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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/04/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 29.04.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note di udienza depositate dalla parte ricorrente, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 3290/2022 R.g. Previdenza avente ad oggetto: ripetizione di indebito
TRA
(c.f.: , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Vesuviano (Na) il 22.06.1992, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Maria Mazza ed elettivamente domiciliato come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva ed elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.06.2022 la parte ricorrente ha esposto di essere titolare di pensione di inabilità dal 22.07.2015 e che in seguito a visita di revisione del 08.10.2019 è stato dichiarato soggetto invalido nella minore misura percentuale del 75% con decorrenza dal 19.07.2018; di essere stato assunto dal 27.01.2021 al 13.06.2021 alle dipendenze del con contratto a Controparte_2
CP_ tempo determinato;
che l' con nota del 25.03.2022 gli ha comunicato l'indebita percezione della
Pag. 1 di 6 somma di € 9.522,36 per indebita percezione della prestazione assistenziale a causa del superamento del limite reddituale previsto dalla legge;
che i ratei sono sempre stati percepiti in assenza di dolo in quanto CP_ l' è sempre stato a conoscenza della propria situazione reddituale in quanto lavoratore dipendente del Ministero per il periodo dal 27.01.2021 al 13.06.2021.
Tanto premesso, ha chiesto di annullare il provvedimento di indebito, con vittoria di spese ed attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario. CP_ Costituendosi tempestivamente in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che l'indebito trae origine, da un lato, dalla mancata presentazione del modello Red e, dall'altro, dalla circostanza che a decorrere dal 19.07.2018 è stato riconosciuto soggetto solo parzialmente invalido e non più totalmente inabile. Ha esposto, altresì, che ad ogni modo a decorrere dall'anno 2022 non avrebbe più diritto all'erogazione dell'assegno di invalidità civile per superamento del limite reddituale, avendo percepito un reddito annuo pari ad € 7.000,00, laddove il limite stabilito è di € 4.900,00.
Letti gli atti, ritenuto il carattere documentale della controversia, la causa viene decisa in data odierna ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso è procedibile avendo l'istante presentato in data 02.05.2022 ricorso in sede amministrativa
(cfr. all. prod. tel. ric.).
Venendo al merito, in punto di fatto, deve evidenziarsi che parte ricorrente è stata titolare di pensione di inabilità con decorrenza dal 15.02.2016 e che dal 19.07.2018, a seguito di visita di revisione,
è stato dichiarato invalido nella misura percentuale del 75%, con diritto, dunque, solo all'erogazione dell'assegno di invalidità civile. Tali circostanze sono provate dai verbali depositati dalla parte CP_1 ricorrente. CP_ Con nota del 25.03.2022 l' ha comunicato al ricorrente: «a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal 01.07.2020 al 30.04.2022, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. INVCIV nr.
07475146 per un importo complessivo di € 9.522,36 per i seguenti motivi: è stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante;
è stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante
a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge» (cfr. all. prod. tel. ric.).
Ebbene, nel dettaglio, la fattispecie in esame attiene all'indebita percezione di somme sulla prestazione assistenziale scaturita, da un lato, dal venir meno del requisito sanitario e, dall'altro, dal superamento del limite reddituale previsto dalla legge. Invero, l'istituto ha dedotto che il ricorrente è stato successivamente riconosciuto parzialmente invalido, e dunque non avente più diritto alla prestazione assistenziale, nonché per l'anno 2022 il superamento del limite reddituale.
Tanto esposto, la domanda è parzialmente fondata.
La materia della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite - in caso di accertata insussistenza,
Pag. 2 di 6 originaria o sopravvenuta, dei requisiti prescritti dalla legge - è stata diversamente regolata nel corso del tempo da numerose disposizioni che si sono susseguite.
Si tratta: della L. n. 29 del 1977, art. 3, di conversione del D.L. n. 850 del 1976; del D.L. n. 173 del
1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988; della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, comma 4; del D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698, art. 5, comma 5; del D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modifiche nella L. 8 agosto 1996, n. 425 (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 52, comma 3, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari), della L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 37, (in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari).
Infine, il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 5, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. CP_ 326, nel disporre che l' e il Ministero del Tesoro devono stabilire le modalità tecniche per effettuare in via telematica le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle prestazioni assistenziali, e per procedere alla sospensione ed al recupero, prevede che: “Non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali”.
Pertanto, la disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale: se si accerta la mancanza dei requisiti sanitari le norme applicabili, a seconda dell'epoca della erogazione, saranno quelle sopra elencate;
se si accerta invece la mancanza dei requisiti reddituali, non si può procedere alla ripetizione dei ratei percepiti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 269 del
2003; mentre, quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del 23 agosto 2003).
Nel caso di specie, è documentalmente provata l'insussistenza del requisito sanitario pari al 100% di invalidità a decorrere dal 19.07.2018. Tale circostanza è conosciuta da parte ricorrente, avendo la stessa dedotto il venir meno del requisito sanitario già nell'atto introduttivo ed avendo altresì depositato il relativo verbale CP_1
Tanto premesso, va detto che, secondo costante e condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte
(cfr. Cass. N° 13963\2012) i ratei delle prestazioni assistenziali erogati indebitamente non sono ripetibili per il periodo anteriore al provvedimento di revoca. Lo dispongono norme speciali rispetto al principio generale di ripetibilità dell'indebito ex art. 2033 cod. civ.; si tratta del D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 10 convertito in L. n. 291 del 1988, che dispone analogamente rispetto alla norma precedente di cui al D.L. n. 850 del 1976, art. 3 convertito in L. n. 29 del 1977. Lo ha poi riconfermato il D. 20 luglio 1989, n. 293, art. 9, comma 4 contenente il regolamento delle verifiche concernenti l'invalidità civile.
Pag. 3 di 6 La Suprema Corte si è già espressa in tal senso con numerose pronunzie;
tra le tante Cass. n. 6091 del 26/04/2002, con cui si è affermato, con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dalla L. n.
537 del 1993, art. 11, comma 4, (D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3-ter, convertito in L. n. 425 del
1996, art. 37, comma 8, L. n. 448 del 1998) – (disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dal D.P.R. n. 698 del 1994, art. 5, comma 5 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento), deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari.
Nel caso di specie, il requisito sanitario per la pensione di invalidità è stato revocato con decorrenza dal 19.07.2018 (in seguito alla visita di revisione del 08.10.2019) e ciò trova conferma nel verbale CP_ amministrativo in atti. L' ha dunque chiesto la restituzione dei ratei a decorrere dal 01.07.2020 e, pertanto, i ratei riscossi da tale data sino al 31.12.2021 sono stati indebitamente accreditati. CP_ Per il successivo periodo, ovvero dal 01.01.2022 al 30.04.2022, l' ha chiesto la restituzione dei ratei percepiti per superamento del limite reddituale previsto dalla legge.
Al riguardo, sono pacifiche le seguenti circostanze: nel periodo dal 01.01.2022 al 30.04.2022 parte ricorrente era titolare del solo assegno di invalidità civile (a seguito della revoca della percentuale di invalidità pari al 100%), nell'anno 2021 ha stipulato con il un contratto di Controparte_2 lavoro a tempo determinato dal 27.01.2021 al 13.06.2021, producendo un reddito annuo pari ad €
7.000,00.
L'art 35 DL 207/2008, al comma 8, prevede che: “8. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”.
Al comma 10 bis è previsto, inoltre, che: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla
Pag. 4 di 6 revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”. CP_ Ebbene, in base a tali norme, sono onerati a comunicare il reddito all che eroga la prestazione, alcuni titolari di prestazioni collegate al reddito (ad es. i pensionati che non hanno redditi ulteriori rispetto a quello da pensione, se la loro situazione reddituale si è modificata rispetto a quella che era stata dichiarata l'anno precedente;
coloro che percepiscono prestazioni collegate al reddito e che non comunicano integralmente all'amministrazione finanziaria tutti i redditi sulle prestazioni, in quanto ininfluenti sulle prestazioni e perché non devono essere comunicati con la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate, come nel caso degli interessi bancari e postali, del lavoro dipendente prestato all'estero, dei proventi di quote di investimento;
coloro che sono esonerati dall'obbligo di presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione dei redditi e che sono in possesso di redditi ulteriori rispetto a quelli da pensione, come ad esempio il reddito da abitazione principale;
coloro che sono titolari di determinate tipologie di redditi rilevanti ai fini previdenziali, che sono dichiarati in maniera diversa ai fini fiscali all'Agenzia delle Entrate, quali i redditi derivanti da collaborazione coordinata e continuativa o da lavoro autonomo).
Dunque, in tali casi, l'onere di presentare la dichiarazione della situazione reddituale grava interamente sui pensionati, che devono ricordarsi autonomamente di provvedere a tale adempimento.
Laddove, tuttavia, il pensionato sia tenuto a comunicare i propri redditi all'Agenzia delle Entrate –
e, ovviamente, vi ottemperi- deve ritenersi, invece, che gli stessi siano già conosciuti ed in ogni caso CP_ acquisibili dall'
Difatti, con il D.L. n. 78 del 2009, art. 15, conv. in L. n. 102 del 2009, si è previsto che: "1. A decorrere dal 1 gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 13, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in CP_1 forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia"».
Questa essendo la disciplina in materia, si osserva che nel caso in esame i dati reddituali del ricorrente scaturiscono da lavoro subordinato alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione e, pertanto, tale reddito è regolarmente comunicato all'Amministrazione finanziaria (circostanza non
Pag. 5 di 6 CP_ contestata dallo stesso , sicché non è configurabile il dolo dell'interessato né tantomeno la CP_ violazione di obblighi di comunicazione di dati non conoscibili dall'
Ne consegue che parte ricorrente non è tenuta alla restituzione dei ratei percepiti nel periodo dal
01.01.2022 al 30.04.2022 di cui alla comunicazione del 25.03.2022. CP_1
Compensate le spese del giudizio in virtù della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del giudice dott.ssa Maria Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e deduzione respinta, in parziale accoglimento, così provvede:
1) dichiara non dovuta la somma di € 2.643,12 per indebita percezione di ratei o quote di ratei di assegno di invalidità (cat. INVCIV nr. 07475146) per il periodo dal 01.01.2022 al 30.04.2022 di cui alla comunicazione del 25.03.2022; CP_1
2) rigetta nel resto;
3) compensa le spese del giudizio.
SI COMUNICHI.
Nola, 29.04.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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