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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/05/2025, n. 1188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1188 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
In persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 al n.8076 (ex ruolo-TRITTO), decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 20.05.2025, vertente
TRA
, nata il giorno 15.11.1958 in POGGIOMARINO ed Parte_1 ivi residente, C.F.: , elettivamente domiciliata CodiceFiscale_1 in STRIANO alla via CAIONCHE n.39 con dell'avv. Lucia DE FILIPPO che la rappresenta e difende giusta procura in atti versata RICORRENTE
E
in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in PADOVA alla Galleria TRIESTE n.5 con l'avv. Maria MELOGRANI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE
OGGETTO: indebito assistenziale.
CONCLUSIONI: quelle di cui ai rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 28.12.2023 la sig.ra adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale Parte_1
1 allegando e deducendo di essersi vista notificare dall un CP_1 provvedimento di “rideterminazione” della prestazione assistenziale, datato 17 maggio 2021, con cui si prospettava il recupero di somme - asseritamente- non dovutele, siccome riferite alla prestazione assistenziale cat. INVCIV n. 044 5102 0742 5172, per un importo complessivo di euro 3.236,76. Esponeva, inoltre, l'istante che il suddetto importo era stato portato in compensazione parziale dall'ente previdenziale su altra prestazione assistenziale, contrassegnata dagli estremi INVCIV n. 044 5102 0751 1441, i cui arretrati, maturati da dicembre 2021 a maggio 2023, pari ad euro 5.683,72, le erano stati corrisposti in misura ridotta (= euro 2.446,96) proprio a seguito della citata operazione di scomputo. Sulla base di detta premessa in fatto la sig.ra sollecitava Pt_1
l'accertamento della non debenza, evidentemente in restituzione, della somma appena indicata per illegittimità dell'iniziativa recuperatoria avversa, previo annullamento del provvedimento del 17 maggio 2021 nella parte inerente la formalizzazione dell'indebito. Contestualmente, la sig.ra sollecitava la condanna Pt_1 dell'ente previdenziale alla restituzione dell'importo portato in compensazione sugli arretrati del secondo trattamento assistenziale. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del decreto del Giudice si costituiva l' che, eccepita l'inammissibilità della CP_1 pretesa azionata, resisteva anche nel “merito” alla domanda attorea chiedendone il rigetto per asserita infondatezza.
Avuto riguardo alla natura giuridica delle questioni poste la causa veniva mandata prontamente in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini previsti dall'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 20 maggio 2025, il Giudice assegnava il contenzioso a sentenza.
§ § § (2)
La domanda attorea deve essere accolta per quanto di ragione sulla base del seguente iter argomentativo. Ciò sulla premessa che, nella fattispecie de qua, la mancata preventiva formalizzazione del ricorso al Comitato P.le non paralizza l'iniziativa attorea, avuto anche riguardo, in ottica sostanziale, alla posizione assunta in Giudizio dal resistente . CP_1
La vicenda può essere così ricostruita alla luce del supporto cartolare scrutinabile, non sempre per vero coerente con le allegazioni espositive attoree.
Beneficiaria di un primo trattamento assistenziale cat. INVCIV n. 044 5102 0742 5172, inerente la pensione di invalidità, la
2 sig.ra veniva sottoposta a visita di revisione il 9 Parte_1 febbraio 2021.
All'esito del controllo, riscontrato il venir meno del requisito sanitario legittimante la citata prestazione, l' inoltrava il CP_1 verbale della visita in una al decreto di sospensione della prestazione con iter notificatorio conclusosi, rectius perfezionatosi a norma di Legge il 21 aprile 2021.
La nota di trasmissione del plico, per incontroversa documentazione agli atti, conteneva la seguente testuale esplicitazione: in allegato a questa comunicazione troverà il verbale sanitario relativo alla visita di revisione ordinaria di invalidità civile cui è stata sottoposta il giorno 09.02.2021; all'esito del giudizio di revisione non è possibile confermare i benefici assistenziali, economici e non economici, di cui godeva sulla base del precedente verbale sanitario che non potrà più essere esibito;
sulla base di quanto sopra abbiamo provveduto a sospendere temporaneamente i predetti benefici assistenziali, economici e non economici, per insussistenza del requisito sanitario>.
Se non che, l'ente previdenziale continuava ad erogare alla sig.ra l'originaria prestazione anche all'indomani della Pt_1 visita di revisione e della notifica del relativo verbale.
Con missiva del 15 maggio 2021 l' formalizzava la CP_1 revoca del trattamento assistenziale.
Il successivo 17 maggio 2021 l'ente previdenziale procedeva alla rideterminazione della prestazione assistenziale cat. INVCIV n.044 5102 0742 5172, prestazione naturalmente azzerata a decorrere dal mese successivo alla revisione negativa. Con la stessa comunicazione l' segnalava che per i mesi da CP_1 marzo a giugno 2021, compresi, era stato erogato un trattamento non dovuto da cui si originava una posta -restitutoria- a credito dell pari a complessivi euro 3.236,76. Seguiva l'invito a CP_1 corrispondere detto importo, rimasto inevaso. Va, quindi, incidentalmente osservato che non è esatto il rilievo dell'istante a tenore del quale il provvedimento del 17 maggio 2021 non conteneva le necessarie indicazioni circa il periodo di riferimento dell'indebito. Al contrario, la missiva illustra nel dettaglio la situazione che, anche algebricamente, non si presta ad interpretazioni soggettive posto che la somma richiesta in restituzione corrisponde ai quattro ratei erogati dopo la negativa visita di revisione.
Secondo una consecutio non completamente disvelata con l'atto introduttivo di lite ma resa “leggibile” dall'ordinata perimetrazione degli accadimenti, a seguito dell'azzeramento della
3 prestazione pensionistica la sig.ra il 25 Parte_2 novembre 2021, una nuova domanda amministrativa di invalidità. La stessa esitava nella visita della Commissione Medica in data 8 marzo 2023 che riconosceva l'istante invalida all'80% a decorrere dalla data della domanda.
Seguiva il riconoscimento della prestazione assistenziale cat. INVCIV n. 044 5102 0751 1441, liquidata, unitamente agli arretrati, a giugno 2023 previa comunicazione in data 19 maggio 2023.
La posta a credito maturata dalla beneficiaria del nuovo trattamento, e precisamente dell'assegno assistenziale di invalidità, copre il periodo da dicembre 2021, primo mese successivo al riconoscimento del requisito sanitario, al 31 maggio 2023.
