass. 23.6.1993, n. 694; Cass. 5.11.1994, n. 9170). A tal fine va rilevato, con riferimento al caso di specie che dello scarto tra vita fisica e lavorativa può tenersi conto anche nel caso in cui il soggetto danneggiato sia un minore (Cass. S.U. 9.4.1973, n. 997).
4.4. Ne consegue che è infondata la censura dei ricorrenti incidentali, con cui gli stessi lamentano che il giudice di appello avrebbe apportato non solo la riduzione sulla somma liquidata per l'anticipata corresponsione, ma anche la riduzione per la differenza tra vita fisica e vita lavorativa.
Infatti, avendo il giudice di appello utilizzato il criterio tabellare ai fini della liquidazione, ben possono concorrere le due riduzioni, rispondendo le stesse a diverse esigenze: la prima ad eliminare la locupletazione che si realizza nel ricevere anticipatamente la somma dovuta;
la seconda ad adeguare la liquidazione del danno patrimoniale alla probabile durata della vita lavorativa, che non coincide con quella fisica.
5. Con il quarto motivo di ricorso, i ricorrenti incidentali VI CH lamentano la violazione falsa applicazione dell'art. 1283 c.c., nonché degli artt. 345, 1 c., 2^ parte, 99 e 112 c.p.c.,
nonché il vizio di omessa motivazione dell'impugnata sentenza per mancato riconoscimento dell'anatocismo, chiesto con l'atto di appello.
Assumono i ricorrenti che, per quanto avessero richiesto con l'atto di appello la condanna dei convenuti al pagamento degli interessi anatocistici, maturati dopo la sentenza di primo grado, essa non era stata disposta ne' alcuna pronuncia sul punto aveva emesso la corte di merito.
6.1. Il motivo è inammissibile.
Va, anzitutto, osservato che l'attribuzione degli interessi scaduti, secondo la previsione dell'art. 1283 c.c. postula una specifica domanda del creditore, la quale è autonoma e distinta da quella rivolta al riconoscimento degli interessi principali. Pertanto, qualora in primo grado sia stata proposta solo tale ultima domanda, la richiesta dei suddetti interessi anatocistici non può essere avanzata per la prima volta in appello, incorrendo nel divieto di cui all'art. 345 c.p.c. (Cass. S.U. 5.11.1984, n. 5588). Risulta dallo stesso ricorso incidentale che la domanda degli interessi anatocistici fu posta solo in grado di appello e, come tale, essa era inammissibile.
6.2. Il divieto di proporre domande in appello, di cui all'art. 345, lo, c.p.c., integrando violazione del principio del doppio grado di"giurisdizione, è di ordine pubblico, per cui la sua violazione va rilevata anche d'ufficio in sede di legittimità, senza che possa spiegare alcuna influenza l'accettazione del contraddittorio (Cass. 26.8.1997, n. 7996; Cass. 23.2.1983, n. 1358). Infatti il divieto in questione costituisce un limite alla potestas iudicandi di quel giudice (Cass. 26.3.1981, n. 1772). Pertanto, ove il giudice di appello non si sia pronunciato in merito a detta domanda nuova, dichiarandone legittimamente l'inammissibilità ai sensi dell'art. 345, c.p.c., poiché detta inammissibilità è rilevabile anche dalla Cassazione d'ufficio, la parte che ha proposto la domanda nuova in appello non ha interesse processuale (requisito che deve assistere anche l'impugnazione) ad impugnare l'omessa pronuncia su detta domanda da parte del giudice di merito, se non sul presupposto fondato che la novità della domanda non sussista.
Da ciò consegue che, se detto presupposto è ritenuto inesistente da parte del giudice di legittimità (come nella fattispecie), l'interesse processuale all'impugnazione, che su detto presupposto si fondava, non sussiste ed il motivo di ricorso è inammissibile per tale ragione.
