Sentenza 23 settembre 2008
Massime • 1
In tema di esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. a) cod. proc. pen. non concreta un pericolo attuale per la genuinità della prova la predisposizione, da parte dell'indagato, di versioni dei fatti, pur se mendaci, dirette a sminuire la portata o l'attendibilità di quanto riferito dalla parte lesa o da altri testi, rappresentando tali attività esercizio del diritto di difesa dell'imputato. (Nella specie, da intercettazioni telefoniche erano tra l'altro risultate conversazioni tra gli indagati finalizzate a concordare versioni comuni anche attraverso il tentativo di contattare le parti lese).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/09/2008, n. 39823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39823 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2008 |
Testo completo
O S C U R A T A
39 823 /08
N. Sent. Pu N. 15903/2008 Reg. Gen.
C.C. del 23.9.2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
HII SEZIONE PENALE
composta dagli Ill.mi Signori:
Presidente Dott. Aldo Grassi
Consigliere 66 Agostino Cordova 66 Vincenzo Tardino 66 Alfredo Maria Lombardi
$6 Mario Gentile
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma avverso l'ordinanza in data 11.4.2008 del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del riesame, con la quale è stata revocata la misura degli arresti domiciliari applicata con provvedimento del G.I.P. del
Tribunale di Parma in data 18.3.2008 nei confronti di N.G.A. n. a (omissis) il
(omissis) di C.G.
1. a (omissis) di F.G. n. a (omissis) il þn. a omissis)il (omissis) e di SP.E. (omissis) S.U. n. a
(omissis)
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il P.M. in persona del Sost. Procuratore Generale, Dott. Francesco Salzano, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza;
Udito il difensore di N.G.A. e F.G. Avv. Daniele Carra, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore di SP.E. Avv. Mario Bonati, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Bologna in funzione di giudice del riesame, ha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata con provvedimento del G.I.P. del Tribunale di
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N.G.A. C.G. F.G. Parma in data 18.3.2008 nei confronti di indagati tutti di varie ipotesi di reato di cui all'art. 609 S.U. SP.E. octies c.p. (capi da A3 ad A10 dell'imputazione), nonché C.G. SP.E. altresì del reato di cui agli art. 110, 81 cpv. c.p., 3 n. 8 e 4 n. 7 e 7 bis della L. n. 75/58 (capo A2).
In sintesi si riporta in punto di fatto nell'ordinanza che nell'aprile 2007 la Questura di Parma aveva ricevuto notizia dell'esercizio della prostituzione in un appartamento della città da parte di ragazze, anche minorenni, che venivano reclutate e sfruttate da tale L.P.F. Facevano
seguito servizi di osservazione da parte degli organi di polizia giudiziaria con l'effettuazione di
A.N. presentava denuncia riprese fotografiche. Nel corso di dette indagini la ventenne nella quale dichiarava diquerela presso la Questura di Parma nei confronti del L.P.
essere stata vittima di numerosi reati ad opera dello stesso fin dal dicembre 2005. In particolare riferiva che il L. veva indotta, sfruttando anche la sua condizione di tossicodipendente, a prostituirsi con i propri amici unitamente ad altre ragazza dedite alla stessa attività, indicate in R.F. La parte lesa precisava che il B.V. J.M.O. era solito assistere ai rapporti sessuali intrattenuti dalle ragazze con i clienti, filmandoli e L.
fotografandoli, nonché di essere stata costretta con violenza a subire frequentemente rapporti sessuali non voluti, quali rapporti di gruppo, anali ed orali.
Nel prosieguo delle indagini le altre parti lese delle attività di induzione e sfruttamento della prostituzione ad opera del L. |nonché di reati sessuali di analoga natura di quelli già descritti ad opera dei clienti, presentavano a loro volta denuncia-querela e venivano identificati gli autori degli abusi sessuali nelle persone, tra gli altri, degli indagati di cui al provvedimento impugnato, mentre si accertavano a carico di anche gravi indizi delC.G. c SP.E. reato di favoreggiamento della prostituzione.
Veniva, quindi, emessa un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del L.P.
confermata dal tribunale del riesame.
