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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/04/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2822/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana - Presidente
Elisabetta Carta - Giudice
Marta Guadalupi - Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2822/24 avente per oggetto “mutamento di sesso”
promossa
DA
nata a [...] il [...] (C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Daniela Lella SENTO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassari via Mario
Sironi n. 7,
RICORRENTE
con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: mutamento di sesso pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte ricorrente “b) ordinare all'ufficiale di stato civile l'immediata
rettificazione dell'atto di nascita e di ogni altro atto dello stato civile da femminile a maschile,
Per attribuendo all'istante il prenome di in luogo di , e ciò ancor prima e a prescindere Pt_1
dall'effettuazione degli interventi chirurgici;
c) autorizzare l'istante a effettuare gli interventi medico-
chirurgici di adeguamento dei propri caratteri e organi sessuali da femminili a maschili”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 28.11.2024 ha chiesto la rettifica dell'attribuzione del sesso anagrafico, il Parte_1
Per mutamento del prenome in “ ” e l'annotazione nel registro dello Stato civile di queste modificazioni, l'autorizzazione agli interventi chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da femminili a maschili.
A sostegno della domanda, ha esposto di essere nata di sesso femminile, ma di aver maturato - nel corso dell'adolescenza - una natura psicologica e comportamentale tipicamente maschili.
Parte ricorrente, che si giova dei documenti universitari “rettificati” con il nome di elezione (c.d.
carriera alias), in sede di interrogatorio libero, presentandosi con aspetto maschile e riferendosi a sé al maschile, ha dichiarato: “ il mio percorso di transizione è durato circa 5 anni, ho realizzato che il mio genere di nascita non era quello che mi faceva sentire bene, mi ci è voluto un po' per realizzare cosa stava succedendo dentro di me, soffrivo di “ansia sociale” (difficoltà di esprimermi con le persone che non conosco, diciamo una timidezza molto forte). Mi sono rivolto alla Neuropsichiatria Infantile ASL
Sassari che mi ha diagnosticato la disforia di genere, il primo accesso è stato nel 2021 quando ero ancora minorenne, insieme ai miei genitori, i quali mi hanno sempre aiutato anche se all'inizio erano confusi anche loro, mi hanno aiutato come potevano. C'è voluto del tempo per capire, per tutti. Ho
fatto i colloqui in ASL con la dott.ssa che ha fatto la diagnosi il 28 dicembre 2023 e poi ho Per_2
seguito un percorso terapeutico per 4 mesi con il dott.ssa (psicologa che collabora con il M.O.S.) Per_3
e ho fatto anche dei colloqui con la dott.ssa (della neuropsichiatria infantile). Ho iniziato la Per_4
pagina 2 di 7 terapia ormonale a maggio 2024 e dopo qualche mese ho notato i cambiamenti su di me, e l' “ansia sociale” è diminuita, adesso inizio ad avere una vita sociale, ho delle amicizie, studio ingegneria informatica con la carriera alias. Sono in contatto con il M.O.S., con un gruppo di “auto-aiuto” dove ho trovato accoglienza e ci scambiamo supporto e informazioni”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha depositato: relazione della psicologa dott.ssa
[...]
(psicologa della Neuropsichiatria Infantile ASL di Sassari) del 28 dicembre 2023 di diagnosi Per_5
di disforia di genere (secondo i parametri DSM5), piano terapeutico endocrinologo del 13.05.2024.
*
Preliminarmente si deve dare atto della corretta introduzione della causa mediante ricorso, stante l'assenza di coniuge e figli e l'avvenuta comunicazione al P.M. ai sensi dell'art. 70 c.p.c., in virtù
dell'idoneità dell'atto al conseguimento dello scopo e ciò anche in considerazione dell'intervenuto d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, applicabile a tutti ai procedimenti introdotti a seguito del 28 febbraio
2023, il quale modifica l'art. 31 del d.lgs. 150/ 2011 prevedendo che le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, siano regolate dal rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie per cui il ricorso deve essere notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
Nel merito, sulla base degli accertamenti istruttori compiuti, le domande di cui al capo b) (rettificazione dei dati anagrafici) sono fondate e devono essere accolte.
