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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/01/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12948/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12948/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GERARDO PIZZIRUSSO CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA VITTORIA, 1 62100 MACERATA presso il difensore;
ATTORE contro
(già .F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2
MARIA GRAZIA PINARDI elettivamente domiciliato in P.zza di Porta San Mamolo n.1 40136
BOLOGNA presso il difensore;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo di cui al presente giudizio la società ha chiesto la Controparte_4 condanna della convenuta al pagamento delle provvigioni in forza di un contratto di agenzia con la medesima stipulato per un periodo di qualche mese (dal febbraio 2020 a metà novembre dello stesso anno), avente ad oggetto la promozione dei prodotti della preponente a marchio e CP_3 [...]
in alcuni paesi europei (Francia e Paesi Bassi, Cipro, Turchia), in altri paesi del Middle e far CP_5
East ( Iran, Iraq, Emirati Arabi, Arabia Saudita, Palestina, Libano, Egitto, Giordania, Bahrein, Kuwait,
Oman, Qatar, Marocco) e in Messico, Cina, Vietnam (doc. 1); la provvigione spettante alla ricorrente sarebbe stata definita in misura pari al 5% per i clienti già esistenti nel territorio assegnato e in misura pari al 8% per i nuovi clienti da sviluppare sempre nel territorio assegnato;
il contratto di agenzia sarebbe stato la prosecuzione di un contratto di consulenza e collaborazione stipulato tra le parti il
1.1.2019; il 13.10.2020 la resistente sarebbe receduta dal contratto richiamando la previsione di CP_3 cui all'art. 13.5 chiedendo il pagamento dell'indennità di fine rapporto, l'invio dell'estratto conto delle provvigioni maturate dal 1.2.2020, il pagamento delle provvigioni maturate sino al recesso;
la controparte avrebbe omesso qualsiasi risposta costringendo di fatto la ricorrente a promuovere il presente giudizio per ottenere la somma di 49.755,40 euro oltre interessi moratori a titolo di provvigioni maturate e non corrisposte e la somma di 1.990,20 euro oltre interessi moratori a titolo di indennità di fine rapporto, con vittoria di spese di lite.
La resistente si è costituita sostenendo l'infondatezza della domanda ed evidenziando che il credito provvigionale della ricorrente sarebbe dato da una fattura dalla medesima emessa il 21 dicembre 2021 (cfr. doc. 9), oltre un anno dopo il termine del rapporto, avvenuto in data 13 novembre
2020, dopo il preavviso contrattuale di trenta giorni, seguito alla comunicazione di risoluzione inviata in data 13 ottobre 2020 (doc. 2). L'importo de quo sarebbe stato calcolato non in relazione all'attività agenziale effettivamente prestata dalla ricorrente, peraltro neanche dedotta, bensì attraverso gli ordini dei clienti inoltrati alla preponente, ovvero attraverso le comunicazioni intervenute o le spese effettuate
– di viaggio, di prospezione commerciale, di rappresentanza nei contatti con i clienti esteri – in un conteggio effettuato sulla base dei dati relativi alle vendite all'estero, contenuti nella nota integrativa al bilancio 2020, depositata da presso la camera di Commercio di Milano;
il calcolo sotteso CP_3 sarebbe approssimativo e persino inconferente in assoluto difetto di prova delle prestazioni sottese alla richiesta;
infatti il rapporto tra le parti sarebbe sorto nel gennaio 2019, con il contratto di consulenza tecnica e commerciale risoltosi consensualmente il 31 gennaio 2020 con la sottoscrizione di un accordo, denominato “termination agreement”, registrato a San Marino in data 25 novembre 2011 e tradotto legalmente, dal chiaro ed espresso contenuto ricognitivo e novativo del rapporto tra le parti
(doc. 3); in tale contratto la ricorrente si sarebbe dichiarata debitrice della somma di euro 27.539,00 e le parti avrebbero stabilito il definitivo venir meno di ogni disposizione del precedente contratto tra loro intercorso, ad eccezione della clausola 2, relativa alle obbligazioni di di cui si era pattuita la CP_4 sopravvivenza sino all'integrale adempimento;
