CASS
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/01/2026, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorso proposto dal: ER RI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di Cassazione del 21/03/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 544 Anno 2026 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: TUDINO ALESSANDRINA Data Udienza: 18/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1.Con la orina)zi n. 19820 del 21 marzo 2025, la Prima sezione di questa (V - Corte ha dichiarato inammissibile per tardività, all'esito della delibazione di cui all'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, il ricorso proposto da AR GG avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame di Torino che, decidendo sull'appello del Pubblico ministero ex art. 310 cod. proc. pen., ha applicato all'imputato la misura cautelare del divieto di espatrio in relazione al procedimento nel quale il medesimo è stato condannato in primo grado, con la sentenza della Corte di assise di Asti del 4 dicembre 2023, alla pena di giustizia per duplice omicidio e tentato omicidio. 2. Avverso la Grzli hMutt indicata della Prima sezione di questa Corte ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore e procuratore speciale, Avvocato Stefano Marcolini, affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con il quale deduce l'errore percettivo in cui sarebbe incorsa la Prima sezione di questa Corte nel non considerare che l'ordinanza applicativa della misura è stata notificata al GG il 3 dicembre 2024 e che, pertanto, è da tale data che devesi, ai sensi dell'art. 585, comma 3, cod. proc. pen., computare il termine di dieci giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, non dispieganao- nella fase incidentale cautelare - rilievo l'elezione di domicilio presso il difensore operata dal ricorrente solo per la fase di cognizione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile in quanto proposto fuori dei casi previsti dalla legge. 1.11 rito all'esito del quale è stata emessa la ol -lizemu oggi impugnata impone talune riflessioni preliminari in ordine alle coordinate generali del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., delineate dal diritto vivente. 1.1. L'istituto del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. è stato oggetto di molteplici interventi interpretativi da parte dì questa Corte che, sin dall'introduzione del rimedio in esame, ha, da un lato, ribadito che l'incontrovertibilità delle sentenze rese in sede di legittimità costituisce tuttora il fondamento del sistema processuale delle impugnazioni e del meccanismo di formazione del giudicato;
dall'altro, ha rilevato la necessità di una puntuale applicazione delle disposizioni regolatrici del ricorso straordinario, strumento che, per la sua natura non ordinaria e 2 derogatoria del giudicato, non è estensibile oltre i casi in esso considerati, in ossequio al divieto generale sancito dall'art. 14 disp. prel. cod. civ. (Sez. U., n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280). 1.2. Lungo tale direttrice, la successiva giurisprudenza di legittimità ha gradualmente definito i contorni dell'istituto in esame, chiarendo che «l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica;
il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo;
ne deriva che rimangono del tutto estranei all'area dell'errore dì fatto - restando quindi fermo, con riguardo ad essi, il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali» (Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, Troise, 4 Rv. 268953). Ne consegue che «qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686). 1.3. Entro tali coordinate è stato scrutinato il tema della legittimazione soggettiva all'impugnazione straordinaria in disamina. Se l'intima correlazione dell'istituto con il giudicato legittima ad esperire il rimedio il condannato, anche in caso di annullamento della sentenza con rinvio limitatamente a profili che attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez. U, n. 28717 del 21/06/2012, Brunetto, Rv. 252935), la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile il ricorso straordinario anche avverso le decisioni della Corte di cassazione emesse su ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, quando tale decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determini l'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, Nunziata, Rv. 269789-01); e, in motivazione, le stesse Sezioni unite hanno fatto riferimento, a titolo esemplificativo, alle seguenti ipotesi: a) decisione che abbia ad oggetto le procedure di cui agli artt. 671 e 673 cod. proc. pen.; b) decisione sul ricorso avverso l'ordinanza negativa del giudice dell'esecuzione chiamato a decidere, ex art. 670 cod. proc. pen, una questione riguardante la validità 3 della notifica della sentenza di condanna di merito;
