TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/04/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 533/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 533/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
GREGORIO GABRIELE FRANCO, elettivamente domiciliata in Piazza Umberto I, 11 65010
Nocciano presso il difensore avv. DI GREGORIO GABRIELE FRANCO
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARDO Controparte_1 C.F._2
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA NICOLINI 33 66100 CHIETI presso il difensore avv.
CARDO FRANCESCO
RESISTENTE
OGGETTO: restituzione somme. CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con ricorso notificato insieme al pedissequo decreto di fissazione udienza in data 28-02-24,
ha convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale , Parte_1 Controparte_1 chiedendo la sua condanna al pagamento di € 23.000,00, oltre interessi, con vittoria di spese legali. A sostegno della domanda, ha sostenuto di aver concesso un prestito al convenuto di € 31.000,00 nel luglio 2012, con l'accordo che l'intera somma sarebbe stata restituita con rimesse mensili di € 400, mentre sarebbe stato rimborsato solo il minor importo di € 8.000,00 euro. 2) Si è costituito in giudizio , il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto Controparte_1
l'importo predetto, ha dedotto che tali somme non erano state consegnate a titolo di prestito, ma per ragioni diverse e cioè per liberalità o per contribuire indirettamente all'attività commerciale avviata dalla figlia della Di GR, ai tempi compagna dell'odierno Persona_1 convenuto, il quale vi prestava la propria attività lavorativa, negando che le parti avessero pagina 1 di 3 pattuito un piano di rientro. In via subordinata, il convenuto ha eccepito l'eccessività del credito rivendicato dalla ricorrente.
3) Espletata l'istruttoria a mezzo di produzione documentale e prova orale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
4) La domanda proposta dalla ricorrente non può essere ritenuta fondata e deve conseguentemente essere respinta. Pur se la dazione dell'importo di € 31.000,00 non è stata in alcun modo contestata dal convenuto, e risulta comunque confermata dalla produzione in atti, nel fascicolo di parte ricorrente, dell'ordine di bonifico con la dichiarazione, sottoscritta dal convenuto, di aver ricevuto la somma in questione (sub doc. 5 fascicolo ricorrente), tuttavia non può ritenersi accertato per ciò solo che le somme in questione siano state elargite a titolo di mutuo;
in merito, la stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 180/2018) ha escluso che la mera consegna di somme di denaro possa far desumere l'esistenza di un contratto di mutuo. Né dalle risultanze istruttorie sono emersi elementi idonei a tal fine, essendo l'unica teste addotta dalla parte ricorrente figlia di quest'ultima nonché ex compagna dell' e dovendosi CP_1 dunque ritenere che non sia pienamente attendibile. Inoltre, ella, alla domanda se fosse vero che dopo l'assunzione del sig. presso il suo esercizio, lei avesse manifestato l'intenzione CP_1 di trasferire mensilmente delle somme ai suoi genitori, in modo da rimborsare l'importo ricevuto dal sig. , la teste ha confermato precisando che l' aveva CP_1 Per_1 CP_1 chiesto un prestito alla madre e aveva restituito la somma mensilmente all'atto del ricevimento dello stipendio, cioè la gli aveva trattenuto dalla somma dovuta per il suo stipendio un Per_1 importo di cui dichiarava di non ricordare l'ammontare preciso, circa € 400,00, e che l' si sarebbe messo d'accordo con la madre in tal senso;
ebbene, la circostanza della CP_1 detrazione dell'importo mensile di € 400,00 non è confermata da altri elementi, né può ritenersi che il convenuto abbia ammesso detta restituzione mensile, avendo anzi egli negato la circostanza e chiesto solo in via subordinata, qualora si dovesse ritenere l'esistenza del dedotto contratto di mutuo, la riduzione della somma richiesta, avendo la stessa parte ricorrente dichiarato che i pagamenti mensili di € 400,00 si erano protratti fino al dicembre 2016. Deve inoltre considerarsi che, a fronte della dazione di denaro avvenuta nel luglio 2012 e della dedotta cessazione dei pagamenti mensili a dicembre 2016, la ricorrente ha chiesto la restituzione dell'importo che sarebbe residuato solo nel giugno 2020.