La somma calcolata dall'ente previdenziale, inclusiva degli arretrati, è pari a complessivi euro 5.683,72.
L'importo messo in pagamento è pari ad euro 2.446,96. L' infatti con la lettera di prossima liquidazione della CP_1
p e dell'assegno assistenziale aveva segnalato alla sig.ra 'intervenuta compensazione fra la -nuova- posta a credito Pt_1
e quella a debito derivante dalla erogazione dei quattro ratei di pensione corrisposti successivamente alla negativa visita di revisione del 9 febbraio 2021. Nuovamente incidenter tantum, deve quindi segnalarsi non corrispondere a realtà quanto allegato dalla ricorrente a proposito della mancata esplicitazione nella comunicazione del 19 maggio 2023 della decisione di erogare in concreto una somma diversa, per difetto, da quella in astratto calcolata e della causale di una tale determinazione. Questi i fatti di causa. (3)
Dunque.
I presupposti della prima prestazione assistenziale (= pensione), originariamente riconosciuta all'odierna ricorrente sulla base della riscontrata sussistenza dei requisiti di Legge, ed in particolare di quello sanitario, erano venuti meno all'esito della visita di revisione del 9 febbraio 2021. Questo -evidentemente- perché l'apposita Commissione Medica aveva riscontrato un diverso quadro clinico non più riconducibile al requisito sanitario accertato in origine. Ciò nonostante -ripetesi-, l'ente previdenziale ha continuato ad erogare la prestazione fino al mese di giugno 2021. Con la comunicazione di “sospensione” dell'aprile 2021, notificata il 21 aprile 2021 come da incontestata produzione documentale di parte resistente, l' ha esternato in maniera “solare” (cfr. supra) non CP_1
4 solo l'esito negativo della visita di revisione del 9 febbraio 2021, quanto l'intervenuta sospensione del trattamento per mancanza dell'ineludibile premessa sulla quale lo stesso poggiava.
Ora, assume prioritariamente l'istante essere la pretesa restitutoria ex adverso azionata nel maggio 2023 illegittima in quanto i ratei della prestazione sarebbero stati incamerati dalla beneficiaria in perfetta buona fede, in un contesto situazionale, cioè, idoneo ad ingenerare nella percipiente il legittimo affidamento nella correttezza della corresponsione, e comunque in assenza di comportamenti dolosi.
Insomma, la prospettazione attorea è la seguente. Riconosciuti illo tempore i requisiti, fra cui quello sanitario, legittimanti la pensione assistenziale ed erogate le relative prestazioni, la protrazione della corresponsione dei ratei, all'indomani della negativa visita di revisione, sarebbe non ripetibile al cospetto della buona fede della percipiente. Quindi, sulla base del legittimo affidamento l'istante nulla dovrebbe restituire al resistente , che peraltro tardivamente avrebbe CP_1 innescato il meccanismo recuperatorio.
Ex adverso, il resistente privilegia la notifica del CP_1 verbale concernente l'esito della verifica medico-sanitaria ed allega l'esistenza di un certo orientamento giurisprudenziale che legittimerebbe il recupero delle somme corrisposte sulla sola base dell'esito negativo della visita di revisione. (4)
L'assunto dell' correttamente perimetrato, coglie le CP_1 esatte coordinate giuridico-ermeneutiche di riferimento per la soluzione della questione posta dalla ricorrente.
Va prioritariamente segnalato che l'istante non ha mai messo in discussione la conoscenza dell'esito della visita di revisione dell'aprile 2021. Né -ripetesi- la sig.ra ha mai ritenuto di contestare il Pt_1 valido esaurimento dell'iter notificatorio della missiva di sospensione e la data del suo perfezionamento. Che, documentati dal resistente
, si stagliano alla stregua di dati processuali “pacifici”. CP_1 ue che il dato di partenza è costituito dalla circostanza che l'interessata era perfettamente al corrente, fin dal 21 aprile 2021, delle mutate condizioni clinico-sanitarie rilevate dalla Commissione Medica. E, circostanza ancora più importante, delle conseguenze di tale mutamento in termini di non protrazione del trattamento pensionistico assistenziale. E' opportuno rammentare, inoltre, che l'indebito muove dall'1 marzo 2021.
5 Ancora a margine va segnalato che le ragioni dell'indebito risultano esternate in modo da renderne agevole la lettura dovendosi ribadire che alla sig.ra ono stati notificati sia il provvedimento con Pt_1 il quale si prospettava il pagamento non dovuto dei ratei di marzo, aprile, maggio e giugno 2021, sia quello che fotografa l'intervenuta compensazione fra le diverse poste in maniera tale da non lasciare dubbi sulla causale della compensazione stessa. (5)
Ciò premesso.
Afferma la ricorrente essere in ogni caso l' venuto CP_1 meno al precetto secondo cui la pretesa restitutoria può essere azionata solo a decorrere dall'esaurimento del procedimento di revoca del trattamento. Precetto che si interseca con la regola della immediata sospensione della prestazione e della tempestiva revoca formale della stessa. Tali dati, di natura non esattamente “circostanziale” nella perimetrazione argomentativa attorea, avrebbero una valenza per un verso oggettiva e per altro verso soggettiva nella misura in cui andrebbero comunque ad interferire positivamente con il principio del legittimo affidamento e, quindi, con la buona fede della percipiente. Di qui la denunciata irripetibilità delle somme erogate a causale pensione assistenziale nei quattro mesi di cui si è detto. L'assunto troverebbe la sua origine in un preciso orientamento dei Giudici di legittimità.
Trattasi di prospettazione non condivisibile.
Ed invero, al netto delle pronunzie evocate dall'istante in maniera non sempre precisa perché non tutte riconducibili a fattispecie similari a quella in disamina, va segnalato che in realtà la Corte Regolatrice, intervenendo, con sentenza (n.29419/2018) ormai risalente, sul problema specifico, aveva valorizzato i seguenti concetti riepilogativi.
◼ In tema di indebito assistenziale è stato da tempo individuata, in relazione alle singole e diverse fattispecie esaminate, un'articolata disciplina che distingue vari casi.