c) decisione sull'ordinanza che respinga una richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza di condanna. Le ragioni di esperibilità del rimedio limitatamente a siffatti casi sono state chiarite nei seguenti termini: «L'accoglimento di una nozione di "condannato" più ampia di quella fino ad ora utilizzata dalla giurisprudenza in questa materia, che cioè superi il riferimento oggettivo ai soli provvedimenti della Cassazione che determinino, per la "prima volta", la formazione del giudicato, non è destinata a realizzare una applicazione indiscriminata del ricorso straordinario per errore di fatto. Il rimedio deve rimanere limitato ai casi in cui la decisione della Corte di cassazione interviene a stabilizzare il giudicato, anche se formatosi anteriormente. Ne consegue che per tutte le decisioni della Corte di cassazione che intervengano in procedimenti ante iudicatum, come ad esempio i provvedimenti emessi in fase cautelare, le decisioni in materia di misure di prevenzione, quelle in materia di rimessione del processo, nonché le decisioni processuali in materia di estradizione o di mandato di arresto europeo, continuerà a non esservi spazio per la correzione dell'errore di fatto, in quanto si tratta di decisioni che non hanno come destinatario un condannato. Allo stesso modo, deve escludersi che il ricorso straordinario possa riferirsi alle decisioni della Corte di cassazione che, comunque, si riferiscano al "condannato", in antitesi allo status di imputato: se così fosse, qualunque provvedimento di legittimità, purché riguardante un condannato, sarebbe impugnabile ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. In questo senso, come già sostenuto dalla giurisprudenza, si dovrà negare il ricorso straordinario in relazione a pronunce emesse dopo che la sentenza di cognizione sia divenuta irrevocabile: il riferimento è, ad esempio, alle decisioni in materia di indennizzo per ingiusta detenzione o per riabilitazione. In questi casi, la pronuncia della Corte di cassazione può avere come presupposto il giudicato, ma non è destinata ad incidere in alcun modo sulla stabilizzazione dei suoi effetti. Negli esempi indicati dal Supremo Collegio, il criterio discretivo è, in buona sostanza, identificabile nel nesso funzionale tra decisione della Corte di cassazione e giudicato, sicché deve ammettersi il ricorso straordinario in caso di errore di fatto solo ove sussista siffatta relazione funzionale, che giustifichi il nuovo intervento (cfr. Sez. U, n. 16103 del 2002, Basile, cit. che aveva già fatto riferimento esclusivamente a quei provvedimenti della Corte di cassazione che rendono definitiva una sentenza di condanna). 4 2. Nel quadro così delineato, si pone il tema del se i consolidati principi richiamati debbano subire adattamenti in relazione alle forme di celebrazione del giudizio di legittimità. 2.1 Questa Corte si è interrogata sull'azionabilità del rimedio straordinario in esame nei casi in cui la Corte di cassazione dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., affermando il principio per cui è ammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto avverso la decisione con la quale la Corte abbia dichiarato "de plano" l'inammissibilità dell'impugnazione anche nel caso in cui il ricorrente non possa essere definito quale "condannato", atteso che il disposto di cui all'ultimo periodo del citato art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. non fa riferimento ai limiti di legittimazione fissati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. e che, nei procedimenti definiti senza formalità di procedura, sono particolarmente avvertite le esigenze di tutela del contraddittorio in favore del ricorrente (Sez. 3, n. 30609 del 24/05/2022, S.T.E. SARL., Rv. 283623 - 01). Nel quadro dei principi delineato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, in forza del quale il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione che intervengono