Articolo 9 della Legge 4 novembre 1951, n. 1295
Articolo 8Articolo 10
Versione
21 dicembre 1951
Art. 9.
Nulla e' innovato alle disposizioni di Codice di navigazione o delle altre leggi e regolamenti, relativo all'uso delle aree pertinenti al Demanio pubblico marittimo ed all'esercizio della polizia marittima.
Restano pure ferme le disposizioni della legge 1 giugno 1931, n. 886 , relativa al regime giuridico delle proprieta' in zone militarmente importanti.
Entrata in vigore il 21 dicembre 1951