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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/02/2025, n. 4943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4943 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. RI Immobiliare S.R.L. 2. TA Trust Immobiliare S.R.L. avverso l'ordinanza EL 06/09/2024 EL Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste EL Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi e, in subordine, l'annullamento ELla ordinanza impugnata;
uditi i difensori, avv. Francesco Mucciarelli e avv. Giuseppe Principato, in sostituzione ELl'avv. Antonio Golino, che hanno concluso, insistendo affinché il ricorso venga esaminato nel merito e chiedendo l'annullamento ELl'ordinanza. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Firenze confermava, in sede di riesame, il decreto di sequestro preventivo emesso il 25 luglio 2024 dal Penale Sent. Sez. 6 Num. 4943 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 21/01/2025 Giudice per le indagini preliminari EL Tribunale di Firenze di beni immobili e quote di capitale sociale. Da quanto emerge dall'ordinanza EL Tribunale, la Procura di Kiev (Ucraina) stava procedendo per reati di corruzione, frode e riciclaggio nei confronti ELl'imprenditore OR Alekszej e di un alto funzionario ucraino Vovechuk;
secondo l'ipotesi accusatoria, i profitti illeciti conseguiti dal primo erano stati impiegati per l'acquisto ELla totalità EL capitale sociale di una società fiorentina, la RI Immobiliare srl;
il giudice ucraino il 26 gennaio 2024 aveva disposto il sequestro dei beni in Italia EL OR (il capitale sociale e taluni immobili); era emerso altresì che nell'ottobre 2018 OR aveva cessato la carica di socio unico ELla RI Immobiliare, che veniva assunta dalla TA Trust Fiduciaria s.r.I.; che nel maggio 2024 il capitale sociale ELla TA Trust era aumentato, utilizzando riserve in bilancio;
che, secondo quanto dichiarato dalla TA Trust alla Guardia Finanza, la cessione ELle quote alla TA Trust era un'operazione neutra, essendo rimasto il OR l'effettivo proprietario e risultando l'unica operazione societaria l'aumento di capitale ELiberato nel 2024; l'operazione di intestazione fiduciaria era finalizzata a "schermare" la reale proprietà; il capitale sociale e i beni immobili ELla RI Immobiliare dovevano ritenersi il profitto EL reato di corruzione commesso dal OR e oggetto di riciclaggio da parte di soggetti terzi e autoriciclaggio commesso dal OR per mezzo ELle predette società. 2. Avverso la suddetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione le società RI Immobiliare S.R.L. e TA Trust Immobiliare S.R.L., quali terzi soggetti interessati, a mezzo di difensore e procuratore speciale, avv. Antonio Golino, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto ELl'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 696 e 723 e ss. cod. proc. pen.; violazione ELl'art. 125 cod. proc. pen. Il sequestro oggetto ELla richiesta di assistenza giudiziarie ELle autorità ucraine è un sequestro probatorio. Come si evince dalla stessa richiesta EL P.M., le autorità ucraine avevano chiesto il sequestro per garantire la conservazione ELle prove materiali nel procedimento penale (in tal senso era il sequestro disposto dalle loro autorità) e, solo in modo arbitrario ed ingenerandosi nel merito ELla richiesta, il P.M. ha ritenuto di qualificare questa richiesta come di sequestro preventivo, per la prevalente valenza strumentale EL sequestro a evitare l'aggravamento e protrazione ELle conseguenze degli ipotizzati reati e alla fruttuosità di un'eventuale confisca e anche al fine di garantire le statuizioni civili da reato. 2 In tal modo ha violato le regole ELla Convenzione di assistenza giudiziaria EL 1959 e le norme EL codice di rito che impongono allo Stato che riceve la richiesta di assistenza ad attenersi al suo oggetto e di non entrare nel merito ELle scelte ELlo Stato richiedente. Questi profili erano stati sollevati in sede di Riesame, evidenziando le norme violate e che l'ordinamento ucraino prevede entrambe le forme di sequestro, probatorio e preventivo. A tali questioni il Tribunale si limitava ad affermare che ben poteva il giudice italiano adottare il provvedimento che meglio rispondeva alle esigenze e alle finalità che il sequestro intendeva perseguire. Si tratta di motivazione apodittica, non ancorando tale potere ad una norma internazionale o nazionale, e che comunque rende incomprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. 2.2. Violazione ELl'art. 125 cod. proc. pen. La difesa aveva eccepito che l'adozione di un sequestro preventivo veniva ad aggirare le norme interne ucraine che vietano un sequestro siffatto finalizzato alla confisca nei confronti di soggetti non indagati. Status, nella specie, non ancora assunto da OR secondo l'ordinamento ucraino (che richiede la notifica di un atto che contesti le accuse), come emerge dai provvedimenti allegati dalla difesa e dall'art. 170 EL codice di rito ucraino. Pertanto, la richiesta di sequestro poteva soltanto riguardare un sequestro probatorio. Il Tribunale, a fronte di tali questioni, riteneva il sequestro volto non solo alla confisca ma anche ad evitare che il reato fosse portato a conseguenze ulteriori con la cessione dei beni ELla RI a terzi e che in Italia il sequestro preventivo poteva essere emesso contro chiunque. Si tratta di argomentazioni evidentemente inconferenti e che non affrontano il tema sottoposto dalla difesa. 