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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 165/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
AMERIO SARA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1263/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - IB Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001391333000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001391333000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava in data 5.09.2025 l'avviso di intimazione n° 13920259001391333000 limitatamente alla cartella di pagamento n. 139 2018 0004637166 000 per tasse automobilistiche anni
2013 e 2014 a lei notificato in data 17.07.2025 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate RI, sulla base dell'unico seguente motivo:
1. PRESCRIZIONE DEL DIRITTO A RISCUOTERE LA CARTELLA DI PAGAMENTO.
Vi era istanza di trattazione in pubblica udienza.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate RI, che preliminarmente eccepiva la violazione dell'art. 14 comma 6-bis del D. Lgs. 546/92 in merito alla mancata corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente creditore Regione Calabria, litisconsorte necessario, e, pertanto, chiedeva di dichiarare inammissibile il ricorso. Eccepiva, quindi, il proprio difetto di legittimazione passiva.
Eccepiva anche l'inammissibilità del ricorso sussistendo il difetto di rappresentanza in giudizio e/o difetto di procura in assenza di attestazione di conformità all'originale della copia della procura alle liti, nonché mancando del tutto la relata di notifica che doveva essere firmata digitalmente. Eccepiva ancora l'inammissibilità di tutte le contestazioni formulate dalla parte ricorrente in quanto intempestivamente proposte in violazione del termine perentorio di 60 giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/92.
Rappresentava che vi sarebbe stata la notifica di altri atti:
SOTTESI AVVISI DI ACCERTAMENTO/CARTELLA DI PAGAMENTO:
DOC 1 ESTRATTO DI RUOLO (CONTENENTE L'INDICAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO N.
3742749 DEL 23/09/2020 NOTIFICATO CON RACCOMANDATA NR.78636493644 IL 08/02/2021 E
DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO IMPUGNATA NONCHE' LA LORO DATA DI NOTIFICA);
DOC 2 CARTELLA N. 13920180004637166000 NOTIFICATA IL 5-11-19
ATTI DI RISCOSSIONE INTERMEDI
DOC 3 PFA N. 13980202300000775000 NOTIFICATO IL 13-11-23
ATTO DI RISCOSSIONE IMPUGNATO/OPPOSTO
DOC 4 INTIM. PAG. N. 13920259001391333000 NOTIFICATA IL 17-7-25
Pertanto, riteneva che l'intimazione di pagamento impugnata resterebbe sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti agli atti presupposti e alla fase di accertamento e/o per questioni di merito.
Nel merito, riteneva comunque infondato il ricorso, a fronte della notificazione di atti interruttivi della prescrizione. Si difendeva, poi, su ulteriori motivi non oggetto di ricorso. Chiamava in causa la Regione
Calabria. Si costituiva in giudizio la Regione Calabria, che riteneva inammissibile il ricorso, essendo stata vocata in giudizio dal Concessionario, anziché dalla ricorrente. Depositava gli atti relativi alla notificazione dell'avviso di accertamento, pur ritenendo tale attività ultronea, in quanto assorbita dalla produzione dell'Agenzia delle Entrate RI. Rispetto alla prescrizione, che riteneva insussistente, ricordava comunque la necessaria sospensione legata all'emergenza da coronavirus.
Successivamente, la difesa della ricorrente depositava una rinuncia al ricorso, intendendo aderire alla definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2026, ossia la rottamazione quinquies. Chiedeva, pertanto, l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
All'udienza del 3 febbraio 2026, compariva il solo difensore della ricorrente, che insisteva nella rinuncia al ricorso e chiedeva compensarsi le spese. Il Giudice monocratico tratteneva a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si evidenzia come correttamente la ricorrente abbia vocato in giudizio soltanto il
Concessionario, avendo impugnato un avviso di intimazione. Quindi non solo il ricorso è perfettamente ammissibile, ma la chiamata in giudizio dell'Ente impositore da parte dell'Agenzia delle Entrate riscossione non è corretta, non essendo questi un contraddittore necessario ed essendo anzi privo di legittimazione passiva, non avendo la ricorrente avanzato alcuna domanda nei confronti dell'Ente impositore, né venendo in rilievo eventuali sue condotte e/o omissioni. Va, pertanto, disposta la sua estromissione dal giudizio e le spese sostenute vanno poste a carico del chiamante, indipendentemente dall'esito del giudizio. Peraltro, è lo stesso Concessionario a ritenere la sindacabilità dell'atto oggi impugnato solo per vizi propri e non anche degli atti presupposti, attesa l'intervenuta cristallizzazione della pretesa creditoria (come sostenuto contraddittoriamente proprio nelle controdeduzioni).