◼ In linea di massima, il principio di settore affermatosi ruota intorno alla regola che esclude la ripetibilità dell'indebito <in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. … Mentre, per le somme erogate dopo la visita di verifica … la stessa Corte Cost. n.448/2000 ha evidenziato che esiste pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne
6 l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell' ; avendo CP_1 evidenziato come la legge vuole evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica “possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione”.>> Di qui l'emersione di una conclusione che resta(va) funzionale alla necessità di tenere nella debita considerazione la concreta situazione conoscitiva del percipiente, da analizzare anche alla luce dei tempi di adozione del provvedimento di revoca.
Se non che, le conclusioni raggiunte dalla Corte Regolatrice con la pronunzia in disamina non solo risultano oggetto di un ulteriore dibattito ermeneutico sviluppatosi nel tempo, anche sulla base di orientamenti pregressi non del tutto omologhi alla sentenza n.29419, quanto, a ben vedere, lasciano di per sè aperta la questione decisionale astratta. Ed invero, se da un lato non esiste una norma decadenziale che privi l' del potere di recuperare quanto erogato sine titulo, beninteso CP_1
i successiva alla revisione, dall'altro non risulta esplicitata la ragione per la quale la perfetta conoscenza dell'esito negativo della visita di controllo non sia idonea ad interferisce con la consapevolezza dell'interessato circa la non debenza di quanto l'ente continua(va) a corrispondere.
Nel caso di specie, la notifica del verbale è manifestamente idonea a porre la destinataria nelle condizioni di rendersi conto della mutata situazione generale, non solo del diverso quadro clinico, atteso che la comunicazione della sospensione del trattamento è di solare interpretazione. In via di estrema sintesi l'ente previdenziale avvertiva la beneficiaria della prestazione che il venir meno del requisito sanitaria imponeva l'azzeramento della prestazione.
Insomma, la questione non è formale ma sostanziale e, più correttamente, ruota intorno all'onere informativo che grava sull , tenuto a non lasciare il beneficiario della prestazione nel CP_1
-legittimo- convincimento che il protrarsi dell'erogazione dei ratei dipenda dall'accertamento all'attualità del suo originario status invalidante. Nel che si compendia il nucleo del problema che non rimanda alla formalistica necessità dell'adozione di pre-individuate categorie di provvedimenti da cui muovere per cristallizzare una situazione di indebito oggettivo che, invece, è nei fatti, quanto piuttosto alla salvaguardia del reale e concreto “legittimo affidamento” del percipiente, riscontrabile solo attraverso la verifica della sua
7 consapevolezza del mutato quadro clinico-menomativo da cui si origina la prestazione assistenziale. (6)
Questa conclusione sembra ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità successiva (e non solo) al 2018. Di cui si riportano le pronunzie maggiormente esplicative.
<Il primo motivo di ricorso è infondato, atteso che i giudici di appello si sono attenuti all'orientamento di questa Corte (Cass. n. 16260/2003; Ord. n. 26096/10; n. 26162/2016), a cui si intende dare continuità, secondo cui "Con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 ( art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art. 5, quinto comma, D.P.R. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento
- deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta"; si è precisato, sia pure ai fini della ripetibilità delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate ma con valenza di carattere generale, come gli atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari "non concretino esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini (ndr. di cui all'art. 5, comma 5, d.p.r. 698/94) l'effetto di estendere l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema. In definitiva, come dimostra anche il fatto che i termini siano stati per la prima volta previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti amministrativi, si è in presenza di disposizioni organizzative, preordinate ad impedire – anche collegando all'inosservanza la
8 responsabilità degli organi per danno erariale - proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini" (così Cass. n. 16260/03);
… Neppure il secondo motivo di ricorso può trovare accoglimento. La ritenuta irrilevanza dei provvedimenti di sospensione e di revoca ai fini della perdita del diritto alla prestazione assistenziale e della relativa decorrenza, rende priva di rilievo la censura sulla efficacia dell'atto di sospensione della pensione emanato dall' il 10.7.14, e che la CP_1 ricorrente allega di aver impugnato ai sensi 'art. 3, comma 3, L. n. 241/90 (pur prescindendo dai profili di inammissibilità legati alla mancata trascrizione dell'atto nel ricorso in esame), nonché la dedotta violazione dell'art. 19, I. n. 118/71 …>> Così in termini, parte motiva di Cass. ordinanza n.34013/2019.
<… In particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento>> . Così parte motiva di Cass. ordinanza n.24180/2022.
<< … Il motivo è infondato, valendo il consolidato principio per cui "in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi della L. 8 agosto 1996, n. 425, art. 4, comma 3 bis, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni" (… 34013/2019; … 26162/2016; … 26096/2010); basti qui aggiungere che l'accertamento di fatto in ordine all'assenza di affidamento dell'accipiens in ragione della ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione, qui non sindacabile, né censurato se non in modo del tutto generico dal ricorrente, esclude possa darsi comunque rilievo ai principi di
9 irripetibilità delle prestazioni pubbliche di cui a Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 11 febbraio 2021, Casarin;
la manifesta infondatezza del ricorso … >> Così parte motiva di Cass. ordinanza n.248/23.
Deve, pertanto, concludersi che, nella fattispecie de qua, non residuano margini “cognitivi” per sostenere la irripetibilità dell'indebito assistenziale a decorrere dal 21 aprile 2021, epoca di effettiva conoscenza, legale e sostanziale, del mutato quadro clinico- menomativo in capo alla beneficiaria della prestazione e della conseguente sospensione del trattamento non più collegato al necessario requisito sanitario. Da tale momento, insomma, e quindi in riferimento ai ratei di maggio e giugno 2021, la sig.ra non può accampare alcun Pt_1 legittimo affidamento.
Non così può dirsi per le erogazioni concernenti i mesi di marzo e aprile 2021. Qui, evidentemente, lo scenario muta nella misura in cui non sono scrutabili dati oggettivi dai quali desumere la consapevolezza in capo alla beneficiaria della prestazione dell'esito della visita di revisione. Situazione alla quale resta associato il perdurare dei pagamenti ad opera dell'Istituto. Pare evidente che in questo caso il delinearsi di un legittimo affidamento nell'azione della P.A., che perpetua una erogazione a risalente, precisa, causale giustificativa, non solo resta processualmente apprezzabile in punto di fatto, quanto deve ricevere tutale giurisdizionale alla luce del tracciato ermeneutico di cui si è data contezza. (7)
Nessuna valenza può, invece, annettersi alla ulteriore obiezione attorea concernente la compensazione, quale decisione assunta dall'ente previdenziale, in sé e per sé considerata. Trattasi di rilievo del tutto generico, privo di qualsiasi sostegno argomentativo idoneo a rappresentare l'ubi consistam di una illegittimità solo evocata. L' che infatti già in prima istanza non aveva consentito una CP_1 dil e rateale del pagamento, anche in fase di trattenuta non ha avviato il recupero attraverso ripartizione pro rata mensile della somma contestata>. Così l'atto introduttivo di lite.