Si deve infatti ritenere che parte ricorrente abbia svolto il percorso di transizione, che ha riguardato gli aspetti psicologici (relazione dott.ssa , comportamentali e fisici che compongono l'identità di Per_2
genere (terapia ormonale, carriera alias, risultanze interrogatorio libero).
L'accenno del ricorrente al disturbo d'ansia di cui ha sofferto per anni non pare rappresentate un dato significativo tale da poter indicare un'alterazione dell'esame di realtà o della percezione del sé; del resto, in tale contesto di riferita sofferenza legata alla diagnosi di disforia di genere, appare chiaro che pagina 3 di 7 la rettificazione del sesso anagrafico risulta utile per consentire al ricorrente di raggiungere un maggior livello di benessere psichico, verso il definitivo superamento della disforia di identità di genere manifestatasi, dato che la discrepanza fra il sesso (femminile) indicato sui suoi documenti di identità e il suo aspetto esteriore maschile è per lui fonte di profondo disagio.
La domanda dev'essere quindi accolta, non apparendo necessarie ulteriori indagini, non potendo il
Tribunale non riconoscere che l'esigenza manifestata dal ricorrente corrisponda ad un reale e profondo bisogno di vivere in conformità e secondo i ruoli del sesso opposto che, sotto il profilo emotivo e psicologico, secondo la sua dichiarata percezione, è dominante.
Si precisa che non risulta necessario - ai fini dell'accoglimento della domanda - che parte ricorrente abbia proceduto o intenda effettuare l'intervento chirurgico di normo-conformazione, bastando appunto l'avvenuto percorso psicologico nonché quello di modificazione fisica mediante la terapia ormonale,
oltre alla spendita a livello sociale della propria identità maschile;
si osserva infatti che la Corte
Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221/15, nel rigettare la questione di legittimità
costituzionale sollevata rispetto all'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, ha fornito un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della disposizione, che non impone di procedere con il previo trattamento chirurgico rilevando che “il trattamento chirurgico non
si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come
un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”; tale principio di diritto è stato poi confermato e ulteriormente chiarito dalla Consulta con la successiva sentenza n.
180/17.
In conclusione, deve essere disposta la rettificazione degli atti dello stato civile, non condizionata alla previa sottoposizione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali in quanto questo non costituisce presupposto della pronuncia di rettificazione di sesso.
pagina 4 di 7 Quanto invece alla contestuale domanda di autorizzazione a sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, si osserva che sul tema è intervenuta recentemente la Corte Costituzionale con sentenza 143 del 22 luglio 2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del d. lgs. 150/ 2011 “nella parte in cui prescrive
l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei
caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento
della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
In particolare, la Consulta ha dapprima richiamato l'evoluzione giurisprudenziale attuata dalle sentenze
Cass. I sez. 15138/2015 e Corte Cost. 221/2015, con le quali si è affermato che il trattamento chirurgico di adeguamento non è obbligatoriamente incluso tra quelle modificazioni dei caratteri sessuali richieste ai fini della rettificazione anagrafica, rappresentando esso invece “uno strumento
eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici
con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della
persona” e dalla sentenza n. 180/17 (“Secondo l'interpretazione rispettosa dei valori costituzionali di
libertà e dignità della persona umana – individuata sia dalla giurisprudenza costituzionale sia, con
valore nomofilattico, da quella di legittimità - la mancanza nella disposizione censurata di un
riferimento testuale alle modalità di realizzazione della modificazione dei caratteri sessuali consente,
alla luce dell'evoluzione culturale e ordinamentale, di escludere la necessità dell'intervento chirurgico
di normoconformazione per l'accesso al procedimento giudiziale di rettificazione anagrafica,
costituendo detto trattamento solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei
caratteri sessuali, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, quale mezzo per il
conseguimento di un pieno benessere psicofisico”).