ante iudicatum (Sez. U, n. 13199 del 2017, Nunziata, cit., la quale, ai fini dell'individuazione delle decisioni non impugnabili ex art. 625-bis cod. proc. pen., ha fatto riferimento, a titolo esemplificativo, anche ai provvedimenti emessi in fase cautelare), la pronuncia citata ha ritenuto che siffatte linee ermeneutiche trovino un limite con riguardo alle dichiarazioni di inammissibilità pronunciate senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., per ragioni tanto di ordine testuale, quanto di ordine sistematico. Con riguardo al primo ordine di ragioni, la Terza sezione ha evidenziato come l'ultimo periodo dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., nella parte in cui dispone che «contro tale provvedimento [ossia quello che dichiara l'inammissibilità del ricorso senza formalità] è ammesso il ricorso straordinario a norma dell'articolo 625-bis», delinea una disposizione di carattere generale, applicabile a tutte le pronunce da essa prevista, senza fare riferimento ai limiti di legittimazione fissati dall'art. 625-bis cod. proc. pen, il quale fa riferimento solo al «procuratore generale» e al «condannato». In riferimento al secondo ordine di ragioni, poi, si è rilevato che, nei procedimenti definiti senza formalità di procedura, particolarmente avvertite sono le esigenze di tutela del contraddittorio a favore del ricorrente e del complessivo esercizio dell'attività giurisdizionale. In questi casi, in effetti, non solo non è prevista la possibilità di una discussione orale, ma non sono indicate neppure preventivamente 5 la data della camera di consiglio per la decisione o le possibili ragioni di inammissibilità, determinandosi così un'estrema difficoltà di interlocuzione per il ricorrente ed un ampliamento dei rischi di errore per il giudice. Da tanto, la Terza sezione ha fatto discendere il principio per cui il ricorso proposto a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. non può ritenersi inammissibile per difetto di legittimazione o di impugnabilità del provvedimento a tale titolo, pur quando lo stesso abbia ad oggetto una misura cautelare, quando la contestata dichiarazione di inammissibilità sia stata pronunciata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 2.2. Siffatta opzione interpretativa merita di essere approfondita nella parte in cui, generalizzando la legittimazione all'esperimento del ricorso straordinario oltre i limiti soggettivi delineati dal diritto vivente, finisce per tracciare i lineamenti di un nuovo rimedio, che si affranca dalla correlazione rispetto alla stabilizzazione del giudicato che, come visto, ne sostanzia la funzione di garanzia e di certezza dei rapporti giuridici. Detto altrimenti, generalizzare l'esperibilità del ricorso straordinario avverso tutte le decisioni della Corte di cassazione emesse all'esito del c.d. rito de plano significa delineare un nuovo rimedio straordinario, a contraddittorio differito, di cui non vi è, peraltro, traccia nei lavori preparatori della L. 23 giugno 2017, n. 103, che ha introdotto nel corpo dell'art. 610 il comma 5-bis. 2.3. La questione non è, tuttavia, nel caso al vaglio rilevante. Il ricorso in esame è, invero, inammissibile sotto il profilo oggettivo, poiché non denuncia un errore di fatto, bensì un errore di diritto. Al fine di argomentare riguardo la pretesa tempestività del ricorso, invero, il ricorrente richiama la portata applicativa dell'art. 585, comma 3, cod. proc. pen., assumendo che il termine decadenziale per il ricorso per cassazione decorresse dalla notificazione dell'ordinanza cautelare all'imputato, e non già al difensore di fiducia domiciliatario. Così formulata la censura, essa devolve inammissibilmente a questa Corte la questione - valutativa - del se la notificazione dell'ordinanza, resa all'esito della condanna in primo grado, al difensore di fiducia nominato donniciliatario nella fase di merito sia o meno ex se idonea alla decorrenza del termine d'impugnazione, o se ed in che termini l'ulteriore notifica all'imputato possa determinare l'applicazione della regola di cui all'art. dell'art. 585, comma 3, cod. proc. pen.; il che vale a dire che il ricorrente deduce un errore di diritto, e non già una svista o una aberratio percettiva in cui sarebbe incorsa la Prima sezione nel non considerare la relata di notificazione all'imputato, che neppure rappresenta di aver prodotto. Il ricorso è, pertanto, inammissibile. 