Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01025/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03057/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3057 del 2020, proposto da
Gramar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Rosina Casertano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Pietro Colletta n. 12;
contro
Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Giannico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Sparanise e Regione Campania, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a- della nota a firma del dirigente del Consorzio Asi di Caserta del 28.1.2020 n. 809, con il quale è stato formulato parere negativo al rilascio della autorizzazione avanzata dalla Gramar alla Regione Campania per conseguire l’adeguamento alla D.R.G.C. n. 223/2019;
b -del provvedimento a firma del medesimo dirigente sopraindicato del 7.2.2020 n. 1173, con il quale viene comunicato all’attuale ricorrente che l’opificio di quest’ultima ricade all’interno
della perimetrazione dell’Asi di Caserta, per cui si ribadisce il contenuto della precedente missiva;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025 la dott.ssa GI MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente premette di essere titolare di un impianto per il riciclaggio e la lavorazione dei materiali di risulta dei marmi con sede e stabilimento in Sparanise (CE) alla S.S. Appia Km 188,10. Afferma che l’impianto è autorizzato dai seguenti titoli: autorizzazione del Prefetto della Provincia di Caserta, n. 5237 del 21.12.1995, concessione edilizia n. 23 del 11.3.1996 del Comune di Sparanise, autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 rilasciata dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 17 del 26.02.2018. Inoltre, la Regione, con atto dirigenziale n. 202 del 21.10.2019 ha preso atto di una variante non sostanziale, richiesta dall’interessata il 9.9.2019.
Dovendo adeguare l’impianto alle prescrizioni in materia antincendio previste dalla DGR 223/2019, la ricorrente ha comunicato alla Regione la relativa variante non sostanziale. La conferenza dei servizi all’uopo convocata (alla quale sono stati invitati a partecipare il Comune di Sparanise, la Provincia di Caserta, l’ARPAC Caserta, l’ASL - UOPC di Caserta, i VV.FF.) ha espresso parere favorevole con prescrizioni all’approvazione del progetto.
Successivamente alla chiusura della conferenza, con nota n. 809 del 28.1.2020, il dirigente del Consorzio Asi di Caserta ha comunicato alla Regione Campania il proprio parere negativo al rilascio della suddetta autorizzazione, in quanto l’opificio della Gramar ricade nell’Agglomerato industriale Asi “Volturno Nord ” e non risulta convenzionato.
E’ seguita un’ulteriore missiva (la n. 1173 del 7.2.2020), con la quale il Consorzio ha rappresentato che la p.lla n. 5058 del Foglio 11 del Comune di Sparanise, ove è ubicato l’impianto della ricorrente ricade all’interno della perimetrazione dell’agglomerato industriale dell’Asi di Caserta. A tale comunicazione la ricorrente ha replicato trasmettendo un certificato di destinazione dal quale risulta solo che l’impianto ricade in “Zona DP – Impianti produttivi ”.
Con decreto n. 74 del 5.5.2020, la Regione Campania ha preso atto della variante sostanziale presentata dalla Gramar relativa all’adeguamento dell’impianto di gestione rifiuti al DGR n. 223/2019, con le prescrizioni ivi indicate.
La ricorrente, ritenendole illegittime, ha impugnato le note sopra richiamate del Consorzio A.S.I. di Caserta, formulando i seguenti motivi:
I – violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e ss. l. 241/1990, eccesso di potere rilevabile attraverso diverse figure sintomatiche: errore nei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà tra provvedimenti, carenza di istruttoria. violazione art. 97 Cost. e del principio di ragionevolezza.
Il parere negativo all’adeguamento dell’impianto alle norme antincendio reso dal Consorzio sarebbe illegittimo poiché lo stabilimento non ricadrebbe all’interno del perimetro del Piano A.S.I. Tale circostanza sarebbe comprovata dal certificato di destinazione urbanistica depositato in atti.
II – Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e ss. l. 241/1990, violazione L.R. N. 19/2013 e L. 218 del 1978, eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà tra provvedimenti, carenza di istruttoria.
Il parere reso dal Consorzio A.S.I. sarebbe illegittimo nella parte in cui afferma, senza un’adeguata istruttoria, che l’impianto è collocato nel perimetro dell’area consortile in contrasto con quanto affermerebbero la concessione n. 23 dell’11.3.1996, con cui è stata autorizzata la costruzione dell’impianto, i certificati di destinazione urbanistica e il decreto del Prefetto di Caserta n. 5237 del 21.12.1995, che nessun riferimento contengono alla localizzazione dell’impianto all’interno dell’area di competenza del Consorzio. Il Consorzio, inoltre, non avrebbe ceduto o concesso l’area su cui insiste l’impianto. In assenza di poteri autorizzativi o regolatori in capo al Consorzio, la convenzione invocata dall’ASI dovrebbe essere qualificata solo quale accordo di natura privatistica volto a ripartire l’onere economico riguardante lo sviluppo infrastrutturale dell’area.
III – Ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e ss. l. 241/1990, violazione L.R. n. 19/2013 e l. n. 218 del 1978, violazione art. 3 l. 241/90, eccesso di potere rilevabile attraverso diverse figure sintomatiche: mancanza di adeguata giustificazione, errore nei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà tra provvedimenti. carenza di istruttoria.
Nella nota impugnata l’Asi afferma di aver desunto l’inserimento dell’opificio nella zona A.S.I. da una “verifica catastale ”, dalla quale sarebbe emerso che “la particella n. 33 dell’estratto di mappa catastale del PRG Asi, ricadente all’interno della perimetrazione dell’Agglomerato Industriale Asi, contiene la particella (attuale) n. 5058 del F11, intestata alla ditta Gr.Mar s.r.l.”. Si tratterebbe di elemento non dirimente, non essendo idoneo a verificare quando tale “inserimento ” sarebbe avvenuto.
Si è costituito il Consorzio A.S.I. di Caserta, contestando nel merito le avverse censure.
All’udienza pubblica del 29.10.2025, il Collegio ha sollevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di lesività degli atti impugnati.
All’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse. Le note impugnate contengono entrambe la posizione del Consorzio A.S.I. in merito alla localizzazione dell’impianto nel perimetro del Piano A.S.I. Il Consorzio, in particolare, ha espresso un parere negativo alla variante sostanziale richiesta (preordinata all’adeguamento dell’impianto alle norme antincendio previste dalla DGR n. 223/2019), in ragione del mancato convenzionamento della ditta con l’Ente.
Entrambe le note sono successive alla chiusura della conferenza di servizi, tenutasi il 16.1.2020, per l’approvazione del progetto e, tuttavia, non hanno impedito la presa d’atto del progetto da parte della Regione, la quale, dopo che il Consorzio aveva già espresso il proprio avviso, con D.G.R. n. 74 del 5.5.2020 ha favorevolmente concluso il procedimento (cfr. documento 13 del file denominato “Lettera di trasmissione al Consorzio Asi di Caserta dei documenti (ricorso straordinario al Capo dello Stato e rispettivi allegati)” depositato da parte ricorrente in data 11.9.2020).
Peraltro, il Consorzio – pur avendo contestato la validità della conferenza di servizi – non he ha impugnato l’esito, così consentendo il consolidarsi degli esiti del procedimento conclusosi con
D.G.R. n. 74 del 5.5.2020.
Per tale ragione, le comunicazioni impugnate non hanno avuto alcuna efficacia (immediatamente) lesiva della posizione della ricorrente, con riguardo allo specifico procedimento nel quale si sono inserite.
In assenza di atti idonei ad incidere in via immediata e diretta sulla sfera giuridica del ricorrente, la mera comunicazione alla Regione e agli altri partecipanti alla conferenza del parere del Consorzio in merito alla localizzazione dell’impianto e al conseguente obbligo di convenzionamento della ditta non è sufficiente ad integrare le condizioni cui è subordinato l’esercizio dell’azione giurisdizionale, ai sensi dell’art. 100 c.p.a. e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Per condivisa giurisprudenza, infatti: “Nel processo amministrativo, l'interesse a ricorrere è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dell'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato. In particolare, l'interesse a ricorrere costituisce condizione dell'azione e consiste nella concreta ed attuale possibilità di perseguire un bene della vita, anche di natura morale o residuale, attraverso il processo, in corrispondenza ad una lesione dell'interesse protetto. Dunque, presuppone una lesione in atto a una posizione giuridica tutelata dall'ordinamento ad opera dell'atto impugnato, tale per cui l'accoglimento della domanda di annullamento possa comportare una qualche utilità al ricorrente. Sicché, se l'atto impugnato non è lesivo o la posizione di vantaggio per la quale si agisce non è tutelata, allora l'interesse a ricorrere non sussiste e il ricorso è inammissibile.” (T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 05/06/2019, n. 944).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha visto concludersi favorevolmente il procedimento nell’ambito del quale sono state rese le note impugnate ed esse non contengono alcun contenuto provvedimentale tale da determinare un’immediata lesione della sfera giuridica del ricorrente, il quale potrà – se del caso – impugnare gli eventuali futuri atti con i quali il Consorzio intenderà far valere le proprie prerogative sull’impianto in questione.
2. Per questi motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
3. Le spese di giudizio, stante l’esito in rito della controversia, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA AR, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario
GI MO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI MO | NA AR |
IL SEGRETARIO