5) Da dette risultanze può evincersi che la vera intenzione della Di GR fosse quella di effettuare una sorta di elargizione al compagno della propria figlia. Vero è che le somme elargite non appaiono di modica entità, tali da configurare una donazione di modico valore ai sensi dell'art. 783 c.c., per la quale non è necessario l'atto pubblico purché vi sia stata la traditio; tuttavia, come sostenuto dalla Cassazione, il rilevante valore dell'oggetto donato può configurare una liberalità d'uso e non una donazione purché ricorrano elementi, quali le condizioni economiche del donante o altre circostanze peculiari dell'elargizione, tali da escludere l'"animus donandi". (Fattispecie in tema di elargizione di denaro, da padre a figlia, per l'importo di lire 14 milioni, per acquisto di mobili destinati alla casa coniugale) (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19636 del 18/09/2014, Rv. 632441 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18280 del 19/09/2016, Rv. 641076 – 01; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 15334 del 12/06/2018, Rv. 649079 – 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12142 del 09/12/1993, Rv. 484641 – 01). Dunque, il rilevante valore dell'oggetto della donazione, mentre esclude la configurabilità di una donazione di modico valore ex art. 783 c.c., non è ostativa alla configurazione di una liberalità
pagina 2 di 3 d'uso, secondo la previsione dell'art. 770 c.c. - che, non costituendo donazione in senso stretto, non è assoggettata ai relativi requisiti di forma -, sussistendo tale ipotesi quando l'elargizione si uniformi agli usi e costumi propri di una determinata occasione, da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti fra le parti e della loro posizione sociale (ex multis, Cass. n. 6720 del 1998; n. 1873 del 1989; n. 7913 del 2001). Il principio di diritto dianzi ricordato si attaglia pienamente alla vicenda per la quale è processo, in cui, pur se non vi è certezza sulle condizioni economiche della donante, risulta verosimile che la Di GR abbia voluto aiutare economicamente la figlia e il di lei compagno convivente all'inizio di una nuova attività lavorativa (l'apertura del salone di parrucchiera della alle cui dipendenze lavorava Per_1
l' ), fattispecie ricorrente nei rapporti tra genitori e figli. Peraltro, il convenuto ha CP_1 dedotto di aver convissuto, all'epoca dei fatti in questione, con la e con i genitori di lei, Per_1 quindi con la stessa ricorrente, circostanza non contestata da quest'ultima, risultando così ancor più giustificata la elargizione a scopo di liberalità. Le risultanze processuali impongono pertanto di ritenere non sufficientemente provata la domanda restitutoria, o meglio, il titolo alla base di essa, e cioè l'esistenza di un contratto di mutuo tra le parti, mentre deve ritenersi di essere in presenza di una liberalità d'uso effettuata da una madre al compagno della figlia. 6) La domanda di parte ricorrente deve pertanto essere rigettata. Tuttavia, si ritiene che sussistano le gravi ed eccezionali ragioni necessarie per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, in considerazione della particolarità della vicenda, della situazione di incertezza in ordine alle questioni di fatto sottese alla fattispecie e dei pregressi rapporti tra le parti in causa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 533/2024, per le causali di cui in motivazione, così provvede: rigetta la domanda di parte ricorrente. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di causa.
Pescara, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 533/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI Parte_1 C.F._1
GREGORIO GABRIELE FRANCO, elettivamente domiciliata in Piazza Umberto I, 11 65010
Nocciano presso il difensore avv. DI GREGORIO GABRIELE FRANCO
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARDO Controparte_1 C.F._2
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA NICOLINI 33 66100 CHIETI presso il difensore avv.
CARDO FRANCESCO
RESISTENTE
OGGETTO: restituzione somme. CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con ricorso notificato insieme al pedissequo decreto di fissazione udienza in data 28-02-24,
ha convenuto in giudizio innanzi a questo Tribunale , Parte_1 Controparte_1 chiedendo la sua condanna al pagamento di € 23.000,00, oltre interessi, con vittoria di spese legali. A sostegno della domanda, ha sostenuto di aver concesso un prestito al convenuto di € 31.000,00 nel luglio 2012, con l'accordo che l'intera somma sarebbe stata restituita con rimesse mensili di € 400, mentre sarebbe stato rimborsato solo il minor importo di € 8.000,00 euro. 2) Si è costituito in giudizio , il quale, pur riconoscendo di aver ricevuto Controparte_1
l'importo predetto, ha dedotto che tali somme non erano state consegnate a titolo di prestito, ma per ragioni diverse e cioè per liberalità o per contribuire indirettamente all'attività commerciale avviata dalla figlia della Di GR, ai tempi compagna dell'odierno Persona_1 convenuto, il quale vi prestava la propria attività lavorativa, negando che le parti avessero pagina 1 di 3 pattuito un piano di rientro. In via subordinata, il convenuto ha eccepito l'eccessività del credito rivendicato dalla ricorrente.