7. Con il quinto motivo di ricorso i ricorrenti incidentali lamentano la violazione e falsa applicazione dei principi che regolano il contraddittorio e la delimitazione della materia del contendere ed in particolare degli artt. 99, 101, 111, 112 c.p.c., nonché delle norme che regolano il risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. In particolare lamentano il mancato accoglimento della domanda di rimborso delle spese mediche e di assistenza, anticipate dai genitori di VI ER.
8. Il motivo è infondato e va rigettato.
Come assume il giudice di appello, i genitori della VI agirono solo nella qualità e non in proprio, proponendo nell'atto introduttivo del giudizio solo domanda di risarcimento dei danni subiti dalla minore e non in proprio.
La domanda di risarcimento del danno morale subito dai genitori fu avanzata solo in sede di precisazione delle conclusioni, pretesa su cui le parti espressamente rifiutarono il contraddittorio, mentre la domanda di risarcimento del danno sofferto dai genitori, in conseguenza dell'assistenza prestata dalla minore fu proposta solo in sede di comparsa conclusionale, per cui correttamente la sentenza di appello ha rilevato che, in merito a detta domanda non si era instaurato (nè poteva instaurarsi) alcun contraddittorio ne' il giudice di primo grado avrebbe potuto pronunciarsi.
9. Il sesto motivo del ricorso incidentale dei VI CH (in tema di violazione sulle norme che regolano la prescrizione) risulta assorbito dall'accoglimento del primo motivo. 10. Passando all'esame del ricorso principale del De AS, va osservato che l'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale dei VI CH comporta l'assorbimento del primo motivo di ricorso del De AS con cui viene lamentata la violazione di norme di legge e vizio motivazionale della sentenza che aveva pronunziato la sua condanna per responsabilità contrattuale. 11. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente principale De AS censura la sentenza impugnata per non essersi pronunziata sull'eccezione di nullità della domanda di risarcimento per mancato guadagno e per aver accolto la domanda nuova formulata nel giudizio di appello, in violazione degli artt. 112, 156, 163 e 345 c.p.c.. Ritiene il ricorrente che, poiché in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado l'attrice VI aveva richiesto il risarcimento del mancato guadagno, la cui quantificazione lasciava "all'equo apprezzamento del giudice" detta mancata specificazione del "petitum" comportava la nullità della domanda, mentre la specificazione effettuata in grado di appello costituiva domanda nuova.
12. Il motivo è infondato e va rigettato.
Osserva questa Corte che l'onere della determinazione dell'oggetto della domanda può ritenersi assolto anche in difetto di quantificazione monetaria della pretesa dedotta con l'atto introduttivo del giudizio, purché l'attore provveda ad indicare i relativi titoli dai quali la stessa pretesa tragga fondamento e possa essere quantificata, ponendo così il convenuto nella condizione di formulare in modo immediato ed esauriente le proprie difese, mentre solo ove manchi la precisa indicazione dei titoli, il petitum non può ritenersi sufficientemente specificato (Cass. 4.8.1994, n. 7221). In presenza dei suddetti elementi, il solo fatto che l'attore si sia rimesso non solo nell'atto introduttivo, ma anche in sede di precisazione delle conclusioni alla valutazione equitativa del giudice sul preciso ammontare del danno, non dà luogo alla nullità della domanda per mancata specificazione del petitum. Infatti, poiché detta valutazione equitativa è espressamente prevista dalla legge (art. 1226 c.c., richiamato anche dall'art. 2056 c.c.) nell'ipotesi in cui il danno, pur essendo certo, non è
provabile nel suo ammontare (o la prova è difficoltosa), il che si verifica in particolare per i danni futuri, che, come tali sono inevitabilmente fondati su prognosi, non è possibile sostenere che il solo rimettersi alla valutazione equitativa del giudice per l'ammontare del danno, comporti la nullità della domanda, poiché ciò significherebbe l'inoperatività delle due suddette norme, in quanto, il giudice, prima ancora di procedere alla valutazione equitativa, dovrebbe dichiarare la nullità della domanda per mancata specificazione del petitum.
13. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente principale censura l'impugnata sentenza per aver posto alla base del calcolo del danno da lucro cessante un ipotetico reddito relativo alla presumibile epoca di inizio del lavoro, per aver immotivatamente applicato un coefficiente di anticipazione di anni quattordici e poi conteggiato dal 1981 gli interessi sul capitale così ottenuto, in violazione degli artt. 1224, 1226, 1282 e 1284 c.c. Assume il ricorrente che, poiché il danno da mancato futuro guadagno attiene ad un danno futuro, non possono essere applicati gli interessi dalla data di cessazione dell'invalidità permanente, poiché in quella data il reddito non era prodotto;
che illogicamente è stato applicato un interesse del 4% per l'anticipata corresponsione ed il tasso di interesse del 6,5% per il ritardato pagamento della somma;
che erroneamente, dopo, aver ritenuto che l'avviamento al lavoro della minore sarebbe, avvenuto all'età di 25 anni e cioè nel dicembre 2000, aveva calcolato un coefficiente di anticipazione di soli 14 anni;
che, in ogni caso, il calcolo degli interessi doveva essere effettuato secondo i principi fissati da Cass. S.U. 1712/1995. 14. Il motivo è infondato.
Va, anzitutto, osservato che la sentenza impugnata ha determinato il danno patrimoniale da invalidità permanente dell'attrice, pari al 20%, in L. 64.118.455, tenuto conto di un reddito pari a L. 32 milioni annui, applicando un coefficiente tabellare del 18, 670 corrispondente all'età di 25 anni, come età di collocamento al lavoro, con l'abbattimento del 7% per lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa ed applicato il coefficiente dell'anticipazione di 14 anni della rendita, pari a 0,5777.
Come è stato sopra rilevato, in tema di danni futuri rispetto al momento in cui detti danni vengono liquidati, la corresponsione anticipata della somma di denaro in relazione al momento (futuro) in cui il danno matura, costituisce di per sè un incremento patrimoniale, del quale incremento dovrà tenersi conto, in sede di liquidazione del danno.
Questo c.d. "montante di anticipazione" potrà essere calcolato o con la tecnica della detrazione degli interessi a scalare o equitativamente, a norma degli artt. 2056/1226 C.C.. Inoltre, quando si sia tenuto conto di detto montante di anticipazione con riferimento alla parte di danno futuro (e cioè non ancora maturato), poiché la somma, attraverso la riduzione per l'anticipata corresponsione, è stata ormai "depurata" degli effetti economici maggiorativi dell'anticipazione, con la tecnica degli interessi a scalare o equitativamente, sulla somma globale dovuta a titolo di risarcimento del danno, sono pur sempre dovuti gli interessi compensativi dalla data del fatto illecito, produttivo del danno (Cass. 4 settembre 1990, n. 9118; Cass. 14.5.1979 n. 2770; 21 aprile 1979 n. 2243 e 12.7.1979 n. 4953), da calcolarsi secondo i principi fissati da Cass. S.U. 17.2.1995, n. 1712. 15.1. Nella fattispecie, quindi, correttamente la sentenza impugnata, ha disposto che sulla somma liquidata a tale titolo di danno patrimoniale futuro, avendone effettuato l'abbattimento per l'anticipata corresponsione, decorressero gli interessi. Detti interessi sono stati disposti per quanto sulla somma come liquidata alla data della decisione, e, quindi, comprensiva di rivalutazione, ma in misura media dal 1981 del 6,50%, e ciò, come rilevato dalla sentenza delle S.U. n. 1712/1995, costituisce uno dei possibili sistemi per regolamentare il cumulo tra interessi e rivalutazione.
Quanto poi al rilievo che gli interessi a scalare, per l'anticipata corresponsione, dovrebbero avere lo stesso tasso degli interessi dovuti a titolo di ritardo, premesso che nella fattispecie la sentenza impugnata ha effettuato un abbattimento sulla base di un coefficiente di anticipazione dello 0,577, ove anche esso corrispondesse ad un tasso di interesse nella misura del 4% annuo, come sostenuto dal ricorrente, ciò non sarebbe illogico e contraddittorio, rispetto al tasso medio di interessi compensativi, riconosciuto nella misura del 6,5%, quanto al risarcimento del danno da ritardo.
