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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 26/09/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 236/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del
D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 25/09/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 236/2024 R.G.A.L. e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dalla in persona delll'Avv.to Francesco Elia, e Controparte_1 dall'Avv.to Daniela De Salvatore
E
– in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore Resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Angelo Bellaroba
Oggetto: Indebito.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito di cui alla comunicazione di riliquidazione del 25.07.2023 e, per l'effetto, dichiara che non è dovuta da Parte_1 all' la somma complessiva di € 11.029,30 richiesta in pagamento con il CP_2 provvedimento di cui innanzi. pagina 1 di 6 2. Condanna l' in persona del l.r. pro-tempore, a rimborsare alla ricorrente le spese CP_2 processuali liquidate in complessivi € 2.800,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.01.2024, ritualmente notificato, la ricorrente epigrafata conviene in giudizio l dinanzi al Tribunale di Velletri e, premesso di essere stata
CP_2 titolare di indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di settembre 2012 fino al mese di agosto 2023, chiede di dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di € 11.029,30 di cui alla nota del 10.08.2023 rivendicato dall
CP_2 convenuto per il periodo 1.12.2021/31.08.2023 per la seguente motivazione: E' stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante, ribadendo la revoca della prestazione di cui alla precedente nota del 25.07.2023. Richiama, quindi, la giurisprudenza in materia di prestazioni assistenziali per sopravvenuta carenza del requisito sanitario in cui si afferma il principio del legittimo affidamento del percettore fino alla comunicazione da parte dell' del provvedimento con cui è stato accertato il venire meno del
CP_2 presupposto sanitario a seguito di visita di revisione. Pertanto, considerato che prima del provvedimento di riliquidazione del 25.07.2023 non aveva ricevuto alcuna comunicazione da parte dell' non sussiste alcun indebito con riferimento al periodo
CP_2
1.12.2021/31.08.2023.
L' si costituisce in giudizio e chiede il rigetto del ricorso per la sua infondatezza. CP_2
Sostiene, infatti, premesso che la prova della insussistenza del debito grava sulla parte ricorrente, la fondatezza della pretesa restitutoria tenuto conto degli esiti della visita di revisione -in cui è stato accertato il venir meno del requisito sanitario per beneficiare della provvidenza in parola- il cui verbale alla ricorrente il 26.06.2023 a cui Parte_2 ha fatto seguito la comunicazione di indebito del 10.08.2023. Precisa, infine, che la ricorrente non può invocare la rilevanza dell'affidamento che a suo dire, non opera nel sottosistema dell'indebito assistenziale. Nel caso in esame, infatti, l'indebito si è formato per il superamento dei limiti reddituali tenuto conto dei redditi comunicati dallo stesso ricorrente.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dai procuratori delle parti. All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudicante decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
pagina 2 di 6 Così riassunti i fatti di causa osserva il giudicante che è utile premettere che le prestazioni economiche a sostegno del reddito costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), ancorché i detti fatti siano complessi e il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludono la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (giurisprudenza pacifica: cfr. per tutte, Cass., Sez. Un., 8 aprile 1975, n. 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329).
Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti c.d. di "concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme. Analogamente, i c.d. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della c.d. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (vedi, per tutte,
Cass. n. 256/2001; n. 8713/1999; n. 5138/1994).
Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale - spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere-, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori.
In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto.
La giurisprudenza di legittimità (ex multis ad es. Cass. n. 16620/2003, n. 7048/2006, n.
6610/2005 e 261262/2016) ha evidenziato che la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite -in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite.
Ne discende che non può farsi riferimento alle disposizioni di legge in materia di prestazioni previdenziali indebitamente corrisposte, giacché la presente causa concerne una prestazione assistenziale, mentre le disposizioni di cui all'art. 52 della legge 9.3.1988,
n. 89, si applicano esclusivamente all'ipotesi di corresponsione indebita di “pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative
pagina 3 di 6 della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale”. Né si applica quanto disposto dall'art. 13 n. 2 della L. 412/1991. Nel primo caso, infatti, si tratta di una norma speciale rispetto a quella generale codicistica (art. 2033) e non può applicarsi in via analogica a fattispecie da essa non espressamente contemplate, non potendosi estendere la sua applicazione dall'interprete oltre lo stretto ambito cui sono dedicate dalla legge. Nel secondo caso si tratta di una norma che prevede una decadenza e, in quanto tale, anch'essa di cd “stretta interpretazione”.