6 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRINA TUDINO;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 544 Anno 2026 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: TUDINO ALESSANDRINA Data Udienza: 18/09/2025 RITENUTO IN FATTO 1.Con la orina)zi n. 19820 del 21 marzo 2025, la Prima sezione di questa (V - Corte ha dichiarato inammissibile per tardività, all'esito della delibazione di cui all'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, il ricorso proposto da AR GG avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame di Torino che, decidendo sull'appello del Pubblico ministero ex art. 310 cod. proc. pen., ha applicato all'imputato la misura cautelare del divieto di espatrio in relazione al procedimento nel quale il medesimo è stato condannato in primo grado, con la sentenza della Corte di assise di Asti del 4 dicembre 2023, alla pena di giustizia per duplice omicidio e tentato omicidio. 2. Avverso la Grzli hMutt indicata della Prima sezione di questa Corte ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore e procuratore speciale, Avvocato Stefano Marcolini, affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., con il quale deduce l'errore percettivo in cui sarebbe incorsa la Prima sezione di questa Corte nel non considerare che l'ordinanza applicativa della misura è stata notificata al GG il 3 dicembre 2024 e che, pertanto, è da tale data che devesi, ai sensi dell'art. 585, comma 3, cod. proc. pen., computare il termine di dieci giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, non dispieganao- nella fase incidentale cautelare - rilievo l'elezione di domicilio presso il difensore operata dal ricorrente solo per la fase di cognizione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile in quanto proposto fuori dei casi previsti dalla legge. 1.11 rito all'esito del quale è stata emessa la ol -lizemu oggi impugnata impone talune riflessioni preliminari in ordine alle coordinate generali del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., delineate dal diritto vivente. 1.1. L'istituto del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. è stato oggetto di molteplici interventi interpretativi da parte dì questa Corte che, sin dall'introduzione del rimedio in esame, ha, da un lato, ribadito che l'incontrovertibilità delle sentenze rese in sede di legittimità costituisce tuttora il fondamento del sistema processuale delle impugnazioni e del meccanismo di formazione del giudicato;
dall'altro, ha rilevato la necessità di una puntuale applicazione delle disposizioni regolatrici del ricorso straordinario, strumento che, per la sua natura non ordinaria e 2 derogatoria del giudicato, non è estensibile oltre i casi in esso considerati, in ossequio al divieto generale sancito dall'art. 14 disp. prel. cod. civ. (Sez. U., n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280). 1.2. Lungo tale direttrice, la successiva giurisprudenza di legittimità ha gradualmente definito i contorni dell'istituto in esame, chiarendo che «l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica;
il secondo in una svista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo;
ne deriva che rimangono del tutto estranei all'area dell'errore dì fatto - restando quindi fermo, con riguardo ad essi, il principio di inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione - gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali» (Sez. 4, n. 3367 del 04/10/2016, Troise, 4 Rv. 268953). Ne consegue che «qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686). 1.3. Entro tali coordinate è stato scrutinato il tema della legittimazione soggettiva all'impugnazione straordinaria in disamina. Se l'intima correlazione dell'istituto con il giudicato legittima ad esperire il rimedio il condannato, anche in caso di annullamento della sentenza con rinvio limitatamente a profili che attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez. U, n. 28717 del 21/06/2012, Brunetto, Rv. 252935), la giurisprudenza ha ritenuto ammissibile il ricorso straordinario anche avverso le decisioni della Corte di cassazione emesse su ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, quando tale decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determini l'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, Nunziata, Rv. 269789-01); e, in motivazione, le stesse Sezioni unite hanno fatto riferimento, a titolo esemplificativo, alle seguenti ipotesi: a) decisione che abbia ad oggetto le procedure di cui agli artt. 671 e 673 cod. proc. pen.; b) decisione sul ricorso avverso l'ordinanza negativa del giudice dell'esecuzione chiamato a decidere, ex art. 670 cod. proc. pen, una questione riguardante la validità 3 della notifica della sentenza di condanna di merito;