il 1.2.2020 le parti avevano poi sottoscritto il contratto di agenzia per cui è causa ma, poichè l'agente non aveva dato corso alle obbligazioni assunte e non pagina 2 di 4 aveva svolto alcuna attività nella zona territoriale assegnata, aveva inteso risolvere il rapporto. CP_3
Con comunicazione del 13 ottobre 2020 (cfr. doc. 2) aveva infatti esercitato il diritto di recesso previsto dalla clausola n. 13.5 del contratto di agenzia, assegnando il termine di preavviso pattuito;
il rapporto si era poi estinto il 13 novembre 2020; in data 1.10.2021 la preponente aveva inviato all'agente un'intimazione di pagamento della somma a suo credito secondo le risultanze del termination agreement di cui sopra (euro 27.539,00) (cfr. doc. 4); in risposta la controparte aveva richiesto il pagamento di una somma asseritamente a credito, di importo quasi identico a quello azionato nel presente giudizio - fondato sul contratto di consulenza risolto col termination agreement di cui sopra;
incurante della sottoscrizione del predetto atto nel quale risultava debitrice dell'importo di euro 27.539- aveva contestato la legittimità del recesso dal rapporto agenziale (contratto del 1 febbraio 2020) esercitata da e aveva richiesto l'invio dell'estratto conto provvigionale;
successivamente CP_3
l'agente aveva inviato la fattura n. 13/2021, pari alla somma di euro 49.755,40 (esente IVA, secondo quanto riportato nel documento) con la quale aveva richiesto il pagamento per “assistenza e consulenza commerciale come da contratto firmato in data 1 Febbraio 2020 per lo sviluppo e consolidamento vendite prodotti dei cosmetici e fragranze con marchio e , dunque non a titolo CP_3 CP_5 provvigionale, come richiesto in giudizio, omettendo invece la richiesta per la presunta attività di consulenza. Inoltre la predetta fattura datata 21 dicembre 2021 (oltre un anno dalla cessazione del rapporto) non era stata trasmessa elettronicamente, nonostante l'art. 6 del Decreto del Ministero delle
Finanze 21 giugno 2021, regolante la fatturazione da e per San Marino, precisi che le fatture elettroniche devono essere trasmesse dall'ufficio tributario sammarinese al Sistema di Interscambio
Italiano (SDI), il quale le recapita al cessionario dei beni o dei servizi. Ha rilevato la nullità dell'atto introduttivo, la litispendenza internazionale del presente giudizio con quello pendente innanzi al
Tribunale della Repubblica di San Marino (r.g. r. 53/2022) chiedendo nel merito il rigetto della domanda anche per decadenza dal diritto ai sensi dell'art. 1751 c.c., con vittoria di spese di giudizio.
Dopo la conversione del rito la causa è stata istruita con la sola prova documentale versata in atti dalle parti ed è stata riservata per la decisione.
L'eccezione di nullità dell'atto introduttivo è infondata: l'atto appare completo dei requisiti di cui all'art. 164 c.p.c. tanto che la convenuta ha potuto adeguatamente difendersi nella comparsa e in tutti gli atti del giudizio su tutti gli elementi di fatto e di diritto di cui al ricorso introduttivo.
L'eccezione di litispendenza internazionale è stata ritenuta fondata e il giudizio è stato sospeso con ordinanza del 19.2.2024.
La decisione del Tribunale di San Marino tuttavia non è nelle more intervenuta (cfr. verbale del
31.10.2024) e il presente giudizio è proseguito sino alla definizione con sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c.
Infatti, tenuto conto di quanto sopra in merito alla litispendenza internazionale extra- comunitaria, ma tenuto anche conto della necessità di concludere il procedimento in oggetto, anche alla luce delle norme che regolano nel nostro ordinamento giuridico il giusto processo, visto che la causa incardinata presso lo Stato di San Marino non è più in fase di pendenza, non pare ricorrere il presupposto nr. 4 di cui all'art. 5 della Convenzione di amicizia e Buon vicinato nè ricorre il rischio che pagina 3 di 4 tale procedimento possa condizionare l'esito del presente (cfr. Cass. 2654/21), pertanto è parso opportuno decidere la causa nel merito secondo quanto di seguito esposto.