Nel caso quindi di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico-chirurgici, in un caso come il presente, in cui la transizione sia già
pagina 5 di 7 avvenuta senza il previo ricorso a trattamento medico-chirurgico, la Consulta ha argomentato sostenendo che: “tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista
dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un
percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la
giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza
di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa” e ha quindi sancito il seguente principio di diritto: “quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in
funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei
residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta
autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Si osserva infine che l'interpretazione della norma fornita dai Giudici costituzionali è aderente rispetto alla decisione della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, nella quale premesso che il diritto all'identità
di genere è elemento costitutivo del diritto all'identità personale, da annoverare a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 8 della CEDU), ha ritenuto violativa di tali principi una normativa nazionale che, impedendo il cambiamento di sesso, nei casi in cui sussistesse ancora la capacità di procreare, imponeva di far ricorso a un intervento chirurgico finalizzato a rimuovere la capacità riproduttiva, prima di autorizzare il cambiamento anagrafico di sesso;
queste disposizioni sono state ritenute in contrasto con l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che assicura il diritto al rispetto della vita privata e personale (Corte EDU sentenza 10 marzo 2015,
ricorso n. 14793/08, . ). Parte_2 CP_1
Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che non vi è più oggi la necessità di formale autorizzazione del
Tribunale rispetto agli ulteriori interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
La domanda in questione va quindi dichiarata inammissibile e questo comporta che parte ricorrente,
, di sesso maschile, giusta rettificazione dell'attribuzione di sesso operata con la presente Per_6
pagina 6 di 7 sentenza potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale, ai sanitari onde procedere ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali a cui, lo si ribadisce, nulla osta.
Si decide quindi come da dispositivo, nulla disponendo sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- ACCOGLIE le domande di rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile e di
Per rettificazione del prenome da “Linda” a ” proposte da nata a [...] il 13 agosto Parte_1
2005, C.F. C.F._1
- ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile di Sassari di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo al ricorrente per cui laddove è indicato il sesso “femminile” debba leggersi “maschile” e dove è
Per scritto “ debba leggersi ”; Pt_1
- vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024: DICHIARA inammissibile la domanda di autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, potendo parte ricorrente richiedere direttamente ai sanitari detti trattamenti nonché procedervi.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 4 aprile 2025
Il Presidente Il Giudice est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana - Presidente
Elisabetta Carta - Giudice
Marta Guadalupi - Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2822/24 avente per oggetto “mutamento di sesso”
promossa
DA
nata a [...] il [...] (C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Daniela Lella SENTO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassari via Mario
Sironi n. 7,
RICORRENTE
con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: mutamento di sesso pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte ricorrente “b) ordinare all'ufficiale di stato civile l'immediata
rettificazione dell'atto di nascita e di ogni altro atto dello stato civile da femminile a maschile,
Per attribuendo all'istante il prenome di in luogo di , e ciò ancor prima e a prescindere Pt_1
dall'effettuazione degli interventi chirurgici;
c) autorizzare l'istante a effettuare gli interventi medico-
chirurgici di adeguamento dei propri caratteri e organi sessuali da femminili a maschili”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 28.11.2024 ha chiesto la rettifica dell'attribuzione del sesso anagrafico, il Parte_1
Per mutamento del prenome in “ ” e l'annotazione nel registro dello Stato civile di queste modificazioni, l'autorizzazione agli interventi chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da femminili a maschili.
A sostegno della domanda, ha esposto di essere nata di sesso femminile, ma di aver maturato - nel corso dell'adolescenza - una natura psicologica e comportamentale tipicamente maschili.
Parte ricorrente, che si giova dei documenti universitari “rettificati” con il nome di elezione (c.d.