Analogamente infondata è l'altra eccezione preliminare avanzata dal Concessionario e relativa all'assenza di attestazione di conformità all'originale della procura alle liti, in quanto smentita dalla produzione documentale. Vi è, infatti, agi atti tale attestazione: “ATTESTO Ai sensi di legge, che i seguenti file: - Procura alle liti.pdf; - Intimazione di pagamento n. 139 2025 90013913 33 000.pdf; - Deposito contributo Unificato. pdf sono ciascuno copia informatica conforme al rispettivo originale ovvero alla rispettiva copia conforme in formato analogico”. Il file è in formato pdf.p7m. Per il resto, non è comprensibile quale relata di notificazione avrebbe dovuto essere firmata digitalmente, in quanto la convenuta non lo precisa;
se si tratta, come si ritiene, della relata di notificazione del ricorso, anch'essa è in formato pdf.p7m. Quindi, entrambi gli atti sono firmati con il formato Cades e le eccezioni sono pacificamente infondate in punto di fatto.
Rispetto alla rinuncia “al proseguimento della causa”, si evidenzia come la stessa non possa essere subordinata alla richiesta di compensazione delle spese, non essendo ammissibile una rinuncia al ricorso sottoposta ad una condizione. Peraltro, la normativa prevede proprio (c. 2, art. 44, d. lgs. 546/1992) che il ricorrente che rinunci al ricorso debba rimborsa le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra oro che, nel caso di specie, non vi è stato.
Ancora, non vi è stata alcuna accettazione della rinuncia da parte delle controparti, in violazione del disposto di cui all'art. 44, d. lgs. 546/1992, c. 3 e pertanto la stessa non produce effetto.
Inoltre, la rottamazione quinquies (legge n. 199/2025) non si applica alle tasse automobilistiche, di talché non potrà sanare in tal modo la propria posizione.
La Rottamazione-quinquies, infatti, riguarda tutti i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:
· imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall'Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e 36-ter DPR n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR n. 633/1972); · contributi previdenziali dovuti all'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
· sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture).
Pertanto, trattandosi di tasse automobilistiche, la ricorrente non potrà avvalersene, in quanto la norma non prevede la possibilità di aderire alla Rottamazione-quinquies di cui all'art. 1, commi da 82 a 101, della legge n. 199 del 2025, per carichi affidati dagli enti locali e dalle regioni (come nel caso di specie).
Il ricorso andrà quindi valutato nel merito ed è infondato.
Vi è infatti prova agli atti della notifica di un preavviso di fermo a mezzo posta ricevuto a mani personalmente dalla destinataria in data 13.11.2023 e quindi nel triennio rispetto alla notifica dell'atto oggi impugnato, avvenuta in data 17.07.2025. Nel preavviso di fermo è contenuta – tra le altre – anche la cartella di pagamento
-7166 finale, relativa a tasse automobilistiche anni 2013 e 2014.
La verifica della notificazione della cartella di pagamento e a fortiori degli ulteriori atti presupposti è ormai preclusa, non essendo il preavviso di fermo amministrativo stato tempestivamente impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio nei confronti della sola Agenzia delle
Entrate RI, che liquida in euro 923,00.
Condanna l'Agenzia delle Entrate RI al pagamento delle spese del giudizio nei confronti della
Regione Calabria, che liquida in euro 923,00.
