Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/02/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 860/2024 Reg.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Luca Stanziola, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., così come novellato dall'art. 3 co. 19 lett.
B) del D.Lgs. n. 149/2022, nella causa iscritta al n. 860/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del Sindaco p.t., elett.te dom.to in Giugliano (Na) al Corso Campano n.
200 presso lo studio dell'Avv. CICCARELLI GIANLUCA (c.f.:
) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti C.F._1
- OPPONENTE
E
c.f.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rapp.te p.t., elett.te dom.to Napoli alla Via Seggio del Popolo n. 22 80100 presso lo studio dell'Avv. MAIELLO FRANCESCO (c.f.: ) dal C.F._2
quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta/in calce alla copia notificata dell'atto di citazione
- OPPOSTO
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali .
CONCLUSIONI: come da note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in occasione dell'udienza del .
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Deve essere in via preliminare rimarcato - come peraltro già evidenziato nel verbale di udienza che precede - che la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132, secondo comma, c.p.c. (cfr., in tal senso, Cass., sez. III, 15 dicembre
2011, n. 27002; Cass., sez, I, 13 marzo 2009, n. 6205; Cass., sez. III, 19 ottobre
2006, n. 22409; Cass., sez. I, 9 gennaio 2004, n. 118), stante la materiale superfluità
di tali indicazioni, risultando esse già dal verbale di udienza che precede, ed in linea con le esigenze di semplificazione ed accelerazione dei giudizi che il legislatore, con la norma in esame, ha inteso perseguire.
Si rammenta inoltre che la presenta sentenza è redatta a norma art. 132, n.
4, c.p.c.,, così come novellato dall'art. 45 c. 17 l. n. 69/2009, senza quindi la parte relativa lo svolgimento del processo.
Ciò premesso, l'opposizione è solo in parte fondata e va pertanto accolta.
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (cfr. gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., ratione temporis applicabili alla luce di quanto disposto dall'art. 58, comma
2, della l. 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui “Ai giudizi pendenti in primo grado
alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345
e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per
l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge”),
le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con ricorso ritualmente notificato il Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3678/2023
[...]
reso dal Tribunale di Napoli Nord il 22/12/2023 con cui gli è stato ingiunto il
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pagamento della somma di € 20.147,12 oltre interessi ex D.lgs. n. 231/02 dalla data di scadenza delle singole fatture e fino al soddisfo, nonché le spese del procedimento monitorio come in quella sede liquidate, atteso il mancato pagamento delle fatture n. 98/22 del 06.10.2022 (per € 14.000,00) e n. 351/23 del
15.12.2023 (per € 6.147,12) per il Servizio di Trasporto Scolastico e per i Centri
Riabilitativi reso in suo favore dall'odierna opposta in forza del CAPITOLATO
SPECIALE D'APPALTO in atti.
Asseriva l'opponente da un lato di aver parzialmente estinto la pretesa creditoria giusta determina di liquidazione n. 4/2024 per il pagamento della Fattura
n. 98 del 06/10/2022 e, dall'altro lato, la non debenza della somma portata dalla
Fattura 351/2022 in quanto relativa ad un servizio non richiesto o comunque non autorizzato dall'ente, insistendo quindi per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Resisteva in giudizio che, contestando gli Controparte_1
avversi assunti, concludeva per il rigetto dell'opposizione, con il favore delle spese di lite, con clausola di attribuzione.
Rigettata l'istanza avanzata da parte opposta ex art. 648 c.p.c., all'udienza del 17/02/2025 la causa veniva discussa oralmente e questo giudice riservava il deposito della sentenza secondo quanto previsto dal novellato art. 281 sexies, ult.
co., c.p.c..
***
1. Ciò posto, come anticipato l'opposizione è solo in parte fondata.
1.1. Nello specifico, è incontestato (sebbene non documentalmente provato)
che l'ente opponente abbia provveduto – con determina di liquidazione n. 4/2024
– al saldo della fattura n. 98/22 del 06.10.2022 per l'importo di euro € 14.000,00;
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è parimenti pacifico, poiché incontestato, che il pagamento in questione è
materialmente avvenuto il 06/02/2024, dopo quindi l'istaurazione del presente giudizio di opposizione e, di conseguenza, la notifica del decreto ingiuntivo opposto avvenuta il 27/12/2023.