2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 696 cod. proc. pen. e all'art. 28 ELla Convenzione di Varsavia EL 200, agli artt. 724 e 737-bis cod. proc. pen.; violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen.; Violazione ELl'art. 125 cod. proc. pen. La difesa aveva eccepito la prescrizione dei reati e che l'autoriciclaggio neppure costituiva reato in Italia all'epoca dei fatti. Anche a voler ammettere che si tratti di sequestro preventivo, andava considerato che l'art. 28, par. 4, ELla Convezione di Varsavia EL 2005 prevede tra i motivi di rifiuto ELla confisca il decorso EL tempo e che l'art. 737-bis cod. proc. pen. stabilisce il rifiuto ELla cooperazione per sequestro a fini di confisca se l'atto non sia consentito per lo stesso fatto nello Stato e se vi siano ragioni per 3 ritenere che non sussistono le condizioni per la esecuzione di una successiva confisca. Anche per l'assistenza giudiziaria, l'art. 724 cod. proc. pen. prevede il rifiuto ELla assistenza se gli atti richiesti sono contrari ai principi giuridici ELl'ordinamento ELlo Stato. Tali norme pertanto escludevano l'esecuzione EL sequestro per reati già prescritti o per fatti non punibili all'epoca dei fatti. Il Tribunale rigettava la questione con motivazione errata. Stabiliva infatti come data di consumazione dei reati quella di accertamento. 2.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 321 cod. proc. pen. quanto al fumus commissi ELicti, al vincolo di pertinenzialità e al principio di proporzionalità. La difesa aveva contestato che l'immobile sequestrato (castello di Torre EL Gallo) fosse il profitto dei reati contestati al OR, attraverso una puntuale ricostruzione EL suo acquisto da parte ELla RI. La difesa aveva chiarito che il pagamento di 8.604.000 euro EL 12 settembre 2014 non era collegato all'acquisto ELla RI (avvenuto un anno prima), ma costituiva la restituzione alla società venditrice EL finanziamento soci. In ogni caso tale pagamento veniva effettuato dal conto EL OR e quindi non era per nulla pertinente con la RI e con l'acquisto EL Castello. Si poneva pertanto una questione di pertinenzialità dei beni sequestrati con le ipotesi ELittuose contestate al OR e di strumentalità ELla cosa rispetto ad esse. In ogni caso neppure era ravvisabile un rapporto di conseguenzialità dei beni rispetto ai fatti-reato. Difettava pertanto la pacifica insussistenza dei requisiti per qualificare i beni sottoposti a sequestro alla stregua di "profitto" ELle condotte ascritte al OR. A ciò va aggiunto che l'entità EL sequestro si presentava sproporzionato e avrebbe imposto al più il sequestro ELla somma versata da OR nel periodo contestato. Tutte queste questioni sono state obliterate dal Tribunale che si limitava a rilevare come il sequestro fosse pertinente e proporzionale stante l'ingente consistenza EL presunto profitto, richiamando "quanto espresso in precedenza" e evocando concetti che non rilevano con la fattispecie in esame che riguardava la confisca diretta. 2.5. Violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 321 cod. proc. pen. e al peri culum in mora. 4 Sul punto il Tribunale riteneva che la spregiudicatezza EL OR rendesse verosimile la cessione dei beni a terzi, ponendo l'attenzione sul trasferimento fiduciario ELla RI alla TA Trust volto a schermare la proprietà. Si tratta di motivazione fittizia e apparente, in quanto il ricorso a società fiduciarie è lecito e proprio l'atto di cessione dava atto ELl'effettiva proprietà, escludendo quindi uno scopo elusivo, e la stessa Trust dava atto che non era mai intervenuto alcun movimento finanziario. Andava considerato che per 11 anni OR ha mantenuto la proprietà ELla società. 2.6. Violazione in relazione agli artt. 125, 143, 242 cod. proc. pen. per omesso esame dei documenti prodotti corredati da traduzione;
motivazione erronea, apparente e omessa. Il Tribunale non ha esaminato le produzioni difensive solo perché non corredate da traduzione giurata, non avvedendosi che taluni erano in originale in lingua italiana. La difesa per quelli in lingua straniera aveva allegato una traduzione anche talvolta giurata in francese e comunque la traduzione in italiano. Andava considerato il tempo compresso per la difesa per assolvere all'onere imposto dal Riesame. Tali documenti erano rilevanti per chiarire talune circostanze, come le tipologie dei sequestri ammessi in Ucraina, e buona parte di essi erano sentenze dalla provenienza certa. 2.7. Violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. per aver omesso di rispondere alla doglianza sull'abuso EL processo ELl'autorità ucraina nei confronti EL OR e violazione dei principi fondanti la cooperazione giudiziaria e l'ordinamento giuridico italiano. Il Tribunale ometteva di rispondere su una questione posta dalla difesa in ordine alle patologie che avevano affetto il procedimento ucraino (era stata attestata la falsità ELla notifica ELl'informazione di garanzia nei confronti di OR, così facendo risultare un presupposto per la confiscabilità dei beni;