In primo luogo dalle stesse allegazioni e domanda di parte attrice non si comprende in base a quale titolo la stessa abbia agito, ovvero se in base al contratto di consulenza (che comunque è stato definito con il termination agreement ), ovvero con quello di agenzia, rispetto al quale non solo la parte attrice nulla ha allegato a sostegno ma neanche nulla ha prodotto, affidandosi completamente al bilancio della convenuta rilevando che evidentemente da tale documento dovrebbe evincersi la sussistenza del proprio diritto di credito e argomentando diffusamente sulla necessità di fare ricorso nel presente giudizio allo strumento “presuntivo” oltre che alla logica presuntiva (cfr. ricorso pagg. 2 e 4).
Dall'esame degli atti e delle allegazioni attore non può non rilevarsi che la domanda difetta di ogni allegazione persino in relazione all'effettivo svolgimento dell'attività agenziale e in relazione alla tipologia e al numero degli incarichi e degli ordini ricevuti, in relazione ai quali sarebbe poi maturato il diritto alla percezione della provvigione da parte dell'agente. Né la parte attrice ha prodotto documentazione dalla quale desumere l'effettivo svolgimento della propria attività agenziale in relazione alla quale ha richiesto il pagamento del corrispettivo, limitandosi a richiedere, in via del tutto esplorativa, un ordine di esibizione ex art. 210 c.p. c. (vedi memoria nr. 2 ex art. 183 6c cpc).
Va osservato, in senso invero dirimente, che parte attrice ha espressamente fondato le sue domande senza tuttavia allegare alcunché di specifico in ordine alle precise ragioni delle proprie pretese neppure deducendo quali e quanti contratti avrebbe concluso su mandato della convenuta e sempre omettendo di allegare qualsivoglia circostanza fattuale da cui poter comunque desumere, sia pure per fatti concludenti, l'effettiva conclusione dei contratti in relazione ai quali essa ha richiesto la corresponsione delle provvigioni agenziali.
Le considerazioni che precedono – tenuto conto degli oneri probatori gravanti sulla parte attrice ex art. 2697 c.c. - sono sufficienti al rigetto della domanda con la conseguente liquidazione in favore della convenuta delle spese dio lite secondo il principio di causalità della lite, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda;
condanna la parte attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla parte convenuta, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in
6.433 euro per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 23 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12948/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GERARDO PIZZIRUSSO CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA VITTORIA, 1 62100 MACERATA presso il difensore;
ATTORE contro
(già .F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2
MARIA GRAZIA PINARDI elettivamente domiciliato in P.zza di Porta San Mamolo n.1 40136
BOLOGNA presso il difensore;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo di cui al presente giudizio la società ha chiesto la Controparte_4 condanna della convenuta al pagamento delle provvigioni in forza di un contratto di agenzia con la medesima stipulato per un periodo di qualche mese (dal febbraio 2020 a metà novembre dello stesso anno), avente ad oggetto la promozione dei prodotti della preponente a marchio e CP_3 [...]
in alcuni paesi europei (Francia e Paesi Bassi, Cipro, Turchia), in altri paesi del Middle e far CP_5
East ( Iran, Iraq, Emirati Arabi, Arabia Saudita, Palestina, Libano, Egitto, Giordania, Bahrein, Kuwait,
Oman, Qatar, Marocco) e in Messico, Cina, Vietnam (doc. 1); la provvigione spettante alla ricorrente sarebbe stata definita in misura pari al 5% per i clienti già esistenti nel territorio assegnato e in misura pari al 8% per i nuovi clienti da sviluppare sempre nel territorio assegnato;
il contratto di agenzia sarebbe stato la prosecuzione di un contratto di consulenza e collaborazione stipulato tra le parti il
1.1.2019; il 13.10.2020 la resistente sarebbe receduta dal contratto richiamando la previsione di CP_3 cui all'art. 13.5 chiedendo il pagamento dell'indennità di fine rapporto, l'invio dell'estratto conto delle provvigioni maturate dal 1.2.2020, il pagamento delle provvigioni maturate sino al recesso;
la controparte avrebbe omesso qualsiasi risposta costringendo di fatto la ricorrente a promuovere il presente giudizio per ottenere la somma di 49.755,40 euro oltre interessi moratori a titolo di provvigioni maturate e non corrisposte e la somma di 1.990,20 euro oltre interessi moratori a titolo di indennità di fine rapporto, con vittoria di spese di lite.
