Sentenza 13 luglio 2009
Massime • 1
L'inottemperanza all'ordine, legalmente dato dall'Autorità, di compiere una determinata attività entro un prefissato termine integra reato istantaneo e si realizza nel momento stesso della scadenza del termine di adempimento, senza che l'ordine sia osservato; ne consegue che da tale momento decorre il termine di prescrizione del reato e che dell'eventuale, successivo protrarsi della condotta illecita il giudice può tenere conto soltanto se oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del P.M., a norma dell'art. 516 cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2009, n. 31580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31580 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 13/07/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - N. 682
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 17508/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SS PO N. IL 26/01/1955;
2) SS AN N. IL 06/12/1967;
3) SS RO N. IL 15/03/1979;
avverso SENTENZA del 23/04/2008 del TRIBUNALE di TARANTO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO Maria Cristina;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per l'annullamento s.r. della sentenza per prescrizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23/4/2008 il Tribunale di Tarante in composizione monocratica ha, per quello che qui rileva, dichiarato FI, NA e OB IN responsabili del reato di cui all'art.650 c.p. e, riconosciute in loro favore le circostanze attenuanti generiche, li ha condannati alla pena di Euro 200,00 di ammenda ciascuno. Il Tribunale ha rilevato che gli imputati non avevano ottemperato all'obbligo loro imposto con ordinanza commissariale del 18/10/99 di provvedere entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, nella loro qualità di proprietari degli appartamenti interessati, ai lavori di messa in sicurezza dei balconi versanti in gravi condizioni statiche e che il constatato comportamento omissivo integrava il reato in questione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso con distinti atti il difensore degli imputati deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente difensore ha eccepito la prescrizione del reato sottolineando che, ove venga dato un termine per l'ottemperanza al provvedimento, il reato non ha natura permanente e si consuma al momento della inutile scadenza del termine previsto;
ha inoltre rilevato che sia pure in ritardo ma comunque nel maggio 2000 i prescritti lavori erano stati posti in opera, sicché, ove anche ritenuto il reato permanente, da tale data la permanenza era cessata e da tale data quindi cominciava a decorrere il termine prescrizionale, con tutta evidenza trascorso alla data della pronuncia impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi meritano accoglimento.
L'inottemperanza all'ordine legalmente dato di compiere una determinata attività entro un precisato termine integra reato istantaneo e si realizza nel momento stesso della scadenza del termine di adempimento ove non osservato l'ordine; ne consegue che da tale momento decorre il termine prescrizionale e che dell'eventuale successivo protrarsi della condotta illecita il Giudice può tenere conto solo se oggetto di una ulteriore contestazione ad opera del P.M. ex art. 516 c.p.p. (cfr. Cass. sent. n. 17312/2006, sent. n. 41101/2004). Non ignora il Collegio il diverso e risalente indirizzo per il quale anche in ipotesi siffatte il reato avrebbe natura permanente con consumazione protratta fino all'esecuzione dell'ordine da parte del destinatario di esso ovvero con la pronuncia della sentenza di primo grado, ma l'indirizzo giurisprudenziale più recente, al quale il Collegio aderisce ed al quale si è prima fatto cenno, appare dare doveroso risalto alle differenziate ipotesi fattuali, ravvisando la natura permanente del reato solo nei casi i¯ cui non sia stato apposto un termine perentorio per l'adempimento dell'ordine e permanga comunque l'interesse della Pubblica Autorità al rispetto di esso.
Alla stregua di quanto sopra, pertanto, deve convenirsi con i ricorrenti circa la oramai maturata prescrizione del reato loro contestato già prima della pronuncia della sentenza impugnata, essendosi l'illecito verificato allo spirare del termine di gg. 90 dalla notifica (novembre 1999) del provvedimento commissariale 18/10/99 con il quale si intimava agli imputati di provvedere ai lavori di messa in sicurezza dei balconi dello stabile in loro comproprietà.
Non sussistendo i presupposti per una pronuncia ex art. 129 c.p.p. si impone dunque l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2009