che era radicato presso la Procura ucraina un procedimento parellelo per calunnia in ordine alle accuse di corruzione mosse al OR e per estorsione sempre ai danni di quest'ultimo. Questo approfondimento chiesto dalla difesa avrebbe portato a verificare che la richiesta di assistenza era emessa in un contesto non conforme ai principi fondamentali ELl'ordinamento italiano, quindi ostativo alla sua esecuzione. 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito illustrate. 2. E' dato accertato e non contestato dalla difesa che il provvedimento di sequestro in esame è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari EL Tribunale di Firenze in esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria proveniente dalle autorità ucraine. Invero, risulta dagli atti che l'Ucraina ha chiesto all'Italia di dar seguito, sulla base ELla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale EL 1959, ELla Convenzione ONU sulla corruzione EL 2003 e ELla Convenzione EL Consiglio di Europa sul riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato EL 2005, ad un provvedimento di sequestro emesso dalle autorità giudiziarie di tale Stato avente finalità probatoria e di confisca. 3. Rispetto a tale circostanza i ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità in ordine sia all'ambito EL controllo che è demandato all'autorità giudiziaria italiana, in sede di esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria a scopo di sequestro, sia al mezzo di impugnazione esperibile nei confronti ELl'atto di sequestro eseguito in Italia a seguito di una siffatta richiesta. 3.1. Quanto ai motivi di rifiuto ELla cooperazione, va rammentato che le Convenzioni, richiamate dalla richiesta di assistenza ucraina, stabiliscono in ordine al sequestro soltanto la "facoltà" di rifiuto ELlo Stato richiesto (art. 5 ELla Convenzione EL 1959; art. 28 ELla Convenzione di Varsavia EL 2005; la Convenzione EL 2003 di Merida si applica per la cooperazione giudiziaria solo in mancanza di norme pattizie tra le Parti), che, nell'ambito ELla cooperazione di tipo governativo, si intende riferita alle prerogative di detto Stato: pertanto, è rimesso all'ordinamento interno di ciascuno degli Stati contraenti regolare la fattispecie, stabilendo se e a quali condizioni, e per determinazione di quale autorità, la cooperazione possa o debba essere concessa o negata (cfr. in tema di estradizione, Corte cost. n. 58 EL 1997; tra tante, Sez. 6, n. 13571 EL 30/01/2020; Sez. 6, n. 8674 EL 11/10/2005, dep. 2006, Rv. 233688). Nella specie, le regole interne sono quelle dettate dal codice di rito (Libro XI, artt. 723, 724, 725; 737-bis cod. proc. pen.), la cui applicabilità in concreto va comunque raccordata, in base all'art. 696 cod. proc. pen., ai motivi di rifiuto previsti dalle Convenzioni. 3.1.1. In particolare, la prescrizione EL reato, secondo la legge ELlo StatO richiesto, non costituisce nel codice motivo per rifiutare l'esecuzione di , una 6 domanda di cooperazione avente ad oggetto il sequestro probatorio (cfr. art. 724, comma 7) o quello a fini di confisca (cfr. art. 373-bis). 3.1.2. Quanto poi al requisito ELla doppia incriminabilità, va rammentato che per il sequestro probatorio l'Italia non ha effettuato alcuna riserva all'art. 5 ELla Convenzione europea EL 1959 (così escludendo di poter far valere la relativa facoltà di rifiuto prevista), mentre per il sequestro a scopo di confisca il rispetto di tale requisito (rilevante, ai sensi EL combinato disposto degli artt. 733 e 737-bis) richiede che la legge ELlo Stato richiesto contempli (come nella specie) come reato il fatto al momento ELla decisione, e non anche al momento ELla sua commissione, come invece previsto allorquando dalla sentenza straniera si facciano discendere effetti penali propri ELl'ordinamento italiano (Sez. 6, n. 13571 EL 30/01/2020, Rv. 278811). 