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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 14/07/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
All'udienza del 14 Luglio 2025, ore 17.00, per le parti ricorrenti compare l'Avv. Pier Paolo
Bosso, nonché personalmente il Sig. , per la parte convenuta nessuno Parte_1
compare.
Il giudice invita la parte presente a procedere con la discussione del processo e con la precisazione delle proprie conclusioni.
L'Avv. Bosso illustra le ragioni della parte propria assistita e precisa come da ricorso introduttivo datato 31 Ottobre 2024, ribadendo, se del caso, la richiesta di disposizione di
CTU volta ad accertare i danni richiesti nel ricorso.
Conclusa la discussione, il giudice invita la parte presente ad attendere per ascoltare la lettura della sentenza, interrompendo però l'udienza alle ore 17.40 per poter procedere alla celebrazione degli altri processi anche per oggi chiamati.
Alle ore 18.20, viene ripresa l'udienza ed il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare la decisione e, successivamente, fatto rientro in aula, dà lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza.
Si dà atto, però, che nessuna delle parti assiste alla lettura della sentenza.
Il giudice dott. Andrea Martinetto
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ASTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica nella persona del dott. Andrea Martinetto,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo al n.ro 2333/2024 Registro Generale,
avente ad oggetto: risarcimento danni in ambito locazione promossa da
( ) e Parte_2 C.F._1 Parte_1
( , C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Pier Paolo Bosso del Foro di Asti, in forza di procura speciale del 31 Ottobre 2024, allegata al ricorso introduttivo del giudizio parimenti datato e presente in atti,
- ricorrenti -
contro
CP_1 C.F._3
( ), titolare della ditta individuale
OL ZA (p. iva ) P.IVA_1
- convenuto contumace - Conclusioni di parte ricorrente: gli esponenti ricorrono All'illustrissimo Tribunale affinchè,
pronunciata ogni più utile declaratoria, voglia: 1) condannare Sig. , nato ad CP_1
Alba (CN) il 06.01.1967, c.f. , domiciliato in Corneliano d'Alba C.F._3
(12040), Va Doria, n. 2, titolare della OL ZA, p.iva con sede legale P.IVA_1
in San Damiano d'Asti, Via Garibaldi n. 3/D al pagamento della somma di euro 7.178,68
(settemilacentosettanto/68) a favore dei ricorrenti e , o Parte_1 Parte_2
ad altra somma ritenuta come dovuta per i danni esplicitati e descritti nelle premesse. Con
vittoria di spese di lite
Conclusioni delle parti convenute: nessuna conclusione è stata svolta dal convenuto rimasto contumace per l'intera durata del processo.
Motivi della decisione
Con ricorso datato 31 Ottobre 2024, i SI.ri e , Parte_2 Parte_1
chiamavano a giudizio il Sig. , titolare della ditta individuale OL CP_1
ZA, per domandare il risarcimento del danno lamentato in ragione del riferito danno arrecato dal conduttore all'immobile locato, restituito ai locatori in data 8 Agosto 2022
all'esito di procedimento di sfratto per morosità, in pessime condizioni, danni tutti evidenziati sin dal al momento del rilascio dei locali, avendo in tale occasione, le parti, redatto un apposito verbale di riconsegna locali.
Il convenuto non si costituiva nel processo ed alla udienza del 20 Gennaio 2025, il giudice,
acclaratane la rituale convocazione, ne dichiarava la contumacia.
Il giudizio proseguiva con l'assunzione delle prove orali ammesse ed alla odierna udienza del
14 Luglio 2025, le parti ricorrenti, uniche costituite nel processo, tenevano la propria discussione finale, precisando le conclusioni definitive.
Le richieste introdotte dai ricorrenti appaiono da accogliersi nella limitata misura come in appresso argomentato.
