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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/06/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 7543/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7543/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Avv. BUFFONI Parte_1 C.F._1
MARTA, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. DELL'AGLIO Controparte_1 P.IVA_1
GIANFRANCO, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per Parte_1
Voglia il Tribunale di Monza, rigettata ogni contraria deduzione e/o istanza,
- condannare , in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento della somma di euro Controparte_1 687,50, oltre interessi dal giorno dell'incasso (21/09/2016) al saldo effettivo, quale somma comunque dovuta in applicazione delle condizioni di rendimento fissate dal DM 13/06/1986; inoltre,
- in via risarcitoria, condannare , in persona del legale rapp.te p.t. a risarcire il Controparte_1 danno patito dall'esponente e descritto in atti, dichiarandola tenuta al pagamento della somma di euro 27.759,29 ovvero, in subordine, nella diversa misura, maggiore o minore, che risultasse provata in corso di causa o ritenuta di giustizia ex art. 1226 c.c., in ogni caso oltre interessi;
pagina 1 di 9 - in via alternativa subordinata e restitutoria, compiuti gli accertamenti del caso, dichiarare che i buoni postali azionati devono essere rimborsati in base alle condizioni di rendimento predisposte e pattuite sul tergo dei medesimi e, per l'effetto, dichiarare , in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t. tenuta a corrispondere le somme esattamente risultanti dall'applicazione delle condizioni appena indicate e, quindi, al pagamento di euro 27.759,29 oltre interessi;
Per Controparte_1
IN VIA ISTRUTTORIA Senza inversione dell'onere della prova disporre l'acquisizione dei verbali di escussione testimoniale allegati all'atto di citazione (doc. da n. 6 a n. 11) nonché, in subordine, ammettere le prove per testi di seguito capitolate:
1. Vero che ho lavorato quale dipendente di dagli anni '70 al 2004 ricoprendo Controparte_1 anche la mansione di direttrice di ufficio postale;
2. Vero che, durante questo periodo, mi sono occupata di raccolta del risparmio mediante collocamento dei buoni postali;
3. Vero che le tabelle indicative delle variazioni di rendimento sono state messe a disposizione dei risparmiatori SOLO in relazione ai buoni postali collocati a partire dal 2000 in poi;
4. Vero che i dipendenti postali sono rimasti allo scuro della variazione dei tassi di rendimento dei buoni postali fruttiferi trentennali operate sui buoni collocati negli anni 1982-1986;
5. Vero che ciò ha impedito l'informazione della clientela che al momento del rimborso si è vista riconoscere una somma inferiore a quella attesa;
6.Vero che il conteggio dell'importo corrisposto al momento dell'incasso del buono viene eseguito automaticamente con il computer in uso presso gli uffici postali senza possibilità dei titolari di verificare la corrispondenza con i tassi in vigore tempo per tempo;
7. Vero che di tutte le circostanze sopra indicate ho un ricordo nitido perché nel corso della mia trentennale esperienza di lavoro presso l'ufficio postale ho eseguito molte volte la procedura di collocamento e rimborso dei buoni postali emessi ante 1986.
Si indica a teste , residente in provincia di Vercelli. Testimone_1
Con la vittoria delle spese, ovvero, in subordine, con la compensazione delle stesse ex art. 92 c.p.c., attesa la complessità della materia.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- previa declaratoria, se ritenuta necessaria, di accertamento del legittimo comportamento di
[...] in occasione dell'avvenuto rimborso dei buoni postali oggetto di causa, in applicazione Controparte_1 del D.M. 13.6.1986 (pubblicato nella G.U. 184 del 28.6.1986) e conformemente ai principi espressi dalle SS.UU. della Corte di cassazione con sentenze n. 13979/2007 e n. 3963/2019, nonché della Corte
Costituzionale con sent. n. 26/2020,
NEL MERITO - accertare e dichiarare – in applicazione del combinato disposto dell'art. 173 del
D.P.R. n. 156 del 29.3.1973 e del D.M. 13.6.1986 – infondata in fatto e in diritto la pretesa di pagamento avanzata da parte attorea nei confronti di e, conseguentemente, Controparte_1 rigettare ogni ulteriore richiesta di pagamento somme, oltre a quelle già corrisposte per i buoni fruttiferi postali per cui è causa. pagina 2 di 9 In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e con riserva di ulteriori deduzioni, produzioni e istanze istruttorie”.
pagina 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
, rappresentando in fatto che:
[...]