3.1.3. Deve escludersi inoltre che l'autorità giudiziaria italiana possa sindacare il "merito" (quindi il fondamento probatorio ELla imputazione e la concreta finalità probatoria o preventiva EL provvedimento) EL sequestro disposto dallo Stato richiedente, che resta di esclusiva pertinenza ELle autorità di tale Stato, davanti alle quali gli interessati possono avanzare i rimedi previsti. Compete infatti al solo giudice ELlo Stato richiedente la preliminare imposizione di quel vincolo di indisponibilità che condiziona il successivo provvedimento coercitivo e il conseguente ulteriore vincolo imposto dallo Stato richiesto, che determina la separazione tra giurisdizione sul sequestro e giurisdizione sulla sua esecuzione, con il conseguente riconoscimento ELla possibilità di una impugnazione anche separata ELle due decisioni (Sez. U, n. 21420 EL 16/04/2003, Monnier, Rv. 224184). In questa prospettiva deve escludersi che spetti all'autorità giudiziaria italiana verificare che il sequestro emesso dall'autorità rogante sia valido o meno secondo l'ordinamento ELlo Stato richiedente: è infatti l'autorità rogante l'unica competente a valutare la sussistenza ELle condizioni legittimanti l'adozione e il mantenimento ELla misura, salvi gli eventuali ulteriori rimedi esperibili secondo le regole stabilite dall'ordinamento ELlo Stato richiesto ELl'assistenza (cfr. Sez. U, n. 21420 EL 16/04/2003, Monnier, Rv. 224184; Sez. 1, n. 16851 EL 21/03/2024, Rv. 286354; Sez. 6, n. 33258 EL 14/04/2021, Rv. 282032). 3.2. Quanto al mezzo di impugnazione, costituisce principio più volte affermato da questa Corte, e che la difesa non ha contestato in questa sede, che i provvedimenti di sequestro, emessi in forza di richiesta di assistenza giudiziaria proveniente dall'autorità giudiziaria di uno Stato estero, non membro ELl'Unione europea, siano soggetti ad incidente di esecuzione e non siano impugnabili cowla procedura di riesame (tra tante, Sez. 3, n. 28063 EL 09/02/2011, Rv. 250594; 7 Sez. 3, n. 1984 EL 30/11/2016, dep. 2017; Sez. 1, n. 11818 EL 03/12/2008, dep. 2009). Si è sostenuto in particolare per il sequestro a scopo probatorio che l'art. 725 cod. proc. pen. - che richiama le norme EL codice sulle prove per il solo "compimento degli atti richiesti" - riguarda soltanto il compimento degli atti ma non il regime di impugnazione (Sez. 4, n. 1577 EL 18/12/1993, dep. 1994, Rv. 197641; Sez. 5, n. 435 EL 22/05/1991, Rv. 187706). E' appena il caso di rilevare che la riforma EL Libro XI EL codice di rito, ad opera EL d.lvo n. 149 EL 2017, nulla ha innovato sul punto. Con riferimento al sequestro a scopo di confisca, nel caso in cui la misura ELla confisca sia già stata disposta dallo Stato richiedente, l'art. 737 cod. proc. pen., prevede (comma 2) il solo rimedio EL ricorso per cassazione per violazione di legge, e a tale regime rinviava l'art. 737-bis cod. proc. perì, nel caso di sequestro disposto prima ELla misura ablatoria (commi quarto e quinto). La riforma EL 2017, nel modificare l'art. 737-bis cod. proc. pen., quanto alle modalità di esecuzione ELle attività richieste (e quindi anche EL sequestro a scopo di confisca), ha espressamente previsto l'applicazione degli artt. 723, 724 e 725 e soppresso i commi quarto e quinto. Quindi in definitiva i mezzi di impugnazione previsti per entrambi i sequestri (probatorio e a scopo di confisca) sono i medesimi ovvero l'incidente di esecuzione. Per quanto riguarda invece la cooperazione in ambito U.E. e in funzione EL principio EL mutuo riconoscimento ELle decisioni giudiziarie, la normativa applicabile in tema di sequestro è diversa (il mezzo EL riesame è infatti espressamente previsto per il sequestro o blocco a fini di confisca dal d.lgs. n. 36 EL 2016; mentre per l'ordine europeo di indagine il d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, che disciplina il sistema ELle impugnazioni nell'ambito ELla procedura passiva, prevede il rimedio ELl'opposizione). 3.3. Va aggiunto inoltre che la riforma EL 2017 ha eliminato la procedura bifasica prevista dal codice di rito che vedeva prima (art. 724 cod. proc. peri.) la Corte di appello decidere con ordinanza sulla domanda di assistenza quanto alla sua ammissibilità (c.d. exequatur) e poi (art. 725 cod. proc. pen.) l'autorità giudiziaria competente (giudice ELegato o Giudice per le indagini preliminari) dare esecuzione agli atti richiesti. La novella ha infatti semplificato la procedura di esecuzione ELle richieste di assistenza, affidandone in linea di principio la competenza al Pubblico ministero, salvo si tratti di atti richiesti da compiersi davanti al giudice o che, secondo_la -----7 legge italiana, devono essere svolti dal giudice (nel qual caso deve prese9tare il P.M. deve presentare le sue richieste al giudice per le indagini preliminar 8 Pertanto, nel caso di sequestro, il provvedimento EL Giudice per le indagini preliminari, nel dar corso alla richiesta EL P.M., conterrà la preliminare verifica ELle condizioni perché sia data esecuzione alla domanda di assistenza giudiziaria. Ne consegue che non è più attuale l'orientamento di legittimità formatosi nella vigenza ELla precedente procedura esecutiva, che in tema di sequestro riteneva non impugnabile l'ordinanza di exequatur ELla rogatoria ed esperibile invece il rimedio ELl'incidente di esecuzione avverso il provvedimento di sequestro, limitato tuttavia a far valere le questioni attinenti alla esistenza EL titolo esecutivo e non quelle in ordine alla eseguibilità in Italia ELla rogatoria (Sez. 1, n. 51839 EL 14/11/2014, Rv. 261585). 4. Conclusivamente e per le considerazioni su esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento ELle spese processuali. Il Collegio ritiene di non condannare le società ricorrenti al versamento di una somma in favore ELla Cassa ELle ammende, stante la particolarità EL caso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ELle spese processuali. Così deciso il e 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste EL Pubblico Ministero, in persona EL Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi e, in subordine, l'annullamento ELla ordinanza impugnata;