Nel corso delle ulteriori indagini venivano sentiti i coindagati dell'arrestato e si accertava, prevalentemente tramite intercettazioni telefoniche, che il difensore di quest'ultimo, Avv. M. aveva provveduto ad avvisare i predetti coindagati, clienti delle ragazze, che le loro utenze :
telefoniche erano sottoposte ad intercettazione, e che il predetto avvocato aveva consigliato agli stessi, dopo averli convocati in sede di indagini difensive, di rendere dichiarazioni idonee a scagionare il proprio assistito con particolare riferimento alla dazione di danaro in cambio delle prestazioni sessuali ed alla datazione degli episodi sessuali, fatto rilevante al fine di stabilire la minore o maggiore età delle parti lese. Nei confronti dell'Avv. M. veniva, quindi, emesso prima un provvedimento interdittivo dall'esercizio della professione e successivamente, a seguito di appello del P.M., veniva applicata dal tribunale del riesame la misura cautelare degli arresti domiciliari. O S C U RATA
Sulla base delle citate risultanze delle indagini il G.I.P. del Tribunale di Parma aveva emesso in data 18.3.2008 un provvedimento applicativo della custodia domiciliare anche nei confronti degli indagati di cui in epigrafe, accogliendo in tale limiti la richiesta del P.M. di applicazione della più grave misura della custodia in carcere.
In particolare nel provvedimento si affermava l'esistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati, sia delle esigenze cautelari ex art. 274, comma primo lett. a) e c), c.p.p..
Con il provvedimento impugnato il tribunale, in accoglimento delle istanze di riesame proposte dagli indagati, con le quali si contestava sostanzialmente la sola esistenza delle esigenze cautelari o si deduceva la carenza di motivazione del provvedimento in ordine alla idoneità di altra misura cautelare meno affittiva, ha confermato l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, motivando ampiamente su detto punto, che peraltro non formava oggetto di contestazione, mediante il riferimento alle risultanze delle indagini e degli atti istruttori nel frattempo intervenuti, mentre ha escluso il permanere delle esigenze cautelari, sia con riferimento al pericolo di inquinamento probatorio che a quello di reiterazione della condotta criminosa da parte degli indagati.
Sul primo punto si è affermato, in sintesi, che il pericolo afferente alla genuinità della acquisizione delle prove doveva ritenersi venuto meno a seguito dell'esame, in sede di incidente probatorio, delle parti lese e di altri testi rilevanti, mentre è stato ritenuto poco significativo, per una diversa valutazione, il contenuto delle conversazioni intercorse tra gli indagati ed i loro difensori o delle dichiarazioni rese dagli indagati che non si erano avvalsi della facoltà di non rispondere.
Si è affermato sul secondo punto, che la commissione dei reati era sostanzialmente legata alla struttura per lo sfruttamento della prostituzione posta in essere da L.P. ormai non più esistente, nonché valorizzato altri elementi di valutazione afferenti alla condizione sociale degli indagati ed alla pubblicità che al fatto avevano dato i mass media.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di
Parma, che la denuncia per vizi della motivazione.
La pubblica accusa ricorrente, dopo avere riprodotto integralmente i capi di imputazione per i quali si procede nei confronti degli indagati, espone la ricostruzione della vicenda criminosa e delle indagini ad essa relative, riportando anche il testo di numerose intercettazioni telefoniche, prevalentemente intercorse tra l'avv| M. tra il primo ed P.S. moglie del L. alcuni degli indagati, dirette a pilotarne le dichiarazioni in favore del proprio assistito, nonché le dichiarazioni rese da alcuni dei coindagati e da altri testi, dirette ad inficiare l'attendibilità delle denuncianti ovvero elementi indiziari del tentativo posto in essere dagli indagati di influenzare le dichiarazioni delle stesse parti lese.
Sulla base di tale esposizione di fatto la pubblica accusa denuncia l'esistenza di vizi della motivazione del provvedimento impugnato, sia con riferimento alla esclusione del pericolo di inquinamento probatorio, che di reiterazione della condotta criminosa da parte degli indagati. O S C U R A T A
Sul primo punto si osserva che il tribunale del riesame ha omesso di valutare adeguatamente la capacità degli indagati di inquinare le prove, introducendo elementi, costituiti da dichiarazioni mendaci o comunque fuorvianti, dirette a minare la credibilità delle persone offese.
In particolare sul punto viene citato un verbale di sommarie informazioni assunte dalla difesa del
N. nel quale il dichiarante, aveva riferito di avere sorpreso nel giugno 2006 SC.S.
l'indagato, unitamente al 1 L. ad una giovane donna, mentre si accingevano a consumare un rapporto sessuale dalla apparenza del tutto consensuale;
dichiarazione finalizzata ad inficiare la
J.M. circa l'epoca e la natura violenta dei attendibilità delle accuse formulate da rapporti intrattenuti con l'indagato. In proposito si fa, peraltro, rilevare dalla pubblica accusa che la ragazza indicata dal teste assunto dalla difesa non poteva in ogni caso identificarsi con la J.