Solo con le note illustrative del 4 novembre 2024 la ricorrente veicola una serie di considerazioni che, tuttavia, si palesano obiettivamente innovative rispetto alla originaria causa petendi. In ricorso delineata devesi -osservare- in riferimento ad una “questione-
10 compensazione” già documentata ed insuscettibile di rivisitazioni “in fatto”. Si legge nelle note del 4 novembre 2024. Nel merito si controdeduce l'impossibilità di effettuare compensazione
“impropria” come qualificata ed operata da controparte. Presupposto per la ricostruzione della fattispecie in termini di compensazione impropria è l'unicità del rapporto, dal quale le reciproche obbligazioni di dare ed avere derivano. Nel caso della sig.ra non vi è tale Pt_1 unicità trattandosi di domande amministrative s istinte senza alcun legame o vincolo di continuità, e le cui spettanze economiche originavano da diversi accertamenti sanitari. … Inoltre l'Ente ha effettuato una compensazione illegittimità avendo violato il limite di 1/5 tra il credito ed il debito. In particolare, nella liquidazione degli arretrati di accompagnamento, l' aveva trattenuto l'intero importo CP_1 dell'indebito in un'unica s ne e non invece, come dovuto, entro i limiti del quinto. All'indebito assistenziale non sono stati applicabili i limiti posti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale. In applicazione dell'art. 69 L. 153/1969, doveva essere applicata la limitazione del quinto alla compensabilità anche per quanto riguarda i ratei arretrati (Corte Cassazione, Sentenza n° 30220/2019).>
Ora, che non si tratti affatto di “controdeduzioni” è circostanza pacificamente desumibile, per come anticipato, dalla perimetrazione originaria del ricorso introduttivo che resta incentrato proprio sulla denunciata illegittimità della compensazione operata dall CP_1
Insomma, le argomentazioni spese con le note non rispondono all'esigenza di neutralizzare ex post le difese del resistente in CP_1 quanto disvelano i presupposti della asserita compensazione illegittima che, tuttavia, avrebbero dovuto essere esternati al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. (8)
In ogni caso, le tardive illustrazioni dell'ubi consistam della contestazione non colgono nel segno da nessuna delle ipotizzabili prospettive di analisi.
Quale che sia la tipologia di compensazione in scrutinio, essa costituisce notoriamente lo strumento normalmente utilizzato dall per abbreviare le procedure di indebito. CP_1
Non osta alla valorizzazione di tale strumento l'asserita duplicità del rapporto assistenziale atteso che, a stretto rigore, nel caso di specie questo argomento resta una pura astrazione in quanto il primo trattamento si era chiuso, all'epoca della compensazione, da due anni esatti.
11 Inoltre, è evidente che ragionando nei termini privilegiati dalla ricorrente la compensazione non sarebbe (quasi) mai praticabile per l'intuitiva ragione che un medesimo rapporto assistenziale -nel significato attribuito a questa espressione dalla ricorrente- ben difficilmente genera la premessa della situazione di “dare-avere” che è alla base del recupero a mezzo compensazione.
Quanto alla asserita violazione del “quinto”, anche a volere ipotizzare la rilevabilità di ufficio della relativa questione, deve prendersi atto che la stessa è stata veicolata, oltre che genericamente, in maniera tale da renderne impossibile lo scrutinio ad opera del G.U.L. Nei termini in cui risulta tardivamente prospettata essa non coglie nel segno perché estrapolata dal reale contesto giuridico- ermeneutico di provenienza senza valorizzazione alcuna del problema di fondo. Di qui la concludenza dell'assoluta mancata allegazione dei dati di riferimento necessari, notoriamente costituiti dalla complessiva situazione economico-patrimoniale della persona interessata e delle relative fonti reddituali. Senza questi dati non è possibile nemmeno astrattamente delineare, ancor prima di affrontare, la questione a monte, costituita dal c.d. “minimo impignorabile” che rientra in quella più ampia della “impignorabilità”, assoluta o relativa. (9)
In definitiva.
La domanda attorea deve essere accolta nei limiti di cui si è data contezza, restando irripetibili i ratei della prestazione cat. INVCIC n. 044 5102 0742 5172 relativi ai mesi di marzo ed aprile 2021. Ragione per la quale va parzialmente annullata l'operazione di compensazione formalizzata con il provvedimento del 19 maggio 2023 in quanto la pretesa restitutoria era-è azionabile solo in riferimento ai mesi di maggio e giugno 2021.
Il governo delle spese di lite accede al criterio della soccombenza parziale. Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti dell in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante p.t., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
12 1. accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto,
2. dichiara non ripetibili le somme erogate alla sig.ra Pt_1 siccome riferite ai ratei di marzo e aprile 2021 della prestazione assistenziale cat. INVCIV n. 044 5102 0742 5172;
3. annulla il conguaglio a debito del 17 maggio 2021 nella parte in cui vi include i due citati ratei;
4. annulla la compensazione eseguita il 19 maggio 2023, sul diverso trattamento assistenziale cat. INVCIV n. 044 5102 0751 1441, nella parte in cui include nell'operazione anche i ratei di marzo e aprile 2021 della pregressa prestazione;
5. condanna l'ente previdenziale a restituire alla ricorrente la somma corrispondente ai due predetti ratei, oltre agli accessori di Legge;
6. rigetta nel resto la pretesa azionata;
7. condanna il resistente alle spese di lite che, già CP_1 compensate nella misura del 60%, si liquidano, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, in euro 850,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
, data del deposito. Controparte_2
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
13
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
In persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 al n.8076 (ex ruolo-TRITTO), decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 20.05.2025, vertente
TRA
, nata il giorno 15.11.1958 in POGGIOMARINO ed Parte_1 ivi residente, C.F.: , elettivamente domiciliata CodiceFiscale_1 in STRIANO alla via CAIONCHE n.39 con dell'avv. Lucia DE FILIPPO che la rappresenta e difende giusta procura in atti versata RICORRENTE
E
in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in PADOVA alla Galleria TRIESTE n.5 con l'avv. Maria MELOGRANI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE
OGGETTO: indebito assistenziale.
