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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 22/09/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
Nr. 4840/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Busto Arsizio
in composizione monocratica nella persona del Magistrato Dott.ssa Maria Elena Ballarini
Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4840 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa con atto di citazione notificato alla controparte in data 20.12.2024 e definita all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni in data 10.9.2025 da:
(/P ) domiciliata elettivamente presso Parte_1 C.F._1
l'indirizzo pec dell'Avv. RIZZELLI ALFEO e dell'Avv. RIZZELLI ANDREA che la rappresentano e difendono con procura allegata all'atto di citazione;
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(/P ) domiciliato elettivamente presso Controparte_1 C.F._2
l'indirizzo pec dell'Avv. ADAMO ENZO che lo rappresenta e difende con procura allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto; opposizione opposizione a precetto
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.9.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse dell'attore opponente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: in via preliminare e d'urgenza sospendere quantomeno parzialmente l'efficacia esecutiva del titolo costituito dal decreto ingiuntivo del Tribunale Ordinario di Monza n. 1277/2023 – R.G.
n. 1970/2023 del 12.04.2023, notificato il 17.04.2023 e il susseguente atto di precetto notificato in data 13.12.2024, per tutti i motivi indicati in premessa;
in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o comunque l'invalidità dell'atto di precetto, notificato in data 13.12.2024, per l'importo di € 97.116,67 perché intimato in assenza di valido titolo per richiedere gli interessi come calcolati e senza aver dato atto dei pagamenti precedentemente ricevuti e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o, comunque, invalido e/o inefficace il medesimo atto di precetto, con conseguente revoca dello stesso, con ogni conseguenza di legge;
in subordine, senza recesso da quanto sopra richiesto, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda, decurtare la somma di € 7.500,00 già corrisposta dalla sig.ra e rideterminare gli interessi a quelli legali pari all'importo di € Parte_1
5.819,83, e così ridurre l'atto di precetto alla sola somma di € 86.414,06, con ogni conseguenza di legge;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali e accessori tutti di legge, fiscali e previdenziali, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
nell'interesse del convenuto opposto:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, contrariis reiectis, previo ogni accertamento e declaratoria del caso, respinta ogni contraria istanza, eccezione, produzione e difesa, così giudicare:
In via principale:
- rigettare in toto l'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. proposta dalla sig.ra Parte_1
avverso l'atto di precetto notificato in data 13.12.2024 alla stessa sig.ra
[...] Parte_1
, in quanto inammissibile e/o infondata per i motivi tutti in fatto ed in diritto di cui in
[...] atti e, per l'effetto, confermare l'atto di precetto in ogni sua parte;
In ogni caso:
- anticipazioni, spese borsuali imponibili, compenso professionale, iva e cpa integralmente rifusi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte la sig.ra ha Parte_1 formulato opposizione all'atto di precetto notificatole dal sig. in data Controparte_1
13.12.2024.
L'attrice, sig.ra sostiene che il precetto opposto sia illegittimo in quanto: Parte_1
A) non sarebbero stati considerati precedenti pagamenti per euro 7.500,00 che la sig.ra avrebbe effettuato nel periodo compreso tra il 31.05.2018 ed il 22.6.2020; Parte_1
B) sarebbe stata erroneamente indicata la data di decorrenza degli interessi che risulterebbero dovuti, nella misura di cui all'art. 1284, primo comma, c,c, a far data dal 4.11.2022 e non dal 24.11.2012, come invece indicato nell'atto di precetto.
Si è costituito in giudizio con comparsa del 3 aprile 2025, il quale ha chiesto Controparte_1 il rigetto dell'opposizione avversaria in quanto inammissibile e comunque infondata nel merito.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, le parti a seguito del deposito delle memorie previste dall'art. 171 ter cpc, hanno precisato le conclusioni in epigrafe riportate all'udienza del 10.9.2025.
***
L'opposizione è infondata per i motivi di seguito indicati.
L'opposizione si fonda sostanzialmente su asseriti pagamenti effettuati dall'opponente, non considerati nell'atto di precetto, e su un errato conteggio degli interessi.
Quanto al motivo sub A) si osserva che il titolo esecutivo azionato è un titolo esecutivo giudiziale e segnatamente il decreto ingiuntivo nr. 1277/2023 emesso dal Tribunale di Monza il 12.4.2023. Tale decreto ingiuntivo non è stato opposto ed è divenuto esecutivo.
I pagamenti che la sig.ra avrebbe effettuato risalgono ad un periodo anteriore CP_1 all'emissione de decreto ingiuntivo. È l'attrice, infatti, a sostenere di aver corrisposto l'importo di euro 7.500,00 nel periodo compreso tra il 31.5.2018 ed il 22.6.2020.
Tale contestazione doveva essere sollevata in sede di opposizione al decreto ingiuntivo nr.
1277/2023 e non può essere riproposta in questa sede.