Alla luce di tanto, va dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere con riguardo alle fatture onorate successivamente alla proposizione del ricorso monitorio, tenuto conto che, al fine di valutare la tempestività dei pagamenti da parte del debitore sostanziale, odierno opponente, a norma dell'art. 643 c.p.c. la pendenza della lite è determinata dalla notificazione del decreto ingiuntivo (avvenuta il 27/12/2023) ma tale pendenza deve essere intesa in termini processuali e non sostanziali, nel senso che la pendenza retroagisce al momento della presentazione del ricorso in caso di opposizione (Cass. Sez.Un.
Ord.
1.10.2007 n. 20596).
1.2. Per la restante parte del credito oggetto di ingiunzione di pagamento, si osserva che il giudizio di opposizione – che è una fase eventuale del giudizio di primo grado, la cui introduzione avviene con le forme e le modalità proprie dell'impugnazione e la cui mancata introduzione dà luogo all'immediata formazione del giudicato – non introduce un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo, ma costituisce solo una fase del giudizio già pendente a seguito del ricorso del creditore, che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.) e ha ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione (cfr. in tal senso, tra le tante: Cass. civ., sez. III, 17 luglio
2008, n. 19680; Cass. civ., sez. III, 25 marzo 2008, n. 7821; Cass. civ., Sez. Un., 7
luglio 1993, n. 7448).
In linea generale v'è da dire che l'opposizione a decreto ingiuntivo, quale
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fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così
soggette ai rispettivi oneri probatori.
Si verifica, cioè, un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la posizione sostanziale di attore, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato, mentre, dall'altra parte, il debitore, pur essendo convenuto sostanziale, figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione), ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento.
Resta dunque fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cass. civ.,
Sez. Un., 30 ottobre 2001 n. 13533 in Foro it. 2002, I, 770, secondo cui “il
creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il
convenuto-opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la
risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del
titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine
di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte:
è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto
ingiuntivo, l'attore-opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto,
costituito dall'avvenuto adempimento”.
1.3. Orbene, facendo applicazione dei principii che precedono, si osserva come vi sia prova, in atti, tanto del titolo contrattuale, peraltro mai contestato,
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regolativo del rapporto tra le parti (Servizio di Trasporto Scolastico e per i Centri
Riabilitativi) quanto dell'impegno di spesa ex art. 183 T.U.E.L. n. 1128/22 del
26.07.2022 per il servizio di trasporto scolastico.
Quanto alla corretta esecuzione della prestazione, si osserva che a norma dell'art. 5 del capitolato di appalto “Il servizio di trasporto scolastico avrà inizio e
termine secondo le scansioni temporali indicate nel calendario annualmente
predisposto dalle autorità scolastiche e sarà effettuato regolarmente tutti i giorni
di scuola, secondo gli orari di inizio e fine delle lezioni delle attività scolastiche.
E' compito del Comune comunicare all'I.A. gli orari di inizio e fine delle lezioni,
nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno …”.
Ebbene è lo stesso opponente a fornire la prova di aver richiesto un potenziamento del servizio di trasporto scolastico a seguito della riattivazione del servizio di refezione a far data dal 14.11.2022, per gli alunni che fruiscono sia del servizio di trasporto che della refezione, con conseguente radicale infondatezza della spiegata opposizione, che va quindi, per il resto, rigettata.
4. Alla soccombenza segue la condanna del Parte_1
al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, spese
[...]
che si liquidano in dispositivo di ufficio, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 55/2014 (criterio del decisum,
valori minimi per studio, introduttiva e decisoria atteso il valore della controversia e l'attività processuale in concreto svolta), con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Spese del procedimento monitorio compensate alla luce del parziale pagamento intervenuto in corso di causa.
P.Q.M.
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Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- In parziale accoglimento dell'opposizione proposta dal
[...]
, revoca il decreto ingiuntivo n. 3678/2023 emesso Parte_1
dal Tribunale di Napoli Nord il 22/12/2023, dichiarando la parziale cessazione della materia del contendere;
- condanna, per il resto, il a Parte_1
corrispondere in favore di la residua somma di € Controparte_1
6.147,12, oltre interessi al tasso di legge ex art. 231/02 dalla scadenza della predetta fattura sino al soddisfo;
- condanna al pagamento in Parte_1
favore di delle spese di lite che si liquidano in Controparte_1
complessivi Euro 1700,00 per compensi professionali, oltre spese generali (15%
sui compensi), CPA ed IVA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. MAIELLO FRANCESCO dichiaratosi antistatario;
- dichiara, per il resto, integralmente compensate le spese della fase monitoria.
Aversa, 25/02/2025 .
Il Giudice
(dott. Luca Stanziola )
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