CONCLUSIONI: quelle di cui ai rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente riportate.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. il giorno 28.12.2023 la sig.ra adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale Parte_1
1 allegando e deducendo di essersi vista notificare dall un CP_1 provvedimento di “rideterminazione” della prestazione assistenziale, datato 17 maggio 2021, con cui si prospettava il recupero di somme - asseritamente- non dovutele, siccome riferite alla prestazione assistenziale cat. INVCIV n. 044 5102 0742 5172, per un importo complessivo di euro 3.236,76. Esponeva, inoltre, l'istante che il suddetto importo era stato portato in compensazione parziale dall'ente previdenziale su altra prestazione assistenziale, contrassegnata dagli estremi INVCIV n. 044 5102 0751 1441, i cui arretrati, maturati da dicembre 2021 a maggio 2023, pari ad euro 5.683,72, le erano stati corrisposti in misura ridotta (= euro 2.446,96) proprio a seguito della citata operazione di scomputo. Sulla base di detta premessa in fatto la sig.ra sollecitava Pt_1
l'accertamento della non debenza, evidentemente in restituzione, della somma appena indicata per illegittimità dell'iniziativa recuperatoria avversa, previo annullamento del provvedimento del 17 maggio 2021 nella parte inerente la formalizzazione dell'indebito. Contestualmente, la sig.ra sollecitava la condanna Pt_1 dell'ente previdenziale alla restituzione dell'importo portato in compensazione sugli arretrati del secondo trattamento assistenziale. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione.
A seguito di regolare notifica del ricorso e del decreto del Giudice si costituiva l' che, eccepita l'inammissibilità della CP_1 pretesa azionata, resisteva anche nel “merito” alla domanda attorea chiedendone il rigetto per asserita infondatezza.
Avuto riguardo alla natura giuridica delle questioni poste la causa veniva mandata prontamente in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini previsti dall'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 20 maggio 2025, il Giudice assegnava il contenzioso a sentenza.
§ § § (2)
La domanda attorea deve essere accolta per quanto di ragione sulla base del seguente iter argomentativo. Ciò sulla premessa che, nella fattispecie de qua, la mancata preventiva formalizzazione del ricorso al Comitato P.le non paralizza l'iniziativa attorea, avuto anche riguardo, in ottica sostanziale, alla posizione assunta in Giudizio dal resistente . CP_1
La vicenda può essere così ricostruita alla luce del supporto cartolare scrutinabile, non sempre per vero coerente con le allegazioni espositive attoree.
Beneficiaria di un primo trattamento assistenziale cat. INVCIV n. 044 5102 0742 5172, inerente la pensione di invalidità, la
2 sig.ra veniva sottoposta a visita di revisione il 9 Parte_1 febbraio 2021.
All'esito del controllo, riscontrato il venir meno del requisito sanitario legittimante la citata prestazione, l' inoltrava il CP_1 verbale della visita in una al decreto di sospensione della prestazione con iter notificatorio conclusosi, rectius perfezionatosi a norma di Legge il 21 aprile 2021.
La nota di trasmissione del plico, per incontroversa documentazione agli atti, conteneva la seguente testuale esplicitazione: in allegato a questa comunicazione troverà il verbale sanitario relativo alla visita di revisione ordinaria di invalidità civile cui è stata sottoposta il giorno 09.02.2021; all'esito del giudizio di revisione non è possibile confermare i benefici assistenziali, economici e non economici, di cui godeva sulla base del precedente verbale sanitario che non potrà più essere esibito;
sulla base di quanto sopra abbiamo provveduto a sospendere temporaneamente i predetti benefici assistenziali, economici e non economici, per insussistenza del requisito sanitario>.
Se non che, l'ente previdenziale continuava ad erogare alla sig.ra l'originaria prestazione anche all'indomani della Pt_1 visita di revisione e della notifica del relativo verbale.
Con missiva del 15 maggio 2021 l' formalizzava la CP_1 revoca del trattamento assistenziale.
Il successivo 17 maggio 2021 l'ente previdenziale procedeva alla rideterminazione della prestazione assistenziale cat. INVCIV n.044 5102 0742 5172, prestazione naturalmente azzerata a decorrere dal mese successivo alla revisione negativa. Con la stessa comunicazione l' segnalava che per i mesi da CP_1 marzo a giugno 2021, compresi, era stato erogato un trattamento non dovuto da cui si originava una posta -restitutoria- a credito dell pari a complessivi euro 3.236,76. Seguiva l'invito a CP_1 corrispondere detto importo, rimasto inevaso. Va, quindi, incidentalmente osservato che non è esatto il rilievo dell'istante a tenore del quale il provvedimento del 17 maggio 2021 non conteneva le necessarie indicazioni circa il periodo di riferimento dell'indebito. Al contrario, la missiva illustra nel dettaglio la situazione che, anche algebricamente, non si presta ad interpretazioni soggettive posto che la somma richiesta in restituzione corrisponde ai quattro ratei erogati dopo la negativa visita di revisione.
Secondo una consecutio non completamente disvelata con l'atto introduttivo di lite ma resa “leggibile” dall'ordinata perimetrazione degli accadimenti, a seguito dell'azzeramento della
3 prestazione pensionistica la sig.ra il 25 Parte_2 novembre 2021, una nuova domanda amministrativa di invalidità. La stessa esitava nella visita della Commissione Medica in data 8 marzo 2023 che riconosceva l'istante invalida all'80% a decorrere dalla data della domanda.
Seguiva il riconoscimento della prestazione assistenziale cat. INVCIV n. 044 5102 0751 1441, liquidata, unitamente agli arretrati, a giugno 2023 previa comunicazione in data 19 maggio 2023.
La posta a credito maturata dalla beneficiaria del nuovo trattamento, e precisamente dell'assegno assistenziale di invalidità, copre il periodo da dicembre 2021, primo mese successivo al riconoscimento del requisito sanitario, al 31 maggio 2023.
La somma calcolata dall'ente previdenziale, inclusiva degli arretrati, è pari a complessivi euro 5.683,72.