carriera alias), in sede di interrogatorio libero, presentandosi con aspetto maschile e riferendosi a sé al maschile, ha dichiarato: “ il mio percorso di transizione è durato circa 5 anni, ho realizzato che il mio genere di nascita non era quello che mi faceva sentire bene, mi ci è voluto un po' per realizzare cosa stava succedendo dentro di me, soffrivo di “ansia sociale” (difficoltà di esprimermi con le persone che non conosco, diciamo una timidezza molto forte). Mi sono rivolto alla Neuropsichiatria Infantile ASL
Sassari che mi ha diagnosticato la disforia di genere, il primo accesso è stato nel 2021 quando ero ancora minorenne, insieme ai miei genitori, i quali mi hanno sempre aiutato anche se all'inizio erano confusi anche loro, mi hanno aiutato come potevano. C'è voluto del tempo per capire, per tutti. Ho
fatto i colloqui in ASL con la dott.ssa che ha fatto la diagnosi il 28 dicembre 2023 e poi ho Per_2
seguito un percorso terapeutico per 4 mesi con il dott.ssa (psicologa che collabora con il M.O.S.) Per_3
e ho fatto anche dei colloqui con la dott.ssa (della neuropsichiatria infantile). Ho iniziato la Per_4
pagina 2 di 7 terapia ormonale a maggio 2024 e dopo qualche mese ho notato i cambiamenti su di me, e l' “ansia sociale” è diminuita, adesso inizio ad avere una vita sociale, ho delle amicizie, studio ingegneria informatica con la carriera alias. Sono in contatto con il M.O.S., con un gruppo di “auto-aiuto” dove ho trovato accoglienza e ci scambiamo supporto e informazioni”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha depositato: relazione della psicologa dott.ssa
[...]
(psicologa della Neuropsichiatria Infantile ASL di Sassari) del 28 dicembre 2023 di diagnosi Per_5
di disforia di genere (secondo i parametri DSM5), piano terapeutico endocrinologo del 13.05.2024.
*
Preliminarmente si deve dare atto della corretta introduzione della causa mediante ricorso, stante l'assenza di coniuge e figli e l'avvenuta comunicazione al P.M. ai sensi dell'art. 70 c.p.c., in virtù
dell'idoneità dell'atto al conseguimento dello scopo e ciò anche in considerazione dell'intervenuto d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, applicabile a tutti ai procedimenti introdotti a seguito del 28 febbraio
2023, il quale modifica l'art. 31 del d.lgs. 150/ 2011 prevedendo che le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, siano regolate dal rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie per cui il ricorso deve essere notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
Nel merito, sulla base degli accertamenti istruttori compiuti, le domande di cui al capo b) (rettificazione dei dati anagrafici) sono fondate e devono essere accolte.
Si deve infatti ritenere che parte ricorrente abbia svolto il percorso di transizione, che ha riguardato gli aspetti psicologici (relazione dott.ssa , comportamentali e fisici che compongono l'identità di Per_2
genere (terapia ormonale, carriera alias, risultanze interrogatorio libero).
L'accenno del ricorrente al disturbo d'ansia di cui ha sofferto per anni non pare rappresentate un dato significativo tale da poter indicare un'alterazione dell'esame di realtà o della percezione del sé; del resto, in tale contesto di riferita sofferenza legata alla diagnosi di disforia di genere, appare chiaro che pagina 3 di 7 la rettificazione del sesso anagrafico risulta utile per consentire al ricorrente di raggiungere un maggior livello di benessere psichico, verso il definitivo superamento della disforia di identità di genere manifestatasi, dato che la discrepanza fra il sesso (femminile) indicato sui suoi documenti di identità e il suo aspetto esteriore maschile è per lui fonte di profondo disagio.
La domanda dev'essere quindi accolta, non apparendo necessarie ulteriori indagini, non potendo il
Tribunale non riconoscere che l'esigenza manifestata dal ricorrente corrisponda ad un reale e profondo bisogno di vivere in conformità e secondo i ruoli del sesso opposto che, sotto il profilo emotivo e psicologico, secondo la sua dichiarata percezione, è dominante.
Si precisa che non risulta necessario - ai fini dell'accoglimento della domanda - che parte ricorrente abbia proceduto o intenda effettuare l'intervento chirurgico di normo-conformazione, bastando appunto l'avvenuto percorso psicologico nonché quello di modificazione fisica mediante la terapia ormonale,
oltre alla spendita a livello sociale della propria identità maschile;
si osserva infatti che la Corte
Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221/15, nel rigettare la questione di legittimità
costituzionale sollevata rispetto all'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, ha fornito un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della disposizione, che non impone di procedere con il previo trattamento chirurgico rilevando che “il trattamento chirurgico non
si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come
un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”; tale principio di diritto è stato poi confermato e ulteriormente chiarito dalla Consulta con la successiva sentenza n.