Con riferimento alla posizione del N. si osserva inoltre che l'ordinanza ha illogicamente svalutato la rilevanza da attribuirsi ai tentativi posti in essere dall'indagato, successivamente all'arresto del L. Hi contattare telefonicamente l'altra parte lesa R. Con riferimento alla posizione del S. si censura la svalutazione del contenuto delle intercettazioni telefoniche, che lo hanno visto partecipe con gli altri indagati, nonché con tale finalizzate LA.A.
a concordare versioni comuni sulla base di dichiarazioni mendaci;
si rileva inoltre l'esistenza di una denuncia presentata, sia pure dopo la pronuncia del tribunale del riesame, dall'originario difensore dell'indagato, Avv. Salvatore Coniglio, nella quale vengono descritte le iniziative del| S. finalizzate ad inquinare le prove;
iniziative cui il predetto difensore non aveva inteso aderire. Con riferimento agli altri indagati SP. C. e F. si deduce che il contenuto delle intercettazioni telefoniche intercorse tra gli stessi, dopo l'arresto del L. dimostrano chiaramente la volontà di introdurre nel processo elementi mendaci e fuorvianti a favore dell'arrestato. Si osserva poi che i giudici del riesame hanno illogicamente ritenuto l'inesistenza del pericolo di inquinamento probatorio nei confronti degli indagati di cui al provvedimento impugnato, mentre hanno affermato l'esistenza e l'attualità di tale pericolo con riferimento alla posizione del M. pur avendo anche i primi mostrato fin dall'inizio un singolare attivismo nell'inquinare le prove. Si osserva infine che le esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma primo lett. a), c.p.p. non riguardano solo la fase investigativa in senso stretto, ma concernono anche la acquisizione della prova e la conservazione della sua genuinità, sicché è del tutto irrilevante che le indagini siano prossime alla conclusione ovvero già concluse.
Con riferimento al pericolo di reiterazione della condotta criminosa si osserva che il tribunale del riesame, dopo aver riconosciuto l'assoluta gravità delle condotte criminose poste in essere dagli indagati, sottolineando la “notevole dose di violenza, di coartazione e di sopraffazione verso le giovani che vi erano sottoposte", concretatasi in "pratiche sessuali particolarmente temute e non volute dalle giovani, quali rapporti anali, la penetrazione con vibratori, i rapporti simultanei e di gruppo, l'eiaculazione nel cavo orale e simili.", non ha desunto da detta valutazione delle condotte le necessarie conseguenze in punto di pericolo della reiterazione criminosa, quale emerge dalla O S C U R A T A
vocazione degli indagati a commettere reati tanto gravi in composizione plurisoggettiva, mentre si
è attribuita rilevanza ad altri elementi del tutto inidonei ad escludere detto pericolo.
Si rileva in proposito che la posizione familiare e sociale degli indagati non può essere considerata un elemento favorevole, considerato che la stessa non aveva esercitato alcuna efficacia dissuasiva sugli indagati prima della commissione dei reati;
che analogamente non poteva essere dato alcun rilievo, al fine di escludere il pericolo di reiterazione criminosa, alla divulgazione mediatica della vicenda.
Si conclude, osservando che nel caso in esame la stessa gravità dei reati commessi dagli indagati
- evidenzia una pericolosità ed un disprezzo per gli altrui beni personali suscettibile di controllo solo con l'applicazione delle misure cautelari più costrittive. S.U. ha dedotto l'infondatezzaCon memoria depositata in udienza la difesa dell'imputato dei motivi di gravame, facendo in particolare presente che il proprio assistito è stato già giudicato in primo grado con rito abbreviato.
Il ricorso non è fondato.
Osserva la Corte con riferimento al primo motivo di gravame, con il quale si censura la esclusione da parte dei giudici del riesame delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma primo lett. a),
c.p.p., che la situazione di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova, tale da giustificare la applicazione di una misura cautelare restrittiva della libertà personale nei confronti dell'imputato, deve ravvisarsi in un'azione di quest'ultimo finalizzata a porre in pericolo direttamente la genuinità delle prove raccolte o che potrebbero essere raccolte dalla pubblica accusa ovvero la conservazione della genuinità delle stesse, mentre non può essere attribuita rilevanza, per configurare il pericolo di inquinamento probatorio, alla mera prospettazione di dichiarazioni difensive dirette a sminuire la portata o la attendibilità di quanto riferito dalle parti lese o da altri testi ovvero alla produzione di indagini difensive che possano indurre a dubitare della attendibilità delle prove raccolte dal P.M..
Le descritte attività, invero, costituiscono esercizio del diritto di difesa del'imputato, peraltro attualmente riconosciuto e regolamentato con riferimento alla possibilità di autonoma acquisizione del materiale probatorio dagli art. 391 bis e ss. c.p.p. in materia di investigazioni difensive, salva ovviamente la responsabilità penale conseguente alla eventuale produzione di prove false.