c) decisione sull'ordinanza che respinga una richiesta di restituzione nel termine per impugnare una sentenza di condanna. Le ragioni di esperibilità del rimedio limitatamente a siffatti casi sono state chiarite nei seguenti termini: «L'accoglimento di una nozione di "condannato" più ampia di quella fino ad ora utilizzata dalla giurisprudenza in questa materia, che cioè superi il riferimento oggettivo ai soli provvedimenti della Cassazione che determinino, per la "prima volta", la formazione del giudicato, non è destinata a realizzare una applicazione indiscriminata del ricorso straordinario per errore di fatto. Il rimedio deve rimanere limitato ai casi in cui la decisione della Corte di cassazione interviene a stabilizzare il giudicato, anche se formatosi anteriormente. Ne consegue che per tutte le decisioni della Corte di cassazione che intervengano in procedimenti ante iudicatum, come ad esempio i provvedimenti emessi in fase cautelare, le decisioni in materia di misure di prevenzione, quelle in materia di rimessione del processo, nonché le decisioni processuali in materia di estradizione o di mandato di arresto europeo, continuerà a non esservi spazio per la correzione dell'errore di fatto, in quanto si tratta di decisioni che non hanno come destinatario un condannato. Allo stesso modo, deve escludersi che il ricorso straordinario possa riferirsi alle decisioni della Corte di cassazione che, comunque, si riferiscano al "condannato", in antitesi allo status di imputato: se così fosse, qualunque provvedimento di legittimità, purché riguardante un condannato, sarebbe impugnabile ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. In questo senso, come già sostenuto dalla giurisprudenza, si dovrà negare il ricorso straordinario in relazione a pronunce emesse dopo che la sentenza di cognizione sia divenuta irrevocabile: il riferimento è, ad esempio, alle decisioni in materia di indennizzo per ingiusta detenzione o per riabilitazione. In questi casi, la pronuncia della Corte di cassazione può avere come presupposto il giudicato, ma non è destinata ad incidere in alcun modo sulla stabilizzazione dei suoi effetti. Negli esempi indicati dal Supremo Collegio, il criterio discretivo è, in buona sostanza, identificabile nel nesso funzionale tra decisione della Corte di cassazione e giudicato, sicché deve ammettersi il ricorso straordinario in caso di errore di fatto solo ove sussista siffatta relazione funzionale, che giustifichi il nuovo intervento (cfr. Sez. U, n. 16103 del 2002, Basile, cit. che aveva già fatto riferimento esclusivamente a quei provvedimenti della Corte di cassazione che rendono definitiva una sentenza di condanna). 4 2. Nel quadro così delineato, si pone il tema del se i consolidati principi richiamati debbano subire adattamenti in relazione alle forme di celebrazione del giudizio di legittimità. 2.1 Questa Corte si è interrogata sull'azionabilità del rimedio straordinario in esame nei casi in cui la Corte di cassazione dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., affermando il principio per cui è ammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto avverso la decisione con la quale la Corte abbia dichiarato "de plano" l'inammissibilità dell'impugnazione anche nel caso in cui il ricorrente non possa essere definito quale "condannato", atteso che il disposto di cui all'ultimo periodo del citato art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. non fa riferimento ai limiti di legittimazione fissati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. e che, nei procedimenti definiti senza formalità di procedura, sono particolarmente avvertite le esigenze di tutela del contraddittorio in favore del ricorrente (Sez. 3, n. 30609 del 24/05/2022, S.T.E. SARL., Rv. 283623 - 01). Nel quadro dei principi delineato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, in forza del quale il ricorso straordinario per errore di fatto non è proponibile nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione che intervengono ante iudicatum (Sez. U, n. 13199 del 2017, Nunziata, cit., la