uditi i difensori, avv. Francesco Mucciarelli e avv. Giuseppe Principato, in sostituzione ELl'avv. Antonio Golino, che hanno concluso, insistendo affinché il ricorso venga esaminato nel merito e chiedendo l'annullamento ELl'ordinanza. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Firenze confermava, in sede di riesame, il decreto di sequestro preventivo emesso il 25 luglio 2024 dal Penale Sent. Sez. 6 Num. 4943 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 21/01/2025 Giudice per le indagini preliminari EL Tribunale di Firenze di beni immobili e quote di capitale sociale. Da quanto emerge dall'ordinanza EL Tribunale, la Procura di Kiev (Ucraina) stava procedendo per reati di corruzione, frode e riciclaggio nei confronti ELl'imprenditore OR Alekszej e di un alto funzionario ucraino Vovechuk;
secondo l'ipotesi accusatoria, i profitti illeciti conseguiti dal primo erano stati impiegati per l'acquisto ELla totalità EL capitale sociale di una società fiorentina, la RI Immobiliare srl;
il giudice ucraino il 26 gennaio 2024 aveva disposto il sequestro dei beni in Italia EL OR (il capitale sociale e taluni immobili); era emerso altresì che nell'ottobre 2018 OR aveva cessato la carica di socio unico ELla RI Immobiliare, che veniva assunta dalla TA Trust Fiduciaria s.r.I.; che nel maggio 2024 il capitale sociale ELla TA Trust era aumentato, utilizzando riserve in bilancio;
che, secondo quanto dichiarato dalla TA Trust alla Guardia Finanza, la cessione ELle quote alla TA Trust era un'operazione neutra, essendo rimasto il OR l'effettivo proprietario e risultando l'unica operazione societaria l'aumento di capitale ELiberato nel 2024; l'operazione di intestazione fiduciaria era finalizzata a "schermare" la reale proprietà; il capitale sociale e i beni immobili ELla RI Immobiliare dovevano ritenersi il profitto EL reato di corruzione commesso dal OR e oggetto di riciclaggio da parte di soggetti terzi e autoriciclaggio commesso dal OR per mezzo ELle predette società. 2. Avverso la suddetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione le società RI Immobiliare S.R.L. e TA Trust Immobiliare S.R.L., quali terzi soggetti interessati, a mezzo di difensore e procuratore speciale, avv. Antonio Golino, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto ELl'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 696 e 723 e ss. cod. proc. pen.; violazione ELl'art. 125 cod. proc. pen. Il sequestro oggetto ELla richiesta di assistenza giudiziarie ELle autorità ucraine è un sequestro probatorio. Come si evince dalla stessa richiesta EL P.M., le autorità ucraine avevano chiesto il sequestro per garantire la conservazione ELle prove materiali nel procedimento penale (in tal senso era il sequestro disposto dalle loro autorità) e, solo in modo arbitrario ed ingenerandosi nel merito ELla richiesta, il P.M. ha ritenuto di qualificare questa richiesta come di sequestro preventivo, per la prevalente valenza strumentale EL sequestro a evitare l'aggravamento e protrazione ELle conseguenze degli ipotizzati reati e alla fruttuosità di un'eventuale confisca e anche al fine di garantire le statuizioni civili da reato. 2 In tal modo ha violato le regole ELla Convenzione di assistenza giudiziaria EL 1959 e le norme EL codice di rito che impongono allo Stato che riceve la richiesta di assistenza ad attenersi al suo oggetto e di non entrare nel merito ELle scelte ELlo Stato richiedente. Questi profili erano stati sollevati in sede di Riesame, evidenziando le norme violate e che l'ordinamento ucraino prevede entrambe le forme di sequestro, probatorio e preventivo. A tali questioni il Tribunale si limitava ad affermare che ben poteva il giudice italiano adottare il provvedimento che meglio rispondeva alle esigenze e alle finalità che il sequestro intendeva perseguire. Si tratta di motivazione apodittica, non ancorando tale potere ad una norma internazionale o nazionale, e che comunque rende incomprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. 2.2. Violazione ELl'art. 125 cod. proc. pen. La difesa aveva eccepito che l'adozione di un sequestro preventivo veniva ad aggirare le norme interne ucraine che vietano un sequestro siffatto finalizzato alla confisca nei confronti di soggetti non indagati. Status, nella specie, non ancora assunto da OR secondo l'ordinamento ucraino (che richiede la notifica di un atto che contesti le accuse), come emerge dai provvedimenti allegati dalla difesa e dall'art. 170 EL codice di rito ucraino. Pertanto, la richiesta di sequestro poteva soltanto riguardare un sequestro probatorio. Il Tribunale, a fronte di tali questioni, riteneva il sequestro volto non solo alla confisca ma anche ad evitare che il reato fosse portato a conseguenze ulteriori con la cessione dei beni ELla RI a terzi e che in Italia il sequestro preventivo poteva essere emesso contro chiunque. Si tratta di argomentazioni evidentemente inconferenti e che non affrontano il tema sottoposto dalla difesa. 