Le dichiarazioni difensive degli imputati e le prove dagli stessi raccolte nei modi previsti dalle norme citate, che peraltro possono essere anche prodotte direttamente nell'udienza preliminare, fanno parte degli elementi che vengono sottoposti alla valutazione di merito dell'organo giudicante, ai fini dell'accertamento della colpevolezza dell'imputato, e non possono pertanto essere ritenute idonee a porre in concreto ed attuale pericolo l'acquisizione della prova da parte della pubblica accusa o la genuinità della stessa.
Tanto premesso in punto di diritto, si osserva che l'ordinanza impugnata ha escluso l'attuale esistenza del pericolo di inquinamento probatorio da parte degli imputati con motivazione adeguata O S C U R A T A
ed immune da vizi logici, con la quale da un lato si è evidenziato che le prove che il P.M. ha ritenuto di dover raccogliere a fondamento dell'accusa risultano attualmente cristallizzate tramite la loro acquisizione in sede di incidente probatorio, e dall'altro che l'attività attribuita agli indagati, idonea a mettere in pericolo la genuinità delle prove, si è concretizzata in effetti nella predisposizione di versioni dei fatti, che, anche se mendaci, non esorbitano dai limiti del normale esercizio del diritto di difesa.
In particolare, poi, con riferimento ai tentativi posti in essere dal N. di mettersi in contatto con la Reggiani, l'ordinanza impugnata ha affermato, sulla base di una valutazione di merito non suscettibile di censura in sede di legittimità, la impossibilità di desumere con certezza da tali tentativi la volontà dell'imputato di condizionare la ragazza, non essendo intervenuto tra le parti alcun tipo di dialogo, così come non può attribuirsi rilevanza in sede di legittimità alle dichiarazioni rese, dopo la pronuncia della impugnata ordinanza, dall'originario difensore del S. dichiarazioni il cui contenuto peraltro risulta enunciato in termini del tutto generici.
Né, infine, può attribuirsi rilevanza, per inferirne un vizio logico di motivazione, alla diversa valutazione dello stesso Tribunale del riesame in ordine alla posizione del M. considerata le puntuali argomentazioni con le quali l'ordinanza ha evidenziato la diversità della situazione in cui si trovava detto imputato con riferimento alla esigenza di acquisizione del materiale probatorio.
Sicché la motivazione dell'ordinanza sul punto della esclusione del pericolo di inquinamento probatorio si palesa congrua ed immune da vizi logici, tenuto conto delle precisazioni in punto di diritto che precedono.
In proposito, peraltro, è d'uopo rilevare che la giurisprudenza citata in ricorso (sez. I, 200410347,
Catanzaro, RV 227228), nella quale si fa riferimento all'esigenza di conservazione della genuinità della prova anche dopo la sua individuazione ed acquisizione in sede di indagini preliminari, è sostanzialmente motivata mediante il riferimento alla ridotta utilizzabilità in dibattimento delle risultanze delle indagini preliminari e, pertanto, si riferisce con evidenza ad ipotesi in cui non era stato espletato alcun incidente probatorio.
Il secondo motivo di ricorso, afferente alla esclusione dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, primo comma lett. c), c.p.p., si palesa manifestamente infondato.
La ordinanza impugnata ha escluso la attualità e concretezza del pericolo di reiterazione criminosa da parte degli imputati con motivazione esaustiva, nella quale si osserva che la commissione dei reati ascritti agli imputati risultava sostanzialmente legata, sia funzionalmente che temporalmente, alla creazione da parte del L.P. lel contesto organizzato nell'ambito del quale le vittime degli abusi sessuali si prostituivano, sicché si è ritenuto dai giudici di merito che venuto meno detto contesto risulta affievolita la valenza sintomatica afferente al pericolo di reiterazione criminosa connessa alla sola gravità delle violenze poste in essere.
Orbene, si tratta di una valutazione in punto di fatto, oggetto di adeguata motivazione, che è stata censurata dalla pubblica accusa ricorrente in sede di legittimità mediante il solo riferimento alla O S C U R A T A
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gravità delle condotte poste in essere dagli imputati;
elemento di valutazione già adeguatamente esaminato dai giudici di merito.
Né in proposito può attribuirsi particolare rilevanza al carattere plurisoggettivo delle azioni criminose, trattandosi di un elemento costituivo del reato e, peraltro, anche esso già oggetto di valutazione di merito.
Risulta, infine, evidente che gli ulteriori argomenti addotti nell'ordinanza a sostegno della decisione costituiscono mere considerazione aggiuntive, di valenza certamente non decisiva rispetto all'elemento di valutazione principale sul quale è stata fondata la esclusione dell'esigenza A cautelare di cui si tratta.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23.9.2008.
IL PRESIDENTE десь IL CONSIGLIERE RELATORE
IL CANCELLIERE
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
23 OTT 2008 CANCELLIERE C1,
Mensurat
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