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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/04/2025, n. 1788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1788 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1681/24 RG iscritta in data 7.3.24, avente per oggetto: separazione giudiziale dei coniugi
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da procura allegata al Parte_1 C.F._1 ricorso introduttivo, dall'avv. Pasquale Vitale, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Campagna al viale della Giustizia n. 30;
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 10.4.25, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c., la causa era riservata al collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.3.24, premettendo di avere contratto matrimonio Parte_1 civile con in data 6.11.04 e che dalla loro unione erano nati le figlie Controparte_1 Persona_1
(14.2.05) e (21.4.08), chiedeva dichiararsi la separazione giudiziale dal coniuge, con affido Per_2 esclusivo della minore, assegnazione della causa coniugale e previsione di un mantenimento in favore della minore. Instaurato il contraddittorio, nessuno si costituiva in giudizio per il resistente, di talchè ne veniva dichiarata la contumacia.
All'udienza del 10.4.25, in assenza delle parti, sulla discussione orale, la causa era riservata al
Collegio per la decisione.
Tanto premesso, deve verificarsi, ai sensi dell'art. 151 c.c., la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente e alla quale la resistente di fatto non si è opposto (stante la sua contumacia), alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalla parte ed visionando anche gli atti prodotti dalla ricorrente, risultando applicato nei confronti del resistente un ordine di protezione per atteggiamenti aggressivi assunti nei confronti della figlia minore, oltre ad una misura cautelare (si vedano provvedimento di convalida del provvedimento di allontanamento della minore con collocazione in comunità).
Deve, pertanto, ritenersi insussistente ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, dovendo esaminarsi le ulteriori domande.
In proposito, deve darsi atto che, come risulta dalla documentazione prodotta dalla ricorrente, CP_1
è stata dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, avendo assunto nei confronti
[...] della figlia minore atteggiamenti violenti ed aggressivi, come da provvedimento del Tribunale per i minori del 20.5.24, di talchè non può che darsi atto di tale provvedimento, nulla dovendo disciplinare rispetto all'esercizio della responsabilità genitoriale che compete alla madre fino a quando il
Tribunale per i minori dovesse decidere diversamente, risultando la pendenza di un procedimento per sospensione anche nei confronti della ricorrente.
Stante le condotte assunte dal resistente che ha determinato l'allontanamento della minore dalla casa familiare, va disposta la sospensione degli incontri tra il padre e la figlia, non risultando in alcun modo che egli si è attivato per recuperare il rapporto genitoriale.
Nulla va disposto in ordine alla casa coniugale, essendo la domanda oggetto di rinuncia.
Va, infine, determinato il contributo per il mantenimento della minore che dovrà essere corrisposto alla madre, essendo ad oggi, salvo eventuali provvedimenti del TM, unico genitore responsabile.
Orbene, in mancanza di elementi allegati utili, ritiene il Tribunale che vada posto a carico del resistente ed in favore della ricorrente la somma di € 150,00 che dovrà essere corrisposta mensilmente a titolo di mantenimento per la minore, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Inoltre ciascuno dei genitori dovrà contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse della minore.
Quanto alle spese di lite, l'esito del giudizio impone la loro compensazione, considerando, tra l'altro, la condotta processuale del resistente che, non costituendosi, non si è opposto di fatto alla domanda.
Va infine disposta la trasmissione della presente sentenza al Tribunale per i minori per notiziarlo dell'esito del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale di nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] il [...], uniti in matrimonio in data 6.11.04 Controparte_1 celebrato in San Gregorio Magno e trascritto nel relativo Registro Atti Matrimonio del predetto comune;
2) Dà atto dell'affido esclusivo alla madre della minore, stante l'efficacia del provvedimento di decadenza a carico del padre;
3) Determina in € 150,00 l'assegno di mantenimento da corrispondersi mensilmente per la minore dal resistente ed in favore della ricorrente, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
4) Dispone che ciascuno dei genitori partecipi nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse del figlio;
5) Ordina l'annotazione della presente decisione nel relativo registro degli atti di matrimonio;
6) Dispone la trasmissione della presente sentenza al Tribunale per i minori;
7) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 18.4.25
Il Presidente est.
dott.ssa Ilaria Bianchi