quale, ai fini dell'individuazione delle decisioni non impugnabili ex art. 625-bis cod. proc. pen., ha fatto riferimento, a titolo esemplificativo, anche ai provvedimenti emessi in fase cautelare), la pronuncia citata ha ritenuto che siffatte linee ermeneutiche trovino un limite con riguardo alle dichiarazioni di inammissibilità pronunciate senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., per ragioni tanto di ordine testuale, quanto di ordine sistematico. Con riguardo al primo ordine di ragioni, la Terza sezione ha evidenziato come l'ultimo periodo dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., nella parte in cui dispone che «contro tale provvedimento [ossia quello che dichiara l'inammissibilità del ricorso senza formalità] è ammesso il ricorso straordinario a norma dell'articolo 625-bis», delinea una disposizione di carattere generale, applicabile a tutte le pronunce da essa prevista, senza fare riferimento ai limiti di legittimazione fissati dall'art. 625-bis cod. proc. pen, il quale fa riferimento solo al «procuratore generale» e al «condannato». In riferimento al secondo ordine di ragioni, poi, si è rilevato che, nei procedimenti definiti senza formalità di procedura, particolarmente avvertite sono le esigenze di tutela del contraddittorio a favore del ricorrente e del complessivo esercizio dell'attività giurisdizionale. In questi casi, in effetti, non solo non è prevista la possibilità di una discussione orale, ma non sono indicate neppure preventivamente 5 la data della camera di consiglio per la decisione o le possibili ragioni di inammissibilità, determinandosi così un'estrema difficoltà di interlocuzione per il ricorrente ed un ampliamento dei rischi di errore per il giudice. Da tanto, la Terza sezione ha fatto discendere il principio per cui il ricorso proposto a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. non può ritenersi inammissibile per difetto di legittimazione o di impugnabilità del provvedimento a tale titolo, pur quando lo stesso abbia ad oggetto una misura cautelare, quando la contestata dichiarazione di inammissibilità sia stata pronunciata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 2.2. Siffatta opzione interpretativa merita di essere approfondita nella parte in cui, generalizzando la legittimazione all'esperimento del ricorso straordinario oltre i limiti soggettivi delineati dal diritto vivente, finisce per tracciare i lineamenti di un nuovo rimedio, che si affranca dalla correlazione rispetto alla stabilizzazione del giudicato che, come visto, ne sostanzia la funzione di garanzia e di certezza dei rapporti giuridici. Detto altrimenti, generalizzare l'esperibilità del ricorso straordinario avverso tutte le decisioni della Corte di cassazione emesse all'esito del c.d. rito de plano significa delineare un nuovo rimedio straordinario, a contraddittorio differito, di cui non vi è, peraltro, traccia nei lavori preparatori della L. 23 giugno 2017, n. 103, che ha introdotto nel corpo dell'art. 610 il comma 5-bis. 2.3. La questione non è, tuttavia, nel caso al vaglio rilevante. Il ricorso in esame è, invero, inammissibile sotto il profilo oggettivo, poiché non denuncia un errore di fatto, bensì un errore di diritto. Al fine di argomentare riguardo la pretesa tempestività del ricorso, invero, il ricorrente richiama la portata applicativa dell'art. 585, comma 3, cod. proc. pen., assumendo che il termine decadenziale per il ricorso per cassazione decorresse dalla notificazione dell'ordinanza cautelare all'imputato, e non già al difensore di fiducia domiciliatario. Così formulata la censura, essa devolve inammissibilmente a questa Corte la questione - valutativa - del se la notificazione dell'ordinanza, resa all'esito della condanna in primo grado, al difensore di fiducia nominato donniciliatario nella fase di merito sia o meno ex se idonea alla decorrenza del termine d'impugnazione, o se ed in che termini l'ulteriore notifica all'imputato possa determinare l'applicazione della regola di cui all'art. dell'art. 585, comma 3, cod. proc. pen.; il che vale a dire che il ricorrente deduce un errore di diritto, e non già una svista o una aberratio percettiva in cui sarebbe incorsa la Prima sezione nel non considerare la relata di notificazione all'imputato, che neppure rappresenta di aver prodotto. Il ricorso è, pertanto, inammissibile. 6 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente