Cass. civ., sez. III, sentenza 04/06/2001, n. 7507
CASS
Sentenza 4 giugno 2001

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L'onere della determinazione dell'oggetto della domanda può ritenersi assolto anche in difetto di quantificazione monetaria della pretesa dedotta con l'atto introduttivo del giudizio, purché l'attore provveda ad indicare i relativi titoli dai quali la stessa pretesa trae fondamento (potendo, così, essere quantificata), ponendo, in tal modo, il convenuto nella condizione di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese; ove, invece, manchi la precisa indicazione dei titoli, esplicitata nell'atto introduttivo o ricavabile dai documenti in esso richiamati e prodotti, il "petitum" non può ritenersi sufficientemente specificato, con conseguente nullità dell'atto introduttivo - ai sensi dell'art, 164 cod. proc. civ. - ed inammissibilità della domanda in tal modo proposta.

La liquidazione del risarcimento di danni futuri comporta la detrazione, sulla somma assegnata al danneggiato, di interessi a scalare per il periodo di pagamento anticipato del capitale, detrazione da calcolarsi con riferimento al momento dell'effettiva corresponsione della somma (o, in mancanza, al momento della liquidazione della stessa), e non anche con riguardo alla data del fatto illecito.

Nel caso di lesioni personali seguite da trattamento sanitario che, in luogo di determinarne la guarigione, le abbiano aggravate (o abbiano addirittura provocato la morte del paziente), l'eventuale negligenza o imperizia dei medici non esclude, di per sè, il nesso di causalità tra la condotta lesiva dell'agente e l'evento finale, poiché la colpa del sanitario, ancorché grave, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente rispetto al comportamento dell'autore dell'illecito che, provocando il fatto lesivo, ne abbia reso necessario l'intervento. L'intervento medico è, difatti, vicenda sicuramente tipica e prevedibile, mentre lo stesso errore professionale, non potendo, di per sè, ritenersi fatto del tutto imprevedibile o inverosimile, si inserisce del tutto legittimamente nella serie causale originata dall'azione offensiva - rispetto alla quale costituisce, dunque, momento normale di evoluzione -, poiché le modalità con cui i sanitari operano non realizzano quella situazione di sufficienza causale sopravvenuta nella determinazione dell'evento dalla quale il legislatore fa dipendere l'esclusione del rapporto di causalità rispetto a tutti gli antecedenti comunque riferibili all'evento.

L'attribuzione degli interessi sugli interessi scaduti, secondo la previsione di cui all'art. 1283 cod. civ., postula una specifica domanda del creditore, autonoma e distinta rispetto a quella rivolta al riconoscimento degli interessi principali, con la conseguenza che, proposta in primo grado solo tale ultima domanda, la richiesta degli interessi anatocistici non può essere avanzata per la prima volta in appello, stante il divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ..

In tema di risarcimento del danno alla vita di relazione, qualora sia stata liquidata equitativamente una somma globale, con riferimento sia alla parte di danno già maturata, sia a quella futura, tenendosi conto, per quest'ultima parte, degli interessi a scalare corrispondenti all'erogazione anticipata, gli interessi compensativi sull'intera somma globale liquidata decorrono pur sempre dalla data del fatto illecito produttivo del danno.

In contrapposizione all'art. 2043 cod. civ., che fa sorgere l'obbligo del risarcimento dalla commissione di un "fatto" doloso o colposo, il successivo art. 2055 considera, ai fini della solidarietà nel risarcimento stesso, il "fatto dannoso", sicché, mentre la prima norma si riferisce all'azione del soggetto che cagiona l'evento, la seconda riguarda la posizione di quello che subisce il danno, ed in cui favore è stabilita la solidarietà. Ne consegue che l'unicità del fatto dannoso richiesta dal ricordato art. 2055 per la legittima predicabilità di una responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito deve essere intesa in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, ricorrendo, pertanto, tale forma di responsabilità pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno, e senza che, con tale principio, contrasti la disposizione dell'art. 187, capoverso, cod. pen., la quale, con lo statuire per i condannati per uno stesso reato l'obbligo in solido al risarcimento del danno, non esclude ipotesi diverse di responsabilità solidale di soggetti che non siano colpiti da alcuna condanna o che siano colpiti da condanna per reati diversi o che siano taluni colpiti da condanna e altri no (principio affermato in tema di responsabilità solidale tra l'autore dell'incidente, che aveva causato lesioni personali al danneggiato, ed il medico, che aveva provveduto alle conseguenti relative cure sanitarie).

In materia di liquidazione del danno da invalidità permanente, il ricorso alle tabelle di capitalizzazione di cui al R.D. n. 1403 del 1922 - che, in quanto fondato su calcoli di probabilità e non di certezza, non rappresentano uno strumento di liquidazione tassativo ed inderogabile - costituisce non un obbligo, ma una facoltà del giudice del merito, che può ricorrere puramente e semplicemente al criterio equitativo di cui agli artt. 2056 e 1226 cod. civ., ovvero applicare le suddette tabelle di capitalizzazione, ovvero ancora contemperare l'uno e l'altro criterio (utilizzando i dati delle tabelle quali semplici dati di partenza, di controllo e di orientamento per la liquidazione equitativa), oppure apportare alla liquidazione una riduzione in considerazione del cosiddetto scarto tra vita fisica e vita lavorativa - scarto del quale è legittimo tener conto anche nel caso in cui il soggetto danneggiato sia un minore -, atteso che le suddette tabelle sono state calcolate sulla base della probabile vita fisica media, rispetto alla quale la vita lavorativa ha una minor durata.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 04/06/2001, n. 7507
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7507
Data del deposito : 4 giugno 2001

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