180/17.
In conclusione, deve essere disposta la rettificazione degli atti dello stato civile, non condizionata alla previa sottoposizione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali in quanto questo non costituisce presupposto della pronuncia di rettificazione di sesso.
pagina 4 di 7 Quanto invece alla contestuale domanda di autorizzazione a sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, si osserva che sul tema è intervenuta recentemente la Corte Costituzionale con sentenza 143 del 22 luglio 2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del d. lgs. 150/ 2011 “nella parte in cui prescrive
l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei
caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento
della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
In particolare, la Consulta ha dapprima richiamato l'evoluzione giurisprudenziale attuata dalle sentenze
Cass. I sez. 15138/2015 e Corte Cost. 221/2015, con le quali si è affermato che il trattamento chirurgico di adeguamento non è obbligatoriamente incluso tra quelle modificazioni dei caratteri sessuali richieste ai fini della rettificazione anagrafica, rappresentando esso invece “uno strumento
eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici
con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della
persona” e dalla sentenza n. 180/17 (“Secondo l'interpretazione rispettosa dei valori costituzionali di
libertà e dignità della persona umana – individuata sia dalla giurisprudenza costituzionale sia, con
valore nomofilattico, da quella di legittimità - la mancanza nella disposizione censurata di un
riferimento testuale alle modalità di realizzazione della modificazione dei caratteri sessuali consente,
alla luce dell'evoluzione culturale e ordinamentale, di escludere la necessità dell'intervento chirurgico
di normoconformazione per l'accesso al procedimento giudiziale di rettificazione anagrafica,
costituendo detto trattamento solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei
caratteri sessuali, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, quale mezzo per il
conseguimento di un pieno benessere psicofisico”).
Nel caso quindi di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico-chirurgici, in un caso come il presente, in cui la transizione sia già
pagina 5 di 7 avvenuta senza il previo ricorso a trattamento medico-chirurgico, la Consulta ha argomentato sostenendo che: “tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista
dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un
percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la
giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza
di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa” e ha quindi sancito il seguente principio di diritto: “quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in
funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei
residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta
autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Si osserva infine che l'interpretazione della norma fornita dai Giudici costituzionali è aderente rispetto alla decisione della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, nella quale premesso che il diritto all'identità
di genere è elemento costitutivo del diritto all'identità personale, da annoverare a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 8 della CEDU), ha ritenuto violativa di tali principi una normativa nazionale che, impedendo il cambiamento di sesso, nei casi in cui sussistesse ancora la capacità di procreare, imponeva di far ricorso a un intervento chirurgico finalizzato a rimuovere la capacità riproduttiva, prima di autorizzare il cambiamento anagrafico di sesso;
queste disposizioni sono state ritenute in contrasto con l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che assicura il diritto al rispetto della vita privata e personale (Corte EDU sentenza 10 marzo 2015,
ricorso n. 14793/08, . ). Parte_2 CP_1
Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che non vi è più oggi la necessità di formale autorizzazione del
Tribunale rispetto agli ulteriori interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
La domanda in questione va quindi dichiarata inammissibile e questo comporta che parte ricorrente,
, di sesso maschile, giusta rettificazione dell'attribuzione di sesso operata con la presente Per_6
pagina 6 di 7 sentenza potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale, ai sanitari onde procedere ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali a cui, lo si ribadisce, nulla osta.
Si decide quindi come da dispositivo, nulla disponendo sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- ACCOGLIE le domande di rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile e di
Per rettificazione del prenome da “Linda” a ” proposte da nata a [...] il 13 agosto Parte_1
2005, C.F. C.F._1
- ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile di Sassari di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo al ricorrente per cui laddove è indicato il sesso “femminile” debba leggersi “maschile” e dove è
Per scritto “ debba leggersi ”; Pt_1
- vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024: DICHIARA inammissibile la domanda di autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, potendo parte ricorrente richiedere direttamente ai sanitari detti trattamenti nonché procedervi.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 4 aprile 2025
Il Presidente Il Giudice est.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 7 di 7