Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/2003, n. 1527
CASS
Sentenza 1 febbraio 2003

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Il controllo giurisdizionale del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo, consistente in un riassetto organizzativo che comporti la soppressione del posto di lavoro, è limitato alla verifica della reale sussistenza del motivo asserito dall'imprenditore, al quale, nell'esercizio della libertà di iniziativa economica garantita dall'art. 41 Cost., è riservata la scelta sulle modalità attuative del riassetto, senza che su ciò possa influire l'appartenenza dell'impresa ad un gruppo economico o societario, non potendo il lavoratore vantare diritti nei riguardi delle imprese del gruppo o con riferimento ai loro assetti produttivi.

Commentario1

  • 1Cos’è l’obbligo di repêchage e cosa dice la giurisprudenza
    Redazione · https://toffolettodeluca.it/learn-connect/ · 22 maggio 2020

    Last Updated on Maggio 30, 2025 Di: Vanessa Forcolin L'obbligo di repêchage consiste nell'obbligo per il datore di lavoro, prima di procedere al licenziamento, di vagliare tutte le possibilità di ricollocazione all'interno dell'azienda del lavoratore in esubero o divenuto inidoneo alle mansioni assegnategli. Il c.d. repêchage è dunque connesso strettamente al giustificato motivo oggettivo di licenziamento, che, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 604/1966, consiste nel licenziamento dovuto a “ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”. Infatti, nell'esercizio della propria attività di impresa, il datore di lavoro può decidere …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/2003, n. 1527
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1527
Data del deposito : 1 febbraio 2003

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