Il termine di prescrizione per ripetere le prestazioni non dovute è quello decennale, a norma dell'art. 2946 c.c., in quanto il credito scaturisce da indebito, e la prescrizione, in ossequio al principio generale dettato dall'art. 2935 c.c., comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Quanto alla distribuzione degli oneri probatori è bene chiarire che, benché la causa introdotta dall'accipiens abbia natura di accertamento negativo del credito, la consolidata giurisprudenza di legittimità afferma che l'onere probatorio grava sull'attore anche se tale onere non può estendersi fino a costringere il ricorrente a provare ogni e qualsiasi fatto costitutivo del suo diritto, per cui questi deve essere preliminarmente messo in condizioni di comprendere quale sia l'atto o il fatto che gli viene contestato tale da avere formato un indebito. In altre parole l' con le comunicazioni amministrative deve chiarire la CP_2 ragione dell'indebito e non limitarsi ad informare semplicemente il pensionato dell'avvenuto ricalcolo della prestazione e dell'ammontare dell'indebito venutosi a creare senza alcun riferimento alla causale della pretesa restitutoria (ad es. Cass. 15550/2019).
La S.C. Cassazione, con l'Ordinanza n. 13223 del giugno 2020, ha precisato che, nel settore, non si applica il principio generale codicistico di incondizionata ripetibilità dell'indebito sancito dall'art. 2033 c.c. -secondo cui ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge, sia nel caso d'inesistenza originaria, sopravvenuta, o parziale, è da considerare indebita e, dunque, soggetta a ripetizione-. I Supremi Giudici hanno, infatti, chiarito che trova applicazione la regola, propria del sottosistema in esame, che esclude la ripetizione in presenta di situazioni di fatto variamente articolate ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, ed una situazione idonea a generare affidamento. Peraltro su detto principio ha fatto leva anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché, pur affermando – ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 – che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per pagina 4 di 6 l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”
(ord. n. 264/2004).
In sintesi, la più recente giurisprudenza di legittimità muove dalla tesi secondo cui “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'
«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)“.
Inoltre, con specifico riferimento all'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario a seguito di visita di revisione, ipotesi che qui viene in rilievo, la S.C. di Cassazione con la recente ordinanza n. 24180/2022, dopo avere richiamato i suesposti principi di diritto, ha chiarito che sussiste il diritto dell' alla CP_2 restituzione delle somme solo dal provvedimento con cui l'esito dell'accertamento è comunicato al percipiente, a meno che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
Nel caso in esame l' deduce, ma non prova, che il Verbale della visita di revisione è CP_2 stato comunicato alla ricorrente a mezzo raccomandata A/R in data 26.06.2023 senza contare che in allegato alla memoria di costituzione in giudizio si riviene la sola prima pagina della nota di trasmissione dell'atto che indica all'oggetto il Verbale sanitario per il riconoscimento dell'Handicap e non quello per il riconoscimento dell'invalidità civile. In ogni caso, si tratterebbe di una comunicazione antecedente di un solo mese rispetto alla comunicazione di riliquidazione del 25.07.2023 che la ricorrente ammette di avere ricevuto.
Ma vi è di più. Poiché fino alla comunicazione dell'esito della visita di revisione l'invalido versa in una situazione soggettiva di buona fede sussistendo una situazione idonea a generare affidamento, salvo che l'erogazione non spettante sia addebitabile allo stesso percettore, ipotesi neppure paventata dal procuratore dell' nel caso in esame, la CP_2 normativa del settore prevede che l' una volta accertato il venire meno del requisito CP_2 sanitario, deve immediatamente sospendere cautelativamente la prestazione economica pagina 5 di 6 collegata all'invalidità e, quindi, procedere con la revoca della stessa. Nulla di tutto ciò nel caso che ci occupa.
