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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/12/2025, n. 2683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2683 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile
Il Giudice onorario, dott.ssa Maura Fragale, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5107 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2017 posta in deliberazione all'udienza del 19.09.2025 e vertente tra
(CF: ,), rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Parte_1 C.F._1
Aloi, (C.F. del foro di Catanzaro, con Studio in Catanzaro, alla Via Toscana, C.F._2
6/B, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attore opponente -
E
( P.I. ), in persona del suo legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Angelo Piraino , presso lo Studio del medesimo elettivamente domiciliata, in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via Gramsci n. 36
-convenuta opposta-
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” depositate ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1182/2017, emesso dall'intestato Tribunale, con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 5.849,59 oltre interessi e spese, in favore di quale saldo Controparte_2 debitore oltre interessi, relativo al contratto di finanziamento stipulato dall'opponente in data 24 ottobre 1996 con la chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria Controparte_3 delle spese di lite.
A sostegno dell'opposizione l'attrice ha eccepito in via preliminare, la nullità del decreto ingiuntivo, per difetto di legittimazione attiva in capo alla società Controparte_1 lamentando altresì la mancata comunicazione alla debitrice delle molteplici cessioni del Pt_1 credito oggetto della presente procedura e la carenza di prova scritta per violazione dell'art 50 e 117
T.U.B.
1 Si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione poiché Controparte_1 infondata in fatto ed in diritto con vittoria delle spese di lite.
Con ordinanza del 23/03/2018 il Tribunale ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Esperito con esito negativo il procedimento di mediazione obbligatoria, per mancata partecipazione di parte opposta, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., la causa, istruita mediante allegazione documentale, e dopo alcuni rinvii dovuti a ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.09.2025 dove è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
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L'opposizione non è fondata e deve, pertanto, essere integralmente respinta per le ragioni di seguito esposte.
Premesso che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la parte attrice in senso sostanziale è il creditore opposto e, pertanto, incombe a quest'ultimo fornire la piena prova del credito vantato, mentre il debitore opponente riveste la parte di convenuto in senso sostanziale dunque deve dedurre in modo specifico le eccezioni mosse al provvedimento monitorio ed alla pretesa creditoria, allegando eventuale documentazione a sostegno di dette eccezioni ovvero richiedendo gli opportuni mezzi istruttori.
Ciò premesso, l'opponente ha eccepito, in via preliminare, il difetto di titolarità dell'azione in capo alla per mancata prova dell'intervenuta cessione dei crediti in esame e Controparte_1 della mancata comunicazione alla debitrice.
Sul punto, si rileva che in materia si deve far riferimento all'art. 58 T.U.B. che, in deroga alla disciplina codicistica della cessione e del trasferimento delle garanzie, prevede: a) la notificazione della cessione mediante pubblicazione nella ZE IC;
b) l'iscrizione della cessione presso il Registro delle Imprese;
c) la conservazione dei privilegi e delle garanzie ipotecarie stabilite a favore del cedente senza bisogno di alcuna formalità (vi è, dunque, l'esonero della disposizione di cui all'art. 2843 c.c.).
Mentre è pacifico che l'onere della prova della titolarità del credito gravi sulla cessionaria che agisca in giudizio per il recupero del credito, è invece controverso cosa sia richiesto ai fini dell'assolvimento di quest'onere.
Secondo un primo orientamento, ai fini della dimostrazione della titolarità del credito in capo al cessionario, è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla ZE IC recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la
2 formazione delle singole categorie consentano di individuare i rapporti oggetto della cessione (v.
Cass. n. 31188/17, Cass. n. 15884/19, Cass. n. 17110/19).
Più di recente, si è diffuso un orientamento più rigoroso della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla ZE IC esonera certamente la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma non è sufficiente a comprovare la titolarità del credito in capo all'avente causa, se non individui in modo sufficientemente chiaro il contenuto del contratto di cessione, poiché «[…] una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto» (cfr. Cass. n. 22668/18, Cass. n. 2870/19) e ancora “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale” (cfr. Cass. n. 24798/2020). Pertanto, la prova della titolarità del credito passa necessariamente attraverso la produzione del contratto di cessione, mentre l'avviso pubblicato sulla ZE IC può essere sufficiente solo se riporti un estratto dell'atto di cessione sufficientemente dettagliato e tale da consentire l'accertamento che il credito oggetto del giudizio integra tutti i requisiti e rientra in tutti i criteri indicati nell'estratto stesso.