3) Espletata l'istruttoria a mezzo di produzione documentale e prova orale, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
4) La domanda proposta dalla ricorrente non può essere ritenuta fondata e deve conseguentemente essere respinta. Pur se la dazione dell'importo di € 31.000,00 non è stata in alcun modo contestata dal convenuto, e risulta comunque confermata dalla produzione in atti, nel fascicolo di parte ricorrente, dell'ordine di bonifico con la dichiarazione, sottoscritta dal convenuto, di aver ricevuto la somma in questione (sub doc. 5 fascicolo ricorrente), tuttavia non può ritenersi accertato per ciò solo che le somme in questione siano state elargite a titolo di mutuo;
in merito, la stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. n. 180/2018) ha escluso che la mera consegna di somme di denaro possa far desumere l'esistenza di un contratto di mutuo. Né dalle risultanze istruttorie sono emersi elementi idonei a tal fine, essendo l'unica teste addotta dalla parte ricorrente figlia di quest'ultima nonché ex compagna dell' e dovendosi CP_1 dunque ritenere che non sia pienamente attendibile. Inoltre, ella, alla domanda se fosse vero che dopo l'assunzione del sig. presso il suo esercizio, lei avesse manifestato l'intenzione CP_1 di trasferire mensilmente delle somme ai suoi genitori, in modo da rimborsare l'importo ricevuto dal sig. , la teste ha confermato precisando che l' aveva CP_1 Per_1 CP_1 chiesto un prestito alla madre e aveva restituito la somma mensilmente all'atto del ricevimento dello stipendio, cioè la gli aveva trattenuto dalla somma dovuta per il suo stipendio un Per_1 importo di cui dichiarava di non ricordare l'ammontare preciso, circa € 400,00, e che l' si sarebbe messo d'accordo con la madre in tal senso;
ebbene, la circostanza della CP_1 detrazione dell'importo mensile di € 400,00 non è confermata da altri elementi, né può ritenersi che il convenuto abbia ammesso detta restituzione mensile, avendo anzi egli negato la circostanza e chiesto solo in via subordinata, qualora si dovesse ritenere l'esistenza del dedotto contratto di mutuo, la riduzione della somma richiesta, avendo la stessa parte ricorrente dichiarato che i pagamenti mensili di € 400,00 si erano protratti fino al dicembre 2016. Deve inoltre considerarsi che, a fronte della dazione di denaro avvenuta nel luglio 2012 e della dedotta cessazione dei pagamenti mensili a dicembre 2016, la ricorrente ha chiesto la restituzione dell'importo che sarebbe residuato solo nel giugno 2020.
5) Da dette risultanze può evincersi che la vera intenzione della Di GR fosse quella di effettuare una sorta di elargizione al compagno della propria figlia. Vero è che le somme elargite non appaiono di modica entità, tali da configurare una donazione di modico valore ai sensi dell'art. 783 c.c., per la quale non è necessario l'atto pubblico purché vi sia stata la traditio; tuttavia, come sostenuto dalla Cassazione, il rilevante valore dell'oggetto donato può configurare una liberalità d'uso e non una donazione purché ricorrano elementi, quali le condizioni economiche del donante o altre circostanze peculiari dell'elargizione, tali da escludere l'"animus donandi". (Fattispecie in tema di elargizione di denaro, da padre a figlia, per l'importo di lire 14 milioni, per acquisto di mobili destinati alla casa coniugale) (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19636 del 18/09/2014, Rv. 632441 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18280 del 19/09/2016, Rv. 641076 – 01; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 15334 del 12/06/2018, Rv. 649079 – 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 12142 del 09/12/1993, Rv. 484641 – 01). Dunque, il rilevante valore dell'oggetto della donazione, mentre esclude la configurabilità di una donazione di modico valore ex art. 783 c.c., non è ostativa alla configurazione di una liberalità
pagina 2 di 3 d'uso, secondo la previsione dell'art. 770 c.c. - che, non costituendo donazione in senso stretto, non è assoggettata ai relativi requisiti di forma -, sussistendo tale ipotesi quando l'elargizione si uniformi agli usi e costumi propri di una determinata occasione, da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti fra le parti e della loro posizione sociale (ex multis, Cass. n. 6720 del 1998; n. 1873 del 1989; n. 7913 del 2001). Il principio di diritto dianzi ricordato si attaglia pienamente alla vicenda per la quale è processo, in cui, pur se non vi è certezza sulle condizioni economiche della donante, risulta verosimile che la Di GR abbia voluto aiutare economicamente la figlia e il di lei compagno convivente all'inizio di una nuova attività lavorativa (l'apertura del salone di parrucchiera della alle cui dipendenze lavorava Per_1
l' ), fattispecie ricorrente nei rapporti tra genitori e figli. Peraltro, il convenuto ha CP_1 dedotto di aver convissuto, all'epoca dei fatti in questione, con la e con i genitori di lei, Per_1 quindi con la stessa ricorrente, circostanza non contestata da quest'ultima, risultando così ancor più giustificata la elargizione a scopo di liberalità. Le risultanze processuali impongono pertanto di ritenere non sufficientemente provata la domanda restitutoria, o meglio, il titolo alla base di essa, e cioè l'esistenza di un contratto di mutuo tra le parti, mentre deve ritenersi di essere in presenza di una liberalità d'uso effettuata da una madre al compagno della figlia. 6) La domanda di parte ricorrente deve pertanto essere rigettata. Tuttavia, si ritiene che sussistano le gravi ed eccezionali ragioni necessarie per la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, in considerazione della particolarità della vicenda, della situazione di incertezza in ordine alle questioni di fatto sottese alla fattispecie e dei pregressi rapporti tra le parti in causa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 533/2024, per le causali di cui in motivazione, così provvede: rigetta la domanda di parte ricorrente. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di causa.
Pescara, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
pagina 3 di 3