L'importo messo in pagamento è pari ad euro 2.446,96. L' infatti con la lettera di prossima liquidazione della CP_1
p e dell'assegno assistenziale aveva segnalato alla sig.ra 'intervenuta compensazione fra la -nuova- posta a credito Pt_1
e quella a debito derivante dalla erogazione dei quattro ratei di pensione corrisposti successivamente alla negativa visita di revisione del 9 febbraio 2021. Nuovamente incidenter tantum, deve quindi segnalarsi non corrispondere a realtà quanto allegato dalla ricorrente a proposito della mancata esplicitazione nella comunicazione del 19 maggio 2023 della decisione di erogare in concreto una somma diversa, per difetto, da quella in astratto calcolata e della causale di una tale determinazione. Questi i fatti di causa. (3)
Dunque.
I presupposti della prima prestazione assistenziale (= pensione), originariamente riconosciuta all'odierna ricorrente sulla base della riscontrata sussistenza dei requisiti di Legge, ed in particolare di quello sanitario, erano venuti meno all'esito della visita di revisione del 9 febbraio 2021. Questo -evidentemente- perché l'apposita Commissione Medica aveva riscontrato un diverso quadro clinico non più riconducibile al requisito sanitario accertato in origine. Ciò nonostante -ripetesi-, l'ente previdenziale ha continuato ad erogare la prestazione fino al mese di giugno 2021. Con la comunicazione di “sospensione” dell'aprile 2021, notificata il 21 aprile 2021 come da incontestata produzione documentale di parte resistente, l' ha esternato in maniera “solare” (cfr. supra) non CP_1
4 solo l'esito negativo della visita di revisione del 9 febbraio 2021, quanto l'intervenuta sospensione del trattamento per mancanza dell'ineludibile premessa sulla quale lo stesso poggiava.
Ora, assume prioritariamente l'istante essere la pretesa restitutoria ex adverso azionata nel maggio 2023 illegittima in quanto i ratei della prestazione sarebbero stati incamerati dalla beneficiaria in perfetta buona fede, in un contesto situazionale, cioè, idoneo ad ingenerare nella percipiente il legittimo affidamento nella correttezza della corresponsione, e comunque in assenza di comportamenti dolosi.
Insomma, la prospettazione attorea è la seguente. Riconosciuti illo tempore i requisiti, fra cui quello sanitario, legittimanti la pensione assistenziale ed erogate le relative prestazioni, la protrazione della corresponsione dei ratei, all'indomani della negativa visita di revisione, sarebbe non ripetibile al cospetto della buona fede della percipiente. Quindi, sulla base del legittimo affidamento l'istante nulla dovrebbe restituire al resistente , che peraltro tardivamente avrebbe CP_1 innescato il meccanismo recuperatorio.
Ex adverso, il resistente privilegia la notifica del CP_1 verbale concernente l'esito della verifica medico-sanitaria ed allega l'esistenza di un certo orientamento giurisprudenziale che legittimerebbe il recupero delle somme corrisposte sulla sola base dell'esito negativo della visita di revisione. (4)
L'assunto dell' correttamente perimetrato, coglie le CP_1 esatte coordinate giuridico-ermeneutiche di riferimento per la soluzione della questione posta dalla ricorrente.
Va prioritariamente segnalato che l'istante non ha mai messo in discussione la conoscenza dell'esito della visita di revisione dell'aprile 2021. Né -ripetesi- la sig.ra ha mai ritenuto di contestare il Pt_1 valido esaurimento dell'iter notificatorio della missiva di sospensione e la data del suo perfezionamento. Che, documentati dal resistente
, si stagliano alla stregua di dati processuali “pacifici”. CP_1 ue che il dato di partenza è costituito dalla circostanza che l'interessata era perfettamente al corrente, fin dal 21 aprile 2021, delle mutate condizioni clinico-sanitarie rilevate dalla Commissione Medica. E, circostanza ancora più importante, delle conseguenze di tale mutamento in termini di non protrazione del trattamento pensionistico assistenziale. E' opportuno rammentare, inoltre, che l'indebito muove dall'1 marzo 2021.
5 Ancora a margine va segnalato che le ragioni dell'indebito risultano esternate in modo da renderne agevole la lettura dovendosi ribadire che alla sig.ra ono stati notificati sia il provvedimento con Pt_1 il quale si prospettava il pagamento non dovuto dei ratei di marzo, aprile, maggio e giugno 2021, sia quello che fotografa l'intervenuta compensazione fra le diverse poste in maniera tale da non lasciare dubbi sulla causale della compensazione stessa. (5)
Ciò premesso.
Afferma la ricorrente essere in ogni caso l' venuto CP_1 meno al precetto secondo cui la pretesa restitutoria può essere azionata solo a decorrere dall'esaurimento del procedimento di revoca del trattamento. Precetto che si interseca con la regola della immediata sospensione della prestazione e della tempestiva revoca formale della stessa. Tali dati, di natura non esattamente “circostanziale” nella perimetrazione argomentativa attorea, avrebbero una valenza per un verso oggettiva e per altro verso soggettiva nella misura in cui andrebbero comunque ad interferire positivamente con il principio del legittimo affidamento e, quindi, con la buona fede della percipiente. Di qui la denunciata irripetibilità delle somme erogate a causale pensione assistenziale nei quattro mesi di cui si è detto. L'assunto troverebbe la sua origine in un preciso orientamento dei Giudici di legittimità.
Trattasi di prospettazione non condivisibile.
Ed invero, al netto delle pronunzie evocate dall'istante in maniera non sempre precisa perché non tutte riconducibili a fattispecie similari a quella in disamina, va segnalato che in realtà la Corte Regolatrice, intervenendo, con sentenza (n.29419/2018) ormai risalente, sul problema specifico, aveva valorizzato i seguenti concetti riepilogativi.
◼ In tema di indebito assistenziale è stato da tempo individuata, in relazione alle singole e diverse fattispecie esaminate, un'articolata disciplina che distingue vari casi.