- era titolare di n. 8 buoni postali del valore nominale di lire 500.000,00 ciascuno, collocati nel periodo dal 18 gennaio 1984 al 2 agosto 1985 presso l'ufficio postale di Cologno Monzese ed aventi durata trentennale, con maturazione dei frutti sino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo all'emissione (cfr. doc. 1) di cui;
- due buoni (n. 000.834 e n. 000835) erano appartenenti alla serie “O” recanti sul retro, espresso in lire, lo sviluppo crescente dei rendimenti annuali;
- sei buoni (n. 000.059, n. 000.130, n. 000.131, n. 000.132, n. 000.172, n. 000.173) appartenenti alla serie “P” recanti sul retro, espresso in lire, lo sviluppo crescente dei rendimenti annuali;
- in base a queste condizioni economiche, l'importo atteso a scadenza era pari a complessivi euro 59.948,26 (cfr. doc. 3);
- i buoni sono stati portati all'incasso presso l'ufficio postale di Carugate in data 21 settembre 2016, per un importo minore a quello sperato, stante l'applicazione di tassi di rendimento inferiori entrati in vigore in data 1.1.1987 con il DM 13.06.1986 (cfr. doc. 4). Inoltre, il calcolo dell'importo liquidato sarebbe errato perché non conteggiati, per tutti i buoni, gli interessi relativi ai mesi di novembre/dicembre 1986;
- l'attrice non ha mai ricevuto informazioni circa la modifica dei tassi di rendimento dei propri buoni e, anzi, nel gennaio del 1987 aveva ottenuto in consegna dall'Ufficio postale di Cologno Monzese l'opuscolo informativo di cui al doc. 2, che confermava le condizioni economiche originarie riprodotte sui buoni;
- allo stesso modo, presso l'ufficio postale di Cologno Monzese non era disponibile alcun materiale informativo (tra cui le tabelle ex art. 173 co. 3 DPR 156/73); Alla luce di tali elementi fattuali, l'attrice ha formulato domanda di rimborso della somma aggiuntiva di euro 687,50 euro pari al differenziale a lei dovuto e non liquidato per un errore nel conteggio del rimborso (pari ai rendimenti maturati dal 18/11/1986 al 31/12/1986 per i contratti nn. 000.834 e
000.835; dal 8/11/1986 al 31/12/1986 per il contratto n. 000.059; dal 4/12/1986 al 31/12/1986 per i contratti nn. 000.130, 000.131 e 000.132; dal 2/12/1986 al 31/12/1986 per i contratti nn. 000.172 e
000.173). Inoltre, ha chiesto condannare al risarcimento del danno da perdita di Controparte_1 chance (pari alla somma di euro 27.759,29 ovvero, in subordine, nella diversa misura, maggiore o minore, che risultasse provata o ritenuta di giustizia, in ogni caso oltre interessi) subito per non aver potuto esercitare il proprio diritto di recesso e reinvestire il capitale a fronte dell'inadempimento della convenuta al suo obbligo informativo.
In via alternativa e subordinata, ha chiesto dichiarare che i buoni postali azionati Pt_1 Parte_1 vanno rimborsati alle condizioni di rendimento predisposte e pattuite sul tergo dei medesimi e, per l'effetto, condannare alla restituzione di euro 27.759,29 oltre interessi. Controparte_1
Si è tempestivamente costituita in giudizio che ha contestato le pretese ex adverso Controparte_1 formulate e ne ha chiesto l'integrale rigetto. Nello specifico, ha ritenuto irrilevante per la domanda l'affissione presso gli Uffici delle tabelle informative di cui al co. 3 art. 73 DPR 156/73 e ha sostenuto la correttezza dell'importo rimborsato in sede di liquidazione dei buoni. In prima udienza, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, il Tribunale ha rigettato le istanze istruttorie perché irrilevanti ai fini del decidere e ha fissato udienza di discussione pagina 4 di 9 orale e decisione, concedendo alle parti breve termine per il deposito di note conclusive. La causa è poi giunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
***
Le domande attore sono infondate e vanno rigettate per i motivi seguenti. È indubbia la titolarità di di n. 8 buoni fruttiferi postali ordinari con scadenza Parte_1 trentennale. Di contro, l'attrice ha contestato a di averla privata del proprio diritto di recesso dai Controparte_1 buoni, in quanto avrebbe omesso di fornire corrette informazioni alla cliente circa i nuovi tassi di rendimento dei buoni fruttiferi di specie, non mettendo a disposizione presso gli Uffici Postali le tabelle di cui all'art. 73 co. 3 DPR 156/73. La norma succitata prevede che “le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale (…) Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo.
Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali.”.
Dunque, in ipotesi come quella di specie, in cui interviene una modifica dei tassi di rendimento dei buoni fruttiferi postali, devono essere messe a disposizione presso gli uffici postali le tabelle integrative indicanti le nuove condizioni economiche applicate ai buoni. A dire dell'attrice, l'assenza di tali informazioni presso l'Ufficio Postale di Cologno Monzese le avrebbe impedito di esercitare tempestivamente il proprio diritto di recesso dai titoli di credito, provocandole un danno da perdita di chance per il mancato reinvestimento del capitale in altri strumenti finanziari più remunerativi.
Sul punto, va evidenziato quanto segue. È indubbio che sull'istituto gravi un obbligo di informazione della clientela, Controparte_1 nascente sia dal rispetto di principi più generali di buona fede e diligenza sia da specifici obblighi imposti dalle norme di settore (come quello di cui all'art. 173 co. 3 DPR 156/73). Obbligo imposto sull'ente postale proprio al fine di rendere edotta la parte circa le condizioni economiche applicate ai titoli dalla stessa sottoscritti, così da metterla nella posizione di poter decidere liberamente se le nuove caratteristiche del prodotto siano ancora adatte alle sue concrete esigenze o, diversamente, se recedere dal contratto (principio di diritto dettato da Cass. civ., SS.UU., n. 3963/2019). Nel caso in esame, anche ammessa la sussistenza dell'inadempimento contestato a Controparte_1
è dirimente l'assenza del danno allegato da Parte_1 Infatti, va innanzitutto sottolineato che anche nell'ipotesi in cui avesse Controparte_1 correttamente adempiuto ai suoi obblighi informativi, garantendo all'attrice l'esercizio tempestivo del suo diritto di recesso, non avrebbero trovato applicazione i precedenti tassi di rendimento (ormai sostituiti dal nuovo DM 13.6.1986) e, quindi, non avrebbe beneficiato di un importo Parte_1
pagina 5 di 9 di interessi maggiore al momento della liquidazione dei buoni. Per questo motivo, non può essere riconosciuto alcun danno in tal senso. L'unico risarcimento del danno che potrebbe essere dovuto alla cliente è quello derivante dal mancato reinvestimento del capitale in titoli diversi e più fruttiferi, ove si dimostri che la stessa sia stata privata da tale possibilità a causa del comportamento negligente dell'ente postale. Nello specifico, il mancato guadagno che si sarebbe potuto conseguire se il fatto dannoso non si fosse verificato non deve essere ipotetico, ma fondato su elementi prevedibili e ragionevoli e deve essere dimostrato in giudizio dalla parte che asserisce di averlo subito anche con prove documentali a supporto. Nel caso di specie, l'attrice ha allegato che, se avesse tempestivamente esercitato il diritto di recesso dai titoli in essere con , avrebbe potuto investire lo stesso capitale sul mercato americano, che in CP_1 quegli anni era in forte crescita e noto al risparmiatore italiano. Trattasi, queste ultime, di valutazioni postume concernenti la situazione generale del mercato americano in quegli anni, senza che tuttavia sia stato prodotto dall'attrice alcun elemento che riferisca specificatamente alla persona di e alle sue abitudini di investimento. Parte_1 Il semplice fatto che, a quell'epoca, il mercato americano fosse particolarmente remunerativo e che i consumatori italiani “hanno assistito alla grande presenza del marchio Mc Donald's Corporation” non prova che avrebbe sicuramente investito in quell'ambito. Infatti, non è nemmeno Parte_1 stato allegato che l'attrice fosse proprietaria di altri titoli americani a quel tempo o che, successivamente, abbia investito - o si sia semplicemente interessata ad investire – in prodotti diversi rispetto a quelli in essere con Nell'atto di citazione, si allega che “è razionale Controparte_1 ritenere che la si sarebbe recata presso istituto bancario di fiducia per chiedere assistenza su Pt_1 come impiegare la somma rimborsata con l'incasso dei buoni. Ivi l'addetto al borsino mobiliare, avrebbe segnalato l'opportunità di investire in titoli negoziati non già sul mercato interno, perché esposti alla stessa falcidia che ha interessato i buoni postali, ma sul mercato estero”. Quest'ultima asserzione non solo dimostra che non vi è certezza nemmeno da parte della difesa attorea che la conosciute le modifiche di rendimento, si sarebbe interessata a strumenti finanziari Pt_1 alternativi, ma introduce una doppia presunzione. Nello specifico, si dovrebbe presumere in primo luogo che la avrebbe deciso di investire in altro modo di fronte alla modifica dei tassi di Pt_1 rendimento dei buoni ma anche che, ove l'avesse fatto, l'addetto bancario le avrebbe consigliato investimenti in titoli americani.
Anche la perizia allegata sub doc. 15, seppur attesti l'esistenza, all'epoca dei fatti, di investimenti praticabili allo scopo, non prova che vi fosse la concreta e ragionevole probabilità che la avrebbe Pt_1 eseguito tali investimenti.
La domanda di risarcimento del danno da perdita di chance va quindi respinta. Va ora esaminata la domanda attorea di rimborso dell'ulteriore somma di 687,50 euro, pari al valore degli interessi maturati per i buoni fruttiferi nn. 000.834, 000.835, 000.059, 000.130, 000.131, 000.132, 000.172 e 000.173 nei mesi di novembre e dicembre e mai liquidati da Controparte_1
Sul punto, in primo luogo si evidenzia che con la memoria n. 2 ex art. 171 ter Controparte_1
c.p.c. ha chiarito che i rendimenti dei titoli maturano, per ogni bimestre, il primo giorno del bimestre stesso (quindi “anticipatamente” allo scadere del bimestre successivo). In merito ai buoni in questione e alle rimostranze di controparte, la convenuta ha prodotto in atti il doc. 6, ovverosia uno screenshot del calcolatore del rendimento dei buoni fruttiferi disponibile sul sito Cassa Depositi e Prestiti, elaboratore che simula l'importo di liquidazione del buono fruttifero postale per ogni bimestre fino allo scadere dello stesso. pagina 6 di 9 Per meglio esemplificare quanto si andrà ad affermare, si riporta, di seguito, un estratto di tale documento, riferito al rendimento del buono n. 000.059 sottoscritto da in data Parte_1
8.03.1985.
Riferendosi a tale documento, e considerate le premesse di cui sopra, la convenuta ha allegato che alla riga indicante la data del 1.01.1987 corrispondono gli interessi maturandi nel bimestre gennaio-febbraio
1987 e non quelli relativi ai mesi di novembre-dicembre 1986, che sono invece indicati alla riga subito precedente. In ogni caso, anche interpretando la tabella in tal senso, ciò che vuole sottolineare l'attrice con la propria contestazione è che in corrispondenza della data 1.01.1987 non vi è alcun aumento dei rendimenti rispetto alla riga precedente e che, dunque, sembrerebbe che non siano stati riconosciuti gli interessi relativi a quel periodo (che sia questo novembre/dicembre o gennaio/febbraio) senza una valida spiegazione.