In conclusione, precisato, altresì, che l' non ha provato la data in cui la ricorrente ha CP_2 ricevuto la comunicazione del 23.07.2023, a parere del giudicante, la sig.ra Parte_3 ha fatto fronte all'onere probatorio di cui era gravata con la conseguenza che va dichiarata l'insussistenza dell'indebito per cui è causa in quanto la pretesa restitutoria azionata dall' resistente è risultata illegittima. CP_2
Il ricorso è, quindi, fondato e merita di essere accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente che se ne dichiarano antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Velletri, 26 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del
D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 25/09/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 236/2024 R.G.A.L. e vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentata e difesa dalla in persona delll'Avv.to Francesco Elia, e Controparte_1 dall'Avv.to Daniela De Salvatore
E
– in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore Resistente
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Angelo Bellaroba
Oggetto: Indebito.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara l'irripetibilità dell'indebito di cui alla comunicazione di riliquidazione del 25.07.2023 e, per l'effetto, dichiara che non è dovuta da Parte_1 all' la somma complessiva di € 11.029,30 richiesta in pagamento con il CP_2 provvedimento di cui innanzi. pagina 1 di 6 2. Condanna l' in persona del l.r. pro-tempore, a rimborsare alla ricorrente le spese CP_2 processuali liquidate in complessivi € 2.800,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.01.2024, ritualmente notificato, la ricorrente epigrafata conviene in giudizio l dinanzi al Tribunale di Velletri e, premesso di essere stata
CP_2 titolare di indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di settembre 2012 fino al mese di agosto 2023, chiede di dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di € 11.029,30 di cui alla nota del 10.08.2023 rivendicato dall
CP_2 convenuto per il periodo 1.12.2021/31.08.2023 per la seguente motivazione: E' stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante, ribadendo la revoca della prestazione di cui alla precedente nota del 25.07.2023. Richiama, quindi, la giurisprudenza in materia di prestazioni assistenziali per sopravvenuta carenza del requisito sanitario in cui si afferma il principio del legittimo affidamento del percettore fino alla comunicazione da parte dell' del provvedimento con cui è stato accertato il venire meno del
CP_2 presupposto sanitario a seguito di visita di revisione. Pertanto, considerato che prima del provvedimento di riliquidazione del 25.07.2023 non aveva ricevuto alcuna comunicazione da parte dell' non sussiste alcun indebito con riferimento al periodo
CP_2
1.12.2021/31.08.2023.
L' si costituisce in giudizio e chiede il rigetto del ricorso per la sua infondatezza. CP_2
Sostiene, infatti, premesso che la prova della insussistenza del debito grava sulla parte ricorrente, la fondatezza della pretesa restitutoria tenuto conto degli esiti della visita di revisione -in cui è stato accertato il venir meno del requisito sanitario per beneficiare della provvidenza in parola- il cui verbale alla ricorrente il 26.06.2023 a cui Parte_2 ha fatto seguito la comunicazione di indebito del 10.08.2023. Precisa, infine, che la ricorrente non può invocare la rilevanza dell'affidamento che a suo dire, non opera nel sottosistema dell'indebito assistenziale. Nel caso in esame, infatti, l'indebito si è formato per il superamento dei limiti reddituali tenuto conto dei redditi comunicati dallo stesso ricorrente.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dai procuratori delle parti. All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., il giudicante decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
pagina 2 di 6 Così riassunti i fatti di causa osserva il giudicante che è utile premettere che le prestazioni economiche a sostegno del reddito costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), ancorché i detti fatti siano complessi e il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludono la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (giurisprudenza pacifica: cfr. per tutte, Cass., Sez. Un., 8 aprile 1975, n. 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329).
Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti c.d. di "concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme. Analogamente, i c.d. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della c.d. "autotutela amministrativa", che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico (vedi, per tutte,
Cass. n. 256/2001; n. 8713/1999; n. 5138/1994).
Il descritto assetto ordinamentale si pone in diretta derivazione dai principi espressi dall'art. 38 Cost., attributivi del "diritto" al mantenimento e all'assistenza sociale - spettante ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere-, nonché del diritto alla previdenza per i lavoratori.
In linea generale, perciò, le prestazioni derivanti dalla solidarietà sociale non possono riconoscersi a coloro che non possiedono i requisiti previsti dalla legge per essere titolari del diritto.
La giurisprudenza di legittimità (ex multis ad es. Cass. n. 16620/2003, n. 7048/2006, n.
6610/2005 e 261262/2016) ha evidenziato che la materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite -in caso di accertata insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite.
Ne discende che non può farsi riferimento alle disposizioni di legge in materia di prestazioni previdenziali indebitamente corrisposte, giacché la presente causa concerne una prestazione assistenziale, mentre le disposizioni di cui all'art. 52 della legge 9.3.1988,
n. 89, si applicano esclusivamente all'ipotesi di corresponsione indebita di “pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative
pagina 3 di 6 della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale”. Né si applica quanto disposto dall'art. 13 n. 2 della L. 412/1991. Nel primo caso, infatti, si tratta di una norma speciale rispetto a quella generale codicistica (art. 2033) e non può applicarsi in via analogica a fattispecie da essa non espressamente contemplate, non potendosi estendere la sua applicazione dall'interprete oltre lo stretto ambito cui sono dedicate dalla legge. Nel secondo caso si tratta di una norma che prevede una decadenza e, in quanto tale, anch'essa di cd “stretta interpretazione”.