◼ In linea di massima, il principio di settore affermatosi ruota intorno alla regola che esclude la ripetibilità dell'indebito <in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. … Mentre, per le somme erogate dopo la visita di verifica … la stessa Corte Cost. n.448/2000 ha evidenziato che esiste pure l'esigenza di non gravare eccessivamente il percipiente e di tutelarne
6 l'affidamento rispetto alla condotta obbligata dell' ; avendo CP_1 evidenziato come la legge vuole evitare che la percezione indebita di somme dopo la visita di verifica “possa protrarsi eccessivamente nel tempo, atteso che la sospensione dell'erogazione deve essere immediata e che il provvedimento di revoca deve intervenire nel breve lasso di tempo di novanta giorni dalla sospensione”.>> Di qui l'emersione di una conclusione che resta(va) funzionale alla necessità di tenere nella debita considerazione la concreta situazione conoscitiva del percipiente, da analizzare anche alla luce dei tempi di adozione del provvedimento di revoca.
Se non che, le conclusioni raggiunte dalla Corte Regolatrice con la pronunzia in disamina non solo risultano oggetto di un ulteriore dibattito ermeneutico sviluppatosi nel tempo, anche sulla base di orientamenti pregressi non del tutto omologhi alla sentenza n.29419, quanto, a ben vedere, lasciano di per sè aperta la questione decisionale astratta. Ed invero, se da un lato non esiste una norma decadenziale che privi l' del potere di recuperare quanto erogato sine titulo, beninteso CP_1
i successiva alla revisione, dall'altro non risulta esplicitata la ragione per la quale la perfetta conoscenza dell'esito negativo della visita di controllo non sia idonea ad interferisce con la consapevolezza dell'interessato circa la non debenza di quanto l'ente continua(va) a corrispondere.
Nel caso di specie, la notifica del verbale è manifestamente idonea a porre la destinataria nelle condizioni di rendersi conto della mutata situazione generale, non solo del diverso quadro clinico, atteso che la comunicazione della sospensione del trattamento è di solare interpretazione. In via di estrema sintesi l'ente previdenziale avvertiva la beneficiaria della prestazione che il venir meno del requisito sanitaria imponeva l'azzeramento della prestazione.
Insomma, la questione non è formale ma sostanziale e, più correttamente, ruota intorno all'onere informativo che grava sull , tenuto a non lasciare il beneficiario della prestazione nel CP_1
-legittimo- convincimento che il protrarsi dell'erogazione dei ratei dipenda dall'accertamento all'attualità del suo originario status invalidante. Nel che si compendia il nucleo del problema che non rimanda alla formalistica necessità dell'adozione di pre-individuate categorie di provvedimenti da cui muovere per cristallizzare una situazione di indebito oggettivo che, invece, è nei fatti, quanto piuttosto alla salvaguardia del reale e concreto “legittimo affidamento” del percipiente, riscontrabile solo attraverso la verifica della sua
7 consapevolezza del mutato quadro clinico-menomativo da cui si origina la prestazione assistenziale. (6)
Questa conclusione sembra ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità successiva (e non solo) al 2018. Di cui si riportano le pronunzie maggiormente esplicative.
<Il primo motivo di ricorso è infondato, atteso che i giudici di appello si sono attenuti all'orientamento di questa Corte (Cass. n. 16260/2003; Ord. n. 26096/10; n. 26162/2016), a cui si intende dare continuità, secondo cui "Con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 ( art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art. 5, quinto comma, D.P.R. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento
- deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta"; si è precisato, sia pure ai fini della ripetibilità delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate ma con valenza di carattere generale, come gli atti di sospensione e revoca delle prestazioni per accertata insussistenza dei requisiti sanitari "non concretino esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini (ndr. di cui all'art. 5, comma 5, d.p.r. 698/94) l'effetto di estendere l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema. In definitiva, come dimostra anche il fatto che i termini siano stati per la prima volta previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti amministrativi, si è in presenza di disposizioni organizzative, preordinate ad impedire – anche collegando all'inosservanza la
8 responsabilità degli organi per danno erariale - proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini" (così Cass. n. 16260/03);
… Neppure il secondo motivo di ricorso può trovare accoglimento. La ritenuta irrilevanza dei provvedimenti di sospensione e di revoca ai fini della perdita del diritto alla prestazione assistenziale e della relativa decorrenza, rende priva di rilievo la censura sulla efficacia dell'atto di sospensione della pensione emanato dall' il 10.7.14, e che la CP_1 ricorrente allega di aver impugnato ai sensi 'art. 3, comma 3, L. n. 241/90 (pur prescindendo dai profili di inammissibilità legati alla mancata trascrizione dell'atto nel ricorso in esame), nonché la dedotta violazione dell'art. 19, I. n. 118/71 …>> Così in termini, parte motiva di Cass. ordinanza n.34013/2019.
<… In particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento>> . Così parte motiva di Cass. ordinanza n.24180/2022.
<< … Il motivo è infondato, valendo il consolidato principio per cui "in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi della L. 8 agosto 1996, n. 425, art. 4, comma 3 bis, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni" (… 34013/2019; … 26162/2016; … 26096/2010); basti qui aggiungere che l'accertamento di fatto in ordine all'assenza di affidamento dell'accipiens in ragione della ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione, qui non sindacabile, né censurato se non in modo del tutto generico dal ricorrente, esclude possa darsi comunque rilievo ai principi di
9 irripetibilità delle prestazioni pubbliche di cui a Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 11 febbraio 2021, Casarin;
la manifesta infondatezza del ricorso … >> Così parte motiva di Cass. ordinanza n.248/23.
Deve, pertanto, concludersi che, nella fattispecie de qua, non residuano margini “cognitivi” per sostenere la irripetibilità dell'indebito assistenziale a decorrere dal 21 aprile 2021, epoca di effettiva conoscenza, legale e sostanziale, del mutato quadro clinico- menomativo in capo alla beneficiaria della prestazione e della conseguente sospensione del trattamento non più collegato al necessario requisito sanitario. Da tale momento, insomma, e quindi in riferimento ai ratei di maggio e giugno 2021, la sig.ra non può accampare alcun Pt_1 legittimo affidamento.