Nel caso di specie, si riscontra la legittimazione attiva in capo alla parte opposta in quanto, il credito de quo è stato oggetto di procedura di cd. “cartolarizzazione” ex Legge 130/1999 e l'avviso di cessione è stato pubblicato sulla ZE IC , regolarmente depositato già nella fase monitoria (vedasi doc. 3 punto iii), rendendo, pertanto, pubblicamente note le molteplici cessioni che hanno interessato il credito di cui alla presente vertenza.
Si ritiene, infatti, che, qualora il contenuto pubblicato nella ZE indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione, detto contenuto è in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (Cass., 13 giugno 2019, n. 15884; Cassazione civile, sez. I, 22 Febbraio 2022, n. 5857 “In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti
è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.)
3 Ebbene, nel caso di specie, dall'avviso di cessione pubblicato in ZE IC Parte Cont Seconda n.84 del 1672016, prodotto dall'opposta emerge che (la " ") Controparte_1 comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, in data
11.07.2016 ha concluso con con sede legale in con sede legale in L2449 Controparte_4
Luxembourg, 25A, boulevard Royal, R.C.S.L. B 183.285 (il "NT"), un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli
1 e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del T.U. Bancario (il "Contratto di Cessione"). In virtu' del Cont Contratto di Cessione, il NT ha ceduto in blocco e pro soluto, e la ha acquistato in blocco
e pro soluto ai termini ed alle condizioni ivi specificate, crediti inerenti ad un portafoglio di prestiti personali, carte di credito, scoperti di conto corrente di natura chirografaria, crediti commerciali, fatture insolute e cambiali insolute (i "Crediti").In base a quanto disposto nel Contratto di Cessione, Cont la ha acquistato pro soluto dal NT i Crediti, individuati in base ai seguenti criteri oggettivi che alla data del 1 luglio 2016 (la "Data di Valutazione") rispettavano i criteri di seguito specificati:
(a) denominati in Euro;
(b) derivanti da finanziamenti erogati da banche ed intermediari finanziari i cui contratti sono regolati dalla legge italiana e/o derivanti da fatture emesse da societa' per la fornitura e la prestazione di beni e servizi;
(c) in relazione ai finanziamenti, con almeno una rata scaduta e non pagata e, in relazione alle fatture, la relativa fattura risulti scaduta e non pagata;
(d) vantati nei confronti di BI UT che all'atto dell'erogazione del Finanziamento o dell'emissione della Fattura erano residenti o domiciliati in Italia;
(e) classificati come non performing;
(f) acquistati dal NT nell'ambito della sua attivita' caratteristica da Activa S.p.A. rispettivamente in data 27 dicembre 2013, 14 gennaio 2015 e 30 giugno 2016;
(g) originati da:……..
(iii) successivamente acquistati da Adriatica Finanziaria S.p.A. in data 31 Controparte_3 agosto 1998 e Calchi Novati Finance S.p.A. in data 6 dicembre 1996, successivamente acquistati da
FINGROUP S.A. in data 4 settembre 1998 per quanto concerne Adriatica Finanziaria S.p.A. e in data 9 dicembre 1996 per quanto concerne Calchi Novati Finance S.p.A., successivamente acquistati da in data 26 gennaio 2007, successivamente acquistati da in data 29 gennaio CP_5 Parte_2
2007 e successivamente acquistati da Activa S.p.A. in data 7 aprile 2016 e 10 giugno 2016; crediti identificati da Codice Interno da 13315 a 27142;
Ciò posto osserva il Tribunale che, dal menzionato avviso di cessione, emerge che fra i crediti ceduti da ad rientra anche quello per cui è causa, Controparte_4 Controparte_2
4 originato dal finanziamento concluso con la ed avendo diverse rate scadute e non Controparte_3 pagate.