La resistente si è costituita sostenendo l'infondatezza della domanda ed evidenziando che il credito provvigionale della ricorrente sarebbe dato da una fattura dalla medesima emessa il 21 dicembre 2021 (cfr. doc. 9), oltre un anno dopo il termine del rapporto, avvenuto in data 13 novembre
2020, dopo il preavviso contrattuale di trenta giorni, seguito alla comunicazione di risoluzione inviata in data 13 ottobre 2020 (doc. 2). L'importo de quo sarebbe stato calcolato non in relazione all'attività agenziale effettivamente prestata dalla ricorrente, peraltro neanche dedotta, bensì attraverso gli ordini dei clienti inoltrati alla preponente, ovvero attraverso le comunicazioni intervenute o le spese effettuate
– di viaggio, di prospezione commerciale, di rappresentanza nei contatti con i clienti esteri – in un conteggio effettuato sulla base dei dati relativi alle vendite all'estero, contenuti nella nota integrativa al bilancio 2020, depositata da presso la camera di Commercio di Milano;
il calcolo sotteso CP_3 sarebbe approssimativo e persino inconferente in assoluto difetto di prova delle prestazioni sottese alla richiesta;
infatti il rapporto tra le parti sarebbe sorto nel gennaio 2019, con il contratto di consulenza tecnica e commerciale risoltosi consensualmente il 31 gennaio 2020 con la sottoscrizione di un accordo, denominato “termination agreement”, registrato a San Marino in data 25 novembre 2011 e tradotto legalmente, dal chiaro ed espresso contenuto ricognitivo e novativo del rapporto tra le parti
(doc. 3); in tale contratto la ricorrente si sarebbe dichiarata debitrice della somma di euro 27.539,00 e le parti avrebbero stabilito il definitivo venir meno di ogni disposizione del precedente contratto tra loro intercorso, ad eccezione della clausola 2, relativa alle obbligazioni di di cui si era pattuita la CP_4 sopravvivenza sino all'integrale adempimento;
il 1.2.2020 le parti avevano poi sottoscritto il contratto di agenzia per cui è causa ma, poichè l'agente non aveva dato corso alle obbligazioni assunte e non pagina 2 di 4 aveva svolto alcuna attività nella zona territoriale assegnata, aveva inteso risolvere il rapporto. CP_3
Con comunicazione del 13 ottobre 2020 (cfr. doc. 2) aveva infatti esercitato il diritto di recesso previsto dalla clausola n. 13.5 del contratto di agenzia, assegnando il termine di preavviso pattuito;
il rapporto si era poi estinto il 13 novembre 2020; in data 1.10.2021 la preponente aveva inviato all'agente un'intimazione di pagamento della somma a suo credito secondo le risultanze del termination agreement di cui sopra (euro 27.539,00) (cfr. doc. 4); in risposta la controparte aveva richiesto il pagamento di una somma asseritamente a credito, di importo quasi identico a quello azionato nel presente giudizio - fondato sul contratto di consulenza risolto col termination agreement di cui sopra;
incurante della sottoscrizione del predetto atto nel quale risultava debitrice dell'importo di euro 27.539- aveva contestato la legittimità del recesso dal rapporto agenziale (contratto del 1 febbraio 2020) esercitata da e aveva richiesto l'invio dell'estratto conto provvigionale;
successivamente CP_3
l'agente aveva inviato la fattura n. 13/2021, pari alla somma di euro 49.755,40 (esente IVA, secondo quanto riportato nel documento) con la quale aveva richiesto il pagamento per “assistenza e consulenza commerciale come da contratto firmato in data 1 Febbraio 2020 per lo sviluppo e consolidamento vendite prodotti dei cosmetici e fragranze con marchio e , dunque non a titolo CP_3 CP_5 provvigionale, come richiesto in giudizio, omettendo invece la richiesta per la presunta attività di consulenza. Inoltre la predetta fattura datata 21 dicembre 2021 (oltre un anno dalla cessazione del rapporto) non era stata trasmessa elettronicamente, nonostante l'art. 6 del Decreto del Ministero delle
Finanze 21 giugno 2021, regolante la fatturazione da e per San Marino, precisi che le fatture elettroniche devono essere trasmesse dall'ufficio tributario sammarinese al Sistema di Interscambio
Italiano (SDI), il quale le recapita al cessionario dei beni o dei servizi. Ha rilevato la nullità dell'atto introduttivo, la litispendenza internazionale del presente giudizio con quello pendente innanzi al
Tribunale della Repubblica di San Marino (r.g. r. 53/2022) chiedendo nel merito il rigetto della domanda anche per decadenza dal diritto ai sensi dell'art. 1751 c.c., con vittoria di spese di giudizio.