Non così può dirsi per le erogazioni concernenti i mesi di marzo e aprile 2021. Qui, evidentemente, lo scenario muta nella misura in cui non sono scrutabili dati oggettivi dai quali desumere la consapevolezza in capo alla beneficiaria della prestazione dell'esito della visita di revisione. Situazione alla quale resta associato il perdurare dei pagamenti ad opera dell'Istituto. Pare evidente che in questo caso il delinearsi di un legittimo affidamento nell'azione della P.A., che perpetua una erogazione a risalente, precisa, causale giustificativa, non solo resta processualmente apprezzabile in punto di fatto, quanto deve ricevere tutale giurisdizionale alla luce del tracciato ermeneutico di cui si è data contezza. (7)
Nessuna valenza può, invece, annettersi alla ulteriore obiezione attorea concernente la compensazione, quale decisione assunta dall'ente previdenziale, in sé e per sé considerata. Trattasi di rilievo del tutto generico, privo di qualsiasi sostegno argomentativo idoneo a rappresentare l'ubi consistam di una illegittimità solo evocata. L' che infatti già in prima istanza non aveva consentito una CP_1 dil e rateale del pagamento, anche in fase di trattenuta non ha avviato il recupero attraverso ripartizione pro rata mensile della somma contestata>. Così l'atto introduttivo di lite.
Solo con le note illustrative del 4 novembre 2024 la ricorrente veicola una serie di considerazioni che, tuttavia, si palesano obiettivamente innovative rispetto alla originaria causa petendi. In ricorso delineata devesi -osservare- in riferimento ad una “questione-
10 compensazione” già documentata ed insuscettibile di rivisitazioni “in fatto”. Si legge nelle note del 4 novembre 2024. Nel merito si controdeduce l'impossibilità di effettuare compensazione
“impropria” come qualificata ed operata da controparte. Presupposto per la ricostruzione della fattispecie in termini di compensazione impropria è l'unicità del rapporto, dal quale le reciproche obbligazioni di dare ed avere derivano. Nel caso della sig.ra non vi è tale Pt_1 unicità trattandosi di domande amministrative s istinte senza alcun legame o vincolo di continuità, e le cui spettanze economiche originavano da diversi accertamenti sanitari. … Inoltre l'Ente ha effettuato una compensazione illegittimità avendo violato il limite di 1/5 tra il credito ed il debito. In particolare, nella liquidazione degli arretrati di accompagnamento, l' aveva trattenuto l'intero importo CP_1 dell'indebito in un'unica s ne e non invece, come dovuto, entro i limiti del quinto. All'indebito assistenziale non sono stati applicabili i limiti posti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale. In applicazione dell'art. 69 L. 153/1969, doveva essere applicata la limitazione del quinto alla compensabilità anche per quanto riguarda i ratei arretrati (Corte Cassazione, Sentenza n° 30220/2019).>
Ora, che non si tratti affatto di “controdeduzioni” è circostanza pacificamente desumibile, per come anticipato, dalla perimetrazione originaria del ricorso introduttivo che resta incentrato proprio sulla denunciata illegittimità della compensazione operata dall CP_1
Insomma, le argomentazioni spese con le note non rispondono all'esigenza di neutralizzare ex post le difese del resistente in CP_1 quanto disvelano i presupposti della asserita compensazione illegittima che, tuttavia, avrebbero dovuto essere esternati al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. (8)
In ogni caso, le tardive illustrazioni dell'ubi consistam della contestazione non colgono nel segno da nessuna delle ipotizzabili prospettive di analisi.
Quale che sia la tipologia di compensazione in scrutinio, essa costituisce notoriamente lo strumento normalmente utilizzato dall per abbreviare le procedure di indebito. CP_1
Non osta alla valorizzazione di tale strumento l'asserita duplicità del rapporto assistenziale atteso che, a stretto rigore, nel caso di specie questo argomento resta una pura astrazione in quanto il primo trattamento si era chiuso, all'epoca della compensazione, da due anni esatti.
11 Inoltre, è evidente che ragionando nei termini privilegiati dalla ricorrente la compensazione non sarebbe (quasi) mai praticabile per l'intuitiva ragione che un medesimo rapporto assistenziale -nel significato attribuito a questa espressione dalla ricorrente- ben difficilmente genera la premessa della situazione di “dare-avere” che è alla base del recupero a mezzo compensazione.
Quanto alla asserita violazione del “quinto”, anche a volere ipotizzare la rilevabilità di ufficio della relativa questione, deve prendersi atto che la stessa è stata veicolata, oltre che genericamente, in maniera tale da renderne impossibile lo scrutinio ad opera del G.U.L. Nei termini in cui risulta tardivamente prospettata essa non coglie nel segno perché estrapolata dal reale contesto giuridico- ermeneutico di provenienza senza valorizzazione alcuna del problema di fondo. Di qui la concludenza dell'assoluta mancata allegazione dei dati di riferimento necessari, notoriamente costituiti dalla complessiva situazione economico-patrimoniale della persona interessata e delle relative fonti reddituali. Senza questi dati non è possibile nemmeno astrattamente delineare, ancor prima di affrontare, la questione a monte, costituita dal c.d. “minimo impignorabile” che rientra in quella più ampia della “impignorabilità”, assoluta o relativa. (9)
In definitiva.
La domanda attorea deve essere accolta nei limiti di cui si è data contezza, restando irripetibili i ratei della prestazione cat. INVCIC n. 044 5102 0742 5172 relativi ai mesi di marzo ed aprile 2021. Ragione per la quale va parzialmente annullata l'operazione di compensazione formalizzata con il provvedimento del 19 maggio 2023 in quanto la pretesa restitutoria era-è azionabile solo in riferimento ai mesi di maggio e giugno 2021.
Il governo delle spese di lite accede al criterio della soccombenza parziale. Liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti dell in persona del legale Parte_1 CP_1 rappresentante p.t., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
12 1. accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto,
2. dichiara non ripetibili le somme erogate alla sig.ra Pt_1 siccome riferite ai ratei di marzo e aprile 2021 della prestazione assistenziale cat. INVCIV n. 044 5102 0742 5172;
3. annulla il conguaglio a debito del 17 maggio 2021 nella parte in cui vi include i due citati ratei;
4. annulla la compensazione eseguita il 19 maggio 2023, sul diverso trattamento assistenziale cat. INVCIV n. 044 5102 0751 1441, nella parte in cui include nell'operazione anche i ratei di marzo e aprile 2021 della pregressa prestazione;
5. condanna l'ente previdenziale a restituire alla ricorrente la somma corrispondente ai due predetti ratei, oltre agli accessori di Legge;
6. rigetta nel resto la pretesa azionata;
7. condanna il resistente alle spese di lite che, già CP_1 compensate nella misura del 60%, si liquidano, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, in euro 850,00, oltre I.V.A. e quant'altro dovuto come per Legge.
, data del deposito. Controparte_2
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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