IB Valentia, 3 febbraio 2026
Il Giudice,dott.ssa Sara Amerio
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
AMERIO SARA, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1263/2025 depositato il 30/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - IB Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001391333000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259001391333000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava in data 5.09.2025 l'avviso di intimazione n° 13920259001391333000 limitatamente alla cartella di pagamento n. 139 2018 0004637166 000 per tasse automobilistiche anni
2013 e 2014 a lei notificato in data 17.07.2025 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate RI, sulla base dell'unico seguente motivo:
1. PRESCRIZIONE DEL DIRITTO A RISCUOTERE LA CARTELLA DI PAGAMENTO.
Vi era istanza di trattazione in pubblica udienza.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate RI, che preliminarmente eccepiva la violazione dell'art. 14 comma 6-bis del D. Lgs. 546/92 in merito alla mancata corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dell'Ente creditore Regione Calabria, litisconsorte necessario, e, pertanto, chiedeva di dichiarare inammissibile il ricorso. Eccepiva, quindi, il proprio difetto di legittimazione passiva.
Eccepiva anche l'inammissibilità del ricorso sussistendo il difetto di rappresentanza in giudizio e/o difetto di procura in assenza di attestazione di conformità all'originale della copia della procura alle liti, nonché mancando del tutto la relata di notifica che doveva essere firmata digitalmente. Eccepiva ancora l'inammissibilità di tutte le contestazioni formulate dalla parte ricorrente in quanto intempestivamente proposte in violazione del termine perentorio di 60 giorni previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546/92.
Rappresentava che vi sarebbe stata la notifica di altri atti:
SOTTESI AVVISI DI ACCERTAMENTO/CARTELLA DI PAGAMENTO:
DOC 1 ESTRATTO DI RUOLO (CONTENENTE L'INDICAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO N.
3742749 DEL 23/09/2020 NOTIFICATO CON RACCOMANDATA NR.78636493644 IL 08/02/2021 E
DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO IMPUGNATA NONCHE' LA LORO DATA DI NOTIFICA);
DOC 2 CARTELLA N. 13920180004637166000 NOTIFICATA IL 5-11-19
ATTI DI RISCOSSIONE INTERMEDI
DOC 3 PFA N. 13980202300000775000 NOTIFICATO IL 13-11-23
ATTO DI RISCOSSIONE IMPUGNATO/OPPOSTO
DOC 4 INTIM. PAG. N. 13920259001391333000 NOTIFICATA IL 17-7-25
Pertanto, riteneva che l'intimazione di pagamento impugnata resterebbe sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti agli atti presupposti e alla fase di accertamento e/o per questioni di merito.
Nel merito, riteneva comunque infondato il ricorso, a fronte della notificazione di atti interruttivi della prescrizione. Si difendeva, poi, su ulteriori motivi non oggetto di ricorso. Chiamava in causa la Regione
Calabria. Si costituiva in giudizio la Regione Calabria, che riteneva inammissibile il ricorso, essendo stata vocata in giudizio dal Concessionario, anziché dalla ricorrente. Depositava gli atti relativi alla notificazione dell'avviso di accertamento, pur ritenendo tale attività ultronea, in quanto assorbita dalla produzione dell'Agenzia delle Entrate RI. Rispetto alla prescrizione, che riteneva insussistente, ricordava comunque la necessaria sospensione legata all'emergenza da coronavirus.
Successivamente, la difesa della ricorrente depositava una rinuncia al ricorso, intendendo aderire alla definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2026, ossia la rottamazione quinquies. Chiedeva, pertanto, l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
All'udienza del 3 febbraio 2026, compariva il solo difensore della ricorrente, che insisteva nella rinuncia al ricorso e chiedeva compensarsi le spese. Il Giudice monocratico tratteneva a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si evidenzia come correttamente la ricorrente abbia vocato in giudizio soltanto il
Concessionario, avendo impugnato un avviso di intimazione. Quindi non solo il ricorso è perfettamente ammissibile, ma la chiamata in giudizio dell'Ente impositore da parte dell'Agenzia delle Entrate riscossione non è corretta, non essendo questi un contraddittore necessario ed essendo anzi privo di legittimazione passiva, non avendo la ricorrente avanzato alcuna domanda nei confronti dell'Ente impositore, né venendo in rilievo eventuali sue condotte e/o omissioni. Va, pertanto, disposta la sua estromissione dal giudizio e le spese sostenute vanno poste a carico del chiamante, indipendentemente dall'esito del giudizio. Peraltro, è lo stesso Concessionario a ritenere la sindacabilità dell'atto oggi impugnato solo per vizi propri e non anche degli atti presupposti, attesa l'intervenuta cristallizzazione della pretesa creditoria (come sostenuto contraddittoriamente proprio nelle controdeduzioni).