Risulta dimostrata l'esistenza del rapporto obbligatorio tra le parti in ragione della allegazione agli atti del contratto di locazione sottoscritto dai litisconsorti in data 2 Maggio 2019, registrato presso la competente Agenzia delle Entrate in data 1 Ottobre 2019 e relativo all'immobile sito in Villafranca d'Asti (AT), Regione Crocetta, n. 18 (doc. 2 di parte ricorrente).
Stante la valida formazione del vincolo contrattuale, le parti contraenti hanno assunto il dovere di rispettarne le reciproche obbligazioni, tra le quali rientra, a carico del conduttore,
quella di restituire l'immobile nelle medesime condizioni in cui sia stato ricevuto.
Per quanto concerne la richiesta dei SI.ri e di ristoro per i danni Pt_2 CP_1
arrecati all'immobile dal convenuto durante la vigenza della locazione, si rileva come debba ritenersi dimostrato che al momento della consegna dell'immobile le condizioni di esso fossero migliori rispetto a quelle del momento in cui avvenuta restituzione, sia in ragione dell'art. 1590, co. II, c.c., non essendo presente in atti alcuna descrizione iniziale dell'immobile formata dalle parti al momento della instaurazione del rapporto locatizio, sia alla luce delle dichiarazioni rese dalla teste escussa alla udienza del 14 Aprile Tes_1
2025, la quale, seppur non specificava quali fossero le condizioni dell'alloggio ad inizio locazione, riferiva che "...L'immobile era molto rovinato. …”.
A riprova delle condizioni dell'immobile al momento della restituzione vedasi anche il verbale di riconsegna locali del 8 Agosto 2022 allegato agli atti del processo (doc. 5 di parte attrice).
Tuttavia non è emersa la prova del reale ed effettivo danno patito dai locatori poiché i testi escussi all'udienza del 14 Aprile 2025, SI.ri ed hanno CP_2 Tes_1
confermato di aver redatto dei preventivi, ma hanno anche dichiarato di non aver poi eseguito i relativi lavori:
: “… Io feci il preventivo ma non feci però la riparazione. …”. CP_2
“… io feci un preventivo. … Io però feci solo il preventivo ma non eseguii alcun Tes_1
lavoro.” Non sono neanche presenti le fatture o le ricevute relative alla esecuzione degli interventi resisi necessari e neppure gli scontrini attestanti la spese sostenute a tal fine: i semplici preventivi o altri documenti informali, allegati in atti (docc. 8 [sostituzione telecomando serrande], 10 [sostituzione cilindri e sistemazione serrature], 11 [riparazione caldaia], 13
[adeguamento impianto elettrico], 14 [lavori vari] di parte ricorrente), non possono certo ritenersi sufficienti a dimostrare il danno effettivo e reale subito dagli attori, così come non sono idonei a dimostrare che la spesa sia stata realmente sostenuta.
Il valore probatorio dei preventivi assume infatti una valenza assolutamente ridotta e la circostanza per cui i lavori non siano poi stati eseguiti dai soggetti che avessero in precedenza redatto i preventivi, senza che sia stata allegata altra documentazione proveniente da soggetti terzi, costituisce un indizio del fatto che tali lavori, in realtà, o non siano mai stati fatti o comunque non da soggetti che abbiano percepito un compenso a tal fine.
E' ben vero che parte ricorrente notificava al convenuto contumace copia del verbale contenente l'ammissione dell'interrogatorio formale e che il Sig. , alla udienza del CP_1
14 Aprile 2025, non si presentava senza addurre alcuna giustificazione, ma è altrettanto vero che la omessa presentazione della parte contumace a rendere l'interrogatorio formale integra,
secondo la previsione dell'art. 232, co. I, c.p.c., una circostanza che concorre, assieme a tutti gli altri elementi di causa, alla formazione della prova. E nel caso di specie, non solo difetta qualsiasi diversa prova del danno lamentato dai ricorrenti, ma, al contrario, vi sono elementi che, seppur di mera valenza indiziaria, inducono a ritenere che i lavori necessari alla rimessione in pristino non siano stati eseguiti o comunque non abbiano comportato una reale spesa (omessa allegazione di fatture, di prova dei pagamenti o di testi che abbiano riferito l'esecuzione dei lavori e la conseguente percezione di somme di denaro), mentre i soggetti che avevano redatto i preventivi necessari alle riparazioni o non sono stati sentiti o hanno esplicitamente riferito di non aver eseguito i lavori.
