Sentenza 1 febbraio 2003
Massime • 1
Il controllo giurisdizionale del licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo, consistente in un riassetto organizzativo che comporti la soppressione del posto di lavoro, è limitato alla verifica della reale sussistenza del motivo asserito dall'imprenditore, al quale, nell'esercizio della libertà di iniziativa economica garantita dall'art. 41 Cost., è riservata la scelta sulle modalità attuative del riassetto, senza che su ciò possa influire l'appartenenza dell'impresa ad un gruppo economico o societario, non potendo il lavoratore vantare diritti nei riguardi delle imprese del gruppo o con riferimento ai loro assetti produttivi.
Commentario • 1
- 1. Cos’è l’obbligo di repêchage e cosa dice la giurisprudenzaRedazione · https://toffolettodeluca.it/learn-connect/ · 22 maggio 2020
Last Updated on Maggio 30, 2025 Di: Vanessa Forcolin L'obbligo di repêchage consiste nell'obbligo per il datore di lavoro, prima di procedere al licenziamento, di vagliare tutte le possibilità di ricollocazione all'interno dell'azienda del lavoratore in esubero o divenuto inidoneo alle mansioni assegnategli. Il c.d. repêchage è dunque connesso strettamente al giustificato motivo oggettivo di licenziamento, che, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 604/1966, consiste nel licenziamento dovuto a “ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”. Infatti, nell'esercizio della propria attività di impresa, il datore di lavoro può decidere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/2003, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA PP, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALTINO 8, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CEDRONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ALFREDO TRUINI, GIAN PIO PAPA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NUOVA STELM S.p.A. (già CONVEYORS SUD SPA), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIALOIA 3, presso lo studio dell'avvocato ITALICO PERLINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 585/00 del Tribunale di FROSINONE, depositata il 21/07/00 - R.G.N. 810/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 0/10/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso in subordine rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ritenuto che con ricorso del 14 novembre 1996 al Pretore di Frosinone, GI ES chiedeva dichiararsi l'illegittimità del licenziamento intimatogli dalla datrice di lavoro s.r.l. Conveyors Sud e condannarsi questa alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno.
Che il ES negava lo stato di crisi economica della società e la conseguente necessità di sopprimere le mansioni di contabilità industriale già da lui esercitate;
di conseguenza contestava il giustificato motivo oggettivo del licenziamento;
che, costituitasi la convenuta, il Pretore rigettava la domanda con decisione del 17 novembre 1999, confermata con sentenza del 21 luglio 2000 dal Tribunale, il quale precisava che le mansioni svolte dal ES erano consistite nella contabilità industriale e nel controllo di gestione e che dall'istruttoria espletata era risultato come il calo delle commesse avesse reso necessario sopprimerle, pur ripartendo diversamente alcuni compiti fra i lavoratori rimasti in servizio, secondo insindacabili scelte imprenditoriali;
che contro questa sentenza ricorre per cassazione il ES, mentre la s.p.a. Nuova Stelms, già s.r.l. Conveyors Sud, resiste con controricorso.
Considerato che col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 3 l. 15 luglio 1966 n. 604, rilevando come attraverso una non corretta interpretazione dei documenti e delle testimonianze acquisite in istruttoria il Tribunale abbia maturato il convincimento sulla reale esistenza dello stato di crisi economica dell'impresa;
che col secondo motivo egli, assumendo ancora la violazione dell'art. 3 cit., sostiene avere il Tribunale ravvisato la soppressione delle sue mansioni attraverso un'erronea valutazione delle deposizioni testimoniali;
che il vizio di motivazione circa le mansioni già espletate dal ricorrente, quelle di contabilità industriale, è dedotto col terzo motivo di ricorso;
che col quarto motivo viene prospettata ancora una volta la violazione dell'art. 3 cit., stante che i giudici d'appello non valutarono la possibilità che il lavoratore venisse assegnato ad altre mansioni, riconducibili alla sua qualifica, eventualmente in altra impresa dello stesso gruppo industriale;
che i quattro motivi, da esaminarsi insieme per la loro connessione, non sono fondati;
che nel motivo oggettivo di licenziamento consistente nel riassetto organizzativo dell'impresa rientra la soppressione del posto di lavoro a cui era addetto il lavoratore licenziato e che le modalità di tale riassetto sono riservate alla discrezionalità dell'imprenditore, il quale esercita la libertà d'iniziativa economica garantita dall'art. 41 Cost.;
che pertanto al giudice spetta solo il controllo sulla reale sussistenza del motivo asserito dall'imprenditore;
che per la detta sussistenza non è necessario che vangano eliminate tutte le funzioni già assegnate al lavoratore, ben potendo essere queste diversamente ed in modo più economico ripartite fra gli altri dipendenti;
che in tal senso questa Corte già si è espressa con le sentenze 15 novembre 1993 n. 11241, 17 dicembre 1997 n. 12764, 14 giugno 2000 n. 8135, 23 ottobre 2001 n. 13021, dalle quali ora non è motivo di discostarsi;
che la Corte ha altresì rilevato come l'appartenenza dell'impresa ad un gruppo economico o societario non abbia alcuna giuridica efficacia unificante, con la conseguenza che il lavoratore subordinato può vantare pretese rispetto all'impresa datrice di lavoro ed all'interno del suo ambito organizzativo, ma non anche nei riguardi delle imprese del gruppo o con riferimento ai loro assetti produttivi (Cass. 5 aprile 1990 n. 2831);
che la sentenza impugnata si è esattamente uniformata a questi principi di diritto, mentre le doglianze del ricorrente riguardanti la valutazione delle prove, documentali e testimoniali, tendono in realtà ad ottenere da questa Corte di legittimità nuovi, impossibili apprezzamenti di fatto;
che, rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro 11,00, oltre ad euro millecinquecento per onorario.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2003