Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 1135
CS
Rigetto
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Travisamento dei fatti di causa. Omessa decisione su un punto decisivo della controversia. Violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. Vizio di motivazione.

    La Corte ritiene che l'ordinanza di demolizione sia diretta conseguenza delle statuizioni della sentenza della Corte di Appello di Roma e non di un provvedimento amministrativo illegittimo, escludendo quindi il nesso di causalità tra l'attività amministrativa e il danno patrimoniale.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione ed illogicità manifesta. Contraddittorietà della statuizione impugnata per violazione dei primari principi dell'affidamento, dell'autovincolo, del contrarius actus. Violazione della Legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dei principi di certezza del diritto. Violazione 12 dell'art. 41 - diritto ad una buona amministrazione - della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Difetto di istruttoria. Violazione dell'art. 41 Cost. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c.

    La Corte conferma l'insussistenza del nesso di causalità tra l'attività amministrativa e il danno, ribadendo che l'ordinanza di demolizione deriva dalla sentenza penale e non da un provvedimento illegittimo. La condotta del Comune non è ritenuta illecita né in violazione del principio di affidamento, dato che il divieto di edificazione nella fascia protetta discendeva dalla legge regionale e la perimetrazione del Comune non riguardava tale fascia.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione. Omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria. Difetto d'istruttoria. Carenza e violazione della prova tecnica di rigetto dei danni subiti. Violazione e falsa applicazione della L.R. n. 30/1974 come 15 modificata dalla L. n. 52/1976, L.R. 6 luglio 1998, n. 24, nonché della DGR Lazio n. 601/06 e D.G.R. n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007. Violazione e falsa applicazione delle leggi n. 30/1974 e n. 52/1976 tenuto conto della abrogazione di esse in forza delle leggi n. 10/2011 e n. 6/2017. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c

    La Corte ritiene che la legittimità dell'intervento edilizio sia stata accertata in sede penale e che la questione del nesso eziologico tra condotta e danno sia stata correttamente valutata nel rigettare la domanda risarcitoria. L'istanza di verificazione è respinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 1135
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1135
    Data del deposito : 12 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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