In effetti, il D.M. 13 giugno 1986 -che è incontestato si applichi ai buoni di causa – prevede, all'art. 6, che “Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q» (…), maturato alla data del 1.1.1987 si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie «Q». (…) I buoni di cui al primo comma del presente articolo beneficeranno dell'attribuzione degli interessi bimestrali a decorrere dal 1° marzo 1987”. Dunque, è corretto il calcolo di cui alla tabella sopra riportata. Nello specifico, alla data dell'8.11.1986 vengono maturati interessi per il bimestre successivo (per un totale di rendimenti pari a 40,13 euro, come riportato nella tabella), da qui alla data 1.1.1987 (riga successiva) il capitale maturato resterà
pagina 7 di 9 uguale a quello di cui alla riga precedente (non essendo ancora intercorso il nuovo bimestre per la maturazione di ulteriori interessi). A tale data scatterà l'applicazione il nuovo tasso di rendimento, che però, come disposto dalla normativa, sarà attribuito solo a decorrere dal 1.03.1987. Infatti, esaminando la tabella di cui sopra, alla riga relativa a tale data si rileva un incremento di rendimento (da 40,13 a
44,11).
Le medesime considerazioni valgono per tutti i buoni fruttiferi postali di cui è causa. Tutto ciò considerato, l'importo di liquidazione dei buoni è stato correttamente calcolato secondo le previsioni legislative vigenti e nessun'altra somma risulta dovuta da in favore di Controparte_1
Parte_1 Va infine disattesa anche la domanda svolta in via subordinata dall'attrice, la quale ha chiesto dichiarare che i buoni postali azionati devono essere rimborsati in base alle condizioni di rendimento predisposte e pattuite sul tergo dei medesimi e, per l'effetto, condannare alla Controparte_1 restituzione delle somme risultanti dall'applicazione delle condizioni predette, pari a euro 27.759,29 oltre interessi. A sostegno di tale pretesa, l'attrice ha allegato che ove il cliente non venga reso edotto circa la modifica dei tassi di rendimento dei buoni di cui è titolare, a questi ultimi non sarebbero applicabili le nuove condizioni economiche. La tesi va disattesa. Invero, non sussiste alcuna valida motivazione in forza della quale debba disattendersi la legge e applicarsi il precedente tasso di rendimento sostituito dalle nuove previsioni di cui al D.M. 13.06.1986. Infatti, la normativa sancisce a chiare righe che “Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie «Q»” (art. 6 DM 13.6.1986). Ancora, l'art. 173 DPR 156/73 prevede che “Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo”.
Anche la giurisprudenza si è più volta espressa sul punto, sancendo che, ai buoni fruttiferi postali emessi precedentemente alla variazione dei tassi di interesse, si applicano i nuovi rendimenti previsti dalla disciplina successiva, fatto salvo il diritto dell'intestatario di “ chiedere la riscossione dei buoni, ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato, ovvero quella di non recedere dall'investimento, che avrebbe da quel momento prodotto gli interessi di cui al decreto di variazione, salvo il diritto del risparmiatore di ottenere la corresponsione degli interessi originariamente fissati per il periodo precedente alla variazione” (Cass. S.U. n. 3963/2019). Pertanto, a far tempo dalla pubblicazione del DM sulla Gazzetta Ufficiale e sino alla sua entrata in vigore, la disponibilità delle tabelle presso gli uffici postali è finalizzata a respingere la modifica contrattuale mediante tempestivo recesso, ma non incide sulla vincolatività della variazione per il risparmiatore. È irrilevante il richiamo giurisprudenziale operato dall'attrice a sostegno della propria tesi. Infatti, seppur vero che la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza n. 13979/2007 aveva disposto l'applicabilità dei tassi di rendimento indicati suoi buoni in luogo di quelli previsti dalle pagina 8 di 9 tabelle integrative, la fattispecie era ben differente rispetto quella del caso in esame. Di fatto, la causa era lì caratterizzata dall'esistenza -già al tempo dell'emissione dei buoni postali- di un decreto ministeriale recante la regolamentazione degli interessi, del quale l'ente non aveva tenuto conto CP_1 per negligenza, imperizia o altro, indicando a tergo dei buoni i tassi di rendimento sbagliati.
Invece, nella fattispecie di cui si discute in questa sede, i tassi di rendimento riportati sui buoni al momento dell'emissione erano corretti e sono stati modificati solo in seguito con l'intervento della nuova disciplina. Dunque, trova applicazione la previsione già sopra riportata di cui all'art. 173 DPR 156/73 per cui le nuove previsioni inerenti alle condizioni economiche dei titoli si applicano anche ai buoni precedentemente emessi per il computo degli interessi.
Conclusivamente, tutte le domande attoree vanno rigettate perché infondate.
In considerazione dell'accertata violazione dell'obbligo informativo in capo a è Controparte_1 applicabile l'art. 92 co. 2 c.p.c. a giustificazione della compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra istanza o eccezione, così dispone:
- Rigetta la domanda attorea perché infondata per le ragioni di cui in motivazione;
- Spese compensate.