Il termine di prescrizione per ripetere le prestazioni non dovute è quello decennale, a norma dell'art. 2946 c.c., in quanto il credito scaturisce da indebito, e la prescrizione, in ossequio al principio generale dettato dall'art. 2935 c.c., comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Quanto alla distribuzione degli oneri probatori è bene chiarire che, benché la causa introdotta dall'accipiens abbia natura di accertamento negativo del credito, la consolidata giurisprudenza di legittimità afferma che l'onere probatorio grava sull'attore anche se tale onere non può estendersi fino a costringere il ricorrente a provare ogni e qualsiasi fatto costitutivo del suo diritto, per cui questi deve essere preliminarmente messo in condizioni di comprendere quale sia l'atto o il fatto che gli viene contestato tale da avere formato un indebito. In altre parole l' con le comunicazioni amministrative deve chiarire la CP_2 ragione dell'indebito e non limitarsi ad informare semplicemente il pensionato dell'avvenuto ricalcolo della prestazione e dell'ammontare dell'indebito venutosi a creare senza alcun riferimento alla causale della pretesa restitutoria (ad es. Cass. 15550/2019).
La S.C. Cassazione, con l'Ordinanza n. 13223 del giugno 2020, ha precisato che, nel settore, non si applica il principio generale codicistico di incondizionata ripetibilità dell'indebito sancito dall'art. 2033 c.c. -secondo cui ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge, sia nel caso d'inesistenza originaria, sopravvenuta, o parziale, è da considerare indebita e, dunque, soggetta a ripetizione-. I Supremi Giudici hanno, infatti, chiarito che trova applicazione la regola, propria del sottosistema in esame, che esclude la ripetizione in presenta di situazioni di fatto variamente articolate ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta, ed una situazione idonea a generare affidamento. Peraltro su detto principio ha fatto leva anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale allorché, pur affermando – ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 – che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per pagina 4 di 6 l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche “in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”
(ord. n. 264/2004).
In sintesi, la più recente giurisprudenza di legittimità muove dalla tesi secondo cui “il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'
«affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. – un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (…) non sia (…) addebitabile» al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431)“.
Inoltre, con specifico riferimento all'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario a seguito di visita di revisione, ipotesi che qui viene in rilievo, la S.C. di Cassazione con la recente ordinanza n. 24180/2022, dopo avere richiamato i suesposti principi di diritto, ha chiarito che sussiste il diritto dell' alla CP_2 restituzione delle somme solo dal provvedimento con cui l'esito dell'accertamento è comunicato al percipiente, a meno che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
Nel caso in esame l' deduce, ma non prova, che il Verbale della visita di revisione è CP_2 stato comunicato alla ricorrente a mezzo raccomandata A/R in data 26.06.2023 senza contare che in allegato alla memoria di costituzione in giudizio si riviene la sola prima pagina della nota di trasmissione dell'atto che indica all'oggetto il Verbale sanitario per il riconoscimento dell'Handicap e non quello per il riconoscimento dell'invalidità civile. In ogni caso, si tratterebbe di una comunicazione antecedente di un solo mese rispetto alla comunicazione di riliquidazione del 25.07.2023 che la ricorrente ammette di avere ricevuto.
Ma vi è di più. Poiché fino alla comunicazione dell'esito della visita di revisione l'invalido versa in una situazione soggettiva di buona fede sussistendo una situazione idonea a generare affidamento, salvo che l'erogazione non spettante sia addebitabile allo stesso percettore, ipotesi neppure paventata dal procuratore dell' nel caso in esame, la CP_2 normativa del settore prevede che l' una volta accertato il venire meno del requisito CP_2 sanitario, deve immediatamente sospendere cautelativamente la prestazione economica pagina 5 di 6 collegata all'invalidità e, quindi, procedere con la revoca della stessa. Nulla di tutto ciò nel caso che ci occupa.
In conclusione, precisato, altresì, che l' non ha provato la data in cui la ricorrente ha CP_2 ricevuto la comunicazione del 23.07.2023, a parere del giudicante, la sig.ra Parte_3 ha fatto fronte all'onere probatorio di cui era gravata con la conseguenza che va dichiarata l'insussistenza dell'indebito per cui è causa in quanto la pretesa restitutoria azionata dall' resistente è risultata illegittima. CP_2
Il ricorso è, quindi, fondato e merita di essere accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente che se ne dichiarano antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Velletri, 26 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 6 di 6