Art. 25.
Chiuso il periodo delle inscrizioni facoltative il Ministero di grazia e giustizia istituisce un ruolo degli ufficiali giudiziari ammessi alla inscrizione, coll'indicazione per ciascuno di essi nel numero degli anni pei quali fu concesso il riscatto e l'importo annuale del premio stesso.
Il numero degli anni pei quali vien concesso il riscatto, e' uguale agli anni di servizio gia' prestati al momento dell'inscrizione, limitato pero' ad un massimo di 15 anni.
Il premio annuale di riscatto concesso dallo Stato e' del 6 per cento dei proventi che l'ufficiale ha effettivamente percetto nell'ultimo anno intero di servizio che precedette la data della sua inscrizione facoltativa.
L'importo complessivo annuale di tutti i premi di riscatto e' dallo Stato versato alla fino d'ogni anno alla Cassa di previdenza la quale lo accredita al suo fondo di riserva; e la somma occorrente e' corrisposta dal bilancio del Ministero di grazia e giustizia.
I premi annuali del riscatto sono dallo Stato versati alla Cassa anche quando gli ufficiali giudiziari inscritti nel ruolo sopra indicato, per morte o collocamento a riposo, sono eliminati dal servizio prima che siano trascorsi tutti gli anni di riscatto loro concessi.
Chiuso il periodo delle inscrizioni facoltative il Ministero di grazia e giustizia istituisce un ruolo degli ufficiali giudiziari ammessi alla inscrizione, coll'indicazione per ciascuno di essi nel numero degli anni pei quali fu concesso il riscatto e l'importo annuale del premio stesso.
Il numero degli anni pei quali vien concesso il riscatto, e' uguale agli anni di servizio gia' prestati al momento dell'inscrizione, limitato pero' ad un massimo di 15 anni.
Il premio annuale di riscatto concesso dallo Stato e' del 6 per cento dei proventi che l'ufficiale ha effettivamente percetto nell'ultimo anno intero di servizio che precedette la data della sua inscrizione facoltativa.
L'importo complessivo annuale di tutti i premi di riscatto e' dallo Stato versato alla fino d'ogni anno alla Cassa di previdenza la quale lo accredita al suo fondo di riserva; e la somma occorrente e' corrisposta dal bilancio del Ministero di grazia e giustizia.
I premi annuali del riscatto sono dallo Stato versati alla Cassa anche quando gli ufficiali giudiziari inscritti nel ruolo sopra indicato, per morte o collocamento a riposo, sono eliminati dal servizio prima che siano trascorsi tutti gli anni di riscatto loro concessi.