Così deciso in Monza, in data 27/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Chiara Binetti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7543/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Avv. BUFFONI Parte_1 C.F._1
MARTA, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE ATTRICE contro
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. DELL'AGLIO Controparte_1 P.IVA_1
GIANFRANCO, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per Parte_1
Voglia il Tribunale di Monza, rigettata ogni contraria deduzione e/o istanza,
- condannare , in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento della somma di euro Controparte_1 687,50, oltre interessi dal giorno dell'incasso (21/09/2016) al saldo effettivo, quale somma comunque dovuta in applicazione delle condizioni di rendimento fissate dal DM 13/06/1986; inoltre,
- in via risarcitoria, condannare , in persona del legale rapp.te p.t. a risarcire il Controparte_1 danno patito dall'esponente e descritto in atti, dichiarandola tenuta al pagamento della somma di euro 27.759,29 ovvero, in subordine, nella diversa misura, maggiore o minore, che risultasse provata in corso di causa o ritenuta di giustizia ex art. 1226 c.c., in ogni caso oltre interessi;
pagina 1 di 9 - in via alternativa subordinata e restitutoria, compiuti gli accertamenti del caso, dichiarare che i buoni postali azionati devono essere rimborsati in base alle condizioni di rendimento predisposte e pattuite sul tergo dei medesimi e, per l'effetto, dichiarare , in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t. tenuta a corrispondere le somme esattamente risultanti dall'applicazione delle condizioni appena indicate e, quindi, al pagamento di euro 27.759,29 oltre interessi;
Per Controparte_1
IN VIA ISTRUTTORIA Senza inversione dell'onere della prova disporre l'acquisizione dei verbali di escussione testimoniale allegati all'atto di citazione (doc. da n. 6 a n. 11) nonché, in subordine, ammettere le prove per testi di seguito capitolate:
1. Vero che ho lavorato quale dipendente di dagli anni '70 al 2004 ricoprendo Controparte_1 anche la mansione di direttrice di ufficio postale;
2. Vero che, durante questo periodo, mi sono occupata di raccolta del risparmio mediante collocamento dei buoni postali;
3. Vero che le tabelle indicative delle variazioni di rendimento sono state messe a disposizione dei risparmiatori SOLO in relazione ai buoni postali collocati a partire dal 2000 in poi;
4. Vero che i dipendenti postali sono rimasti allo scuro della variazione dei tassi di rendimento dei buoni postali fruttiferi trentennali operate sui buoni collocati negli anni 1982-1986;
5. Vero che ciò ha impedito l'informazione della clientela che al momento del rimborso si è vista riconoscere una somma inferiore a quella attesa;
6.Vero che il conteggio dell'importo corrisposto al momento dell'incasso del buono viene eseguito automaticamente con il computer in uso presso gli uffici postali senza possibilità dei titolari di verificare la corrispondenza con i tassi in vigore tempo per tempo;
7. Vero che di tutte le circostanze sopra indicate ho un ricordo nitido perché nel corso della mia trentennale esperienza di lavoro presso l'ufficio postale ho eseguito molte volte la procedura di collocamento e rimborso dei buoni postali emessi ante 1986.
Si indica a teste , residente in provincia di Vercelli. Testimone_1
Con la vittoria delle spese, ovvero, in subordine, con la compensazione delle stesse ex art. 92 c.p.c., attesa la complessità della materia.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- previa declaratoria, se ritenuta necessaria, di accertamento del legittimo comportamento di
[...] in occasione dell'avvenuto rimborso dei buoni postali oggetto di causa, in applicazione Controparte_1 del D.M. 13.6.1986 (pubblicato nella G.U. 184 del 28.6.1986) e conformemente ai principi espressi dalle SS.UU. della Corte di cassazione con sentenze n. 13979/2007 e n. 3963/2019, nonché della Corte
Costituzionale con sent. n. 26/2020,
NEL MERITO - accertare e dichiarare – in applicazione del combinato disposto dell'art. 173 del
D.P.R. n. 156 del 29.3.1973 e del D.M. 13.6.1986 – infondata in fatto e in diritto la pretesa di pagamento avanzata da parte attorea nei confronti di e, conseguentemente, Controparte_1 rigettare ogni ulteriore richiesta di pagamento somme, oltre a quelle già corrisposte per i buoni fruttiferi postali per cui è causa. pagina 2 di 9 In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e con riserva di ulteriori deduzioni, produzioni e istanze istruttorie”.
pagina 3 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
, rappresentando in fatto che:
[...]