Costituisce principio consolidato quello per cui quando in sede esecutiva vengono azionati titoli di origine giudiziale, con l'opposizione all'esecuzione si possono mettere in discussione esclusivamente la regolarità formale o l'esistenza del titolo, oppure, ancora, eccepire fatti impeditivi, estintivi o modificativi successivi alla formazione dello stesso.1 E ciò in quanto le contestazioni che si sarebbero potute sottoporre al giudice del merito o sono precluse dal giudicato (che copre il dedotto ed il deducibile) o sono oggetto della cognizione esclusiva del giudice dell'impugnazione proposta avverso il titolo (al chiaro fine di evitare un possibile contrasto di giudicati).
Quanto al motivo di opposizione sub B) si osserva che controparte nell'atto di precetto ha chiesto l'importo di euro 9.020,44 a titolo di interessi legali sino al 10.12.2024.
Tale importo deriva da quanto previsto nel decreto ingiuntivo azionato.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo, infatti, parte ricorrente ha dedotto che si Parte_1 era riconosciuta debitrice non solo dell'importo di euro 84.500,00 ma anche degli interessi al tasso legale dalla data di sottoscrizione della scrittura di riconoscimento del debito
(24.11.2012) da corrispondersi alla fine di ogni anno. L'espressione “interessi come da domanda” utilizzata nel decreto ingiuntivo azionato, letta congiuntamente al ricorso stesso ove vengono richiesti gli interessi come da riconoscimento del debito, consente di interpretare tale formula come riferita non solo agli interessi decorrenti ex lege dall'atto di costituzione in mora, ma anche agli interessi riconosciuti come dovuti dalla sig.ra Anche Parte_1
l'allegazione circa la non debenza di tali interessi, pur specificatamente richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo, doveva essere oggetto di impugnazione del decreto ingiuntivo medesimo.
L'opposizione proposta deve, pertanto, essere respinta.
Alla soccombenza segue per legge la condanna di alla refusione delle spese Parte_1 di causa, che si liquidano, tenuto conto del quantum in contestazione e dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 (l'applicazione dei parametri minimi si giustifica considerando che sono stati sollevati solo due motivi di opposizione basati su riscontri documentali) in complessive €. 2.540,00 oltre spese generali, IVA e CP come per legge.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE
RIGETTA l'opposizione formulata da Parte_1
CONDANNA alla refusione delle spese processuali a favore di Parte_1 CP_1
liquidate in complessive €. 2,540,00, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario
[...] spese generali, oltre IVA e CP come per legge.
Busto Arsizio, il 22.9.2025. Il Giudice
Dr.ssa Maria Elena Ballarini
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale di Busto Arsizio
in composizione monocratica nella persona del Magistrato Dott.ssa Maria Elena Ballarini
Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4840 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa con atto di citazione notificato alla controparte in data 20.12.2024 e definita all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni in data 10.9.2025 da:
(/P ) domiciliata elettivamente presso Parte_1 C.F._1
l'indirizzo pec dell'Avv. RIZZELLI ALFEO e dell'Avv. RIZZELLI ANDREA che la rappresentano e difendono con procura allegata all'atto di citazione;
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(/P ) domiciliato elettivamente presso Controparte_1 C.F._2
l'indirizzo pec dell'Avv. ADAMO ENZO che lo rappresenta e difende con procura allegata alla comparsa di costituzione;
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto; opposizione opposizione a precetto
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.9.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
nell'interesse dell'attore opponente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: in via preliminare e d'urgenza sospendere quantomeno parzialmente l'efficacia esecutiva del titolo costituito dal decreto ingiuntivo del Tribunale Ordinario di Monza n. 1277/2023 – R.G.
n. 1970/2023 del 12.04.2023, notificato il 17.04.2023 e il susseguente atto di precetto notificato in data 13.12.2024, per tutti i motivi indicati in premessa;
in via principale, accertare e dichiarare la nullità e/o comunque l'invalidità dell'atto di precetto, notificato in data 13.12.2024, per l'importo di € 97.116,67 perché intimato in assenza di valido titolo per richiedere gli interessi come calcolati e senza aver dato atto dei pagamenti precedentemente ricevuti e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o annullare e/o, comunque, invalido e/o inefficace il medesimo atto di precetto, con conseguente revoca dello stesso, con ogni conseguenza di legge;
in subordine, senza recesso da quanto sopra richiesto, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della superiore domanda, decurtare la somma di € 7.500,00 già corrisposta dalla sig.ra e rideterminare gli interessi a quelli legali pari all'importo di € Parte_1
5.819,83, e così ridurre l'atto di precetto alla sola somma di € 86.414,06, con ogni conseguenza di legge;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali e accessori tutti di legge, fiscali e previdenziali, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
nell'interesse del convenuto opposto:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Busto Arsizio, contrariis reiectis, previo ogni accertamento e declaratoria del caso, respinta ogni contraria istanza, eccezione, produzione e difesa, così giudicare:
In via principale:
- rigettare in toto l'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. proposta dalla sig.ra Parte_1
avverso l'atto di precetto notificato in data 13.12.2024 alla stessa sig.ra
[...] Parte_1
, in quanto inammissibile e/o infondata per i motivi tutti in fatto ed in diritto di cui in
[...] atti e, per l'effetto, confermare l'atto di precetto in ogni sua parte;
In ogni caso:
- anticipazioni, spese borsuali imponibili, compenso professionale, iva e cpa integralmente rifusi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte la sig.ra ha Parte_1 formulato opposizione all'atto di precetto notificatole dal sig. in data Controparte_1
13.12.2024.