Dopo la conversione del rito la causa è stata istruita con la sola prova documentale versata in atti dalle parti ed è stata riservata per la decisione.
L'eccezione di nullità dell'atto introduttivo è infondata: l'atto appare completo dei requisiti di cui all'art. 164 c.p.c. tanto che la convenuta ha potuto adeguatamente difendersi nella comparsa e in tutti gli atti del giudizio su tutti gli elementi di fatto e di diritto di cui al ricorso introduttivo.
L'eccezione di litispendenza internazionale è stata ritenuta fondata e il giudizio è stato sospeso con ordinanza del 19.2.2024.
La decisione del Tribunale di San Marino tuttavia non è nelle more intervenuta (cfr. verbale del
31.10.2024) e il presente giudizio è proseguito sino alla definizione con sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c.
Infatti, tenuto conto di quanto sopra in merito alla litispendenza internazionale extra- comunitaria, ma tenuto anche conto della necessità di concludere il procedimento in oggetto, anche alla luce delle norme che regolano nel nostro ordinamento giuridico il giusto processo, visto che la causa incardinata presso lo Stato di San Marino non è più in fase di pendenza, non pare ricorrere il presupposto nr. 4 di cui all'art. 5 della Convenzione di amicizia e Buon vicinato nè ricorre il rischio che pagina 3 di 4 tale procedimento possa condizionare l'esito del presente (cfr. Cass. 2654/21), pertanto è parso opportuno decidere la causa nel merito secondo quanto di seguito esposto.
In primo luogo dalle stesse allegazioni e domanda di parte attrice non si comprende in base a quale titolo la stessa abbia agito, ovvero se in base al contratto di consulenza (che comunque è stato definito con il termination agreement ), ovvero con quello di agenzia, rispetto al quale non solo la parte attrice nulla ha allegato a sostegno ma neanche nulla ha prodotto, affidandosi completamente al bilancio della convenuta rilevando che evidentemente da tale documento dovrebbe evincersi la sussistenza del proprio diritto di credito e argomentando diffusamente sulla necessità di fare ricorso nel presente giudizio allo strumento “presuntivo” oltre che alla logica presuntiva (cfr. ricorso pagg. 2 e 4).
Dall'esame degli atti e delle allegazioni attore non può non rilevarsi che la domanda difetta di ogni allegazione persino in relazione all'effettivo svolgimento dell'attività agenziale e in relazione alla tipologia e al numero degli incarichi e degli ordini ricevuti, in relazione ai quali sarebbe poi maturato il diritto alla percezione della provvigione da parte dell'agente. Né la parte attrice ha prodotto documentazione dalla quale desumere l'effettivo svolgimento della propria attività agenziale in relazione alla quale ha richiesto il pagamento del corrispettivo, limitandosi a richiedere, in via del tutto esplorativa, un ordine di esibizione ex art. 210 c.p. c. (vedi memoria nr. 2 ex art. 183 6c cpc).
Va osservato, in senso invero dirimente, che parte attrice ha espressamente fondato le sue domande senza tuttavia allegare alcunché di specifico in ordine alle precise ragioni delle proprie pretese neppure deducendo quali e quanti contratti avrebbe concluso su mandato della convenuta e sempre omettendo di allegare qualsivoglia circostanza fattuale da cui poter comunque desumere, sia pure per fatti concludenti, l'effettiva conclusione dei contratti in relazione ai quali essa ha richiesto la corresponsione delle provvigioni agenziali.
Le considerazioni che precedono – tenuto conto degli oneri probatori gravanti sulla parte attrice ex art. 2697 c.c. - sono sufficienti al rigetto della domanda con la conseguente liquidazione in favore della convenuta delle spese dio lite secondo il principio di causalità della lite, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda;
condanna la parte attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla parte convenuta, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, le spese di lite che liquida in
6.433 euro per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Milano, 23 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
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