- era titolare di n. 8 buoni postali del valore nominale di lire 500.000,00 ciascuno, collocati nel periodo dal 18 gennaio 1984 al 2 agosto 1985 presso l'ufficio postale di Cologno Monzese ed aventi durata trentennale, con maturazione dei frutti sino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo all'emissione (cfr. doc. 1) di cui;
- due buoni (n. 000.834 e n. 000835) erano appartenenti alla serie “O” recanti sul retro, espresso in lire, lo sviluppo crescente dei rendimenti annuali;
- sei buoni (n. 000.059, n. 000.130, n. 000.131, n. 000.132, n. 000.172, n. 000.173) appartenenti alla serie “P” recanti sul retro, espresso in lire, lo sviluppo crescente dei rendimenti annuali;
- in base a queste condizioni economiche, l'importo atteso a scadenza era pari a complessivi euro 59.948,26 (cfr. doc. 3);
- i buoni sono stati portati all'incasso presso l'ufficio postale di Carugate in data 21 settembre 2016, per un importo minore a quello sperato, stante l'applicazione di tassi di rendimento inferiori entrati in vigore in data 1.1.1987 con il DM 13.06.1986 (cfr. doc. 4). Inoltre, il calcolo dell'importo liquidato sarebbe errato perché non conteggiati, per tutti i buoni, gli interessi relativi ai mesi di novembre/dicembre 1986;
- l'attrice non ha mai ricevuto informazioni circa la modifica dei tassi di rendimento dei propri buoni e, anzi, nel gennaio del 1987 aveva ottenuto in consegna dall'Ufficio postale di Cologno Monzese l'opuscolo informativo di cui al doc. 2, che confermava le condizioni economiche originarie riprodotte sui buoni;
- allo stesso modo, presso l'ufficio postale di Cologno Monzese non era disponibile alcun materiale informativo (tra cui le tabelle ex art. 173 co. 3 DPR 156/73); Alla luce di tali elementi fattuali, l'attrice ha formulato domanda di rimborso della somma aggiuntiva di euro 687,50 euro pari al differenziale a lei dovuto e non liquidato per un errore nel conteggio del rimborso (pari ai rendimenti maturati dal 18/11/1986 al 31/12/1986 per i contratti nn. 000.834 e
000.835; dal 8/11/1986 al 31/12/1986 per il contratto n. 000.059; dal 4/12/1986 al 31/12/1986 per i contratti nn. 000.130, 000.131 e 000.132; dal 2/12/1986 al 31/12/1986 per i contratti nn. 000.172 e
000.173). Inoltre, ha chiesto condannare al risarcimento del danno da perdita di Controparte_1 chance (pari alla somma di euro 27.759,29 ovvero, in subordine, nella diversa misura, maggiore o minore, che risultasse provata o ritenuta di giustizia, in ogni caso oltre interessi) subito per non aver potuto esercitare il proprio diritto di recesso e reinvestire il capitale a fronte dell'inadempimento della convenuta al suo obbligo informativo.
In via alternativa e subordinata, ha chiesto dichiarare che i buoni postali azionati Pt_1 Parte_1 vanno rimborsati alle condizioni di rendimento predisposte e pattuite sul tergo dei medesimi e, per l'effetto, condannare alla restituzione di euro 27.759,29 oltre interessi. Controparte_1
Si è tempestivamente costituita in giudizio che ha contestato le pretese ex adverso Controparte_1 formulate e ne ha chiesto l'integrale rigetto. Nello specifico, ha ritenuto irrilevante per la domanda l'affissione presso gli Uffici delle tabelle informative di cui al co. 3 art. 73 DPR 156/73 e ha sostenuto la correttezza dell'importo rimborsato in sede di liquidazione dei buoni. In prima udienza, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, il Tribunale ha rigettato le istanze istruttorie perché irrilevanti ai fini del decidere e ha fissato udienza di discussione pagina 4 di 9 orale e decisione, concedendo alle parti breve termine per il deposito di note conclusive. La causa è poi giunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
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Le domande attore sono infondate e vanno rigettate per i motivi seguenti. È indubbia la titolarità di di n. 8 buoni fruttiferi postali ordinari con scadenza Parte_1 trentennale. Di contro, l'attrice ha contestato a di averla privata del proprio diritto di recesso dai Controparte_1 buoni, in quanto avrebbe omesso di fornire corrette informazioni alla cliente circa i nuovi tassi di rendimento dei buoni fruttiferi di specie, non mettendo a disposizione presso gli Uffici Postali le tabelle di cui all'art. 73 co. 3 DPR 156/73. La norma succitata prevede che “le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale (…) Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo.
Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali.”.
Dunque, in ipotesi come quella di specie, in cui interviene una modifica dei tassi di rendimento dei buoni fruttiferi postali, devono essere messe a disposizione presso gli uffici postali le tabelle integrative indicanti le nuove condizioni economiche applicate ai buoni. A dire dell'attrice, l'assenza di tali informazioni presso l'Ufficio Postale di Cologno Monzese le avrebbe impedito di esercitare tempestivamente il proprio diritto di recesso dai titoli di credito, provocandole un danno da perdita di chance per il mancato reinvestimento del capitale in altri strumenti finanziari più remunerativi.