L'attrice, sig.ra sostiene che il precetto opposto sia illegittimo in quanto: Parte_1
A) non sarebbero stati considerati precedenti pagamenti per euro 7.500,00 che la sig.ra avrebbe effettuato nel periodo compreso tra il 31.05.2018 ed il 22.6.2020; Parte_1
B) sarebbe stata erroneamente indicata la data di decorrenza degli interessi che risulterebbero dovuti, nella misura di cui all'art. 1284, primo comma, c,c, a far data dal 4.11.2022 e non dal 24.11.2012, come invece indicato nell'atto di precetto.
Si è costituito in giudizio con comparsa del 3 aprile 2025, il quale ha chiesto Controparte_1 il rigetto dell'opposizione avversaria in quanto inammissibile e comunque infondata nel merito.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, le parti a seguito del deposito delle memorie previste dall'art. 171 ter cpc, hanno precisato le conclusioni in epigrafe riportate all'udienza del 10.9.2025.
***
L'opposizione è infondata per i motivi di seguito indicati.
L'opposizione si fonda sostanzialmente su asseriti pagamenti effettuati dall'opponente, non considerati nell'atto di precetto, e su un errato conteggio degli interessi.
Quanto al motivo sub A) si osserva che il titolo esecutivo azionato è un titolo esecutivo giudiziale e segnatamente il decreto ingiuntivo nr. 1277/2023 emesso dal Tribunale di Monza il 12.4.2023. Tale decreto ingiuntivo non è stato opposto ed è divenuto esecutivo.
I pagamenti che la sig.ra avrebbe effettuato risalgono ad un periodo anteriore CP_1 all'emissione de decreto ingiuntivo. È l'attrice, infatti, a sostenere di aver corrisposto l'importo di euro 7.500,00 nel periodo compreso tra il 31.5.2018 ed il 22.6.2020.
Tale contestazione doveva essere sollevata in sede di opposizione al decreto ingiuntivo nr.
1277/2023 e non può essere riproposta in questa sede.
Costituisce principio consolidato quello per cui quando in sede esecutiva vengono azionati titoli di origine giudiziale, con l'opposizione all'esecuzione si possono mettere in discussione esclusivamente la regolarità formale o l'esistenza del titolo, oppure, ancora, eccepire fatti impeditivi, estintivi o modificativi successivi alla formazione dello stesso.1 E ciò in quanto le contestazioni che si sarebbero potute sottoporre al giudice del merito o sono precluse dal giudicato (che copre il dedotto ed il deducibile) o sono oggetto della cognizione esclusiva del giudice dell'impugnazione proposta avverso il titolo (al chiaro fine di evitare un possibile contrasto di giudicati).
Quanto al motivo di opposizione sub B) si osserva che controparte nell'atto di precetto ha chiesto l'importo di euro 9.020,44 a titolo di interessi legali sino al 10.12.2024.
Tale importo deriva da quanto previsto nel decreto ingiuntivo azionato.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo, infatti, parte ricorrente ha dedotto che si Parte_1 era riconosciuta debitrice non solo dell'importo di euro 84.500,00 ma anche degli interessi al tasso legale dalla data di sottoscrizione della scrittura di riconoscimento del debito
(24.11.2012) da corrispondersi alla fine di ogni anno. L'espressione “interessi come da domanda” utilizzata nel decreto ingiuntivo azionato, letta congiuntamente al ricorso stesso ove vengono richiesti gli interessi come da riconoscimento del debito, consente di interpretare tale formula come riferita non solo agli interessi decorrenti ex lege dall'atto di costituzione in mora, ma anche agli interessi riconosciuti come dovuti dalla sig.ra Anche Parte_1
l'allegazione circa la non debenza di tali interessi, pur specificatamente richiesti nel ricorso per decreto ingiuntivo, doveva essere oggetto di impugnazione del decreto ingiuntivo medesimo.
L'opposizione proposta deve, pertanto, essere respinta.
Alla soccombenza segue per legge la condanna di alla refusione delle spese Parte_1 di causa, che si liquidano, tenuto conto del quantum in contestazione e dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 (l'applicazione dei parametri minimi si giustifica considerando che sono stati sollevati solo due motivi di opposizione basati su riscontri documentali) in complessive €. 2.540,00 oltre spese generali, IVA e CP come per legge.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE
RIGETTA l'opposizione formulata da Parte_1
CONDANNA alla refusione delle spese processuali a favore di Parte_1 CP_1
liquidate in complessive €. 2,540,00, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario
[...] spese generali, oltre IVA e CP come per legge.
Busto Arsizio, il 22.9.2025. Il Giudice
Dr.ssa Maria Elena Ballarini