2.3. Violazione di legge in relazione all'art. 696 cod. proc. pen. e all'art. 28 ELla Convenzione di Varsavia EL 200, agli artt. 724 e 737-bis cod. proc. pen.; violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen.; Violazione ELl'art. 125 cod. proc. pen. La difesa aveva eccepito la prescrizione dei reati e che l'autoriciclaggio neppure costituiva reato in Italia all'epoca dei fatti. Anche a voler ammettere che si tratti di sequestro preventivo, andava considerato che l'art. 28, par. 4, ELla Convezione di Varsavia EL 2005 prevede tra i motivi di rifiuto ELla confisca il decorso EL tempo e che l'art. 737-bis cod. proc. pen. stabilisce il rifiuto ELla cooperazione per sequestro a fini di confisca se l'atto non sia consentito per lo stesso fatto nello Stato e se vi siano ragioni per 3 ritenere che non sussistono le condizioni per la esecuzione di una successiva confisca. Anche per l'assistenza giudiziaria, l'art. 724 cod. proc. pen. prevede il rifiuto ELla assistenza se gli atti richiesti sono contrari ai principi giuridici ELl'ordinamento ELlo Stato. Tali norme pertanto escludevano l'esecuzione EL sequestro per reati già prescritti o per fatti non punibili all'epoca dei fatti. Il Tribunale rigettava la questione con motivazione errata. Stabiliva infatti come data di consumazione dei reati quella di accertamento. 2.4. Violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 321 cod. proc. pen. quanto al fumus commissi ELicti, al vincolo di pertinenzialità e al principio di proporzionalità. La difesa aveva contestato che l'immobile sequestrato (castello di Torre EL Gallo) fosse il profitto dei reati contestati al OR, attraverso una puntuale ricostruzione EL suo acquisto da parte ELla RI. La difesa aveva chiarito che il pagamento di 8.604.000 euro EL 12 settembre 2014 non era collegato all'acquisto ELla RI (avvenuto un anno prima), ma costituiva la restituzione alla società venditrice EL finanziamento soci. In ogni caso tale pagamento veniva effettuato dal conto EL OR e quindi non era per nulla pertinente con la RI e con l'acquisto EL Castello. Si poneva pertanto una questione di pertinenzialità dei beni sequestrati con le ipotesi ELittuose contestate al OR e di strumentalità ELla cosa rispetto ad esse. In ogni caso neppure era ravvisabile un rapporto di conseguenzialità dei beni rispetto ai fatti-reato. Difettava pertanto la pacifica insussistenza dei requisiti per qualificare i beni sottoposti a sequestro alla stregua di "profitto" ELle condotte ascritte al OR. A ciò va aggiunto che l'entità EL sequestro si presentava sproporzionato e avrebbe imposto al più il sequestro ELla somma versata da OR nel periodo contestato. Tutte queste questioni sono state obliterate dal Tribunale che si limitava a rilevare come il sequestro fosse pertinente e proporzionale stante l'ingente consistenza EL presunto profitto, richiamando "quanto espresso in precedenza" e evocando concetti che non rilevano con la fattispecie in esame che riguardava la confisca diretta. 2.5. Violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 321 cod. proc. pen. e al peri culum in mora. 4 Sul punto il Tribunale riteneva che la spregiudicatezza EL OR rendesse verosimile la cessione dei beni a terzi, ponendo l'attenzione sul trasferimento fiduciario ELla RI alla TA Trust volto a schermare la proprietà. Si tratta di motivazione fittizia e apparente, in quanto il ricorso a società fiduciarie è lecito e proprio l'atto di cessione dava atto ELl'effettiva proprietà, escludendo quindi uno scopo elusivo, e la stessa Trust dava atto che non era mai intervenuto alcun movimento finanziario. Andava considerato che per 11 anni OR ha mantenuto la proprietà ELla società. 2.6. Violazione in relazione agli artt. 125, 143, 242 cod. proc. pen. per omesso esame dei documenti prodotti corredati da traduzione;
motivazione erronea, apparente e omessa. Il Tribunale non ha esaminato le produzioni difensive solo perché non corredate da traduzione giurata, non avvedendosi che taluni erano in originale in lingua italiana. La difesa per quelli in lingua straniera aveva allegato una traduzione anche talvolta giurata in francese e comunque la traduzione in italiano. Andava considerato il tempo compresso per la difesa per assolvere all'onere imposto dal Riesame. Tali documenti erano rilevanti per chiarire talune circostanze, come le tipologie dei sequestri ammessi in Ucraina, e buona parte di essi erano sentenze dalla provenienza certa. 2.7. Violazione di legge in relazione all'art. 125 cod. proc. pen. per aver omesso di rispondere alla doglianza sull'abuso EL processo ELl'autorità ucraina nei confronti EL OR e violazione dei principi fondanti la cooperazione giudiziaria e l'ordinamento giuridico italiano. Il Tribunale ometteva di rispondere su una questione posta dalla difesa in ordine alle patologie che avevano affetto il procedimento ucraino (era stata attestata la falsità ELla notifica ELl'informazione di garanzia nei confronti di OR, così facendo risultare un presupposto per la confiscabilità dei beni;
