Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/02/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO SEZIONE QUINTA CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
composto dai sig.ri Magistrati
Dott.ssa Daniela Galazzi Presidente
Dott. Andrea Compagno Giudice
Dott. Francesco Paolo Torrasi Giudice est. all'esito della camera di consiglio svoltasi il 7 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3937 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2021, vertente
TRA
, C.F. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura
Comunale sita in , Piazza Marina n°39, e rappresentato e difeso Pt_1 dall'Avv.to Vincenzo Criscuoli, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
ATTORE
E
C.F. e P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
, via Chinnici n. 14, presso lo studio dell'Avv.to Girolamo Rizzuto, che lo Pt_1 rappresenta e difende giusta procura in atti,
CONVENUTO
I FATTI
1. Il contendere investe l'opposizione del avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo del 16.2.2021, reso dal Tribunale di Palermo su ricorso dell'
[...]
, di cui il è consorziato al 50%, per il Controparte_1 Parte_1 recupero di quote consortili impagate dall'Ente, riferibili alle annualità 2014-2015-
2016 e 2017, per un ammontare di € 283.231,54.
2. L'opponente, come primo motivo di opposizione, contesta la certezza e l'esigibilità del credito vantato, non azionabile, a suo dire, sulla scorta delle delibere di approvazione dei bilanci di previsione relativi alle superiori annualità
2014-2017, non risultando dalle stesse alcun impegno contabile, né alcuna attestazione di copertura finanziaria che possa sostenere la pretesa, ciò peraltro in violazione dell'art. 191 D.lgs. n. 267/2000.
Si trascura con ciò di considerare, tuttavia, che l' Controparte_1 costituisce un consorzio costituito ex art. 25 l. 1990 n. 142 per la gestione associata di uno o più servizi, con un proprio patrimonio e un capitale di dotazione, e con responsabilità dei consorziati pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto per le obbligazioni discendenti dall'appartenenza al consesso associativo. In quest'ottica, l'art. 23 dello statuto prevede che «Ove il
non possa finanziare con mezzi propri, provenienti da canone e tariffe, le spese CP_2 necessarie al suo funzionamento, provvede a ripartire tali costi, in misura proporzionale alle quote di partecipazione in sede di redazione del bilancio», coerentemente con l'art. 9 della convenzione siglata il 24.9.1999 tra il e il Controparte_3 Parte_1 3
, ossia tra gli enti partecipanti (in pari quota) alla gestione consortile, il Pt_1 quale impone per entrambi l'obbligo di provvedere al pagamento di eventuali oneri finanziari discendenti dalla partecipazione al in base alla quota CP_2 di partecipazione, da effettuare entro e non oltre 60 giorni dalla data di una motivata e regolarmente documentata richiesta, con possibilità per il Presidente del , trascorso infruttuosamente tale termine, di «[…] chiedere, previa CP_2 diffida all'Assessorato regionale per gli a nomina di un Commissario “ad acta” presso Pt_2
l'Ente inadempiente per l'emissione del mandato d'ufficio per un importo maggiorato delle spese e degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto». Nel caso di specie, ciò preclude al
, col cui voto favorevole i bilanci di esercizio sottesi al vanto Parte_1 monitorio furono approvati, di recuperare, oggi, ragioni di contestazioni che avrebbe dovuto prospettare in sede di impugnazione dei bilanci stessi, i quali illustrano con chiarezza i crediti del verso i consorziati (indicandoli CP_2 come trasferimenti correnti ai sensi dell'art. 23 dello Statuto), crediti sovrapponibili, nell'ammontare, agli importi risultanti dagli speculari bilanci consuntivi prodotti dall'opponente in uno alla memoria di costituzione (con assorbimento della contestazione del secondo cui la spesa dovrebbe Pt_1 trovare presupposto nel consuntivo e non nei bilanci preventivi). Si ricorderà, infatti, che, a certe condizioni, alle delibere di approvazione del bilancio (nella specie, espressamente votate dal opponente) si può attribuire sufficiente Pt_1 idoneità dimostrativa circa la sussistenza e la quantificazione del credito fatto valere nei confronti del socio: si usa invero ripetere che le delibere di approvazione del bilancio sono in grado di produrre efficacia vincolante nei confronti di tutti i soci, anche con riguardo ai crediti della società verso i medesimi, allorché questi risultino indicati con chiarezza (Cass. n. 21831.2005;
Cass. n. 6616.2015), il che può predicarsi nella vicenda che ci occupa, ricavandosi il debito dei consorziati da una semplice lettura dei bilanci depositati.
Né si intravedono disallineamenti rispetto alla disciplina pubblicistica che regolamenta gli impegni contabili (art. 191 D.lgs n. 267/2000), norma della cui 4
capacità paralizzante si dubita fortemente, considerato l'intervento sostitutivo prefigurato dall'art. 9 della su richiamata convenzione;
del resto, il credito in parola nasce dalla necessità di copertura di un disavanzo gestionale e mira a trovare consacrazione in un provvedimento giudiziario esecutivo, due dettagli che l'art. 194 D.lgs cit. considera nella disciplina dei debiti fuori bilancio, che opera, tuttavia, come un posterius rispetto alla fase genetica ed accertativa del credito
(come dimostra l'intervento sostitutivo sopra richiamato), credito che nella fattispecie che ci occupa deve ritenersi originatosi da obbligazioni pattizie di diritto comune.
Privo di connessione col thema decidendum è, poi, il riferimento alla partecipazione dell'opponente all'A.T.I. Palermo, vicenda di cui non si comprende l'attinenza al nostro caso, assolutamente inidonea, perciò, a funzionare quale utile fatto impeditivo della pretesa avversaria;
del pari inconferente appare il richiamo all'art. 11 della L.R. n. 19/2015: non solo perché riferito alle Assemblee territoriali idriche, ma anche perché il principio che se ne vorrebbe ricavare – di copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio per il tramite del sistema tariffario – non elide l'esistenza degli obblighi statutari scaturenti per convenzione in capo ai consorziati.
Sussistendo, dunque, la prova del credito e della sua correlazione agli obblighi di contribuzione gravanti sui consorziati, l'opposizione va disattesa.
2. Conclusivamente, va provveduto come in dispositivo.
La soccombenza regola le spese del grado (da operare in ossequio al D.M.
55/2014, parametri minimi per tutte le fasi;
scaglione di valore: sino a €
520.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, così provvede:
- rigetta l'opposizione; 5
- condanna l'opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in € 11.229,00 per compensi, oltre rimborso spese generali pari al
15%, CPA ed IVA.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Francesco Paolo Torrasi Dott.ssa Daniela Galazzi