Infatti, i due tipi di interesse rispondono ad esigenze diverse: il coefficiente di anticipazione, calcolato sulla base degli interessi a scalare, mira ad evitare una locupletazione ingiustificata per l'anticipato pagamento, mentre gli interessi compensativi mirano a risarcire il danno da ritardo. Ed in relazione a queste diverse finalità il giudice deve calcolare, anche in via equitativa, il saggio degli interessi a scalare e di quelli compensativi. Inoltre, va considerato, come, sopra detto, che il giudice può provvedere agli uni ed agli altri, anche in termini equitativi. Ne consegue che le censure relative ai predetti punti sono infondate. 15.2 Infondata è anche la censura relativa al calcolo del coefficiente di anticipazione relativo solo a quattordici anni. Non si può ritenere, infatti, che avendo la sentenza impugnata ritenuto che l'avviamento al lavoro dell'attrice sarebbe avvenuto solo al 25^ anno di età, e cioè nel dicembre 2000, ed avendo ritenuto che il fatto dannoso si era verificato nell'agosto 1981 (per cui da quella data dovevano essere corrisposti gli interessi compensativi per mancato guadagno), il coefficiente di anticipazione doveva essere calcolato con riferimento a quella data e, quindi, per circa 19 anni.
Infatti, il diffalco per anticipata corresponsione va calcolato in relazione al tempo tra la data dell'effettiva corresponsione (ed, in mancanza, della decisione che provvede alla liquidazione) e quella del probabile avviamento al lavoro e, quindi, della produzione del reddito. Avendo la Corte fissato l'avviamento al lavoro della minore al dicembre 2000, il ricorrente De AS non ha interesse a dolersi di un diffalco di anni 14, in luogo di anni 19, per l'anticipazione nel pagamento, non assumendo che con eguale anticipo (ann1, 19) era stata corrisposta (o liquidata) la somma in questione. 16. L'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale dei VI CH comporta l'assorbimento:
A) del quarto motivo del ricorso principale del De AS (con cui il ricorrente lamenta che, pur avendo la sentenza di primo grado determinato nel 25% il complessivo grado di invalidità permanente della VI e pur avendo ritenuto che l'invalidità da ricollegare all'incidente sulla neve fosse pari all'8/9%, la sentenza di secondo grado, in assenza di impugnazione sul punto, aveva ritenuto che la quota di aggravamento imputabile al comportamento del De AS fosse pari al 20%, mentre doveva essere pari al 16%);
B) del quinto motivo (per non avere la sentenza indicato sulla base di quali elementi si è giunti alla somma di L. 162.197.512, cui esso ricorrente è stato condannato);
C) del sesto motivo (con cui il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2059 e 2049 c.c. e 185 c.p., per essere stato condannato al risarcimento del danno morale, pur essendo stata ritenuta solo la sua responsabilità a titolo contrattuale, mentre il danno morale presuppone l'esistenza di un reato).
D) del settimo, dell'ottavo e nono motivo, in tema di decorrenza di interessi, dovendo gli stessi essere regolati secondo i principi in tema di interessi compensativi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale (e ciò anche ai fini della decorrenza) e non secondo i principi dell'invocato art. 1224 c.c.. 17. Con il decimo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., nonché il vizio motivazionale, in merito alla condanna al pagamento delle spese processuali in favore di VI RI e CH MA. Osserva il ricorrente che, pur avendo la sentenza impugnata respinto la domanda di VI RI e di CH MA nei suoi confronti, lo ha poi condannato al pagamento delle spese da questi sostenute.
18. Il motivo è fondato e va accolto.
Infatti il criterio della soccombenza, posto dall'art. 91 c.p.c. a base della decisione sulla condanna alle spese processuali, impedisce che ad esse sia condannata la parte totalmente vittoriosa (rimanendo salva la compensazione). Ne consegue che, poiché la domanda di VI RI e della CH nei confronti del De AS, era stata rigettata, quest'ultimo non poteva essere condannato al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio di merito, sopportate dai due autori.