che era radicato presso la Procura ucraina un procedimento parellelo per calunnia in ordine alle accuse di corruzione mosse al OR e per estorsione sempre ai danni di quest'ultimo. Questo approfondimento chiesto dalla difesa avrebbe portato a verificare che la richiesta di assistenza era emessa in un contesto non conforme ai principi fondamentali ELl'ordinamento italiano, quindi ostativo alla sua esecuzione. 5 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito illustrate. 2. E' dato accertato e non contestato dalla difesa che il provvedimento di sequestro in esame è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari EL Tribunale di Firenze in esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria proveniente dalle autorità ucraine. Invero, risulta dagli atti che l'Ucraina ha chiesto all'Italia di dar seguito, sulla base ELla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale EL 1959, ELla Convenzione ONU sulla corruzione EL 2003 e ELla Convenzione EL Consiglio di Europa sul riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi di reato EL 2005, ad un provvedimento di sequestro emesso dalle autorità giudiziarie di tale Stato avente finalità probatoria e di confisca. 3. Rispetto a tale circostanza i ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità in ordine sia all'ambito EL controllo che è demandato all'autorità giudiziaria italiana, in sede di esecuzione di una richiesta di assistenza giudiziaria a scopo di sequestro, sia al mezzo di impugnazione esperibile nei confronti ELl'atto di sequestro eseguito in Italia a seguito di una siffatta richiesta. 3.1. Quanto ai motivi di rifiuto ELla cooperazione, va rammentato che le Convenzioni, richiamate dalla richiesta di assistenza ucraina, stabiliscono in ordine al sequestro soltanto la "facoltà" di rifiuto ELlo Stato richiesto (art. 5 ELla Convenzione EL 1959; art. 28 ELla Convenzione di Varsavia EL 2005; la Convenzione EL 2003 di Merida si applica per la cooperazione giudiziaria solo in mancanza di norme pattizie tra le Parti), che, nell'ambito ELla cooperazione di tipo governativo, si intende riferita alle prerogative di detto Stato: pertanto, è rimesso all'ordinamento interno di ciascuno degli Stati contraenti regolare la fattispecie, stabilendo se e a quali condizioni, e per determinazione di quale autorità, la cooperazione possa o debba essere concessa o negata (cfr. in tema di estradizione, Corte cost. n. 58 EL 1997; tra tante, Sez. 6, n. 13571 EL 30/01/2020; Sez. 6, n. 8674 EL 11/10/2005, dep. 2006, Rv. 233688). Nella specie, le regole interne sono quelle dettate dal codice di rito (Libro XI, artt. 723, 724, 725; 737-bis cod. proc. pen.), la cui applicabilità in concreto va comunque raccordata, in base all'art. 696 cod. proc. pen., ai motivi di rifiuto previsti dalle Convenzioni. 3.1.1. In particolare, la prescrizione EL reato, secondo la legge ELlo StatO richiesto, non costituisce nel codice motivo per rifiutare l'esecuzione di , una 6 domanda di cooperazione avente ad oggetto il sequestro probatorio (cfr. art. 724, comma 7) o quello a fini di confisca (cfr. art. 373-bis). 3.1.2. Quanto poi al requisito ELla doppia incriminabilità, va rammentato che per il sequestro probatorio l'Italia non ha effettuato alcuna riserva all'art. 5 ELla Convenzione europea EL 1959 (così escludendo di poter far valere la relativa facoltà di rifiuto prevista), mentre per il sequestro a scopo di confisca il rispetto di tale requisito (rilevante, ai sensi EL combinato disposto degli artt. 733 e 737-bis) richiede che la legge ELlo Stato richiesto contempli (come nella specie) come reato il fatto al momento ELla decisione, e non anche al momento ELla sua commissione, come invece previsto allorquando dalla sentenza straniera si facciano discendere effetti penali propri ELl'ordinamento italiano (Sez. 6, n. 13571 EL 30/01/2020, Rv. 278811). 3.1.3. Deve escludersi inoltre che l'autorità giudiziaria italiana possa sindacare il "merito" (quindi il fondamento probatorio ELla imputazione e la concreta finalità probatoria o preventiva EL provvedimento) EL sequestro disposto dallo Stato richiedente, che resta di esclusiva pertinenza ELle autorità di tale Stato, davanti alle quali gli interessati possono avanzare i rimedi previsti. Compete infatti al solo giudice ELlo Stato richiedente la preliminare imposizione di quel vincolo di indisponibilità che condiziona il successivo provvedimento coercitivo e il conseguente ulteriore vincolo imposto dallo Stato richiesto, che determina la separazione tra giurisdizione sul sequestro e giurisdizione sulla sua esecuzione, con il conseguente riconoscimento ELla possibilità di una impugnazione anche separata ELle due decisioni (Sez. U, n. 21420 EL 16/04/2003, Monnier, Rv. 224184). In questa prospettiva deve escludersi che spetti all'autorità giudiziaria italiana verificare che il sequestro emesso dall'autorità rogante sia valido o meno secondo l'ordinamento ELlo Stato richiedente: è infatti l'autorità rogante l'unica competente a valutare la sussistenza ELle condizioni legittimanti l'adozione e il mantenimento ELla misura, salvi gli eventuali ulteriori rimedi esperibili secondo le regole stabilite dall'ordinamento ELlo Stato richiesto ELl'assistenza (cfr. Sez. U, n. 21420 EL 16/04/2003, Monnier, Rv. 224184; Sez. 1, n. 16851 EL 21/03/2024, Rv. 286354; Sez. 6, n. 33258 EL 14/04/2021, Rv. 282032). 