Sul punto, va evidenziato quanto segue. È indubbio che sull'istituto gravi un obbligo di informazione della clientela, Controparte_1 nascente sia dal rispetto di principi più generali di buona fede e diligenza sia da specifici obblighi imposti dalle norme di settore (come quello di cui all'art. 173 co. 3 DPR 156/73). Obbligo imposto sull'ente postale proprio al fine di rendere edotta la parte circa le condizioni economiche applicate ai titoli dalla stessa sottoscritti, così da metterla nella posizione di poter decidere liberamente se le nuove caratteristiche del prodotto siano ancora adatte alle sue concrete esigenze o, diversamente, se recedere dal contratto (principio di diritto dettato da Cass. civ., SS.UU., n. 3963/2019). Nel caso in esame, anche ammessa la sussistenza dell'inadempimento contestato a Controparte_1
è dirimente l'assenza del danno allegato da Parte_1 Infatti, va innanzitutto sottolineato che anche nell'ipotesi in cui avesse Controparte_1 correttamente adempiuto ai suoi obblighi informativi, garantendo all'attrice l'esercizio tempestivo del suo diritto di recesso, non avrebbero trovato applicazione i precedenti tassi di rendimento (ormai sostituiti dal nuovo DM 13.6.1986) e, quindi, non avrebbe beneficiato di un importo Parte_1
pagina 5 di 9 di interessi maggiore al momento della liquidazione dei buoni. Per questo motivo, non può essere riconosciuto alcun danno in tal senso. L'unico risarcimento del danno che potrebbe essere dovuto alla cliente è quello derivante dal mancato reinvestimento del capitale in titoli diversi e più fruttiferi, ove si dimostri che la stessa sia stata privata da tale possibilità a causa del comportamento negligente dell'ente postale. Nello specifico, il mancato guadagno che si sarebbe potuto conseguire se il fatto dannoso non si fosse verificato non deve essere ipotetico, ma fondato su elementi prevedibili e ragionevoli e deve essere dimostrato in giudizio dalla parte che asserisce di averlo subito anche con prove documentali a supporto. Nel caso di specie, l'attrice ha allegato che, se avesse tempestivamente esercitato il diritto di recesso dai titoli in essere con , avrebbe potuto investire lo stesso capitale sul mercato americano, che in CP_1 quegli anni era in forte crescita e noto al risparmiatore italiano. Trattasi, queste ultime, di valutazioni postume concernenti la situazione generale del mercato americano in quegli anni, senza che tuttavia sia stato prodotto dall'attrice alcun elemento che riferisca specificatamente alla persona di e alle sue abitudini di investimento. Parte_1 Il semplice fatto che, a quell'epoca, il mercato americano fosse particolarmente remunerativo e che i consumatori italiani “hanno assistito alla grande presenza del marchio Mc Donald's Corporation” non prova che avrebbe sicuramente investito in quell'ambito. Infatti, non è nemmeno Parte_1 stato allegato che l'attrice fosse proprietaria di altri titoli americani a quel tempo o che, successivamente, abbia investito - o si sia semplicemente interessata ad investire – in prodotti diversi rispetto a quelli in essere con Nell'atto di citazione, si allega che “è razionale Controparte_1 ritenere che la si sarebbe recata presso istituto bancario di fiducia per chiedere assistenza su Pt_1 come impiegare la somma rimborsata con l'incasso dei buoni. Ivi l'addetto al borsino mobiliare, avrebbe segnalato l'opportunità di investire in titoli negoziati non già sul mercato interno, perché esposti alla stessa falcidia che ha interessato i buoni postali, ma sul mercato estero”. Quest'ultima asserzione non solo dimostra che non vi è certezza nemmeno da parte della difesa attorea che la conosciute le modifiche di rendimento, si sarebbe interessata a strumenti finanziari Pt_1 alternativi, ma introduce una doppia presunzione. Nello specifico, si dovrebbe presumere in primo luogo che la avrebbe deciso di investire in altro modo di fronte alla modifica dei tassi di Pt_1 rendimento dei buoni ma anche che, ove l'avesse fatto, l'addetto bancario le avrebbe consigliato investimenti in titoli americani.
Anche la perizia allegata sub doc. 15, seppur attesti l'esistenza, all'epoca dei fatti, di investimenti praticabili allo scopo, non prova che vi fosse la concreta e ragionevole probabilità che la avrebbe Pt_1 eseguito tali investimenti.
La domanda di risarcimento del danno da perdita di chance va quindi respinta. Va ora esaminata la domanda attorea di rimborso dell'ulteriore somma di 687,50 euro, pari al valore degli interessi maturati per i buoni fruttiferi nn. 000.834, 000.835, 000.059, 000.130, 000.131, 000.132, 000.172 e 000.173 nei mesi di novembre e dicembre e mai liquidati da Controparte_1
Sul punto, in primo luogo si evidenzia che con la memoria n. 2 ex art. 171 ter Controparte_1
c.p.c. ha chiarito che i rendimenti dei titoli maturano, per ogni bimestre, il primo giorno del bimestre stesso (quindi “anticipatamente” allo scadere del bimestre successivo). In merito ai buoni in questione e alle rimostranze di controparte, la convenuta ha prodotto in atti il doc. 6, ovverosia uno screenshot del calcolatore del rendimento dei buoni fruttiferi disponibile sul sito Cassa Depositi e Prestiti, elaboratore che simula l'importo di liquidazione del buono fruttifero postale per ogni bimestre fino allo scadere dello stesso. pagina 6 di 9 Per meglio esemplificare quanto si andrà ad affermare, si riporta, di seguito, un estratto di tale documento, riferito al rendimento del buono n. 000.059 sottoscritto da in data Parte_1
8.03.1985.
Riferendosi a tale documento, e considerate le premesse di cui sopra, la convenuta ha allegato che alla riga indicante la data del 1.01.1987 corrispondono gli interessi maturandi nel bimestre gennaio-febbraio
1987 e non quelli relativi ai mesi di novembre-dicembre 1986, che sono invece indicati alla riga subito precedente. In ogni caso, anche interpretando la tabella in tal senso, ciò che vuole sottolineare l'attrice con la propria contestazione è che in corrispondenza della data 1.01.1987 non vi è alcun aumento dei rendimenti rispetto alla riga precedente e che, dunque, sembrerebbe che non siano stati riconosciuti gli interessi relativi a quel periodo (che sia questo novembre/dicembre o gennaio/febbraio) senza una valida spiegazione.