19. Con l'undicesimo motivo di ricorso il ricorrente principale lamenta la violazione dell'art. 92 c.p.c. ed il vizio di motivazione essendo stato condannato alle spese processuali sostenute da VI ER, pur in presenza di una soccombenza reciproca. 20. All'assorbimento dei suddetti motivi del ricorso principale consegue anche l'assorbimento di questo relativo alle spese processuali del secondo grado.
21. Con il primo motivo del ricorso incidentale la F.F.M. lamenta la errata o contraddittoria motivazione in relazione alla sussistenza del nesso di causalità tra l'opera del De AS e l'attività di casa di cura, con conseguente violazione degli artt. 2043, 2049 e 2055 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Lamenta la ricorrente che manca la prova che l'applicazione dell'ingessatura sia stata effettuata da personale della casa di cura, essendo essa stata effettuata dal prof. De AS, per quanto presso la casa di cura in questione, che invece si limitò a prestare la degenza postoperatoria, le medicine ed il personale paramedico. 22. Il motivo è infondato e va rigettato.
Infatti la sentenza impugnata ha osservato che le due prestazioni quella del medico che compie l'intervento, e quella della struttura sanitaria, che accoglie il paziente, sono collegate e complementari, la prima, quella del medico, non potendo trovare attuazione senza il supporto della casa di cura e la seconda, non avendo alcun senso svincolata dalla prima;
ed inoltre ha osservato che è inevitabile che tanto nell'assistenza operatoria che in quella sanitaria successiva all'intervento, vengano coinvolti medici, infermieri e tecnici della struttura sanitaria ove l'intervento medico viene eseguito.
Sotto questo profilo la sentenza impugnata ha ritenuto sussistere il coinvolgimento della casa di cura proprio in quelle attività complementari e di accompagnamento dell'intervento, quali l'apprestamento e l'applicazione della bendatura rigida nonché il controllo del decorso postoperatorio, nelle quali intervenne l'errore determinante l'evento di cui è causa.
Trattasi di una valutazione in fatto e di applicazioni di massima di esperienza che rientra nei compiti del giudice di merito e che sfugge al sindacato di legittimità, fuori dai ristretti limiti di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c.. Nella fattispecie, non sussistendo ne' un'omissione, ne' un'insufficienza, ne' una contraddittorietà di motivazione, il motivo di ricorso va rigettato.
23. L'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale dei VI CH comporta l'assorbimento del secondo e del terzo motivo del ricorso incidentale della F.F.M. s.r.l., con cui la stessa lamenta che la sentenza impugnata l'abbia condannata a titolo di responsabilità contrattuale, mentre era stata proposta nei suoi confronti esclusivamente una domanda di responsabilità aquiliana, nonché del quarto motivo in tema di prescrizione del diritto. 24. Anche il ricorso incidentale dei VI CH, proposto nei confronti della F.F.M. (ricorso inc. n. 17249/1998), essendo condizionato all'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale della F.F.M., ed essendo stato quest'ultimo rigettato, va dichiarato assorbito.
25. Pertanto va accolto il primo motivo del ricorso incidentale dei VI CH del 21.6.1998 (ric. n. 12016/1998), nonché il decimo motivo del ricorso del De AS;
vanno rigettati il secondo il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso incidentale dei VI CH;
il secondo ed il terzo motivo del ricorso del De AS ed il primo motivo del ricorso incidentale della F.F.M Vanno dichiarati assorbiti tutti gli altrimotivi di ricorso (ivi compreso quello del ricorso VI CH del 7.10.1998 (ric. n. 17249/1998).
La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Venezia, che si uniformerà ai principi di diritto sopra esposti e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale dei VI CH del 21.6.1998 (ric. n. 12016/1998), nonché il decimo motivo del ricorso del De AS;
rigetta il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso incidentale dei VI CH, nonché il secondo ed il terzo motivo del ricorso del De AS, nonché il primo motivo del ricorso incidentale della F.F.M..
Dichiara assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso. Cassa l'impugnata sentenza, in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2001