3.2. Quanto al mezzo di impugnazione, costituisce principio più volte affermato da questa Corte, e che la difesa non ha contestato in questa sede, che i provvedimenti di sequestro, emessi in forza di richiesta di assistenza giudiziaria proveniente dall'autorità giudiziaria di uno Stato estero, non membro ELl'Unione europea, siano soggetti ad incidente di esecuzione e non siano impugnabili cowla procedura di riesame (tra tante, Sez. 3, n. 28063 EL 09/02/2011, Rv. 250594; 7 Sez. 3, n. 1984 EL 30/11/2016, dep. 2017; Sez. 1, n. 11818 EL 03/12/2008, dep. 2009). Si è sostenuto in particolare per il sequestro a scopo probatorio che l'art. 725 cod. proc. pen. - che richiama le norme EL codice sulle prove per il solo "compimento degli atti richiesti" - riguarda soltanto il compimento degli atti ma non il regime di impugnazione (Sez. 4, n. 1577 EL 18/12/1993, dep. 1994, Rv. 197641; Sez. 5, n. 435 EL 22/05/1991, Rv. 187706). E' appena il caso di rilevare che la riforma EL Libro XI EL codice di rito, ad opera EL d.lvo n. 149 EL 2017, nulla ha innovato sul punto. Con riferimento al sequestro a scopo di confisca, nel caso in cui la misura ELla confisca sia già stata disposta dallo Stato richiedente, l'art. 737 cod. proc. pen., prevede (comma 2) il solo rimedio EL ricorso per cassazione per violazione di legge, e a tale regime rinviava l'art. 737-bis cod. proc. perì, nel caso di sequestro disposto prima ELla misura ablatoria (commi quarto e quinto). La riforma EL 2017, nel modificare l'art. 737-bis cod. proc. pen., quanto alle modalità di esecuzione ELle attività richieste (e quindi anche EL sequestro a scopo di confisca), ha espressamente previsto l'applicazione degli artt. 723, 724 e 725 e soppresso i commi quarto e quinto. Quindi in definitiva i mezzi di impugnazione previsti per entrambi i sequestri (probatorio e a scopo di confisca) sono i medesimi ovvero l'incidente di esecuzione. Per quanto riguarda invece la cooperazione in ambito U.E. e in funzione EL principio EL mutuo riconoscimento ELle decisioni giudiziarie, la normativa applicabile in tema di sequestro è diversa (il mezzo EL riesame è infatti espressamente previsto per il sequestro o blocco a fini di confisca dal d.lgs. n. 36 EL 2016; mentre per l'ordine europeo di indagine il d.lgs. 21 giugno 2017, n. 108, che disciplina il sistema ELle impugnazioni nell'ambito ELla procedura passiva, prevede il rimedio ELl'opposizione). 3.3. Va aggiunto inoltre che la riforma EL 2017 ha eliminato la procedura bifasica prevista dal codice di rito che vedeva prima (art. 724 cod. proc. peri.) la Corte di appello decidere con ordinanza sulla domanda di assistenza quanto alla sua ammissibilità (c.d. exequatur) e poi (art. 725 cod. proc. pen.) l'autorità giudiziaria competente (giudice ELegato o Giudice per le indagini preliminari) dare esecuzione agli atti richiesti. La novella ha infatti semplificato la procedura di esecuzione ELle richieste di assistenza, affidandone in linea di principio la competenza al Pubblico ministero, salvo si tratti di atti richiesti da compiersi davanti al giudice o che, secondo_la -----7 legge italiana, devono essere svolti dal giudice (nel qual caso deve prese9tare il P.M. deve presentare le sue richieste al giudice per le indagini preliminar 8 Pertanto, nel caso di sequestro, il provvedimento EL Giudice per le indagini preliminari, nel dar corso alla richiesta EL P.M., conterrà la preliminare verifica ELle condizioni perché sia data esecuzione alla domanda di assistenza giudiziaria. Ne consegue che non è più attuale l'orientamento di legittimità formatosi nella vigenza ELla precedente procedura esecutiva, che in tema di sequestro riteneva non impugnabile l'ordinanza di exequatur ELla rogatoria ed esperibile invece il rimedio ELl'incidente di esecuzione avverso il provvedimento di sequestro, limitato tuttavia a far valere le questioni attinenti alla esistenza EL titolo esecutivo e non quelle in ordine alla eseguibilità in Italia ELla rogatoria (Sez. 1, n. 51839 EL 14/11/2014, Rv. 261585). 4. Conclusivamente e per le considerazioni su esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento ELle spese processuali. Il Collegio ritiene di non condannare le società ricorrenti al versamento di una somma in favore ELla Cassa ELle ammende, stante la particolarità EL caso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ELle spese processuali. Così deciso il e 2025.