Analogamente infondata è l'altra eccezione preliminare avanzata dal Concessionario e relativa all'assenza di attestazione di conformità all'originale della procura alle liti, in quanto smentita dalla produzione documentale. Vi è, infatti, agi atti tale attestazione: “ATTESTO Ai sensi di legge, che i seguenti file: - Procura alle liti.pdf; - Intimazione di pagamento n. 139 2025 90013913 33 000.pdf; - Deposito contributo Unificato. pdf sono ciascuno copia informatica conforme al rispettivo originale ovvero alla rispettiva copia conforme in formato analogico”. Il file è in formato pdf.p7m. Per il resto, non è comprensibile quale relata di notificazione avrebbe dovuto essere firmata digitalmente, in quanto la convenuta non lo precisa;
se si tratta, come si ritiene, della relata di notificazione del ricorso, anch'essa è in formato pdf.p7m. Quindi, entrambi gli atti sono firmati con il formato Cades e le eccezioni sono pacificamente infondate in punto di fatto.
Rispetto alla rinuncia “al proseguimento della causa”, si evidenzia come la stessa non possa essere subordinata alla richiesta di compensazione delle spese, non essendo ammissibile una rinuncia al ricorso sottoposta ad una condizione. Peraltro, la normativa prevede proprio (c. 2, art. 44, d. lgs. 546/1992) che il ricorrente che rinunci al ricorso debba rimborsa le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra oro che, nel caso di specie, non vi è stato.
Ancora, non vi è stata alcuna accettazione della rinuncia da parte delle controparti, in violazione del disposto di cui all'art. 44, d. lgs. 546/1992, c. 3 e pertanto la stessa non produce effetto.
Inoltre, la rottamazione quinquies (legge n. 199/2025) non si applica alle tasse automobilistiche, di talché non potrà sanare in tal modo la propria posizione.
La Rottamazione-quinquies, infatti, riguarda tutti i carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:
· imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall'Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e 36-ter DPR n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR n. 633/1972); · contributi previdenziali dovuti all'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
· sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture).
Pertanto, trattandosi di tasse automobilistiche, la ricorrente non potrà avvalersene, in quanto la norma non prevede la possibilità di aderire alla Rottamazione-quinquies di cui all'art. 1, commi da 82 a 101, della legge n. 199 del 2025, per carichi affidati dagli enti locali e dalle regioni (come nel caso di specie).
Il ricorso andrà quindi valutato nel merito ed è infondato.
Vi è infatti prova agli atti della notifica di un preavviso di fermo a mezzo posta ricevuto a mani personalmente dalla destinataria in data 13.11.2023 e quindi nel triennio rispetto alla notifica dell'atto oggi impugnato, avvenuta in data 17.07.2025. Nel preavviso di fermo è contenuta – tra le altre – anche la cartella di pagamento
-7166 finale, relativa a tasse automobilistiche anni 2013 e 2014.
La verifica della notificazione della cartella di pagamento e a fortiori degli ulteriori atti presupposti è ormai preclusa, non essendo il preavviso di fermo amministrativo stato tempestivamente impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio nei confronti della sola Agenzia delle
Entrate RI, che liquida in euro 923,00.
Condanna l'Agenzia delle Entrate RI al pagamento delle spese del giudizio nei confronti della
Regione Calabria, che liquida in euro 923,00.
IB Valentia, 3 febbraio 2026
Il Giudice,dott.ssa Sara Amerio