La eventuale disposizione di consulenza d'Ufficio, come domandata dalla parte attrice, volta ad accertare la quantificazione dei riferiti danni si mostrerebbe di natura meramente esplorativa ed unicamente funzionale a sostituire la parte nel proprio onere istruttorio di prova del danno subito. Per tale ragione non viene ritenuta esperibile.
La prova del danno subito costituisce un onere gravante sui ricorrenti ai sensi dell'art. 2697,
co. I, c.c., con la conseguenza che la relativa domanda risarcitoria, nel difetto di prova sufficiente, dovrà essere, oggi, rigettata.
Appare invece da accogliersi la domanda introdotta nel giudizio dagli attori e supportata dalla documentazione fiscale attestante l'avvenuto pagamento delle seguenti somme:
Euro 119,90 (21,00 + 98,90) per riparazione serrande (doc. 9 di parte attrice);
Euro 50,00 per ricerca danno caldaia (doc. 12 di parte attrice);
Euro 130,00 per bollette acqua (docc. 15, 16 e 17 di parte attrice).
Subtotale: Euro 299,90.
A tale importo dovranno aggiungersi i costi necessari per l'esperimento della mediazione per
Euro 190,32 (doc. 19 di parte attrice).
Non potrà invece essere riconosciuto l'ulteriore somma di Euro 643,48 (assistenza professionale per la mediazione) poiché risulta allegata agli atti del processo unicamente una
“nota pro forma” del Professionista incaricato per tale prestazione (doc. 20 di parte attrice) e non anche una fattura con prova dell'avvenuto pagamento. Conseguentemente, nel difetto di prova dell'effettivo pagamento di tale importo, non risulta assolto, anche in questo caso,
l'onere della prova a carico delle parti istanti.
Alla stregua di quanto sopra argomentato l'importo complessivo che risulta dimostrato e da riconoscere a favore dei ricorrenti viene quindi individuato in complessivi Euro 490,22
(119,90 + 50,00 + 130,00 + 190,32), importo che viene posto a carico della parte convenuta,
Sig. ed a favore solidale dei SI.ri e , a CP_1 Parte_2 Parte_1
cui dovranno anche aggiungersi gli interessi di legge a decorrere dalla data di perfezionamento della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio (21 Novembre 2024)
sino al saldo effettivo. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate, in ossequio ai parametri di cui al DM 55/2014 e successivi aggiornamenti, a favore solidale delle parti ricorrenti, nella misura riconosciuta in parte dispositiva, tenuto conto dell'esito del giudizio, del valore riconosciuto in causa, della difficoltà e della durata del giudizio.
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea Martinetto,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza,
p.q.m.
- condanna il Sig. , titolare della ditta individuale, OL ZA, al CP_1
pagamento in favore solidale dei SI.ri e , della somma di Parte_2 Parte_1
Euro 490,22, oltre interessi di legge a decorrere dal 21 Novembre 2024 sino al saldo effettivo;
- condanna il Sig. , titolare della ditta individuale, OL ZA, al CP_1
pagamento delle spese di lite, a favore solidale dei SI.ri e Parte_2 Pt_1
, spese oggi liquidate in Euro 800,00, oltre I.v.a. e C.p.a., oltre 15%, quale rimborso
[...]
spese generali sulle somme imponibili, a titolo di compensi ed Euro 318,00 a titolo di esposti;
- respinge ogni altra domanda.
Così deciso in Asti, il 14 Luglio 2025.
Il giudice dott. Andrea Martinetto
Bosso, nonché personalmente il Sig. , per la parte convenuta nessuno Parte_1
compare.
Il giudice invita la parte presente a procedere con la discussione del processo e con la precisazione delle proprie conclusioni.
L'Avv. Bosso illustra le ragioni della parte propria assistita e precisa come da ricorso introduttivo datato 31 Ottobre 2024, ribadendo, se del caso, la richiesta di disposizione di
CTU volta ad accertare i danni richiesti nel ricorso.
Conclusa la discussione, il giudice invita la parte presente ad attendere per ascoltare la lettura della sentenza, interrompendo però l'udienza alle ore 17.40 per poter procedere alla celebrazione degli altri processi anche per oggi chiamati.
Alle ore 18.20, viene ripresa l'udienza ed il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare la decisione e, successivamente, fatto rientro in aula, dà lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza.
Si dà atto, però, che nessuna delle parti assiste alla lettura della sentenza.
Il giudice dott. Andrea Martinetto
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ASTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica nella persona del dott. Andrea Martinetto,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo al n.ro 2333/2024 Registro Generale,
avente ad oggetto: risarcimento danni in ambito locazione promossa da
( ) e Parte_2 C.F._1 Parte_1
( , C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Pier Paolo Bosso del Foro di Asti, in forza di procura speciale del 31 Ottobre 2024, allegata al ricorso introduttivo del giudizio parimenti datato e presente in atti,
- ricorrenti -
contro
CP_1 C.F._3
( ), titolare della ditta individuale
OL ZA (p. iva ) P.IVA_1
- convenuto contumace - Conclusioni di parte ricorrente: gli esponenti ricorrono All'illustrissimo Tribunale affinchè,
pronunciata ogni più utile declaratoria, voglia: 1) condannare Sig. , nato ad CP_1
Alba (CN) il 06.01.1967, c.f. , domiciliato in Corneliano d'Alba C.F._3
(12040), Va Doria, n. 2, titolare della OL ZA, p.iva con sede legale P.IVA_1
in San Damiano d'Asti, Via Garibaldi n. 3/D al pagamento della somma di euro 7.178,68
(settemilacentosettanto/68) a favore dei ricorrenti e , o Parte_1 Parte_2
ad altra somma ritenuta come dovuta per i danni esplicitati e descritti nelle premesse. Con
vittoria di spese di lite
Conclusioni delle parti convenute: nessuna conclusione è stata svolta dal convenuto rimasto contumace per l'intera durata del processo.
Motivi della decisione
Con ricorso datato 31 Ottobre 2024, i SI.ri e , Parte_2 Parte_1
chiamavano a giudizio il Sig. , titolare della ditta individuale OL CP_1
ZA, per domandare il risarcimento del danno lamentato in ragione del riferito danno arrecato dal conduttore all'immobile locato, restituito ai locatori in data 8 Agosto 2022
all'esito di procedimento di sfratto per morosità, in pessime condizioni, danni tutti evidenziati sin dal al momento del rilascio dei locali, avendo in tale occasione, le parti, redatto un apposito verbale di riconsegna locali.
Il convenuto non si costituiva nel processo ed alla udienza del 20 Gennaio 2025, il giudice,
acclaratane la rituale convocazione, ne dichiarava la contumacia.
Il giudizio proseguiva con l'assunzione delle prove orali ammesse ed alla odierna udienza del
14 Luglio 2025, le parti ricorrenti, uniche costituite nel processo, tenevano la propria discussione finale, precisando le conclusioni definitive.
Le richieste introdotte dai ricorrenti appaiono da accogliersi nella limitata misura come in appresso argomentato.
Risulta dimostrata l'esistenza del rapporto obbligatorio tra le parti in ragione della allegazione agli atti del contratto di locazione sottoscritto dai litisconsorti in data 2 Maggio 2019, registrato presso la competente Agenzia delle Entrate in data 1 Ottobre 2019 e relativo all'immobile sito in Villafranca d'Asti (AT), Regione Crocetta, n. 18 (doc. 2 di parte ricorrente).
Stante la valida formazione del vincolo contrattuale, le parti contraenti hanno assunto il dovere di rispettarne le reciproche obbligazioni, tra le quali rientra, a carico del conduttore,
quella di restituire l'immobile nelle medesime condizioni in cui sia stato ricevuto.
Per quanto concerne la richiesta dei SI.ri e di ristoro per i danni Pt_2 CP_1
arrecati all'immobile dal convenuto durante la vigenza della locazione, si rileva come debba ritenersi dimostrato che al momento della consegna dell'immobile le condizioni di esso fossero migliori rispetto a quelle del momento in cui avvenuta restituzione, sia in ragione dell'art. 1590, co. II, c.c., non essendo presente in atti alcuna descrizione iniziale dell'immobile formata dalle parti al momento della instaurazione del rapporto locatizio, sia alla luce delle dichiarazioni rese dalla teste escussa alla udienza del 14 Aprile Tes_1
2025, la quale, seppur non specificava quali fossero le condizioni dell'alloggio ad inizio locazione, riferiva che "...L'immobile era molto rovinato. …”.
A riprova delle condizioni dell'immobile al momento della restituzione vedasi anche il verbale di riconsegna locali del 8 Agosto 2022 allegato agli atti del processo (doc. 5 di parte attrice).
Tuttavia non è emersa la prova del reale ed effettivo danno patito dai locatori poiché i testi escussi all'udienza del 14 Aprile 2025, SI.ri ed hanno CP_2 Tes_1
confermato di aver redatto dei preventivi, ma hanno anche dichiarato di non aver poi eseguito i relativi lavori:
: “… Io feci il preventivo ma non feci però la riparazione. …”. CP_2
“… io feci un preventivo. … Io però feci solo il preventivo ma non eseguii alcun Tes_1
lavoro.” Non sono neanche presenti le fatture o le ricevute relative alla esecuzione degli interventi resisi necessari e neppure gli scontrini attestanti la spese sostenute a tal fine: i semplici preventivi o altri documenti informali, allegati in atti (docc. 8 [sostituzione telecomando serrande], 10 [sostituzione cilindri e sistemazione serrature], 11 [riparazione caldaia], 13
[adeguamento impianto elettrico], 14 [lavori vari] di parte ricorrente), non possono certo ritenersi sufficienti a dimostrare il danno effettivo e reale subito dagli attori, così come non sono idonei a dimostrare che la spesa sia stata realmente sostenuta.
Il valore probatorio dei preventivi assume infatti una valenza assolutamente ridotta e la circostanza per cui i lavori non siano poi stati eseguiti dai soggetti che avessero in precedenza redatto i preventivi, senza che sia stata allegata altra documentazione proveniente da soggetti terzi, costituisce un indizio del fatto che tali lavori, in realtà, o non siano mai stati fatti o comunque non da soggetti che abbiano percepito un compenso a tal fine.
E' ben vero che parte ricorrente notificava al convenuto contumace copia del verbale contenente l'ammissione dell'interrogatorio formale e che il Sig. , alla udienza del CP_1
14 Aprile 2025, non si presentava senza addurre alcuna giustificazione, ma è altrettanto vero che la omessa presentazione della parte contumace a rendere l'interrogatorio formale integra,
secondo la previsione dell'art. 232, co. I, c.p.c., una circostanza che concorre, assieme a tutti gli altri elementi di causa, alla formazione della prova. E nel caso di specie, non solo difetta qualsiasi diversa prova del danno lamentato dai ricorrenti, ma, al contrario, vi sono elementi che, seppur di mera valenza indiziaria, inducono a ritenere che i lavori necessari alla rimessione in pristino non siano stati eseguiti o comunque non abbiano comportato una reale spesa (omessa allegazione di fatture, di prova dei pagamenti o di testi che abbiano riferito l'esecuzione dei lavori e la conseguente percezione di somme di denaro), mentre i soggetti che avevano redatto i preventivi necessari alle riparazioni o non sono stati sentiti o hanno esplicitamente riferito di non aver eseguito i lavori.
La eventuale disposizione di consulenza d'Ufficio, come domandata dalla parte attrice, volta ad accertare la quantificazione dei riferiti danni si mostrerebbe di natura meramente esplorativa ed unicamente funzionale a sostituire la parte nel proprio onere istruttorio di prova del danno subito. Per tale ragione non viene ritenuta esperibile.
La prova del danno subito costituisce un onere gravante sui ricorrenti ai sensi dell'art. 2697,
co. I, c.c., con la conseguenza che la relativa domanda risarcitoria, nel difetto di prova sufficiente, dovrà essere, oggi, rigettata.
Appare invece da accogliersi la domanda introdotta nel giudizio dagli attori e supportata dalla documentazione fiscale attestante l'avvenuto pagamento delle seguenti somme:
Euro 119,90 (21,00 + 98,90) per riparazione serrande (doc. 9 di parte attrice);
Euro 50,00 per ricerca danno caldaia (doc. 12 di parte attrice);
Euro 130,00 per bollette acqua (docc. 15, 16 e 17 di parte attrice).
Subtotale: Euro 299,90.
A tale importo dovranno aggiungersi i costi necessari per l'esperimento della mediazione per
Euro 190,32 (doc. 19 di parte attrice).
Non potrà invece essere riconosciuto l'ulteriore somma di Euro 643,48 (assistenza professionale per la mediazione) poiché risulta allegata agli atti del processo unicamente una
“nota pro forma” del Professionista incaricato per tale prestazione (doc. 20 di parte attrice) e non anche una fattura con prova dell'avvenuto pagamento. Conseguentemente, nel difetto di prova dell'effettivo pagamento di tale importo, non risulta assolto, anche in questo caso,
l'onere della prova a carico delle parti istanti.
Alla stregua di quanto sopra argomentato l'importo complessivo che risulta dimostrato e da riconoscere a favore dei ricorrenti viene quindi individuato in complessivi Euro 490,22
(119,90 + 50,00 + 130,00 + 190,32), importo che viene posto a carico della parte convenuta,
Sig. ed a favore solidale dei SI.ri e , a CP_1 Parte_2 Parte_1
cui dovranno anche aggiungersi gli interessi di legge a decorrere dalla data di perfezionamento della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio (21 Novembre 2024)
sino al saldo effettivo. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate, in ossequio ai parametri di cui al DM 55/2014 e successivi aggiornamenti, a favore solidale delle parti ricorrenti, nella misura riconosciuta in parte dispositiva, tenuto conto dell'esito del giudizio, del valore riconosciuto in causa, della difficoltà e della durata del giudizio.
Il Tribunale di Asti, in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea Martinetto,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza,
p.q.m.
- condanna il Sig. , titolare della ditta individuale, OL ZA, al CP_1
pagamento in favore solidale dei SI.ri e , della somma di Parte_2 Parte_1
Euro 490,22, oltre interessi di legge a decorrere dal 21 Novembre 2024 sino al saldo effettivo;
- condanna il Sig. , titolare della ditta individuale, OL ZA, al CP_1
pagamento delle spese di lite, a favore solidale dei SI.ri e Parte_2 Pt_1
, spese oggi liquidate in Euro 800,00, oltre I.v.a. e C.p.a., oltre 15%, quale rimborso
[...]
spese generali sulle somme imponibili, a titolo di compensi ed Euro 318,00 a titolo di esposti;
- respinge ogni altra domanda.
Così deciso in Asti, il 14 Luglio 2025.
Il giudice dott. Andrea Martinetto