In effetti, il D.M. 13 giugno 1986 -che è incontestato si applichi ai buoni di causa – prevede, all'art. 6, che “Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q» (…), maturato alla data del 1.1.1987 si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie «Q». (…) I buoni di cui al primo comma del presente articolo beneficeranno dell'attribuzione degli interessi bimestrali a decorrere dal 1° marzo 1987”. Dunque, è corretto il calcolo di cui alla tabella sopra riportata. Nello specifico, alla data dell'8.11.1986 vengono maturati interessi per il bimestre successivo (per un totale di rendimenti pari a 40,13 euro, come riportato nella tabella), da qui alla data 1.1.1987 (riga successiva) il capitale maturato resterà
pagina 7 di 9 uguale a quello di cui alla riga precedente (non essendo ancora intercorso il nuovo bimestre per la maturazione di ulteriori interessi). A tale data scatterà l'applicazione il nuovo tasso di rendimento, che però, come disposto dalla normativa, sarà attribuito solo a decorrere dal 1.03.1987. Infatti, esaminando la tabella di cui sopra, alla riga relativa a tale data si rileva un incremento di rendimento (da 40,13 a
44,11).
Le medesime considerazioni valgono per tutti i buoni fruttiferi postali di cui è causa. Tutto ciò considerato, l'importo di liquidazione dei buoni è stato correttamente calcolato secondo le previsioni legislative vigenti e nessun'altra somma risulta dovuta da in favore di Controparte_1
Parte_1 Va infine disattesa anche la domanda svolta in via subordinata dall'attrice, la quale ha chiesto dichiarare che i buoni postali azionati devono essere rimborsati in base alle condizioni di rendimento predisposte e pattuite sul tergo dei medesimi e, per l'effetto, condannare alla Controparte_1 restituzione delle somme risultanti dall'applicazione delle condizioni predette, pari a euro 27.759,29 oltre interessi. A sostegno di tale pretesa, l'attrice ha allegato che ove il cliente non venga reso edotto circa la modifica dei tassi di rendimento dei buoni di cui è titolare, a questi ultimi non sarebbero applicabili le nuove condizioni economiche. La tesi va disattesa. Invero, non sussiste alcuna valida motivazione in forza della quale debba disattendersi la legge e applicarsi il precedente tasso di rendimento sostituito dalle nuove previsioni di cui al D.M. 13.06.1986. Infatti, la normativa sancisce a chiare righe che “Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie «Q»” (art. 6 DM 13.6.1986). Ancora, l'art. 173 DPR 156/73 prevede che “Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo”.
Anche la giurisprudenza si è più volta espressa sul punto, sancendo che, ai buoni fruttiferi postali emessi precedentemente alla variazione dei tassi di interesse, si applicano i nuovi rendimenti previsti dalla disciplina successiva, fatto salvo il diritto dell'intestatario di “ chiedere la riscossione dei buoni, ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso originariamente fissato, ovvero quella di non recedere dall'investimento, che avrebbe da quel momento prodotto gli interessi di cui al decreto di variazione, salvo il diritto del risparmiatore di ottenere la corresponsione degli interessi originariamente fissati per il periodo precedente alla variazione” (Cass. S.U. n. 3963/2019). Pertanto, a far tempo dalla pubblicazione del DM sulla Gazzetta Ufficiale e sino alla sua entrata in vigore, la disponibilità delle tabelle presso gli uffici postali è finalizzata a respingere la modifica contrattuale mediante tempestivo recesso, ma non incide sulla vincolatività della variazione per il risparmiatore. È irrilevante il richiamo giurisprudenziale operato dall'attrice a sostegno della propria tesi. Infatti, seppur vero che la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza n. 13979/2007 aveva disposto l'applicabilità dei tassi di rendimento indicati suoi buoni in luogo di quelli previsti dalle pagina 8 di 9 tabelle integrative, la fattispecie era ben differente rispetto quella del caso in esame. Di fatto, la causa era lì caratterizzata dall'esistenza -già al tempo dell'emissione dei buoni postali- di un decreto ministeriale recante la regolamentazione degli interessi, del quale l'ente non aveva tenuto conto CP_1 per negligenza, imperizia o altro, indicando a tergo dei buoni i tassi di rendimento sbagliati.
Invece, nella fattispecie di cui si discute in questa sede, i tassi di rendimento riportati sui buoni al momento dell'emissione erano corretti e sono stati modificati solo in seguito con l'intervento della nuova disciplina. Dunque, trova applicazione la previsione già sopra riportata di cui all'art. 173 DPR 156/73 per cui le nuove previsioni inerenti alle condizioni economiche dei titoli si applicano anche ai buoni precedentemente emessi per il computo degli interessi.
Conclusivamente, tutte le domande attoree vanno rigettate perché infondate.
In considerazione dell'accertata violazione dell'obbligo informativo in capo a è Controparte_1 applicabile l'art. 92 co. 2 c.p.c. a giustificazione della compensazione delle spese legali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra istanza o eccezione, così dispone:
- Rigetta la domanda attorea perché infondata per le ragioni di cui in motivazione;
- Spese compensate.
Così deciso in Monza, in data 27/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Chiara Binetti
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