Inoltre vale la pena rilevare come l'avviso di tali cessioni siano stata regolarmente comunicate dalle cessionarie alla sig.ra dapprima con raccomandata A/R del 09.11.1998, poi con racc. Pt_1
A/R del 17.10.2008 ed infine con racc. A/R del 10.02.2017 puntualmente ricevute dalla sig.ra Pt_1
( cfr. doc. 5 fascicolo parte opposta) valide ed efficaci anche agli effetti interruttivi della prescrizione del credito.
Sempre con riferimento alla comunicazione della cessione al debitore ceduto, si rileva che l'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti non è subordinata a particolari requisiti di forma;
quindi, può avvenire anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (cfr. Cass.
Civ. Sez. III Ord. n. 10200/2021 e, precedentemente, Cass. n. 20495/2020, Cass. n. 5997/2006).
Ciò posto, si osserva che la natura consensuale del contratto di cessione comporta che il credito si trasferisce dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo tra cedente e cessionario, mentre l'efficacia e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore (in quanto alla semplice conoscenza della cessione da parte di costui si ricollega l'unica conseguenza della non liberatorietà del pagamento effettuato al cedente) conseguono alla notificazione o all'accettazione della cessione al contraente ceduto (cfr. Cass. n. 13954/2006 e, in senso conforme, n. 22280/2010). In conclusione, la notifica al debitore ceduto non incide sul perfezionamento del contratto di cessione ma ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare l'eventuale conflitto tra cessionari (cfr., Cass. Civ. Sez. III Ord. n.
10200/2021 e Cass., 19/02/2019, n. 4713).
Del resto, si evidenzia che il debitore ceduto non ha eccepito di avere, successivamente alla cessione del credito, pagato quanto dovuto al creditore originario cedente.
Pertanto, si respinge l'eccezione del difetto di legittimazione attiva in capo alla CP_2
[...]
Anche il motivo di opposizione con il quale l'opponente contesta la mancata prova del credito ingiunto deve essere respinta.
Invero, quanto al riparto dell'onere della prova nell'ambito del giudizio per opposizione a decreto ingiuntivo, è opportuno osservare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c. e che, pertanto, anche in questo procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il
5 debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Con specifico riferimento alla materia bancaria, si osserva, altresì, che, nel giudizio di opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di un "correntista", la Banca opposta, quale attore in senso sostanziale, è onerata della prova del credito azionato, dovendo all'uopo depositare gli estratti conto dall'inizio del rapporto, nei quali vengono menzionati, fra le varie voci, i movimenti annotati, gli interessi applicati, le commissioni e le spese addebitate.
Nel caso di specie, la opposta ha prodotto, già con il ricorso per il decreto ingiuntivo, il contratto di finanziamento stipulato dalla sig.ra con il piano di Parte_1 Controparte_3 ammortamento, nonché il relativo estratto conto dal quale risulta l'importo del credito vantato dalla opposta, certificato ai sensi dell'art 50 TUB e sottoscritto dal rappresentante legale della All Reserved
s.r.l. procuratrice della Controparte_2
Ebbene, premesso quanto sopra, ritiene il Tribunale che la documentazione prodotta dall'opposto in allegato alla domanda monitoria rappresenti prova idonea a dimostrare la sussistenza e l'ammontare del credito ingiunto.
Detta documentazione non è stata specificatamente contestata dalla difesa di parte opponente la quale ha svolto difese del tutto generiche ed ha altresì omesso di depositare sia le memorie istruttorie n. 1 e 3 ex art 183 c.p,c, sia i propri scritti conclusionali.
In ragione di quanto esposto l'opposizione deve, pertanto, essere integralmente respinta poiché infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento allo scaglione come da valore della causa e la dimidiazione del 30% degli importi per la non complessità delle questioni trattate (art 4 comma 4)
p.q.m.
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- Condanna alle spese di lite della presente procedura in favore di Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in complessivi Controparte_1
€ 1.778,00 oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.
Catanzaro 12.12.2025
6 Il Giudice onorario
Dott.ssa Maura Fragale
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